Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale, detto qui di seguito «Elenco», tenuto dall’Ufficio istituito in virtù dell’articolo 8. I limiti di ogni zona umida, descritti in modo preciso, devono essere riportati su una carta e possono comprendere zone rivierasche o costive adiacenti alla zona umida e isole o distese d’acqua marina di una profondità superiore ai sei metri a bassa marea, circondate dalla zona umida, segnatamente quando queste zone, isole o distese d’acqua sono importanti per l’habitat degli uccelli acquatici e palustri.
La scelta delle zone umide da iscrivere nell’Elenco dovrebbe fondarsi sull’importanza internazionale delle medesime dall’aspetto ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. In primo luogo dovrebbero essere iscritte le zone umide d’importanza internazionale per gli uccelli acquatici e palustri in tutte le stagioni.
L’iscrizione di una zona umida nell’Elenco non pregiudica i diritti esclusivi di sovranità della Parte contraente sul cui territorio tale zona si trova.
Ogni Parte contraente designa almeno una zona umida da iscrivere nell’Elenco al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratificazione o d’adesione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9.
Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere nell’Elenco altre zone umide situate sul proprio territorio, di estendere quelle già iscritte o, per motivi urgenti di interesse nazionale, di ritirare dall’Elenco o di restringere zone umide già iscritte fermo restando che, il più rapidamente possibile, esse informeranno di queste modificazioni l’organizzazione o il governo responsabile delle funzioni dell’Ufficio permanente specificate nell’articolo 8.
Ogni Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, a livello internazionale, per la conservazione, la sistemazione, la sorveglianza e la coltura razionale delle popolazioni migranti di uccelli acquatici e palustri, sia designando le zone umide del proprio territorio da iscrivere nell’Elenco sia esercitando il diritto di modificare le proprie iscrizioni.