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Accordo trilaterale tra il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo della Confederazione Svizzera, sulla cooperazione in ambito cinematografico (Accordo di coproduzione cinematografica tra Germania, Austria e Svizzera)

RU 2011 2973

Traduzione

Concluso a Berlino l’11 febbraio 2011

Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 2011

(Stato 23 giugno 2011)

Il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica d’Austria e
il Governo della Confederazione Svizzera

(in seguito le Parti contraenti),

consapevoli che le coproduzioni audiovisive possono fornire un contributo importante allo sviluppo dell’industria cinematografica e all’incremento degli scambi economici e culturali fra i tre Stati,

animati dal desiderio di esprimere e promuovere le relazioni particolarmente strette fra i tre Stati facilitando la cooperazione in materia cinematografica,

desiderosi di favorire in particolare, a livello bilaterale e trilaterale, la coproduzione di film atti a incentivare la creazione cinematografica nei tre Stati, e

considerate le particolarità risultanti dalle differenti dimensioni di mercato dei tre Stati all’interno di una stessa area linguistica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Le Parti contraenti tratteranno film destinati primariamente alla proiezione nelle sale cinematografiche e realizzati da produttori delle Parti contraenti in coproduzioni bilaterali o trilaterali secondo le disposizioni del presente Accordo, nel quadro del rispettivo diritto nazionale vigente.

Art. 2 Riconoscimento e procedura

I film realizzati nel quadro del presente Accordo sono considerati film nazionali.

I sussidi e altri vantaggi finanziari concessi a una coproduzione sul territorio di una delle Parti contraenti sono disciplinati dal rispettivo diritto nazionale.

Le coproduzioni cui si applica il presente Accordo devono essere riconosciute tali di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

La richiesta di riconoscimento di una coproduzione è da presentare alle rispettive autorità competenti in conformità alle disposizioni di applicazione contenute nell’Allegato. Le autorità competenti sono:

  1. nella Repubblica federale di Germania: il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) e la Filmförderungsanstalt (FFA);
  2. in Austria: il Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend;
  3. in Svizzera: l’Ufficio federale della cultura.

Il riconoscimento è concesso con riserva della realizzazione del film coprodotto conformemente all’Accordo.

Art. 3 Requisiti per i coproduttori

Le agevolazioni previste per una coproduzione sono concesse ai coproduttori riconosciuti dalle autorità competenti delle rispettive Parti contraenti come aventi un’organizzazione tecnica e finanziaria appropriata ed esperienze e qualifiche professionali adeguate.

Per beneficiare dei vantaggi del presente Accordo, i coproduttori devono soddisfare le rispettive disposizioni nazionali.

Art. 4 Partecipazione minima alle coproduzioni

La partecipazione dei coproduttori comporta un contributo finanziario, artistico e tecnico. Per principio, il contributo artistico e tecnico di ciascun coproduttore è proporzionale al contributo finanziario.

Di norma, la rispettiva partecipazione ai costi di realizzazione del film ammonta almeno al 20 per cento.

In casi eccezionali e con il consenso di tutte le Parti contraenti interessate è ammessa una partecipazione minima del 10 per cento.

Art. 5 Coproduzioni finanziarie

Le coproduzioni con partecipazione esclusivamente finanziaria di uno o più coproduttori sono riconosciute tali ai sensi del presente Accordo, se la rispettiva partecipazione finanziaria ad una coproduzione è compresa tra il 10 e il 20 per cento dei costi di produzione.

Art. 6 Equilibrio tra le Parti contraenti

Occorre stabilire un equilibrio tra le Parti contraenti per quanto riguarda sia le partecipazioni artistiche e tecniche sia le partecipazioni finanziarie. Al momento della verifica di tale equilibrio, è necessario anche prestare particolare attenzione al raggiungimento di un’armonia tra le Parti contraenti per quanto riguarda le coproduzioni finanziarie.

Le autorità competenti delle rispettive Parti contraenti stilano un elenco dei film coprodotti o cofinanziati e degli impegni già presi nel quadro delle coproduzioni e delle coproduzioni finanziarie. Allo scopo sono presi in considerazione i seguenti parametri:

  1. partecipazione finanziaria, artistica e tecnica dei rispettivi coproduttori alle coproduzioni;
  2. partecipazione finanziaria dei rispettivi coproduttori alle coproduzioni finanziarie;
  3. sussidi statali e altre agevolazioni finanziarie accordate dalle Parti contraenti alle coproduzioni o alle coproduzioni finanziarie.

Nel quadro delle sue riunioni la Commissione mista esamina, ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo, se questo equilibrio è stato rispettato. In caso contrario, si avvale delle misure che giudica necessarie per ristabilirlo.

Art. 7 Requisiti richiesti alle persone partecipanti alla realizzazione

Le persone partecipanti alla realizzazione di un film devono appartenere a una delle seguenti categorie:

in riferimento alla Repubblica federale di Germania:

  1. cittadini tedeschi ai sensi della Legge fondamentale (Grundgesetz);
  2. rappresentanti della cultura tedesca che hanno residenza stabile nella Repubblica federale di Germania;
  3. cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. cittadini di un altro Stato firmatario dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo;
  5. cittadini della Confederazione Svizzera, nella misura in cui sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 19991 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall’altra;

in riferimento alla Repubblica d’Austria:

  1. cittadini della Repubblica d’Austria;
  2. persone che beneficiano di un permesso di soggiorno illimitato e autorizzate a lavorare nella Repubblica d’Austria;
  3. cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. cittadini di un altro Stato firmatario dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo;
  5. cittadini della Confederazione Svizzera, nella misura in cui sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall’altra;

in riferimento alla Confederazione Svizzera:

  1. cittadini della Confederazione Svizzera;
  2. titolari di un permesso di domicilio nella Confederazione Svizzera;
  3. cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio.

Qualora, in virtù delle presenti disposizioni, certune persone soddisfino tali condizioni contemporaneamente in almeno due Parti contraenti, i coproduttori stabiliscono di comune accordo il Paese d’appartenenza. In caso di mancato accordo, tali persone sono considerate cittadini dello Stato del coproduttore con cui hanno stipulato il contratto.

Eccezionalmente e se il film lo richiede, è ammessa la partecipazione di persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, su parere favorevole delle autorità competenti delle Parti contraenti. Per registi e produttori non sono possibili eccezioni.

Art. 8 Diritti sui film

Ciascun coproduttore è comproprietario del negativo dell’originale (immagine e suono). Inoltre, ciascun coproduttore ha diritto al materiale di riproduzione, tra cui internegativi, negativi del suono e simili nella versione della propria lingua. La riproduzione di un internegativo o di un master digitale analogo in una lingua diversa da quelle delle Parti contraenti richiede il consenso dei coproduttori.

Della versione definitiva del film si realizza una versione originale o doppiata in una delle rispettive lingue nazionali, versione che sarà all’occorrenza sottotitolata in tedesco. Qualsiasi versione può includere dialoghi in un’altra lingua se la sceneggiatura lo prevede.

Art. 9 Menzione delle coproduzioni e proiezioni a festival cinematografici

I titoli di coda o i titoli di testa di un film realizzato in coproduzione devono indicare che si tratta di una coproduzione dei coproduttori delle Parti contraenti.

Per principio, un film realizzato in coproduzione è presentato ai festival cinematografici come contributo del produttore maggioritario o del coproduttore che ha designato il regista. Di comune accordo il film può anche essere presentato come contributo di diversi coproduttori.

Art. 10 Coproduzioni con produttori di Stati terzi

Le autorità competenti possono riconoscere quali coproduzioni anche film realizzati da coproduttori delle Parti contraenti in collaborazione con produttori di Stati terzi con i quali una delle Parti contraenti ha concluso accordi sulle coproduzioni.

Le condizioni d’ammissione di questi film devono essere esaminate caso per caso prima dell’inizio delle riprese dalle autorità competenti.

Art. 11 Scambio di informazioni

Le autorità competenti s’informano reciprocamente regolarmente sulle questioni relative alla concessione, al rifiuto, alla modifica o alla revoca dei riconoscimenti di coproduzioni.

Art. 12 Promozione della diffusione di film provenienti dal territorio
degli Stati contraenti

Le Parti contraenti ribadiscono la loro volontà a sostenere nel quadro delle loro possibilità la diffusione e lo sfruttamento di film provenienti dagli altri Stati contraenti.

Art. 13 Commissione mista

È istituita una Commissione mista composta da rappresentanti dei Governi e delle autorità competenti delle Parti contraenti con la partecipazione delle istituzioni di promozione nazionali e gli organismi professionali interessati. La Commissione si riunisce per principio una volta ogni due anni su invito, alternativamente, di una delle tre Parti contraenti allo scopo di verificare regolarmente l’applicazione del presente Accordo, con particolare riguardo per l’articolo 6, e di proporre se necessario le modifiche del caso. La Commissione mista può anche esaminare proposte e iniziative volte all’ulteriore cooperazione in materia cinematografica.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, è convocata la Commissione mista che deve riunirsi entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente Accordo è stipulato per una durata indeterminata.

Depositario dell’Accordo è il Governo della Repubblica d’Austria. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti avranno comunicato al depositario che i presupposti interni per l’entrata in vigore sono soddisfatti. La data determinante per il calcolo del limite di 30 giorni è il giorno di ricezione dell’ultima comunicazione. Il depositario notifica alle Parti contraenti la data dell’entrata in vigore.

Gli accordi bilaterali sulla coproduzione cinematografica conclusi tra le Parti contraenti si estinguono nel momento in cui entra in vigore il presente Accordo 2 .

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente Accordo in forma scritta per via diplomatica. L’Accordo è abrogato per tutte le Parti contraenti un anno dopo la data di ricezione della denuncia che deve essere notificata alle altre due Parti contraenti.

L’abrogazione del presente Accordo non pregiudica il completamento di coproduzioni e coproduzioni finanziarie approvate prima dell’abrogazione.

Il depositario dell’Accordo procede a fare registrare il presente Accordo immediatamente dopo la sua entrata in vigore presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 3 . Le altre Parti contraenti sono informate dell’avvenuta registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena la registrazione è stata confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite. Fatto a Berlino l’11 febbraio 2011 in tre esemplari originali in lingua tedesca

Per il
Governo della Repubblica
federale di Germania

Cornelia Pieper
Bernd Neumann

Per il
Governo della Repubblica d’Austria


Claudia Schmied

Per il Governo
della Confederazione Svizzera


Didier Burkhalter

Allegato

Norme procedurali concernenti la richiesta di riconoscimento
di una coproduzione in virtù del presente Accordo

1. Richiesta di riconoscimento

Per beneficiare delle disposizioni dell’Accordo i coproduttori delle Parti contraenti devono depositare presso le rispettive autorità competenti una richiesta di riconoscimento secondo le seguenti modalità:

  1. per coproduzioni (conformemente all’art. 4 cpv. 1 e 2 ): quattro settimane prima dell’inizio delle riprese;
  2. per coproduzioni con una partecipazione minoritaria inferiore al 20 per cento (conformemente all’art. 4 cpv. 3) e per coproduzioni finanziarie (conformemente all’art. 5): due mesi prima dell’inizio delle riprese.

2. Documentazione

La richiesta deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. un copione particolareggiato o un altro manoscritto che fornisca sufficienti informazioni sul soggetto e il suo trattamento;
  2. due liste, una dei membri della troupe con relative attività, l’altra con la distribuzione delle parti, specificando ogni volta la nazionalità degli interessati;
  3. un documento che attesti l’acquisizione o la possibile acquisizione dei diritti d’autore relativi al soggetto e al copione;
  4. il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori, fatta riserva per l’approvazione da parte delle autorità competenti, che indichi la prevista ripartizione dei proventi e degli ambiti di sfruttamento. I proventi di tutti i tipi di sfruttamento devono essere ripartiti in proporzione alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore e, qualora venissero delimitati determinati settori e ambiti di sfruttamento, occorre tenere conto delle dimensioni del mercato e del valore;
  5. l’accordo circa la rispettiva partecipazione finanziaria dei singoli coproduttori ad eventuali spese supplementari. La partecipazione a spese supplementari deve, per principio, essere commisurata al rispettivo contributo finanziario; tuttavia, la partecipazione del produttore minoritario può essere limitata a una percentuale inferiore o a un importo determinato;
  6. un preventivo e un piano finanziario particolareggiato;
  7. un compendio dell’apporto tecnico delle Parti contraenti;
  8. un compendio dell’apporto artistico delle Parti contraenti;
  9. uno scadenziario indicante i luoghi previsti per le riprese.

3. Decisione delle autorità

Per la valutazione del progetto, le autorità possono richiedere documenti e spiegazioni supplementari.

Le autorità dei Paesi con partecipazione finanziaria minoritaria concedono l’approvazione solo dopo avere ricevuto il parere delle autorità del Paese con partecipazione finanziaria maggioritaria. Le autorità competenti del Paese del coproduttore maggioritario trasmettono la loro proposta di decisione alle autorità competenti del Paese del coproduttore minoritario, in genere entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Le autorità del Paese del coproduttore minoritario comunicano quindi il loro parere, per principio entro sette giorni dalla ricezione di tale proposta.

Le modifiche successivamente apportate al contratto di coproduzione devono essere immediatamente sottoposte all’approvazione delle autorità competenti.

Il riconoscimento può comprendere condizioni e oneri volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo.