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0.443.956.3

Accordo
di coproduzione cinematografica tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico

RU 20182703

Traduzione

Concluso il 24 agosto 2017

Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 luglio 2018

(Stato 25 luglio 2018)

La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti del Messico
di seguito denominati «Parti contraenti»,

considerato che è opportuno definire le condizioni quadro per una collaborazione nell’ambito cinematografico, audiovisivo e, in particolare, in quello delle coproduzioni;

consapevoli che coproduzioni di qualità possono contribuire allo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva di entrambi gli Stati e all’intensificazione dei loro scambi culturali ed economici;

convinti che questi scambi contribuiranno al rafforzamento dei rapporti tra le Parti contraenti;

hanno convenuto quanto segue:

I. Coproduzioni

Art. I

Ai fini del presente Accordo, il termine «coproduzione» designa progetti di qualsiasi durata e di qualsiasi formato realizzati in coproduzione da produttori di entrambe le Parti contraenti, compresi film d’animazione e documentari, prodotti su un supporto a scelta, sia esso digitale, pellicola, o qualsiasi altro supporto o formato non ancora noto ai fini della commercializzazione nei cinema, in videocassetta, DVD o altri formati non inerenti alla commercializzazione cinematografica e sottostanti ad altri canali o altre forme di distribuzione. I nuovi formati di produzione e distribuzione saranno inclusi nel presente Accordo tramite uno scambio di note. Le coproduzioni destinate esclusivamente alla commercializzazione lineare (p. es. per la televisione classica) non sono oggetto del presente Accordo. Per attuare il presente Accordo, le Parti contraenti definiscono come autorità competenti: per il Messico: Mexican Film Institute (IMCINE) per la Svizzera: Ufficio federale della cultura (UFC). Le coproduzioni realizzate nell’ambito del presente Accordo richiedono l’approvazione delle autorità competenti. Esse sono considerate dalle competenti autorità di entrambe le Parti contraenti come opere audiovisive nazionali. Ogni coproduzione realizzata nell’ambito del presente Accordo è considerata un’opera audiovisiva nazionale, fatta salva la legislazione nazionale in vigore. Le coproduzioni dovranno essere prodotte e distribuite in conformità con il diritto in vigore in Messico e in Svizzera. Le coproduzioni godono di tutti i vantaggi accordati alle industrie cinematografiche e audiovisive dalle disposizioni vigenti, o che potrebbero essere promulgate, in ciascuno dei due Stati. I vantaggi sono concessi soltanto al produttore originario del Paese che li accorda.

Art. II

Le disposizioni previste dal presente Accordo si applicano soltanto alle coproduzioni attuate da produttori che abbiano una buona organizzazione tecnica (rispetto alle esigenze del singolo progetto), che godono di un adeguato finanziamento (in termini di garanzie finanziarie) e che possono dimostrare un’esperienza lavorativa (filmografia) riconosciuta dall’IMCINE e/o dall’Ufficio federale della cultura.

Art. III

I produttori, gli sceneggiatori e i registi delle coproduzioni, come pure i tecnici, gli interpreti e le altre persone che partecipano alla produzione devono essere di nazionalità messicana o svizzera, oppure essere in possesso di un permesso di soggiorno illimitato rilasciato dal Messico o di un permesso di soggiorno svizzero. L’azienda coproduttrice deve avere sede in Messico e/o in Svizzera. La partecipazione di altri interpreti non designati nel paragrafo 1 può essere autorizzata in relazione alle esigenze della coproduzione e previa approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti.

Art. IV

La quota di partecipazione finanziaria rispettiva dei coproduttori dei due Stati può variare, per ogni coproduzione, dal venti (20) all’ottanta (80) per cento del preventivo. Le riprese in scenari naturali, esterni o interni, in un Paese diverso dal Messico o dalla Svizzera possono essere permesse se la sceneggiatura o l’azione lo richiedono e se i tecnici messicani e svizzeri partecipano alle riprese. I lavori di postproduzione si effettuano, salvo impossibilità tecnica, in Svizzera o in Messico. Il contributo del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione tecnica e artistica tangibile. Per principio il contributo del coproduttore minoritario in tecnici e in interpreti dev’essere proporzionale alla sua partecipazione finanziaria. Fra i settori parziali è mantenuto un rapporto equilibrato. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono ammettere deroghe.

Art. V

Le riprese di vedute reali e i lavori d’animazione quali lo scenario in modello, il modello definitivo preparatorio all’animazione, l’animazione chiave, gli intervalli e la registrazione delle voci per principio devono effettuarsi, fatta salva un’espressa autorizzazione delle autorità competenti, alternativamente in Messico o in Svizzera.

Art. VI

Le autorità competenti delle due Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni di produttori messicani o svizzeri con Paesi terzi con i quali il Messico o la Svizzera hanno concluso un accordo di coproduzione. Se una delle Parti contraenti decide di partecipare a una coproduzione dell’altra Parte con Paesi terzi, la quota della sua partecipazione [minoritaria] a questa coproduzione non può essere inferiore al venti (20) per cento. Il coproduttore minoritario si impegna a fornire un contributo tecnico e artistico tangibile.

Art. VII

Fatte salve le disposizioni del paragrafo seguente, per ogni coproduzione sono realizzati almeno due esemplari del materiale definitivo di protezione e di riproduzione utilizzato per la produzione. Ogni coproduttore è proprietario di un esemplare del materiale di protezione e di riproduzione e ha il diritto di utilizzarlo per ricavarne altre copie. Ogni coproduttore ha inoltre un diritto d’accesso al materiale originale conformemente alle condizioni convenute tra i coproduttori. Su richiesta dei due coproduttori e fatta salva l’approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti, le coproduzioni di preventivo modesto possono realizzare anche una sola copia del materiale definitivo di produzione e di riproduzione. In tal caso il materiale originale della produzione rimane nel Paese del coproduttore maggioritario. Nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite, il coproduttore minoritario vi ha accesso in qualsiasi momento.

Art. VIII

La colonna sonora originale di ogni coproduzione è in spagnolo, francese, tedesco, italiano o romancio. Si può procedere alla ripresa simultanea in due di tali lingue. Se la sceneggiatura lo richiede, si possono includere nella coproduzione dialoghi in altre lingue. I lavori di doppiaggio o di sottotitolazione in spagnolo, francese, inglese, tedesco, italiano o romancio di ogni coproduzione devono avere luogo in Messico o in Svizzera. Ogni deroga dev’essere approvata dalle autorità competenti dei due Stati.

Art. IX

Fatto salvo quanto disposto dal diritto vigente, il Messico e la Svizzera facilitano l’entrata e il soggiorno nei rispettivi territori nazionali al personale tecnico e artistico del coproduttore dell’altro Stato. Consentono parimenti l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla coproduzione secondo il presente Accordo.

Art. X

In linea di massima, gli introiti vengono ripartiti proporzionalmente al contributo complessivo versato da ogni coproduttore, previa autorizzazione delle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti. La divisione avviene sulla base di una ripartizione delle entrate o dei mercati, oppure per mezzo di una combinazione delle due possibilità, tenendo comunque conto delle diverse dimensioni dei mercati di ciascuna Parte contraente.

Art. XI

L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti non vincola alcuna di esse ad accordare l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale di tale coproduzione.

Art. XII

Se una coproduzione è esportata in uno Stato dove le importazioni sono contingentate:

  1. la coproduzione è aggiunta, in linea di massima, al contingente dello Stato la cui partecipazione è maggioritaria;
  2. in caso di partecipazione uguale dei due coproduttori, la coproduzione è attribuita al contingente dello Stato che ha le migliori possibilità di esportazione;
  3. se le clausole a) e b) non sono applicabili, la coproduzione è attribuita al contingente dello Stato d’origine del regista.

Art. XIII

Una coproduzione deve portare l’indicazione «Coproduzione Messico-Svizzera» o «Coproduzione Svizzera-Messico» in base alla provenienza del coproduttore maggioritario o secondo un accordo specifico stipulato tra i coproduttori. Tale indicazione deve essere presente nei titoli di coda e nel materiale pubblicitario e durante ogni presentazione della coproduzione.

Art. XIV

A meno che i coproduttori non decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario oppure, nel caso di partecipazioni finanziarie paritetiche, dal Paese d’origine del regista.

Art. XV

Le autorità competenti delle due Parti contraenti determinano insieme le regole di procedura per la coproduzione tenendo conto del diritto vigente in Messico e in Svizzera. Tali regole di procedura sono accluse come allegato al presente Accordo.

II. Scambio di film

Art. XVI

L’importazione, la distribuzione e la presentazione di film svizzeri in Messico e di film messicani in Svizzera non sono sottoposte ad alcuna limitazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei due Stati. Sarebbe auspicabile che i lavori di doppiaggio o sottotitolazione in inglese o spagnolo per ciascuna produzione svizzera distribuita e commercializzata in Messico fossero realizzati in Messico e che i lavori di doppiaggio o sottotitolazione in tedesco, francese e italiano per ciascuna produzione messicana distribuita e commercializzata in Svizzera avvenissero in Svizzera.

III. Disposizioni generali

Art. XVII

Per la durata del presente Accordo, occorre perseguire un equilibrio generale sia per ciò che concerne la partecipazione finanziaria, sia per quanto riguarda il personale creativo, i tecnici, gli interpreti e la strumentazione tecnica (studi cinematografici e laboratori), nel rispetto delle peculiarità di ogni Paese. Le autorità competenti delle Parti contraenti esaminano le condizioni di attuazione del presente Accordo al fine di risolvere potenziali problemi attuativi. In caso di necessità provvedono a consigliare, di comune accordo, le modifiche necessarie per favorire lo sviluppo della collaborazione in ambito cinematografico e audiovisivo nell’interesse comune di entrambe le Parti contraenti. Le autorità competenti istituiscono una commissione mista per verificare la corretta attuazione dell’Accordo. La commissione mista verifica che gli equilibri definiti nel paragrafo 1 vengano rispettati e individua, in caso contrario, le misure necessarie da attuare a tal fine. Di norma la commissione si riunisce ogni due anni, possibilmente a turno in uno dei due Paesi o in un Paese terzo in occasione di un festival cinematografico importante. Può tuttavia essere convocata su richiesta di una delle autorità competenti, in particolare in caso di modifiche significative apportate a leggi e regolamentazioni relative alle produzioni cinematografiche e audiovisive vigenti in uno degli Stati, o nel caso in cui insorgano problemi particolarmente complessi nell’attuazione dell’Accordo. Se convocata da una delle Parti contraenti, la commissione mista si riunisce entro sei (6) mesi.

Art. XVIII

Il presente Accordo è applicabile provvisoriamente a partire dal giorno della sottoscrizione. Entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuta esecuzione della procedura interna di ratifica. Il presente Accordo è stipulato per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore; è da intendersi tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata a meno che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti entro sei (6) mesi dalla sua scadenza. L’applicazione provvisoria può essere denunciata per scritto almeno sei (6) mesi prima della data di denuncia prevista. Le coproduzioni in corso al momento della denuncia dell’Accordo sottostanno alle condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo fino al loro completamento. Dopo la scadenza del presente Accordo o della sua applicazione provvisoria, le condizioni in esso stabilite mantengono inalterata la loro validità per quanto riguarda la liquidazione dei ricavi delle coproduzioni completate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente legittimati dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mexico City il 24 agosto 2017, in tre esemplari in spagnolo, tedesco e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Alain Berset

Per gli
Stati Uniti del Messico:

Maria Cristina Irina Garcia Cepeda Garcia

Allegato

Regole di procedura

Ogni coproduzione che intenda avvalersi dei vantaggi in virtù del presente Accordo, dovrà presentare simultaneamente una domanda presso entrambe le autorità competenti entro quaranta (40) giorni dalla data di inizio delle riprese. Le autorità competenti dello Stato del coproduttore maggioritario formulano la propria proposta alle autorità competenti dello Stato del produttore minoritario entro venti (20) giorni, a decorrere dalla data d’inoltro della documentazione completa come descritto in seguito. Le autorità competenti dello Stato del coproduttore minoritario comunicano la loro decisione entro i successivi venti (20) giorni.

La documentazione da inoltrare ai fini della domanda deve contenere i seguenti documenti, redatti in spagnolo e inglese per il Messico e in francese, tedesco, italiano o romancio per la Svizzera:

  1. La sceneggiatura definitiva.
  2. Prova dell’acquisizione dei diritti d’autore relativi alla coproduzione.
  3. Una copia del contratto di coproduzione firmato da entrambi i coproduttori. Il contratto comprende quanto segue:1.il titolo della coproduzione;2.il nome dello sceneggiatore o della persona che ha adattato l’opera letteraria;3.il nome del regista (è consentita una clausola specifica per permettere un eventuale cambio alla regia);4.il preventivo;5.il piano di finanziamento;6.la ripartizione dei ricavi o dei mercati;7.la partecipazione di ciascun coproduttore in caso di possibili superamenti delle spese preventivate o in caso di risparmi; la ripartizione è, in linea di principio, proporzionale alla quota del singolo coproduttore. La quota del coproduttore minoritario per i superamenti può essere limitata a una percentuale inferiore o a un importo fisso, purché venga mantenuto il rapporto minoritario previsto dall’articolo IV dell’Accordo;8.una clausola in cui si riconosca che il permesso di beneficiare dei vantaggi offerti dall’Accordo non obbliga le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti ad accordare l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale;9.una clausola che stabilisca cosa comporta:(a)la mancata concessione dei vantaggi da parte delle autorità competenti in uno dei due Stati, in seguito a un’indagine approfondita del caso,(b)la mancata autorizzazione da parte delle autorità competenti a presentare la coproduzione in uno dei due Stati contraenti o a esportarla in un Paese terzo,(c)il mancato adempimento dei propri obblighi da parte di una delle Parti contraenti;10.la data d’inizio prevista delle riprese;11.una clausola che indichi che il produttore maggioritario deve stipulare un’assicurazione per «tutti i rischi relativi alla produzione» e «tutti i rischi relativi al materiale di produzione originale».
  4. Il contratto di distribuzione, purché già sottoscritto.
  5. Una lista del personale creativo e tecnico, con l’indicazione della loro nazionalità e dei ruoli destinati a ciascun interprete.
  6. Il programma di lavoro.
  7. Un preventivo dettagliato dei costi, suddiviso in base alle spese sostenute da ciascuno degli Stati contraenti.
  8. La sinopsi.
  9. Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono inoltre richiedere, qualora lo ritenessero necessario, documenti e dati aggiuntivi.
  10. In linea di principio, la sceneggiatura definitiva (comprensiva di dialoghi) deve essere fornita alle autorità competenti prima dell’inizio delle riprese.
  11. Qualsiasi modifica, inclusa la sostituzione del coproduttore, può essere effettuata nel contratto originale. Le modifiche devono tuttavia essere sottoposte alle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti prima del termine della coproduzione. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti sufficientemente validi da entrambe le autorità competenti.
  12. Le autorità competenti si tengono reciprocamente informate sulle rispettive decisioni.