Ai fini della presente Convenzione:
- per «specie migratrice» s’intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, una parte rilevante dei quali attraversi ciclicamente, e in modo prevedibile, uno o più confini di giurisdizione nazionale;
- per «stato di conservazione di una specie migratrice» s’intende l’insieme delle influenze che agendo su detta specie possono modificarne a lunga scadenza la ripartizione e l’importanza numerica;
- lo «stato di conservazione» si considera «favorevole» quando:1)i dati riguardanti la dinamica della popolazione di una data specie migratrice indichino che la specie continua, e continuerà a lunga scadenza, a costituire un elemento vitale dei suoi ecosistemi;2)l’area di ripartizione della specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lunga scadenza;3)esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat sufficiente a che la popolazione della specie si mantenga a lunga scadenza;4)la ripartizione e la consistenza numerica della specie migratrice siano vicine a quelle storiche, entro i limiti in cui sussistano ecosistemi capaci di convenire alla specie ed entro i limiti in cui ciò sia compatibile con una gestione opportuna della fauna selvatica;
- lo «stato di conservazione» si considera «sfavorevole» se non risulti soddisfatta una delle condizioni menzionate alla lettera c) del presente articolo;
- «minacciata» significa, per una data specie migratrice, ch’essa corre pericolo d’estinguersi su tutta la propria area di ripartizione, o su parte rilevante della stessa;
- per «area di ripartizione» s’intende l’insieme delle superfici terrestri o acquatiche che una specie migratrice abita, frequenta temporaneamente, traversa o sorvola in un qualsiasi momento della propria rotta migratoria abituale;
- per «habitat» s’intende qualunque zona dell’area di ripartizione della specie migratrice, che offra le condizioni di vita necessarie alla stessa;
- per «stato dell’area di ripartizione» con riferimento ad una data specie migratrice s’intende lo Stato – e, ove occorra, qualsivoglia altra Parte contraente menzionata alla lettera k) – che eserciti la propria giurisdizione su una parte qualunque dell’area di ripartizione, oppure lo Stato sotto bandiera del quale operino navi incaricate di effettuare prelievi della specie fuori dei confini di giurisdizione nazionale;
- «effettuare prelievi» significa prelevare, cacciare, pescare, catturare, molestare, uccidere di deliberato proposito, come pure ogni tentativo in tal senso;
- per «Accordo» s’intende un accordo internazionale sulla conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli Articoli IV e V della presente Convenzione;
- per «Parte contraente» s’intende uno Stato oppure qualsiasi ente d’integrazione economica regionale costituito di Stati sovrani competenti per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente Convenzione, rispetto ai quali vige la presente Convenzione.
Limitatamente alle questioni di loro competenza, gli enti d’integrazione economica regionale che siano Parti contraenti della presente Convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi ch’essa attribuisce agli Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.
Quando la presente Convenzione prevede che una decisione sia presa a maggioranza dei due terzi o all’unanimità, per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono «le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le Parti che si astengono dal voto non vanno considerate «Parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.