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0.451.45

Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri Conchiusa a Ramsar il 2 febbraio 1971 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1975 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 gennaio 1976 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 maggio 1976

RU 1976 1139; FF 1974 II 541

Traduzione

(Stato 23 ottobre 2023)

Le Parti contraenti,

riconosciuta l’interdipendenza dell’Uomo e del suo ambiente;

considerate le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori dei cicli idrici e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche, segnatamente degli uccelli acquatici e palustri;

convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

animate dal desiderio di frenare, presentemente e in futuro, le invasioni progressive e la perdita di queste zone umide;

riconosciuto che gli uccelli acquatici e palustri, nelle loro migrazioni stagionali, possono traversare i confini e, conseguentemente, devono essere considerati una
risorsa internazionale;

persuase che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna può essere garantita combinando politiche nazionali previdenti con un’azione internazionale coordinata,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Giusta la presente Convenzione, le zone umide sono distese di paludi, di stagni, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è statica o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d’acqua marina la cui profondità, a bassa marea, non eccede i sei metri.

Giusta la presente Convenzione, sono acquatici e palustri gli uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide.

Art. 2

Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale, detto qui di seguito «Elenco», tenuto dall’Ufficio istituito in virtù dell’articolo 8. I limiti di ogni zona umida, descritti in modo preciso, devono essere riportati su una carta e possono comprendere zone rivierasche o costive adiacenti alla zona umida e isole o distese d’acqua marina di una profondità superiore ai sei metri a bassa marea, circondate dalla zona umida, segnatamente quando queste zone, isole o distese d’acqua sono importanti per l’habitat degli uccelli acquatici e palustri.

La scelta delle zone umide da iscrivere nell’Elenco dovrebbe fondarsi sull’importanza internazionale delle medesime dall’aspetto ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. In primo luogo dovrebbero essere iscritte le zone umide d’importanza internazionale per gli uccelli acquatici e palustri in tutte le stagioni.

L’iscrizione di una zona umida nell’Elenco non pregiudica i diritti esclusivi di sovranità della Parte contraente sul cui territorio tale zona si trova.

Ogni Parte contraente designa almeno una zona umida da iscrivere nell’Elenco al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratificazione o d’adesione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9.

Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere nell’Elenco altre zone umide situate sul proprio territorio, di estendere quelle già iscritte o, per motivi urgenti di interesse nazionale, di ritirare dall’Elenco o di restringere zone umide già iscritte fermo restando che, il più rapidamente possibile, esse informeranno di queste modificazioni l’organizzazione o il governo responsabile delle funzioni dell’Ufficio permanente specificate nell’articolo 8.

Ogni Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, a livello internazionale, per la conservazione, la sistemazione, la sorveglianza e la coltura razionale delle popolazioni migranti di uccelli acquatici e palustri, sia designando le zone umide del proprio territorio da iscrivere nell’Elenco sia esercitando il diritto di modificare le proprie iscrizioni.

Art. 3

Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in m’odo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell’Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio.

Ogni Parte contraente provvede affinché sia informata appena possibile delle modificazioni delle condizioni ecologiche delle zone umide situate sul proprio territorio e iscritte nell’Elenco, prodottesi o che stanno per prodursi o suscettibili d’esserlo, per effetto di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o di altri interventi umani. Le informazioni su tali modificazioni sono trasmesse senza indugio all’organizzazione o al governo responsabile delle funzioni dell’Ufficio permanente specificate nell’articolo 8.

Art. 4

Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell’Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.

La Parte contraente che, per motivi urgenti d’interesse nazionale, ritirasse orestringesse una zona umida iscritta nell’Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell’habitat anteriore.

Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.

Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.

Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.

Art. 5

Le Parti contraenti si consultano circa l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, segnatamente quando una zona umida si estenda ai territori di più Parti contraenti o un bacino idrografico sia ripartito tra più Parti contraenti. Esse si sforzano simultaneamente di coordinare e sostenere attivamente le proprie politiche e disciplinamenti presenti e futuri relativi alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.

Art. 6

È istituita una Conferenza delle Parti contraenti per esaminare e promuovere l’applicazione della presente convenzione. L’ufficio di cui nel paragrafo 1 dell’articolo 8 convoca sessioni ordinarie della Conferenza ad intervalli di tre anni al massimo, se la Conferenza non decide altrimenti, e sessioni straordinarie a domanda scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti. La Conferenza delle Parti contraenti stabilisce, in ogni sessione ordinaria, la data e il luogo della prossima sessione ordinaria. 1

La Conferenza delle Parti contraenti è competente:2

  1. per discutere dell’applicazione della Convenzione;
  2. per discutere di aggiunte e modificazioni nell’Elenco;
  3. per esaminare le informazioni sulle modificazioni delle condizioni ecologiche delle zone umide iscritte nell’Elenco, fornite in esecuzione del paragrafo 2 dell’articolo 3;
  4. per fare raccomandazioni, d’ordine generale o specifico, alle Parti contraenti, in merito alla conservazione, gestione e governo razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna;
  5. per domandare agli organismi internazionali competenti di redigere rapporti e statistiche in merito a temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide;
  6. per adottare altre raccomandazioni o risoluzioni necessarie all’operosità della presente convenzione.3

Le Parti contraenti notificano ai responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide le raccomandazioni di tali conferenze relative alla conservazione, alla gestione e al governo razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, e prendono in considerazione queste raccomandazioni.

La Conferenza delle Parti contraenti adotta un Regolamento interno in ogni sua sessione. 4

La Conferenza delle Parti contraenti allestisce ed esamina regolarmente il disciplinamento finanziario della presente convenzione. In ogni sua sessione ordinaria approva il preventivo per l’esercizio seguente alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. 5

Ogni Parte contraente contribuisce al bilancio secondo una chiave di ripartizione adottata all’unanimità dalle Parti contraenti presenti e votanti a una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti contraenti. 6

Art. 7

Le Parti contraenti dovrebbero includere nelle loro rappresentanze a queste conferenze persone esperte nel campo delle zone umide o degli uccelli acquatici e palustri per le loro conoscenze ed esperienza acquisite in funzioni scientifiche, amministrative o in altre funzioni appropriate.

Ogni parte contraente rappresentata a una Conferenza dispone di un voto, le raccomandazioni, le risoluzioni e le decisioni essendo adottate alla maggioranza semplice delle Parti contraenti presenti e votanti. salvo che la presente convenzione non preveda altrimenti. 7

Art. 8

L’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali assume le funzioni dell’Ufficio permanente in virtù della presente Convenzione, fino al momento in cui un’altra organizzazione o un governo sarà designato dalla maggioranza dei due terzi di tutte le Parti contraenti.

L’Ufficio permanente deve segnatamente:

  1. aiutare a convocare e a organizzare le conferenze di cui all’articolo 6;
  2. tenere l’Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste nel paragrafo 5 dell’articolo 2, circa tutte le aggiunte, estensioni, soppressioni o diminuzioni relative alle zone umide iscritte nell’Elenco;
  3. ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 su tutte le modificazioni delle condizioni ecologiche nelle zone umide iscritte nell’Elenco;
  4. notificare a tutte le Parti contraenti qualsiasi modificazione dell’Elenco o qualsiasi cambiamento delle caratteristiche delle zone umide iscritte e provvedere affinché questi problemi siano discussi nella prossima conferenza;
  5. rendere note alla Parte contraente interessata le raccomandazioni delle conferenze per quanto concerne queste modificazioni dell’Elenco o questi cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide iscritte.

Art. 9

La Convenzione è aperta alla firma per una durata indeterminata.

Ogni membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, o aderente allo statuto della Corte internazionale di giustizia 8 può divenire Parte contraente della presente Convenzione mediante;

  1. la firma senza riserva di ratificazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita dalla ratificazione;
  3. l’adesione.

La ratificazione e l’adesione sono effettuate mediante deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (detto qui di seguito «Depositario»).

Art. 10

La Convenzione entra in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9.

Successivamente, la Convenzione entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, quattro mesi dopo la propria firma, senza riserva di ratificazione, o dopo il deposito. del proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 10bis9

La presente Convenzione può essere modificata in una riunione delle Parti contraenti convocata a tale scopo, in conformità del presente articolo.

Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte.

Il testo e i motivi di qualsiasi proposta di modificazione sono comunicati all’organizzazione o al governo che assume le funzioni d’Ufficio permanente giusta la Convenzione (qui di seguito: «Ufficio») e poi trasmessi senza indugio dall’Ufficio a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi commento di una Parte riguardante il testo è comunicato all’Ufficio entro tre mesi dalla data in cui quest’ultimo ha comunicato le modificazioni alle Parti contraenti. L’Ufficio, immediatamente dopo il termine di presentazione dei commenti, comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti.

A domanda scritta di un terzo delle Parti contraenti, l’Ufficio convoca una riunione di quest’ultime per esaminare una modificazione comunicata secondo il numero 3. L’Ufficio consulta le Parti riguardo alla data e al luogo della riunione.

Le modificazioni sono adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

Una modificazione adottata entra in vigore, per le Parti che l’hanno accettata, il primo giorno del quarto mese dopo la data in cui due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione presso il Depositario. Per qualsiasi Parte che deposita lo strumento di accettazione dopo la data summenzionata, la modificazione entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di accettazione di questa parte.

Art. 11

La Convenzione rimane in vigore per una durata indeterminata.

Ogni Parte contraente può disdire la Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario cinque anni dopo ch’essa sarà entrata in vigore per questa Parte. La disdetta ha effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Depositario.

Art. 12

Il Depositario informa appena possibile tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi avranno aderito:

  1. delle firme della Convenzione;
  2. dei depositi degli strumenti di ratificazione della Convenzione;
  3. dei depositi degli strumenti di adesione alla Convenzione;
  4. della data d’entrata in vigore della Convenzione;
  5. delle notificazioni di disdetta della Convenzione.

Entrata in vigore, la Convenzione sarà registrata dal Depositario presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta 10 .

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ramsar, il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, tutti i testi essendo parimenti autentici, esemplare che sarà affidato al Depositario il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti. 11

(Seguono le firme)

0.451.45

Campo d’applicazione il 23 ottobre 202312

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

31 ottobre

1995 A

29 febbraio

1996

Algeria

4 novembre

1983 A

4 marzo

1984

Andorra

23 luglio

2012

23 novembre

2012

Angola

10 giugno

2021 A

10 ottobre

2021

Antigua e Barbuda

2 giugno

2005 A

2 ottobre

2005

Argentina*

4 maggio

1992

4 settembre

1992

Armenia

6 luglio

1993 A

6 novembre

1993

Australia

8 maggio

1974 F

21 dicembre

1975

Austria

16 dicembre

1982 A

16 aprile

1983

Azerbaigian

21 maggio

2001 A

21 settembre

2001

Bahamas

7 febbraio

1997

7 giugno

1997

Bahrein

27 ottobre

1997 A

27 febbraio

1998

Bangladesh

21 maggio

1992 A

21 settembre

1992

Barbados

12 dicembre

2005 A

12 aprile

2006

Belgio

4 marzo

1986

4 luglio

1986

Belize

22 aprile

1998 A

22 agosto

1998

Benin

24 gennaio

2000 A

24 maggio

2000

Bhutan

7 maggio

2012 A

7 settembre

2012

Bielorussia

10 settembre

1999 S

21 dicembre

1991

Bolivia

27 giugno

1990 A

27 ottobre

1990

Bosnia ed Erzegovina

24 settembre

2001 S

1° marzo

1992

Botswana

9 dicembre

1996 A

9 aprile

1997

Brasile

24 maggio

1993 A

24 settembre

1993

Bulgaria*

24 settembre

1975 F

24 gennaio

1976

Burkina Faso

27 giugno

1990 A

27 ottobre

1990

Burundi

5 giugno

2002 A

5 ottobre

2002

Cambogia

23 giugno

1999 A

23 ottobre

1999

Camerun

20 marzo

2006 A

20 luglio

2006

Canada

15 gennaio

1981 A

15 maggio

1981

Capo Verde

18 luglio

2005 A

18 novembre

2005

Ciad

13 giugno

1990 A

13 ottobre

1990

Cile

27 luglio

1981 A

27 novembre

1981

Cina

31 marzo

1992 A

31 luglio

1992

Hong Kong

9 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

11 luglio

2001 A

11 novembre

2001

Colombia

18 giugno

1998 A

18 ottobre

1998

Comore

9 febbraio

1995 A

9 giugno

1995

Congo (Brazzaville)

18 giugno

1998 A

18 ottobre

1998

Congo (Kinshasa)

18 gennaio

1996 A

18 maggio

1996

Corea del Nord

16 gennaio

2018 A

16 maggio

2018

Corea del Sud

28 marzo

1997 A

28 luglio

1997

Costa Rica

27 dicembre

1991

27 aprile

1992

Croazia

19 novembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

12 aprile

2001

12 agosto

2001

Costa d’Avorio

27 febbraio

1996 A

27 giugno

1996

Danimarca*

2 settembre

1977 A

2 gennaio

1978

Ecuador

7 settembre

1990 A

7 gennaio

1991

Egitto

9 settembre

1988

9 settembre

1988

El Salvador

22 gennaio

1999

22 maggio

1999

Emirati Arabi Uniti

29 agosto

2007 A

29 dicembre

2007

Estonia

29 marzo

1994

29 luglio

1994

Eswatini

15 febbraio

2013 A

15 giugno

2013

Figi

11 aprile

2006 A

11 agosto

2006

Filippine

8 luglio

1994 A

8 novembre

1994

Finlandia

28 maggio

1974

21 dicembre

1975

Francia

1° dicembre

1986

1° aprile

1987

Gabon

30 dicembre

1986 F

30 aprile

1987

Gambia

16 settembre

1996

16 gennaio

1997

Georgia

7 febbraio

1997 A

7 giugno

1997

Germania*

25 febbraio

1976

25 giugno

1976

Ghana

22 febbraio

1988 A

22 giugno

1988

Giamaica

7 ottobre

1997 A

7 febbraio

1998

Giappone

17 giugno

1980 A

17 ottobre

1980

Gibuti

22 novembre

2002 A

22 marzo

2003

Giordania

10 gennaio

1977 A

10 maggio

1977

Grecia

21 agosto

1975 A

21 dicembre

1975

Grenada

22 maggio

2012 A

22 settembre

2012

Guatemala

26 giugno

1990 A

26 ottobre

1990

Guinea

18 novembre

1992 A

18 marzo

1993

Guinea equatoriale

2 giugno

2003 A

2 ottobre

2003

Guinea-Bissau

14 maggio

1990 A

14 settembre

1990

Honduras

23 giugno

1993 A

23 ottobre

1993

India

1° ottobre

1981 A

1° febbraio

1982

Indonesia

8 aprile

1992 A

8 agosto

1992

Iran

23 giugno

1975

21 dicembre

1975

Iraq

17 ottobre

2007 A

17 febbraio

2008

Irlanda

15 novembre

1984

15 marzo

1985

Islanda

2 dicembre

1977 A

2 aprile

1978

Isole Marshall

13 luglio

2004 A

13 novembre

2004

Israele

12 novembre

1996

12 marzo

1997

Italia

14 dicembre

1976

14 aprile

1977

Kazakistan

2 gennaio

2007 A

2 maggio

2007

Kenya

5 giugno

1990 A

5 ottobre

1990

Kirghizistan

12 novembre

2002 A

12 marzo

2003

Kiribati

3 aprile

2013 A

3 agosto

2013

Kuwait

5 maggio

2015

5 settembre

2015

Laos

28 maggio

2010 A

28 settembre

2010

Lesotho

1° luglio

2004 A

1° novembre

2004

Lettonia

25 luglio

1995 A

25 novembre

1995

Libano

16 aprile

1999 A

16 agosto

1999

Liberia

2 luglio

2003 A

2 novembre

2003

Libia

5 aprile

2000 A

5 agosto

2000

Liechtenstein

6 agosto

1991 A

6 dicembre

1991

Lituania

20 agosto

1993 A

20 dicembre

1993

Lussemburgo

15 aprile

1998

15 agosto

1998

Macedonia del Nord

4 aprile

1995 S

17 settembre

1991

Madagascar

25 settembre

1998 A

25 gennaio

1999

Malawi

14 novembre

1996 A

14 marzo

1997

Malaysia

10 novembre

1994

10 marzo

1995

Mali

25 maggio

1987 A

25 settembre

1987

Malta

30 settembre

1988 A

30 gennaio

1989

Marocco

20 giugno

1980 F

20 ottobre

1980

Mauritania

22 ottobre

1982 A

22 febbraio

1983

Maurizio*

30 maggio

2001

30 settembre

2001

Messico

4 luglio

1986 A

4 novembre

1986

Moldova

20 giugno

2000 A

20 ottobre

2000

Monaco

20 agosto

1997 A

20 dicembre

1997

Mongolia

8 dicembre

1997 A

8 aprile

1998

Montenegro

26 aprile

2007 S

3 giugno

2006

Mozambico

3 agosto

2004 A

3 dicembre

2004

Myanmar

17 novembre

2004 A

17 marzo

2005

Namibia

23 agosto

1995 A

23 dicembre

1995

Nepal

17 dicembre

1987 A

17 aprile

1988

Nicaragua

30 luglio

1997 A

30 novembre

1997

Niger

30 aprile

1987 F

30 agosto

1987

Nigeria

2 ottobre

2000 A

2 febbraio

2001

Norvegia

9 luglio

1974 F

21 dicembre

1975

Nuova Zelanda

13 agosto

1976 F

13 dicembre

1976

Isole Cook

13 agosto

1976 F

13 dicembre

1976

Niue

13 agosto

1976 F

13 dicembre

1976

Tokelau

13 agosto

1976 F

13 dicembre

1976

Oman

19 aprile

2013 A

19 agosto

2013

Paesi Bassi

23 maggio

1980 A

23 settembre

1980

Aruba

23 maggio

1980

23 settembre

1980

Curaçao

23 maggio

1980

23 settembre

1980

Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)

23 maggio

1980

23 settembre

1980

Sint Maarten

23 maggio

1980

23 settembre

1980

Pakistan

23 luglio

1976

23 novembre

1976

Palau

18 ottobre

2002 A

18 febbraio

2003

Panama

26 novembre

1990 A

26 novembre

1990

Papua Nuova Guinea

16 marzo

1993 A

16 luglio

1993

Paraguay

7 giugno

1995

7 ottobre

1995

Perù

30 marzo

1992

30 marzo

1992

Polonia

22 novembre

1977 A

22 marzo

1978

Portogallo

24 novembre

1980

24 marzo

1981

Regno Unito

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Akrotiri e Dhekelia

28 giugno

2002 A

28 ottobre

2002

Anguilla

15 febbraio

1991

15 giugno

1991

Bermuda

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Gibilterra

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Guernesey

8 settembre

1998

8 gennaio

1999

Hong Kong

10 maggio

1979

10 settembre

1979

Isola di Man

1° giugno

1992

1° ottobre

1992

Isole Cayman

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud
e Isole Sandwich del Sud)

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Isole Turche e Caicos

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Isole Vergini britanniche

15 febbraio

1991

15 giugno

1991

Jersey

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Montserrat

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan
da Cunha)

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Territorio britannico
dell’Oceano Indiano

8 settembre

1998

8 gennaio

1999

gruppo Isole Pitcairn
(Ducie, Oeno, Henderson
e Pitcairn)

5 gennaio

1976

5 maggio

1976

Rep. Centrafricana

5 ottobre

2005 A

5 aprile

2006

Repubblica Ceca

26 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

15 maggio

2002 A

15 settembre

2002

Romania

21 maggio

1991 A

21 settembre

1991

Ruanda

1° dicembre

2005 A

1° aprile

2006

Russia*

11 ottobre

1976

11 febbraio

1977

Saint Lucia

19 febbraio

2002 A

19 giugno

2002

Samoa

6 ottobre

2004 A

6 febbraio

2005

Senegal

11 luglio

1977 A

11 novembre

1977

Serbia

3 luglio

2001 S

27 aprile

1992

Seycelles

22 novembre

2004 A

22 marzo

2005

Sierra Leone

13 dicembre

1999 A

13 aprile

2000

Siria*

5 marzo

1998 A

5 luglio

1998

Slovacchia

31 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

4 maggio

1982 A

4 settembre

1982

Sri Lanka

15 giugno

1990 A

15 ottobre

1990

Stati Uniti

18 dicembre

1986

18 aprile

1987

Sudafrica

12 marzo

1975 F

21 dicembre

1975

Sudan

7 gennaio

2005 A

7 maggio

2005

Sudan del Sud

10 giugno

2013 A

10 ottobre

2013

Suriname

22 luglio

1985 A

22 novembre

1985

Svezia

5 dicembre

1974 F

21 dicembre

1975

Svizzera

16 gennaio

1976

16 maggio

1976

São Tomé e Príncipe

21 agosto

2006 A

21 dicembre

2006

Tagikistan

18 luglio

2001 A

18 novembre

2001

Tanzania

13 aprile

2000 A

13 agosto

2000

Thailandia

13 maggio

1998 F

13 settembre

1998

Togo

4 luglio

1995 A

4 novembre

1995

Trinidad e Tobago

21 dicembre

1992 A

21 aprile

1993

Tunisia

24 novembre

1980 A

24 marzo

1981

Turchia

13 luglio

1994 A

13 novembre

1994

Turkmenistan

3 marzo

2009 A

3 luglio

2009

Ucraina

15 luglio

1997 S

11 febbraio

1977

Uganda

4 marzo

1988

4 luglio

1988

Ungheria*

11 aprile

1979 A

11 agosto

1979

Uruguay

22 maggio

1984 A

22 settembre

1984

Uzbekistan

8 ottobre

2001 A

8 febbraio

2002

Vanuatu

4 luglio

2019

4 novembre

2019

Venezuela

23 novembre

1988 S

23 marzo

1989

Vietnam*

20 settembre

1988 A

20 gennaio

1989

Yemen

8 ottobre

2007 A

8 febbraio

2008

Zambia

28 agosto

1991 A

28 dicembre

1991

Zimbabwe

3 gennaio

2013 A

3 maggio

2013

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.