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0.451.47

Accordo
sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori
dell’Africa-Eurasia

RU 20043249

Traduzione

Concluso all’Aia il 15 agosto 1996
Firmato dalla Svizzera il 15 ottobre 19961
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1999

(Stato 12 febbraio 2026)

Le Parti contraenti

ricordando che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 1979 2 , promuove le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratrici;

ricordando inoltre che nella prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, tenutasi a Bonn nell’ottobre 1985, il Segretariato della Convenzione è stato incaricato di adottare misure appropriate per l’elaborazione di un Accordo sugli Anatidi del Paleartico occidentale;

considerando che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica, 1992 3 , e dell’Agenda 21, dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future;

consce dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e del valore ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;

convinte del fatto che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori dev’essere effettuato conformemente al principio dell’utilizzazione sostenibile, tenendo conto dello stato di conservazione della specie interessata sull’insieme dell’area di ripartizione nonché delle sue caratteristiche biologiche;

consce che gli uccelli acquatici migratori sono particolarmente vulnerabili poiché la loro migrazione avviene su lunghe distanze e sono dipendenti dalle reti di zone umide, la cui superficie diminuisce e che si degradano a causa delle attività umane non conformi al principio dell’utilizzazione sostenibile, come sottolinea la Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 1971 4 ;

riconoscendo la necessità di adottare misure immediate per metter fine alla progressiva scomparsa di specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat all’interno dello spazio geografico nel quale si iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia;

convinte che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua concretizzazione attraverso misure coordinate e concertate contribuiranno in maniera significativa a una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un’incidenza positiva su numerose altre specie di fauna e flora;

riconoscendo che l’applicazione efficace di un simile Accordo richiederà che venga fornito un aiuto a determinati Stati dell’area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici nonché ai loro habitat, per la gestione di tali habitat e per la costituzione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate della concretizzazione dell’Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Campo d’applicazione, definizioni e interpretazione

Il campo d’applicazione geografico del presente Accordo è costituito dalla zona in cui s’iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia, quale è definita nell’allegato 1 del presente Accordo e chiamata qui di seguito «zona dell’Accordo».

Ai fini del presente Accordo:

  1. per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 1979;
  2. per «Segretariato della Convenzione» s’intende l’organo istituito conformemente all’articolo IX della Convenzione;
  3. per «uccelli acquatici» s’intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuo, che hanno un’area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell’Accordo e che figurano nell’allegato 2 del presente Accordo;
  4. per «Segretariato dell’Accordo» s’intende l’organo istituito conformemente all’articolo VI paragrafo 7 (b) del presente Accordo;
  5. per «Parti contraenti» s’intendono, salvo indicazione contraria del contesto, le Parti al presente Accordo;
  6. per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario; per il computo della maggioranza non viene tenuto conto delle Parti che si astengono dal voto.
  7. Inoltre, le espressioni definite al paragrafo 1 (a)-(k) dell’articolo I della Convenzione hanno lo stesso senso, mutatis mutandis, che nel presente.

Il presente Accordo costituisce un accordo ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo IV della Convenzione.

Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all’Accordo costituisce anche un riferimento ai suoi allegati.

Art. II Principi fondamentali

Le Parti contraenti adottano misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole. A tal fine prendono, nei limiti della loro giurisdizione nazionale, i provvedimenti prescritti nell’articolo III nonché le misure particolari previste nel Piano d’azione di cui all’articolo IV del presente Accordo.

Nella messa in atto delle misure di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti dovrebbero tenere conto del principio di precauzione.

Art. III Misure generali di conservazione

Le Parti contraenti adottano misure destinate alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, con un’attenzione particolare alle specie minacciate e a quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole.

A tal fine, le Parti contraenti:

  1. accordano agli uccelli acquatici migratori minacciati nella zona dell’Accordo una protezione tanto rigorosa quanto quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo III della Convenzione;
  2. si assicurano che qualsiasi utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia basata su una valutazione effettuata a partire dalle migliori conoscenze disponibili sull’ecologia di tali uccelli, nonché sul principio dell’utilizzazione sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici da cui dipendono;
  3. identificano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori localizzati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione e il ripristino di tali siti in collaborazione con le organizzazioni elencate nell’articolo IX paragrafi (a) e (b) del presente Accordo e interessate alla conservazione degli habitat;
  4. coordinano il loro impegno per fare in modo che una rete di habitat adeguati sia mantenuta o, se necessario, ripristinata sull’insieme dell’area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, segnatamente nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di più di una Parte al presente Accordo;
  5. esaminano i problemi che si pongono o molto probabilmente si porranno a causa delle attività umane e si impegnano a mettere in atto misure correttive, comprese quelle di ripristino e riabilitazione degli habitat, e misure compensatorie in caso di perdita di habitat;
  6. cooperano nelle situazioni d’urgenza che richiedono un intervento internazionale concertato e per identificare le specie di uccelli acquatici migratori più vulnerabili in simili situazioni; inoltre collaborano sia all’elaborazione di procedure d’urgenza appropriate che permettano di accordare una maggiore protezione a tali specie in simili situazioni, sia alla preparazione di direttive aventi come obiettivo di aiutare ciascuna delle Parti contraenti interessate a far fronte a simili situazioni;
  7. vietano l’introduzione intenzionale nell’ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici e adottano tutte le misure appropriate per prevenire la liberazione accidentale di tali specie se detta introduzione o liberazione nuoce allo stato di conservazione della flora e della fauna selvatiche; qualora specie non indigene di uccelli acquatici siano già state introdotte, le Parti contraenti prendono ogni provvedimento utile a impedire che tali specie diventino una minaccia potenziale per le specie indigene
  8. danno l’avvio o sostengono ricerche sulla biologia e l’ecologia degli uccelli acquatici, incluse l’armonizzazione della ricerca e dei metodi di monitoraggio continuo e, all’occorrenza, l’elaborazione di programmi comuni o di programmi di cooperazione che vertono sulla ricerca e il monitoraggio continuo;
  9. analizzano i loro bisogni in materia di formazione, segnatamente per ciò che concerne le ricerche, il monitoraggio continuo e la marcatura con anello degli uccelli acquatici migratori nonché la gestione delle zone umide, al fine di individuare i temi prioritari e gli ambiti in cui la formazione è necessaria e collaborano all’elaborazione e alla messa in atto di programmi di formazione appropriati;
  10. elaborano e portano avanti programmi volti a suscitare una maggiore presa di coscienza e comprensione dei problemi generali di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori nonché degli obiettivi particolari e delle disposizioni del presente Accordo;
  11. provvedono allo scambio di informazioni e dei risultati dei programmi di ricerca, di monitoraggio continuo, di conservazione e di educazione;
  12. cooperano al fine di prestarsi reciproca assistenza per essere maggiormente in grado di concretizzare l’Accordo, segnatamente per ciò che riguarda la ricerca e il monitoraggio continuo.

Art. IV Piano d’azione e direttive per la conservazione

Un Piano d’azione costituisce l’allegato 3 del presente Accordo. Detto piano precisa i provvedimenti che le Parti contraenti devono adottare in favore delle specie e delle questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all’articolo III del presente Accordo, negli ambiti seguenti:

  1. la conservazione delle specie;
  2. la conservazione degli habitat;
  3. la gestione delle attività umane;
  4. la ricerca e il monitoraggio continuo;
  5. l’educazione e l’informazione;
  6. le misure d’applicazione.

Il Piano d’azione è esaminato durante ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenendo conto delle direttive per la conservazione.

Ogni emendamento al Piano d’azione è adottato dalla Conferenza delle Parti che, in tal modo, tiene conto delle disposizioni dell’articolo III del presente Accordo.

Le direttive per la conservazione sono sottoposte, per adozione, alla Conferenza delle Parti durante la sua prima sessione; vengono esaminate regolarmente.

Art. V Applicazione e finanziamento

Ciascuna Parte contraente:

  1. designa la o le Autorità incaricata/e della concretizzazione del presente Accordo che, tra l’altro, provvederà/anno a un controllo di tutte le attività suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, nei confronti delle quali essa è uno Stato dell’area di ripartizione;
  2. designa un punto di contatto per le altre Parti, il cui nome e indirizzo vengono immediatamente comunicati al Segretariato dell’Accordo che, a sua volta, li trasmette senza indugio alle altre Parti contraenti;
  3. prepara per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto concernente la propria applicazione dell’Accordo, con riferimento segnatamente alle misure di conservazione adottate. La struttura di tale rapporto è stabilita durante la prima sessione della Conferenza delle Parti e riveduta, se necessario, in occasione di una sessione ulteriore della Conferenza delle Parti. Ciascun rapporto è sottoposto al Segretariato dell’Accordo al più tardi centoventi giorni prima dell’apertura della sessione ordinaria della Conferenza delle Parti per la quale è stato preparato; una copia è immediatamente trasmessa dal Segretariato dell’Accordo alle altre Parti contraenti.
  4. (a) Ciascuna Parte contraente contribuisce al bilancio dell’Accordo secondo una chiave di ripartizione stabilita dalle Nazioni Unite. Nessuna Parte contraente che costituisca uno Stato dell’area di ripartizione può essere chiamata a fornire un contributo superiore al 25 per cento del bilancio totale. Nessuna organizzazione d’integrazione economica regionale può essere obbligata a fornire un contributo superiore al 2,5 per cento delle spese amministrative;
  5. le decisioni relative al bilancio nonché un’eventuale modificazione della chiave di ripartizione dei contributi sono adottate dalla Conferenza delle Parti in modo consensuale.

La Conferenza delle Parti può istituire un fondo per la conservazione, alimentato sulla base di contributi volontari delle Parti contraenti o di qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca, la formazione nonché progetti concernenti la conservazione, la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori.

Le Parti contraenti sono invitate a fornire un sostegno in materia di formazione nonché un aiuto tecnico e finanziario alle altre Parti su una base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle a mettere in atto le disposizioni del presente Accordo.

Art. VI Conferenza delle Parti

La Conferenza delle Parti costituisce l’organo deliberante del presente Accordo.

Il Depositario convoca, previa consultazione del Segretariato della Convenzione, una sessione della Conferenza delle Parti entro un anno al più tardi dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, il Segretariato dell’Accordo convoca, d’intesa con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti a intervalli di tre anni al massimo, sempre che la Conferenza non decida altrimenti. Nella misura del possibile, tali sessioni dovrebbero tenersi in occasione delle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione.

Su richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti, il Segretariato convoca una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti.

Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ogni Stato che non è Parte al presente Accordo nonché i Segretariati delle Convenzioni internazionali interessate, fra l’altro, alla conservazione degli uccelli acquatici, ivi comprese la loro protezione e la loro gestione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori. Qualsiasi organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata negli ambiti summenzionati o nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori può ugualmente essere rappresentata alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori, salvo che almeno un terzo delle Parti contraenti presenti vi si opponga.

Solo le Parti contraenti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un solo suffragio, ma le organizzazioni d’integrazione economica regionale che sono Parte al presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di suffragi uguale al numero dei loro Stati membri che sono parte al presente Accordo. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non esercita il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Sempre che il presente Accordo non disponga altrimenti, le decisioni della Conferenza delle Parti sono adottate previo consenso o, se quest’ultimo non può essere ottenuto, a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

Alla sua prima sessione, la Conferenza delle Parti:

  1. adotta, per consenso, il proprio regolamento interno;
  2. provvede a incorporare il Segretariato dell’Accordo nel Segretariato della Convenzione al fine di adempiere le funzioni elencate nell’articolo VIII del presente Accordo;
  3. stabilisce il Comitato tecnico previsto nell’articolo VII del presente Accordo;
  4. adotta un modello di presentazione dei rapporti che saranno preparati conformemente all’articolo V paragrafo 1 (c) del presente Accordo;
  5. adotta criteri per determinare le situazioni d’urgenza che richiedono misure di conservazione rapide e per determinare le modalità di ripartizione dei compiti per la messa in atto di dette misure.

A ognuna delle sue sessioni ordinarie, la Conferenza delle Parti:

  1. prende in considerazione le modificazioni reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonché i fattori suscettibili di danneggiare tali specie e habitat;
  2. passa in rassegna i progressi compiuti e tutte le difficoltà incontrate nell’applicazione del presente Accordo;
  3. allestisce un preventivo ed esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo;
  4. tratta ogni aspetto relativo al Segretariato dell’Accordo e alla composizione del Comitato tecnico;
  5. adotta un rapporto che sarà trasmesso alle Parti all’Accordo, nonché alla Conferenza delle Parti alla Convenzione;
  6. decide in merito alla data e al luogo della prossima sessione.

A ciascuna delle sue sessioni, la Conferenza delle Parti può:

  1. presentare raccomandazioni alle Parti contraenti, qualora lo ritenga necessario e opportuno;
  2. adottare misure specifiche per migliorare l’efficacia dell’Accordo e, se necessario, anche misure d’urgenza ai sensi dell’articolo VII paragrafo 4;
  3. esaminare le proposte di emendamento all’Accordo e statuire su tali proposte;
  4. emendare il Piano d’azione conformemente alle disposizioni dell’articolo IV paragrafo 3 del presente Accordo;
  5. istituire organi sussidiari allorché lo ritiene necessario ai fini della concretizzazione del presente Accordo, segnatamente per stabilire un coordinamento con gli organi costituiti nell’ambito di altri trattati, convenzioni o accordi internazionali quando vi sono sovrapposizioni geografiche o tassonomiche;
  6. decidere in merito a qualsiasi altra questione relativa all’applicazione del presente Accordo.

Art. VII Comitato tecnico

Le modalità di designazione degli esperti, la durata del loro mandato e le modalità di designazione del presidente del Comitato tecnico sono decise dalla Conferenza delle Parti. Il presidente può ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni internazionali specializzate, governative e non governative.

Il Comitato tecnico si compone di:

  1. nove esperti che rappresentano diverse regioni della zona dell’Accordo, secondo una ripartizione geografica equilibrata;
  2. un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell’Ufficio internazionale per le ricerche sugli uccelli acquatici e palustri (UIRUA) e un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);
  3. un esperto di ciascuno dei settori seguenti: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto ambientale.

Sempre che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti, le riunioni del Comitato tecnico sono convocate dal Segretariato dell’Accordo; tali riunioni si tengono in occasione di ogni sessione della Conferenza delle Parti e almeno una volta tra le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti.

Il Comitato tecnico:

  1. fornisce valutazioni scientifiche e tecniche nonché informazioni alla Conferenza delle Parti e alle Parti contraenti, per il tramite del Segretariato dell’Accordo;
  2. elabora raccomandazioni per la Conferenza delle Parti in merito al Piano d’azione, all’applicazione dell’Accordo e a qualsiasi ricerca ulteriore che occorra intraprendere;
  3. prepara per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti un rapporto d’attività che verrà sottoposto al Segretariato dell’Accordo almeno centoventi giorni prima dell’apertura di detta sessione e di cui una copia sarà immediatamente trasmessa alle Parti contraenti dal Segretariato dell’Accordo;
  4. svolge ogni altro compito che gli sarà affidato dalla Conferenza delle Parti.

Quando, secondo l’opinione del Comitato tecnico, si verifica una situazione d’urgenza che richiede l’adozione di misure immediate al fine di evitare un deterioramento dello stato di conservazione di una o più specie di uccelli acquatici migratori, detto Comitato può domandare al Segretariato dell’Accordo di riunire d’urgenza le Parti contraenti interessate. Le Parti coinvolte si riuniscono appena possibile per istituire rapidamente un meccanismo in grado di garantire misure di protezione alle specie individuate come sottoposte a una minaccia particolarmente grave. Quando una raccomandazione è stata adottata nel corso di una riunione d’urgenza, le Parti contraenti interessate si informano a vicenda e informano a loro volta il Segretariato dell’Accordo sulle misure adottate in vista della sua concretizzazione, oppure sulle ragioni che hanno impedito la stessa.

Il Comitato tecnico può istituire, nella misura del necessario, gruppi di lavoro che svolgano incarichi particolari.

Art. VIII Segretariato dell’Accordo

Le funzioni del Segretariato dell’Accordo sono le seguenti:

  1. provvedere all’organizzazione e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti nonché delle riunioni del Comitato tecnico;
  2. mettere in atto le decisioni trasmessegli dalla Conferenza delle Parti;
  3. promuovere e coordinare, conformemente alle decisioni della Conferenza delle Parti, le attività intraprese nell’ambito dell’Accordo, compreso il Piano d’azione;
  4. assicurare il collegamento tra gli Stati dell’area di ripartizione che non sono Parti al presente Accordo, agevolare il coordinamento fra le Parti contraenti e con le organizzazioni internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o indirettamente attinenti alla conservazione nonché alla protezione e gestione degli uccelli acquatici migratori;
  5. riunire e valutare le informazioni che permetteranno di meglio raggiungere gli obiettivi e che favoriranno la concretizzazione dell’Accordo, nonché adottare tutte le disposizioni al fine di diffondere tali informazioni in modo adeguato;
  6. richiamare l’attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi del presente Accordo;
  7. trasmettere a ciascuna Parte contraente, almeno sessanta giorni prima dell’apertura di ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, una copia dei rapporti delle autorità alle quali si fa riferimento nell’articolo V paragrafo 1(a) del presente Accordo, del rapporto del Comitato tecnico nonché dei rapporti che è tenuto a fornire in applicazione del paragrafo (h) del presente articolo;
  8. preparare ogni anno e per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti rapporti sui lavori del Segretariato e sulla concretizzazione dell’Accordo;
  9. assicurare la gestione del budget dell’Accordo nonché di quello riservato al suo fondo per la conservazione, nel caso in cui venga istituito;
  10. fornire informazioni destinate al pubblico e relative all’Accordo e ai suoi obiettivi;
  11. esercitare ogni altra funzione che potrebbe essergli attribuita in virtù dell’Accordo oppure dalla Conferenza delle Parti.

Art. IX Relazioni con gli organismi internazionali che si occupano degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat

Il Segretariato dell’Accordo consulta:

  1. periodicamente il Segretariato della Convenzione e, all’occorrenza, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato in virtù degli accordi conclusi in applicazione dell’articolo IV paragrafi 3 e 4 della Convenzione e attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonché ai sensi della Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 1971, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 19735, della Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle sue risorse naturali, 1968, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente in Europa, 19796 e della Convenzione sulla diversità biologica, 1992, affinché la Conferenza delle Parti cooperi con le Parti a dette Convenzioni per quanto riguarda tutte le questioni di interesse comune e segnatamente per quanto attiene all’elaborazione e all’applicazione del Piano d’azione;
  2. i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti, per quanto riguarda questioni di interesse comune;
  3. le altre organizzazioni competenti nell’ambito della conservazione, della protezione e della gestione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonché nell’ambito della ricerca, dell’educazione e della sensibilizzazione.

Art. X Emendamento dell’Accordo

Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi sessione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

Ogni Parte contraente può formulare proposte di emendamento.

Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima dell’apertura della sessione al Segretariato dell’Accordo che, a sua volta, lo trasmette senza indugio alle Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della sessione. Il più presto possibile dopo la scadenza di questo termine, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

Un emendamento al presente Accordo, diversamente da un emendamento ai suoi allegati, è adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che l’hanno accettata il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi delle Parti all’Accordo hanno depositato il loro strumento di approvazione dell’emendamento presso il Depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento d’approvazione dopo la data in cui i due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento d’approvazione, tale emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato detto strumento.

Ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento all’allegato sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti ed entrano in vigore per tutte le Parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione da parte della Conferenza delle Parti, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato mediante notificazione scritta al Depositario. Tale riserva può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione scritta al Depositario; il nuovo allegato o l’emendamento entra allora in vigore per detta Parte contraente il trentesimo giorno dopo la data del ritiro della riserva.

Art. XI Ripercussioni dell’Accordo su convenzioni internazionali e altri atti normativi

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi internazionali preesistenti.

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di mantenere o adottare misure più severe per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.

Art. XII Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.

Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato nel paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.

Art. XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Il presente Accordo può essere firmato da ogni Stato dell’area di ripartizione, sia che le zone sottoposte alla sua giurisdizione facciano o meno parte della zona dell’Accordo, nonché dalle organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui uno dei membri almeno sia uno Stato dell’area di ripartizione, mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Il presente Accordo è aperto alla firma all’Aia sino alla data dell’entrata in vigore.

Il presente Accordo è aperto all’adesione di ogni Stato dell’area di ripartizione e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionate nel paragrafo 1 di cui sopra a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario del presente Accordo.

Art. XIV Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui quattordici Stati dell’area di ripartizione od organizzazioni d’integrazione economica regionale, di cui almeno sette dell’Africa e sette dell’Eurasia, l’avranno firmato senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, conformemente all’articolo XIII del presente Accordo.

dopo la data in cui il numero degli Stati dell’area di ripartizione e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale necessario per l’entrata in vigore l’ha firmato senza riserva, oppure, se del caso, l’ha ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della firma senza riserva o del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Per ogni Stato dell’area di ripartizione od ogni organizzazione d’integrazione economica regionale che:

  1. firmi il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure
  2. lo ratifichi, lo accetti o lo approvi, oppure
  3. vi aderisca

Art. XV Riserve

Per le disposizioni del presente Accordo non sono ammesse riserve generali. Tuttavia, ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale può, all’atto della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure, a seconda dei casi, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, fare una specifica riserva in merito a qualsiasi specie oggetto dell’Accordo o a qualsiasi disposizione particolare del Piano d’azione. Tale riserva può essere ritirata dallo Stato o dall’organizzazione che l’ha presentata mediante notificazione scritta al Depositario. Detto Stato o detta organizzazione sarà vincolato/a alle disposizioni che erano state oggetto della riserva soltanto trenta giorni dopo la data del ritiro di tale riserva.

Art. XVI Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

Art. XVII Depositario

L’originale del presente Accordo, redatto in inglese, arabo, francese e russo, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che funge da Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionati all’Articolo XIII paragrafo 1 del presente Accordo, nonché al Segretariato dell’Accordo dopo che sarà stato costituito.

Non appena il presente Accordo entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 7 .

Il Depositario trasmette a ogni Stato e a ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmatari del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché al Segretariato dell’Accordo il testo di qualsiasi riserva, di qualsiasi nuovo allegato e di qualsiasi emendamento all’Accordo.

Il Depositario informerà ogni Stato e ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmatari del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché il Segretariato dell’Accordo per quanto concerne:

  1. le firme;
  2. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. la data dell’entrata in vigore del presente Accordo, ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento all’Accordo o ai suoi allegati;
  4. qualsiasi riserva in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato;
  5. ogni notificazione di ritiro delle riserve;
  6. ogni notificazione di denuncia del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto all’Aia il quindici agosto millenovecentonovantasei.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Definizione della zona dell’Accordo

I limiti della zona dell’Accordo sono definiti nel modo seguente: dal Polo Nord verso sud lungo il 130° di longitudine ovest sino al 75° di latitudine nord; da lì verso est e sud-est attraverso il canale di Viscount Melville, il Prince Regent Inlet, il golfo di Boothia, il bacino di Foxe, il canale di Foxe, lo stretto di Hudson fino a un punto situato nell’Atlantico del nord-ovest le cui coordinate sono 60° di latitudine nord e 60° di longitudine ovest; da lì verso sud-est attraverso l’Atlantico del nord-ovest fino a un punto le cui coordinate sono 50° di latitudine nord e 30° di longitudine ovest; da lì, lungo il 30° di longitudine ovest sino al 10° di latitudine nord; da lì verso sud-est fino all’intersezione dell’Equatore con il 20° di longitudine ovest; da lì verso sud lungo il 20° di longitudine ovest fino al 40° di latitudine sud; da lì, verso est lungo il 40° di latitudine sud fino al 60° di longitudine est; da lì verso nord lungo il 60° di longitudine est fino al 35° di latitudine nord; da lì verso nord-est seguendo un arco di cerchio massimo fino a un punto situato nell’Altai occidentale, le cui coordinate sono 49° di latitudine nord e 87° 27’ di longitudine est; da lì seguendo un arco di cerchio massimo attraverso la Siberia centrale fino alla costa dell’Oceano Artico a 130° di longitudine est; da lì lungo il 130° di longitudine est fino al Polo Nord. La carta geografica della pagina seguente fornisce una rappresentazione della zona dell’Accordo.

Area coperta dall’Accordo8

Allegato 29

Specie di uccelli acquatici migratori alle quali si applica il presente Accordo

Famiglia ANATIDAE (anatre, oche, cigni)

Dendrocygna viduata

Dendrocigna facciabianca

Dendrocygna bicolor

Dendrocigna fulva

Thalassornis leuconotus

Anatra dorsobianco

Oxyura maccoa

Gobbo maccoa

Oxyura leucocephala

Gobbo rugginoso

Cygnus olor

Cigno reale

Cygnus cygnus

Cigno selvatico

Cygnus columbianus

Cigno minore

Branta bernicla

Oca colombaccio

Branta leucopsis

Oca facciabianca

Branta ruficollis

Oca collorosso

Anser anser

Oca selvatica

Anser fabalis

Oca granaiola

Anser brachyrhynchus

Oca zamperosse

Anser albifrons

Oca lombardella

Anser erythropus

Oca lombardella minore

Clangula hyemalis

Moretta codona

Somateria spectabilis

Re degli edredoni

Somateria mollissima

Edredone

Polysticta stelleri

Edredone di Steller

Melanitta fusca

Orco marino

Melanitta nigra

Orchetto marino

Bucephala clangula

Quattrocchi

Mergellus albellus

Pesciaiola

Mergus merganser

Smergo maggiore

Mergus serrator

Smergo minore

Alopochen aegyptiaca

Oca egiziana

Tadorna tadorna

Volpoca

Tadorna ferruginea

Casarca

Tadorna cana

Casarca sudafricana

Plectropterus gambensis

Oca dello sperone

Sarkidiornis melanotos

Anatra dal bernoccolo

Nettapus auritus

Oca pigmea africana

Marmaronetta angustirostris

Anatra marmorizzata

Netta rufina

Fistione turco

Netta erythrophthalma

Fistione meridionale

Aythya ferina

Moriglione

Aythya nyroca

Moretta tabaccata

Aythya fuligula

Moretta

Aythya marila

Moretta grigia

Spatula querquedula

Marzaiola

Spatula hottentota

Anatra beccomacchiato

Spatula clypeata

Mestolone

Mareca strepera

Canapiglia

Mareca penelope

Fischione

Anas undulata

Anatra beccogiallo

Anas platyrhynchos

Germano reale

Anas capensis

Alzavola del Capo

Anas erythrorhyncha

Alzavola beccorosso

Anas acuta

Codone

Anas crecca

Alzavola

Famiglia PODICIPEDIDAE (svassi)

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

Podiceps grisegena

Svasso collorosso

Podiceps cristatus

Svasso maggiore

Podiceps auritus

Svasso cornuto

Podiceps nigricollis

Svasso piccolo

Famiglia PHOENICOPTERIDAE (fenicotteri)

Phoenicopterus roseus

Fenicottero

Phoeniconaias minor

Fenicottero minore

Famiglia PHAETHONTIDAE (fetonti)

Phaethon aethereus

Fetonte

Phaethon rubricauda

Fetonte codarossa

Phaethon lepturus

Fetonte codabianca

Famiglia RALLIDAE (rallidi, folaghe, gallinelle d’acqua e simili)

Sarothrura elegans

Codapiuma macchiecamoscio

Sarothrura boehmi

Schiribilla pettostriato

Sarothrura ayresi

Schiribilla alibianche

Rallus aquaticus

Porciglione

Rallus caerulescens

Porciglione africano

Crex egregia

Re di quaglie africano

Crex crex

Re di quaglie

Porzana porzana

Voltolino

Zapornia flavirostra

Schiribilla nera africana

Zapornia parva

Schiribilla

Zapornia pusilla

Schiribilla grigiata

Amaurornis marginalis

Schiribilla striata

Porphyrio alleni

Pollo sultano di Allen

Gallinula chloropus

Gallinella d’acqua

Paragallinula angulata

Sciabica minore

Fulica cristata

Folaga crestata

Fulica atra

Folaga

Famiglia GRUIDAE (gru)

Balearica regulorum

Gru coronata

Balearica pavonina

Gru pavonina

Leucogeranus leucogeranus

Gru siberiana

Bugeranus carunculatus

Gru caruncolata

Anthropoides paradiseus

Gru del Paradiso

Anthropoides virgo

Damigella della Numidia

Grus grus

Gru

Famiglia GAVIIDAE (strolaghe)

Gavia stellata

Strolaga minore

Gavia arctica

Strolaga mezzana

Gavia immer

Strolaga maggiore

Gavia adamsii

Strolaga beccogiallo

Famiglia SPHENISCIDAE (pinguini)

Spheniscus demersus

Pinguino africano

Famiglia CICONIIDAE (cicogne e simili)

Leptoptilos crumenifer

Marabù

Mycteria ibis

Tantalo africano

Anastomus lamelligerus

Anastomo africano

Ciconia nigra

Cicogna nera

Ciconia abdimii

Cicogna di Abdim

Ciconia microscelis

Cicogna collolanoso

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

Famiglia THRESKIORNITHIDAE (ibis, spatole)

Platalea alba

Spatola bianca

Platalea leucorodia

Spatola

Threskiornis aethiopicus

Ibis sacro

Geronticus eremita

Ibis eremita

Plegadis falcinellus

Mignattaio

Famiglia ARDEIDAE (aironi, tarabusi e nitticore)

Botaurus stellaris

Tarabuso

Ixobrychus minutus

Tarabusino

Ixobrychus sturmii

Tarabusino nano

Nycticorax nycticorax

Nitticora

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

Ardeola idae

Sgarza del Madagascar

Ardeola rufiventris

Sgarza panciarossiccia

Bubulcus ibis

Airone guardabuoi

Ardea cinerea

Airone cenerino

Ardea melanocephala

Airone testanera

Ardea purpurea

Airone rosso

Ardea alba

Airone bianco

Ardea brachyrhyncha

Airone bianco intermedio

Egretta ardesiaca

Garzetta ardesia

Egretta vinaceigula

Garzetta collobruno

Egretta garzetta

Garzetta

Egretta gularis

Garzetta gulare; airone gulare; airone schistaceo

Famiglia BALAENICIPITIDAE (becco a scarpa)

Balaeniceps rex

Becco a scarpa

Famiglia PELECANIDAE (pellicani)

Pelecanus crispus

Pellicano riccio

Pelecanus rufescens

Pellicano rossiccio

Pelecanus onocrotalus

Pellicano comune

Famiglia FREGATIDAE (fregate)

Fregata ariel

Fregata ariel

Fregata minor

Fregata maggiore

Famiglia SULIDAE (sule)

Morus bassanus

Sula

Morus capensis

Sula del Capo

Sula dactylatra

Sula mascherata

Famiglia PHALACROCORACIDAE (cormorani)

Microcarbo coronatus

Cormorano coronato

Microcarbo pygmaeus

Marangone minore

Gulosus aristotelis

Marangone dal ciuffo

Phalacrocorax carbo

Cormorano comune

Phalacrocorax capensis

Cormorano del Capo

Phalacrocorax nigrogularis

Cormorano di Socotra

Phalacrocorax neglectus

Cormorano ripario

Famiglia BURHINIDAE (occhioni)

Burhinus senegalensis

Occhione del Senegal

Famiglia PLUVIANIDAE (guardiano dei coccodrilli)

Pluvianus aegyptius

Guardiano dei coccodrilli

Famiglia HAEMATOPODIDAE (beccacce di mare)

Haematopus moquini

Beccaccia di mare africana

Haematopus ostralegus

Beccaccia di mare

Famiglia RECURVIROSTRIDAE (avocetta, cavaliere d’Italia)

Recurvirostra avosetta

Avocetta

Himantopus himantopus

Cavaliere d’Italia

Famiglia CHARADRIIDAE (pivieri, pavoncelle)

Pluvialis squatarola

Pivieressa

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

Pluvialis fulva

Piviere orientale

Eudromias morinellus

Piviere tortolino

Charadrius hiaticula

Corriere grosso

Charadrius dubius

Corriere piccolo

Charadrius pecuarius

Corriere di Kittlitz

Charadrius tricollaris

Corriere dai tre collari

Charadrius forbesi

Corriere di Forbes

Charadrius marginatus

Corriere frontebianca

Charadrius alexandrinus

Fratino

Charadrius pallidus

Corriere bandacastana

Charadrius atrifrons

Corriere tibetano

Charadrius leschenaultii

Corriere di Leschenault

Charadrius asiaticus

Corriere asiatico

Vanellus vanellus

Pavoncella

Vanellus spinosus

Pavoncella armata

Vanellus albiceps

Pavoncella testabianca

Vanellus lugubris

Pavoncella dai bargigli

Vanellus melanopterus

Pavoncella alinere

Vanellus coronatus

Pavoncella coronata

Vanellus senegallus

Pavoncella del Senegal

Vanellus superciliosus

Pavoncella pettobruno

Vanellus gregarius

Pavoncella gregaria

Vanellus leucurus

Pavoncella codabianca

Famiglia SCOLOPACIDAE (beccacce, beccaccini, falaropi e simili)

Numenius phaeopus

Chiurlo piccolo

Numenius tenuirostris

Chiurlottello

Numenius arquata

Chiurlo maggiore

Limosa lapponica

Pittima minore

Limosa limosa

Pittima reale

Arenaria interpres

Voltapietre

Calidris tenuirostris

Piovanello beccosottile

Calidris canutus

Piovanello maggiore

Calidris pugnax

Combattente

Calidris falcinellus

Gambecchio frullino

Calidris ferruginea

Piovanello

Calidris temminckii

Gambecchio nano

Calidris alba

Piovanello tridattilo

Calidris alpina

Piovanello pancianera

Calidris maritima

Piovanello violetto

Calidris minuta

Gambecchio comune

Scolopax rusticola

Beccaccia

Gallinago stenura

Beccaccino strenuo

Gallinago media

Croccolone

Gallinago gallinago

Beccaccino

Lymnocryptes minimus

Frullino

Phalaropus lobatus

Falaropo beccosottile

Phalaropus fulicarius

Falaropo beccolargo

Xenus cinereus

Piro-piro del Terek

Actitis hypoleucos

Piro-piro piccolo

Tringa ochropus

Piro-piro culbianco

Tringa erythropus

Totano moro

Tringa nebularia

Pantana

Tringa totanus

Pettegola

Tringa glareola

Piro-piro boschereccio

Tringa stagnatilis

Albastrello

Famiglia DROMADIDAE (droma)

Dromas ardeola

Droma

Famiglia GLAREOLIDAE (pernici di mare, corrioni)

Glareola pratincola

Pernice di mare

Glareola nordmanni

Pernice di mare orientale

Glareola ocularis

Pernice di mare del Madagascar

Glareola nuchalis

Pernice di mare dal collare

Glareola cinerea

Pernice di mare grigia

Famiglia LARIDAE (gabbiani, sterne, becchi a cesoie)

Anous stolidus

Sterna stolida bruna

Anous tenuirostris

Sterna stolida minore

Rynchops flavirostris

Becco a forbice africano

Hydrocoloeus minutus

Gabbianello

Xema sabini

Gabbiano di sabine

Rissa tridactyla

Gabbiano tridattilo

Larus genei

Gabbiano roseo

Larus ridibundus

Gabbiano comune

Larus hartlaubii

Gabbiano di Hartlaub

Larus cirrocephalus

Gabbiano testagrigia

Larus ichthyaetus

Gabbiano di Pallas

Larus melanocephalus

Gabbiano corallino

Larus hemprichii

Gabbiano di Hemprich

Larus leucopthalmus

Gabbiano occhibianchi

Larus audouinii

Gabbiano corso

Larus canus

Gavina

Larus dominicanus

Zafferano meridionale

Larus fuscus

Zafferano

Larus argentatus

Gabbiano reale nordico

Larus armenicus

Gabbiano reale d’Armenia

Larus michahellis

Gabbiano reale

Larus cachinnans

Gabbiano pontico

Larus glaucoides

Gabbiano d’Islanda

Larus hyperboreus

Gabbiano glauco

Larus marinus

Mugnaiaccio

Onychoprion fuscatus

Sterna scura

Onychoprion anaethetus

Sterna dalle redini

Sternula albifrons

Fraticello

Sternula saundersi

Fraticello di Saunders

Sternula balaenarum

Sterna del Damara

Gelochelidon nilotica

Sterna zampenere

Hydroprogne caspia

Sterna maggiore

Chlidonias hybrida

Mignattino piombato

Chlidonias leucopterus

Mignattino alibianche

Chlidonias niger

Mignattino comune

Sterna dougallii

Sterna di Dougall

Sterna hirundo

Sterna comune

Sterna repressa

Sterna guancebianche

Sterna paradisaea

Sterna codalunga

Sterna vittata

Sterna antartica

Thalasseus bengalensis

Sterna di Rüppell

Thalasseus sandvicensis

Beccapesci

Thalasseus maximus

Sterna reale

Thalasseus bergii

Sterna di Bergius

Famiglia STERCORARIIDAE (stercorari)

Stercorarius longicaudus

Labbo codalunga

Catharacta skua

Stercorario maggiore

Famiglia ALCIDAE (pulcinelle di mare, urie, gazze di mare e simili)

Fratercula arctica

Pulcinella di mare

Cepphus grylle

Uria nera

Alca torda

Gazza marina

Alle alle

Gazza marina minore

Uria lomvia

Uria di Bruennich

Uria aalge

Uria

Allegato 310

Piano d’azione

1 Campo d’applicazione

  1. Il Piano d’azione si applica alle popolazioni di uccelli acquatici migratori che figurano nella tabella 1 del presente allegato (di seguito denominata «tabella 1»).
  2. La tabella 1 è parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento al Piano d’azione costituisce parimenti un riferimento alla tabella 1.

2 Conservazione delle specie

  1. Misure giuridiche
  2. Le Parti contraenti che annoverano popolazioni figuranti nella colonna A della tabella 1 del presente Piano d’azione assicurano la protezione di tali popolazioni in virtù dell’articolo III paragrafo 2 (a) dell’Accordo. In particolare, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 qui di seguito, dette Parti:a)vietano il prelievo di uccelli e uova di tali popolazioni che si trovano sul loro territorio;b)vietano le perturbazioni intenzionali, nella misura in cui tali perturbazioni sono rilevanti per la conservazione della popolazione interessata; ec)vietano la detenzione, l’utilizzazione e il commercio degli uccelli di tali popolazioni e delle loro uova quando sono stati prelevati in contravvenzione ai divieti stabiliti in applicazione del succitato capoverso a) nonché la detenzione, l’utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte o prodotto facilmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.
  3. In deroga, per le popolazioni figuranti nelle categorie 2 e 3 della colonna A e contrassegnate con un asterisco, e per le popolazioni figuranti nella categoria 4 della colonna A, la caccia può continuare conformemente al principio dell’utilizzazione sostenibile11. Quest’ultima deve essere praticata nell’ambito di un piano d’azione internazionale stabilito per specie, mediante il quale le Parti contraenti tenteranno di realizzare i principi di gestione adattativa dei prelievi12. Una simile utilizzazione deve perlomeno sottostare alle stesse misure giuridiche che si applicano al prelievo di uccelli da popolazioni figuranti nella colonna B della tabella 1, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 2.1.2 seguente.
  4. Le Parti contraenti che annoverano popolazioni figuranti nella tabella 1 regolamentano il prelievo di uccelli e uova di tutte le popolazioni figuranti nella colonna B della tabella 1. Tale regolamentazione ha lo scopo di mantenere o di contribuire al ripristino di dette popolazioni in uno stato di conservazione favorevole e di garantire che, sulla base delle migliori conoscenze disponibili in materia di dinamica delle popolazioni, qualsiasi prelievo o altra utilizzazione di tali uccelli o di tali uova sia sostenibile. In particolare, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 qui di seguito, la regolamentazione:a)vieta il prelievo di uccelli appartenenti alle popolazioni interessate durante le differenti fasi della riproduzione e dell’allevamento dei piccoli e durante il loro ritorno verso i luoghi di riproduzione nella misura in cui tale prelievo ha un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della popolazione interessata;b)regolamenta i metodi di prelievo e vieta in particolare l’utilizzazione di tutti i metodi di prelievo sistematico nonché l’utilizzazione di tutti i mezzi che possono causare distruzioni di massa, la scomparsa a livello locale o perturbazioni significative delle popolazioni di una specie, tra cui:–collari,–panie,–ami,–uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo,–registratori e altri apparecchi elettronici,–apparecchi per elettrocuzione,–fonti di luce artificiale,–specchi e altri dispositivi abbaglianti,–dispositivi di illuminazione del bersaglio,–dispositivi di mira dotati di un convertitore d’immagine o un amplificatore elettronico d’immagine per il tiro notturno,–esplosivi,–reti,–trappole,–veleno,–esche avvelenate o anestetizzanti,–armi semiautomatiche o automatiche il cui caricatore può contenere più di due cartucce,–la caccia da aerei, veicoli a motore o imbarcazioni che viaggiano a una velocità superiore a 5 km/h (18 km/h in mare aperto),le Parti contraenti possono concedere deroghe ai divieti di cui al paragrafo 2.1.2 (b) per consentire l’utilizzazione per scopi di sussistenza, a condizione che tale utilizzazione sia sostenibile;c)stabilisce limiti di prelievo laddove opportuno e istituisce controlli adeguati a garantire il rispetto di tali limiti; ed)vieta la detenzione, l’utilizzazione e il commercio degli uccelli delle popolazioni interessate e delle loro uova quando sono stati prelevati in violazione dei divieti definiti dalle disposizioni del presente paragrafo nonché la detenzione, l’utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte o prodotto facilmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.
  5. Qualora non vi sia un’altra soluzione soddisfacente, le Parti contraenti possono accordare deroghe ai divieti di cui ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo III paragrafo 5 della Convenzione per i motivi seguenti:a)prevenire danni significativi a colture, acque e peschiere;b)nell’interesse della sicurezza aerea, della salute e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi d’interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica, oppure che hanno un impatto positivo fondamentale sull’ambiente;c)la ricerca e l’insegnamento nonché il ripristino e l’allevamento necessario a tali fini;d)permettere, sotto condizioni strettamente controllate, in modo selettivo e in misura limitata, il prelievo e la detenzione o qualsiasi altra utilizzazione ragionevole di alcuni uccelli in piccole quantità; ee)migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate.
  6. Tali deroghe devono essere precise per quanto riguarda il contenuto, limitate nello spazio e nel tempo e non avere effetti negativi per le popolazioni figuranti nella tabella 1. Le Parti contraenti informano al più presto il Segretariato dell’Accordo di qualsiasi deroga accordata in virtù della presente disposizione.
  7. Piano d’azione stabilito per specie
  8. Le Parti contraenti cooperano per elaborare e attuare i piani d’azione internazionali stabiliti per specie, destinati alle popolazioni che figurano nella categoria 0 della colonna A della tabella 1, estinte o probabilmente estinte allo stato selvatico nonché, in via prioritaria, alle popolazioni nella categoria 1 della colonna A della tabella 1 e a quelle contrassegnate con un asterisco nella colonna A della tabella 1. Il Segretariato dell’Accordo coordina l’elaborazione, l’armonizzazione e l’attuazione di detti piani.
  9. Le Parti contraenti preparano e attuano piani d’azione nazionali stabiliti per specie al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. Tali piani comprendono disposizioni speciali che interessano le popolazioni contrassegnate con un asterisco. Laddove opportuno, si dovrebbe considerare il problema dell’uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori in seguito a un’identificazione errata.
  10. Misure d’urgenza
  11. Le Parti contraenti, in collaborazione reciproca e laddove possibile e pertinente, elaborano e applicano misure d’urgenza per le popolazioni che figurano nella tabella 1 qualora condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestino in qualunque parte della zona dell’Accordo.
  12. Reintroduzioni
  13. Le Parti contraenti danno prova della massima vigilanza quando popolazioni che figurano nella tabella 1 vengono reintrodotte nelle zone della loro area di ripartizione tradizionale da cui sono scomparse. Le Parti contraenti si impegnano a elaborare e seguire un piano di reintroduzione dettagliato basato su studi scientifici adeguati. I piani di reintroduzione dovrebbero essere parte integrante dei piani d’azione nazionali e, se del caso, dei piani d’azione internazionali stabiliti per specie. Un piano di reintroduzione dovrebbe prevedere uno studio dell’impatto sull’ambiente ed essere ampiamente divulgato. Le Parti contraenti informano in anticipo il Segretariato dell’Accordo su qualsiasi programma di reintroduzione per popolazioni che figurano nella tabella 1. Le popolazioni nella categoria 0 della colonna A della tabella 1, estinte o probabilmente estinte allo stato selvatico, devono essere tenute in considerazione per la reintroduzione.
  14. Introduzioni
  15. Le Parti contraenti vietano l’introduzione nell’ambiente di specie animali e vegetali non indigene che possono nuocere alle popolazioni di uccelli acquatici migratori figuranti nella tabella 1.
  16. Le Parti contraenti si assicurano che vengano prese precauzioni adeguate al fine di evitare che animali in cattività, appartenenti a specie non indigene che possono nuocere alle popolazioni figuranti nella tabella 1, fuggano accidentalmente.
  17. Laddove possibile e opportuno, le Parti contraenti adottano misure, comprese misure di prelievo, affinché, quando specie non indigene o i loro ibridi sono stati avvistati nel loro territorio, tali specie o i loro ibridi non costituiscano una potenziale minaccia per le popolazioni figuranti nella tabella 1.

3 Conservazione degli habitat

  1. Inventario degli habitat
  2. Le Parti contraenti, se opportuno in collaborazione con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari nazionali degli habitat esistenti sul loro territorio e importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1.
  3. Le Parti contraenti si impegnano, in via prioritaria, a identificare tutti i siti d’importanza internazionale o nazionale per le popolazioni che figurano nella tabella 1.
  4. Conservazione degli spazi
  5. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire la costituzione di aree protette al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1 e a elaborare e applicare piani di gestione per tali aree.
  6. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare una protezione speciale alle zone umide13 che rispondono ai criteri d’importanza internazionale accettati a livello internazionale.
  7. Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare in modo razionale e sostenibile tutte le zone umide del loro territorio. Si impegnano in particolare a evitare il degrado e la perdita di habitat ospitanti popolazioni che figurano nella tabella 1 mediante l’adozione di regolamentazioni, norme e misure di controllo adeguate. Si impegnano segnatamente a:a)fare in modo che siano adottate misure regolamentari adeguate, conformi alle norme accettate a livello internazionale, che vertono sull’utilizzazione di prodotti chimici a uso agricolo, su procedure di lotta contro i parassiti e sullo scarico delle acque reflue, e volte a ridurre al minimo gli impatti sfavorevoli di tali pratiche sulle popolazioni che figurano nella tabella 1;b)preparare e divulgare la documentazione nelle lingue indicate, che descriva le regolamentazioni, le norme e le relative misure di controllo in vigore nonché i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica.
  8. Le Parti contraenti si impegnano a elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni che figurano nella tabella 1, compresi gli habitat delle popolazioni disperse.
  9. Riabilitazione e ripristino
  10. Laddove possibile e opportuno, le Parti contraenti si impegnano a riabilitare e ripristinare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1, ossia le zone che hanno subito degradi a seguito dell’impatto di fattori quali i cambiamenti climatici e idrologici, l’agricoltura, la propagazione di specie acquatiche esotiche invasive, la successione naturale, incendi incontrollati, l’utilizzazione non sostenibile, l’eutrofizzazione e l’inquinamento.

4 Gestione delle attività umane

  1. Caccia
  2. Le Parti contraenti cooperano affinché la loro legislazione sulla caccia attui il principio dell’utilizzazione sostenibile come previsto dal presente Piano d’azione, tenendo conto della totalità dell’area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici interessate e delle caratteristiche del loro ciclo biologico.
  3. Il Segretariato dell’Accordo è informato dalle Parti contraenti in merito alla loro legislazione sulla caccia delle popolazioni che figurano nella tabella 1.
  4. Le Parti contraenti cooperano al fine di sviluppare un sistema affidabile e armonizzato di raccolta di dati sui prelievi per valutare il prelievo annuo effettuato sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Le Parti contraenti forniscono al Segretariato dell’Accordo stime sulla totalità dei prelievi annui per ciascuna popolazione, quando tali informazioni sono disponibili.
  5. Le Parti contraenti si impegnano a eliminare quanto prima l’utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide, conformemente a calendari che si saranno autoimposte e che avranno provveduto a pubblicare.
  6. 14
  7. Le Parti contraenti elaborano e applicano misure per ridurre e, laddove possibile, eliminare i prelievi illegali.
  8. Se del caso, le Parti contraenti incoraggiano i cacciatori, a livello locale, nazionale e internazionale, a costituire le loro proprie associazioni od organizzazioni al fine di coordinare le loro attività e attuare il principio dell’utilizzazione sostenibile.
  9. Se del caso, le Parti contraenti incoraggiano l’istituzione di requisiti di idoneità per i cacciatori, compresa, fra l’altro, la capacità di identificare gli uccelli.
  10. Turismo ecologico
  11. Salvo che si tratti di zone centrali di aree protette, le Parti contraenti incoraggiano, laddove opportuno, l’elaborazione di programmi di cooperazione fra tutti gli interessati per sviluppare un turismo ecologico adatto e adeguato nelle zone umide, dove si concentrano alcune delle popolazioni che figurano nella tabella 1.
  12. Le Parti contraenti, in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, si impegnano a valutare i costi, i vantaggi e le altre conseguenze che possono derivare dal turismo ecologico in zone umide scelte a tale scopo, con concentrazioni di popolazioni che figurano nella tabella 1. Le Parti contraenti comunicano il risultato di ogni valutazione effettuata al Segretariato dell’Accordo.
  13. Altre attività umane
  14. Le Parti contraenti valutano l’impatto dei progetti che possono generare conflitti tra gli interessi umani e le popolazioni figuranti nella tabella 1, che si trovano nelle zone menzionate al paragrafo 3.2 di cui sopra, e fanno sì che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico.
  15. Le Parti contraenti si impegnano a raccogliere informazioni sui vari danni causati, segnatamente alle colture e alle peschiere, da alcune delle popolazioni che figurano nella tabella 1 e trasmettono al Segretariato dell’Accordo un rapporto sui risultati ottenuti.
  16. Le Parti contraenti, ricorrendo all’esperienza acquisita in altre parti del mondo, cooperano al fine di identificare le tecniche appropriate per ridurre a un livello minimo o attenuare gli effetti dei danni causati, segnatamente alle colture e alle peschiere, dalle popolazioni che figurano nella tabella 1.
  17. Le Parti contraenti cooperano al fine di elaborare piani di gestione stabiliti per specie destinati alle popolazioni che causano danni significativi, in particolare alle colture e alle peschiere. Il Segretariato dell’Accordo coordina l’elaborazione e l’armonizzazione di detti piani.
  18. Le Parti contraenti, nella misura del possibile, incoraggiano l’applicazione di norme ambientali rigorose nella pianificazione e costruzione di infrastrutture al fine di ridurre a un livello minimo il loro impatto sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Dovrebbero prevedere le misure da adottare per ridurre a un livello minimo l’impatto delle infrastrutture già esistenti quando l’impatto negativo di queste ultime sulle popolazioni interessate risulta evidente.
  19. Nel caso in cui le perturbazioni prodotte dalle attività umane minacciassero lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici che figurano nella tabella 1, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure per ridurne la minaccia. Occorre accordare particolare attenzione al problema delle perturbazioni prodotte dalle attività umane nei luoghi di riproduzione degli uccelli acquatici che nidificano in colonie, segnatamente nei luoghi situati in aree molto frequentate per le attività ricreative all’aria aperta. Le misure appropriate potrebbero comprendere, fra le altre cose, la costituzione, all’interno delle zone protette, di aree libere da qualsiasi perturbazione e il cui accesso sarebbe vietato al pubblico.
  20. Le Parti contraenti sono esortate ad adottare misure appropriate a livello nazionale o nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca e delle organizzazioni internazionali interessate al fine di ridurre al minimo l’impatto della pesca15 sugli uccelli acquatici migratori nonché a collaborare, laddove possibile, all’interno di questi forum per diminuire la mortalità nelle aree interne ed esterne alla giurisdizione nazionale. Misure specifiche vanno adottate per regolamentare l’uccisione e la cattura accidentali di uccelli acquatici migratori causate dalle attrezzature utilizzate per la pesca con reti da posta, la pesca al palangaro e la pesca a strascico.
  21. Le Parti contraenti sono inoltre esortate ad adottare misure appropriate a livello nazionale o nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca e delle organizzazioni internazionali interessate al fine di ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli uccelli acquatici migratori, in particolare l’impatto prodotto da pratiche di pesca non sostenibili che generano un impoverimento delle risorse alimentari destinate agli uccelli acquatici migratori.
  22. Le Parti contraenti attuano e rafforzano delle misure volte a regolamentare l’inquinamento, conformi alle norme accettate a livello internazionale e agli accordi giuridici, in particolare per quanto riguarda le maree nere, lo scarico e il riversamento di rifiuti solidi, allo scopo di ridurre al minimo l’impatto sulle popolazioni che figurano nella tabella 1.
  23. Le Parti contraenti attuano misure appropriate, idealmente per eliminare o in alternativa mitigare la minaccia rappresentata dalle specie non indigene di predatori terrestri per gli uccelli acquatici migratori che si riproducono su isole e isolotti. Le misure dovrebbero essere conformi ai piani d’emergenza per la prevenzione delle invasioni, alle azioni d’emergenza per l’eliminazione dei predatori introdotti nonché ai programmi di ripristino per le isole dove le popolazioni di predatori sono già insediate.
  24. Le Parti contraenti sono esortate ad attuare misure appropriate per contrastare le minacce dell’acquacoltura per gli uccelli acquatici migratori. Tali misure dovrebbero includere studi dell’impatto ambientale relativi agli sviluppi edilizi che costituiscono una minaccia per gli uccelli acquatici, specialmente nel caso di nuove installazioni o di ampliamenti di installazioni già esistenti, e che possono provocare inquinamento (dovuto p. es. all’utilizzo dei residui dei trattamenti farmaceutici nell’acquacoltura o all’eutrofizzazione), perdita di habitat, rischio per gli uccelli di rimanere impigliati e introduzione di specie non indigene e potenzialmente invasive.
  25. Le Parti contraenti, il Segretariato dell’Accordo e il Comitato tecnico lavorano congiuntamente, se del caso, per fornire un numero maggiore di elementi allo scopo di comprovare la natura e l’entità dell’impatto dei piombi da pesca sugli uccelli acquatici e per tenere conto di questi elementi, considerando che il piombo, in linea generale, rappresenta una minaccia per l’ambiente con effetti nefasti sugli uccelli acquatici. Le Parti contraenti cercano, se del caso, delle alternative ai piombi da pesca, tenendo conto del loro impatto sugli uccelli acquatici e sulla qualità delle acque.

5 Ricerca e monitoraggio continuo

  1. Le Parti contraenti si impegnano a effettuare rilevamenti in loco in zone poco conosciute nelle quali potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di popolazioni che figurano nella tabella 1. I risultati di tali rilevamenti vengono ampiamente divulgati.
  2. Le Parti contraenti si impegnano a effettuare regolarmente controlli delle popolazioni che figurano nella tabella 1. I risultati di tali controlli sono pubblicati o trasmessi alle organizzazioni internazionali appropriate al fine di permettere l’esame dello stato e delle tendenze delle popolazioni.
  3. Le Parti contraenti collaborano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze delle popolazioni di uccelli quale criterio indicativo dello stato di dette popolazioni.
  4. Le Parti contraenti collaborano al fine di determinare le rotte migratorie di tutte le popolazioni che figurano nella tabella 1, sia ricorrendo alle conoscenze disponibili sulle ripartizioni di tali popolazioni nei periodi di riproduzione, come pure al di fuori di essi, e sui risultati dei censimenti, sia partecipando a programmi coordinati di marcatura con anello.
  5. Le Parti contraenti si impegnano a intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull’ecologia e sulla dinamica delle popolazioni che figurano nella tabella 1 nonché sui loro habitat, al fine di determinare i loro bisogni specifici e le tecniche più adatte alla loro conservazione e gestione.
  6. Le Parti contraenti si impegnano a effettuare studi sugli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide, nonché delle alterazioni della capacità delle zone umide di ospitare le popolazioni che figurano nella tabella 1, e sulle abitudini (modelli) di migrazione di tali popolazioni.
  7. Le Parti contraenti si impegnano a effettuare studi relativi all’impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni che figurano nella tabella 1 e all’importanza di tali forme di utilizzazione per l’economia locale e nazionale.
  8. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e ad accordare il loro sostegno a progetti di ricerca e di monitoraggio continuo.

6 Educazione e informazione

  1. Le Parti contraenti, se necessario, elaborano programmi di formazione affinché il personale incaricato dell’applicazione del Piano d’azione abbia conoscenze sufficienti per applicarlo efficacemente.
  2. Le Parti contraenti collaborano reciprocamente e con il Segretariato dell’Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e di condividere la documentazione disponibile.
  3. Le Parti contraenti si impegnano a elaborare programmi, documenti e meccanismi d’informazione per meglio sensibilizzare il pubblico in generale sugli obiettivi, le disposizioni e il contenuto del Piano d’azione. A tale proposito, un’attenzione particolare dev’essere accordata alle persone che vivono all’interno e attorno alle zone umide importanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti ecc.), alle autorità locali e alle altre istanze decisionali.
  4. Le Parti contraenti si impegnano a lanciare campagne mirate di sensibilizzazione del pubblico per la conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

7 Misure di applicazione

  1. Quando applicano tale Piano d’azione, le Parti contraenti danno la priorità, se opportuno, alle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1.
  2. Quando più popolazioni della stessa specie che figurano nella tabella 1 si trovano sul territorio di una Parte contraente, tale Parte applica le misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni con lo stato di conservazione meno favorevole.
  3. Il Segretariato dell’Accordo, in coordinamento con il Comitato tecnico e mediante l’assistenza di esperti degli Stati dell’area di ripartizione, coordina l’elaborazione di direttive per la conservazione, conformemente all’articolo IV paragrafo 4 dell’Accordo, al fine di sostenere le Parti contraenti nell’applicazione del Piano d’azione. Il Segretariato dell’Accordo fa in modo, laddove possibile, di assicurare la coerenza di tali direttive con quelle approvate in virtù di altri strumenti internazionali. Le direttive per la conservazione mirano a introdurre il principio dell’utilizzazione sostenibile. Concernono, fra le altre cose:a)i piani d’azione stabiliti per specie;b)le misure d’urgenza;c)la preparazione degli inventari dei siti e dei metodi di gestione degli habitat;d)le pratiche venatorie;e)il commercio degli uccelli acquatici;f)il turismo;g)le misure di riduzione dei danni ai raccolti;h)un protocollo di monitoraggio degli uccelli acquatici.
  4. In coordinamento con il Comitato tecnico e le Parti contraenti, il Segretariato dell’Accordo prepara gli studi internazionali necessari all’applicazione del presente Piano d’azione, segnatamente le valutazioni relative agli aspetti seguenti che, a seconda dei casi, possono presentarsi come documenti indipendenti o integrati ad altri:a)lo stato delle popolazioni e le loro tendenze;b)le lacune in materia di informazioni provenienti da rilevamenti in loco;c)le reti di siti utilizzati da ciascuna popolazione, compreso l’esame dello stato di protezione di ogni sito, nonché le misure di gestione adottate in ciascun caso;d)le legislazioni relative alle specie che figurano nell’allegato 2 del presente Accordo, applicabili alla caccia e al commercio in ogni Paese;e)lo stadio di preparazione e attuazione dei piani d’azione stabiliti per specie;f)i progetti di reintroduzione;g)lo stato delle specie di uccelli acquatici non indigene introdotte e dei loro ibridi.
  5. Il Segretariato dell’Accordo fa tutto il possibile affinché gli studi di cui al paragrafo 7.4 siano effettuati secondo i seguenti intervalli:a)ogni sessione della Conferenza delle Parti;b)ogni due sessioni della Conferenza delle Parti;c)ogni due sessioni della Conferenza delle Parti;d)ogni tre sessioni della Conferenza delle Parti;e)ogni due sessioni della Conferenza delle Parti;f)ogni tre sessioni della Conferenza delle Parti;g)ogni due sessioni della Conferenza delle Parti.
  6. Gli intervalli specificati nel presente paragrafo rimangono applicabili anche quando più soggetti di valutazione sono integrati in un unico rapporto.
  7. Il Comitato tecnico valuta le direttive e gli studi preparati ai sensi dei paragrafi 7.3 e 7.4 ed elabora progetti di raccomandazioni e di risoluzioni relativi alla loro elaborazione, al loro contenuto e alla loro applicazione, che saranno presentati alle sessioni della Conferenza delle Parti.
  8. Il Segretariato dell’Accordo procede regolarmente all’esame dei meccanismi suscettibili di fornire risorse supplementari (crediti e assistenza tecnica) per l’attuazione del Piano d’azione e sottopone il relativo rapporto alla Conferenza delle Parti durante ogni sessione ordinaria.

Tabella 116

Stato delle popolazioni di uccelli acquatici migratori

Spiegazioni relative alla classificazione

La seguente classificazione costituisce la base per l’attuazione del Piano d’azione.

Colonna A

Categoria 0:

specie o popolazioni estinte/possibilmente estinte o estinte/possibilmente estinte allo stato selvatico dopo la loro registrazione nella tabella 1.

Categoria 1:

  1. specie che figurano nell’allegato 1 della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica;
  2. specie che figurano tra le specie minacciate nella Lista rossa delle specie minacciate dell’UICN, come riportato da BirdLife International nel suo ultimo compendio; oppure
  3. popolazioni che contano meno di 10 000 individui.

Categoria 2:

popolazioni che contano tra 10 000 e 25 000 individui circa.

Categoria 3:

popolazioni che contano tra 25 000 e 100 000 individui circa e che sono considerate minacciate a causa:

  1. di una concentrazione su un numero esiguo di siti a uno stadio qualunque del loro ciclo annuale;
  2. della dipendenza da un tipo di habitat gravemente minacciato;
  3. della manifestazione di un declino a lungo termine;
  4. di ampie fluttuazioni della dimensione della popolazione, o tendenza in tal senso;
  5. della manifestazione di un rapido declino a breve termine;
  6. di dati insufficienti; oppure
  7. del loro impoverimento.

Categoria 4:

le specie che rientrano nella categoria «quasi minacciate» della Lista rossa delle specie minacciate dell’UICN, come riportato da BirdLife International nel suo ultimo compendio, ma che non soddisfano i criteri per far parte delle categorie 1, 2 o 3 precedentemente descritte e per le quali è opportuna un’azione internazionale.

Per le specie che figurano nelle summenzionate categorie 2, 3 e 4, cfr. il paragrafo 2.1.1 del Piano d’azione di cui all’allegato 3 dell’Accordo.

Colonna B

Categoria 1:

popolazioni che contano tra 25 000 e 100 000 individui circa e che non soddisfano i criteri della colonna A summenzionata.

Categoria 2:

popolazioni che contano più di 100 000 individui circa, che non soddisfano i criteri della colonna A summenzionata e che sono considerate come bisognose di un’attenzione particolare a causa:

  1. di una concentrazione su un numero esiguo di siti a uno stadio qualunque del loro ciclo annuale;
  2. della dipendenza da un tipo di habitat gravemente minacciato;
  3. della manifestazione di un declino a lungo termine;
  4. di ampie fluttuazioni della dimensione della popolazione, o tendenza in tal senso;
  5. della manifestazione di un rapido declino a breve termine;
  6. di dati insufficienti; oppure
  7. del loro impoverimento.

Colonna C

Categoria 1:

popolazioni che contano più di 100 000 individui circa, aventi interesse a beneficiare in larga misura di una cooperazione internazionale e che non soddisfano i criteri delle colonne A o B summenzionate.

Revisione della tabella 1

La presente tabella sarà:

  1. riveduta regolarmente dal Comitato tecnico conformemente all’articolo VII paragrafo 3 (b) del presente Accordo; e
  2. emendata, se necessario, dalla Conferenza delle Parti conformemente all’articolo VI paragrafo 9 (d) del presente Accordo, alla luce delle conclusioni degli esami effettuati.

Definizione dei termini geografici utilizzati nelle descrizioni delle aree di ripartizione

Occorre ricordare che le aree di ripartizione degli uccelli acquatici conoscono frontiere biologiche ma non politiche e che la corrispondenza perfetta fra entità biologiche e politiche è estremamente rara. Le descrizioni delle aree di ripartizione utilizzate non hanno alcun significato politico e sono fornite esclusivamente a titolo di indicazione generale. Per rilevamenti sintetici e cartografati delle aree di ripartizione degli uccelli acquatici si rimanda allo strumento della Rete dei siti critici
http://criticalsites.wetlands.org/fr .

Africa N

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia.

Africa O

Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Africa E

Burundi, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Repubblica Unita di Tanzania, Ruanda, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Uganda.

Africa NO

Algeria, Marocco, Tunisia.

Africa NE

Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, Sudan, Sudan del Sud.

Africa S

Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe.

Africa SO

Angola, Namibia, Sudafrica

Africa C

Camerun, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, São Tomé e Principe.

Africa subsahariana

Tutti gli Stati africani a sud del Sahara.

Africa tropicale

Africa subsahariana esclusi Eswatini, Lesotho, Namibia e Sudafrica.

Paleartico occidentale

Cfr. definizione dell’Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp e Simmons, 1977).

Europa NO

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia.

Europa O

Europa nord-occidentale con Portogallo e Spagna.

Europa NE

Parte settentrionale della Russia a ovest degli Urali.

Europa N

Europa nord-occidentale ed Europa nord-orientale, come sopra.

Europa E

Bielorussia, Russia a ovest degli Urali, Ucraina.

Europa C

Austria, Estonia, Russia attorno al Golfo di Finlandia e Kaliningrad, Germania, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Ungheria.

Europa SO

Francia mediterranea, Italia, Malta, Monaco, Portogallo, San Marino, Spagna.

Europa SE

Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Georgia, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, Repubblica di Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Turchia.

Europa S

Europa sud-occidentale ed Europa sud-orientale, come definite sopra.

Atlantico N

Canada, costa nord-occidentale della Russia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole Faroe, Norvegia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svalbard.

Atlantico NE

Litorale atlantico dell’Europa e dell’Africa settentrionale dal nord della Norvegia al Marocco.

Atlantico E

Litorale atlantico dell’Europa e dell’Africa, dal nord della Norvegia al Sudafrica.

Siberia O

Russia a est degli Urali fino al fiume Enisej e a sud fino al confine con il Kazakistan.

Siberia C

Russia dal fiume Enisej fino al confine orientale della penisola del Tajmyr e a sud fino alle montagne dell’Altai.

Mediterraneo O

Algeria, Francia, Italia, Malta, Marocco, Monaco, Portogallo, San Marino, Spagna, Tunisia.

Mediterraneo E

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Grecia, Israele, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Montenegro, Repubblica Araba Siriana, Serbia, Slovenia, Turchia.

Mar Nero

Armenia, Bulgaria, Georgia, Repubblica di Moldova, Romania, Russia, Turchia, Ucraina.

Mar Caspio

Azerbaigian, Kazakistan, Repubblica islamica dell’Iran, Russia sud-occidentale, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia SO

Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Israele, Kazakistan, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Islamica dell’Iran, Turchia orientale, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen.

Golfo

Golfo di Oman, Golfo Persico, Mare Arabico fino a ovest del Golfo di Aden.

Asia O

Paesi del Mar Caspio e Russia occidentale a est degli Urali.

Asia C

Afghanistan, Cina occidentale, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia S

Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Oceano Indiano O

Isole Chagos, Isole Comore, Isole Mauritius, Madagascar, Maldive, Mayotte, Oman, Pakistan e costa occidentale dell’India, Seychelles e costa orientale dell’Africa, Yemen.

Elenco delle abbreviazioni e dei simboli

  1. popolazione riproduttrice
  1. popolazione non riproduttrice
  1. Nord
  1. Est
  1. Sud
  1. Ovest
  1. Nord-Est
  1. Nord-Ovest
  1. Sud-Est
  1. Sud-Ovest
  1. Centrale
  1. Lo stato della popolazione è incerto. Lo stato di conservazione è stimato sulla base di tendenze statisticamente incerte o di dimensioni sconosciute della popolazione.
  1. In deroga alle norme vigenti, le popolazioni figuranti nelle categorie 2 e 3 della colonna A e contrassegnate con un asterisco possono continuare a essere cacciate sulla base di un’utilizzazione sostenibile. Detta utilizzazione sostenibile deve essere eseguita nel quadro delle disposizioni speciali di un piano d’azione internazionale stabilito per specie che cercherà di realizzare i principi di gestione adattativa dei prelievi (cfr. par. 2.1.1 dell’allegato 3 dell’Accordo).

Note

1. I dati relativi alle popolazioni utilizzati nella tabella 1 corrispondono, nella misura del possibile, al numero di individui della popolazione riproduttrice potenziale nella zona dell’Accordo. Lo stato di conservazione è stabilito a partire dalle migliori stime di popolazioni disponibili e pubblicate.

2. Le abbreviazioni (rip) o (nrip) nella tabella permettono di identificare soltanto le popolazioni. Non indicano restrizioni stagionali alle azioni condotte nei riguardi di tali popolazioni nell’ambito di detto Accordo e del Piano d’azione.

3. Le descrizioni sintetiche utilizzate per identificare le popolazioni sono riprese dall’edizione più recente di Waterbird Population Estimates .

4. Quando la popolazione di una specie figura nella tabella 1 sotto più categorie, gli obblighi previsti dal Piano d’azione si riferiscono alla categoria più rigida.

Popolazioni

A

B

C

Famiglia ANATIDAE (anatre, oche, cigni)

Dendrocygna viduata (Dendrocigna facciabianca)

  1. Africa O

(1)

  1. Africa E e S

(2e)

Dendrocygna bicolor (Dendrocigna fulva)

  1. Africa O

(1)

  1. Africa E e S

2f

Thalassornis leuconotus leuconotus (Anatra dorso bianco)

  1. Africa O

1c

  1. Africa E e S

2*

Oxyura maccoa (Gobbo maccoa)

  1. Altopiani etiopi

1b 1c

  1. Africa E

1b 1c

  1. Africa S

1b 1c

Oxyura leucocephala (Gobbo rugginoso)

  1. Spagna e Marocco

1a 1b 1c

  1. Algeria e Tunisia

1a 1b 1c

  1. Mediterraneo E, Turchia e Asia SO

1a 1b 2

Cygnus olor (Cigno reale)

  1. Europa NO e C

1

  1. Mar Nero

1

  1. Mar Caspio

2e

Cygnus cygnus (Cigno selvatico)

  1. Islanda (rip)

1

  1. Europa continentale N (rip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (nrip)

2

  1. Mar Caspio e Asia C (nrip)

2

Cygnus columbianus bewickii (Cigno minore)

  1. Europa NO (nrip)

2

  1. Europa SE e Asia C (nrip)

1c

Branta bernicla bernicla (Oca colombaccio)

  1. Siberia O (rip)

2b 2e

Branta bernicla hrota (Oca colombaccio)

  1. Svalbard e Groenlandia N (rip)

2

  1. Irlanda (nrip)

3a

Branta leucopsis (Oca facciabianca)

  1. Groenlandia E (rip)

3e*

  1. Svalbard (rip)

3a

  1. Russia (rip)

1

Branta ruficollis (Oca collorosso)

  1. Siberia C (rip)

1a 1b 3a 3f

Anser anser anser (Oca selvatica)

  1. Islanda (rip)

3c 3e*

  1. Europa NO (rip)

1

  1. Europa C fino all’Africa N (nrip)

1

Anser anser rubrirostris (Oca selvatica)

  1. Mar Nero e Turchia

3c

  1. Mar Caspio e Iraq (nrip)

2c

Anser fabalis fabalis (Oca granaiola)

  1. Scandinavia (rip)

1c

  1. Finlandia e Russia NO (rip)

1

  1. Polonia e Germania (nrip)

2

  1. Asia C (nrip)

1c

Anser fabalis rossicus (Oca granaiola)

  1. Europa NO e C (nrip)

2c 2e

Anser brachyrhynchus (Oca zamperosse)

  1. Groenlandia e Islanda (rip)

1

  1. Svalbard (rip)

1

Anser albifrons albifrons (Oca lombardella)

  1. Mar Baltico e Mare del Nord (nrip)

1

  1. Pannonia (nrip)

1

  1. Regione pontica e Anatolia (nrip)

2c 2e

  1. Mar Caspio e Asia SO (nrip)

(1)

Anser albifrons flavirostris (Oca lombardella)

  1. Groenlandia (rip)

2*

Anser erythropus (Oca lombardella minore)

  1. Principale popolazione occidentale

1a b 3f

  1. Fennoscandia (rip)

1a 1b 1c

Clangula hyemalis (Moretta codona)

  1. Islanda e Groenlandia (rip)

1b

  1. Siberia O e Europa N (rip)

1b

Somateria spectabilis (Re degli edredoni)

  1. Europa N e Siberia O (rip)

2c (2e)

Somateria mollissima mollissima (Edredone)

  1. Mar Baltico, Mare del Nord e Mar Celtico

4

  1. Norvegia e Russia

4

Somateria mollissima borealis (Edredone)

  1. Svalbard e Terra di Francesco Giuseppe (rip)

3f

  1. Groenlandia E (rip)

3f

Polysticta stelleri (Edredone di Steller)

  1. Norvegia N e Mar Baltico SE (nrip)

1a 1b

Melanitta fusca (Orco marino)

  1. Siberia ed Europa N (rip)

1b

  1. Caucaso (rip)

1b 1c

Melanitta nigra (Orchetto marino)

  1. Islanda fino alla Siberia C (rip)

2a

Bucephala clangula clangula (Quattrocchi)

  1. Europa NO e C (nrip)

1

  1. Europa SE e Adriatico (nrip)

2c 2e

  1. Mar Nero (nrip)

(1)

  1. Mar Caspio e Asia C (nrip)

3c 3e

Mergellus albellus (Pesciaiola)

  1. Europa NO e C (nrip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (nrip)

2

  1. Asia C e SO (nrip)

3f

Mergus merganser merganser (Smergo maggiore)

  1. Europa NO e C (nrip)

2e

  1. Mar Nero (nrip)

1

  1. Asia C e SO (nrip)

(2)

Mergus serrator (Smergo minore)

  1. Europa NO e C (nrip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo O (nrip)

(1)

  1. Asia SO e C (nrip)

1c

Alopochen aegyptiaca (Oca egiziana)

  1. Africa O

1c

  1. Africa E e S

2c 2e

Tadorna tadorna (Volpoca)

  1. Europa NO (rip)

2a

  1. Mar Nero e Mediterraneo

2e

  1. Mar Caspio e Asia SO (nrip)

3c

Tadorna ferruginea (Casarca)

  1. Africa NO

1c

  1. Mediterraneo O e Mar Nero

1

  1. Mar Caspio, Asia C e SO

1

Tadorna cana (Casarca sudafricana)

  1. Africa S

3c

Plectropterus gambensis gambensis (Oca dello sperone)

  1. Africa O

(1)

  1. Africa E

2c (2e)

1

Plectropterus gambensis niger (Oca dello sperone)

  1. Africa S

1

Sarkidiornis melanotos (Anatra dal bernoccolo)

  1. Africa O

1

  1. Africa S ed E

(2c) (2e)

Nettapus auritus (Oca pigmea africana)

  1. Africa O

1c

  1. Africa S ed E

2f

Marmaronetta angustirostris (Anatra marmorizzata)

  1. Mediterraneo O (rip)

1a 1c

  1. Mediterraneo E

1a 1c

  1. Asia SO (nrip)

1a 2

Netta rufina (Fistione turco)

  1. Europa O e C, Mediterraneo O

(1)

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (nrip)

(1)

  1. Asia C e SO (nrip)

(2c) 2e

Netta erythrophthalma brunnea (Fistione meridionale)

  1. Africa S ed E

3c 3e

Aythya ferina (Moriglione)

  1. Europa NE e NO (nrip)

1b

  1. Europa C, Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

1b17

  1. Asia SO (nrip)

1b

Aythya nyroca (Moretta tabaccata)

  1. Africa N e O (nrip)

1a 1c

  1. Europa E, Mediterraneo E e Mar Nero (rip)

1a

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

1a (3e)

Aythya fuligula (Moretta)

  1. Europa NO (nrip)

2c

  1. Europa C, Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

(1)

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

2g

Aythya marila marila (Moretta grigia)

  1. Europa O (nrip)

1

  1. Mar Nero e Mar Caspio

(2c) (2e)

Spatula querquedula (Marzaiola)

  1. Africa O (nrip)

(2c) (2e)

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

2f

Spatula hottentota (Anatra beccomacchiato)

  1. Bacino del lago Ciad

1c

  1. Africa E

(3c) (3e)

  1. Africa S

3c 3e

Spatula clypeata (Mestolone)

  1. Europa NO e C (nrip)

1

  1. Mar Nero, Mediterraneo e Africa O (nrip)

(2c) (2e)

  1. Asia SO, Africa NE ed E (nrip)

(2c) (2e)

Mareca strepera strepera (Canapiglia)

  1. Europa NO (rip)

1

  1. Europa C, Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

(1)

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

(2e)

Mareca penelope (Fischione)

  1. Europa NO (nrip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

2c

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

2e

Anas undulata undulata (Anatra beccogiallo)

  1. Africa S

2c 2e

Anas platyrhynchos platyrhynchos (Germano reale)

  1. Europa NO (nrip)

2c

  1. Mediterraneo O (nrip)

2c 2e

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (nrip)

2g

  1. Asia SO (nrip)

2g

Anas capensis (Alzavola del Capo)

  1. Africa E

1c

  1. Bacino del lago Ciad

1c

  1. Africa S

3c 3e

Anas erythrorhyncha (Alzavola beccorosso)

  1. Africa S

(2c)

  1. Africa E

2c (2e)

  1. Madagascar

2

Anas acuta (Codone)

  1. Europa NO (nrip)

1

  1. Mar Nero, Mediterraneo e Africa O (nrip)

1

  1. Asia SO, Africa E e NE (nrip)

2c 2e

Anas crecca crecca (Alzavola)

  1. Europa NO (nrip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

2c

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

(2g)

Famiglia PODICIPEDIDAE (svassi)

Tachybaptus ruficollis ruficollis (Tuffetto)

  1. Europa e Africa NO

2c

Podiceps grisegena grisegena (Svasso collorosso)

  1. Europa NO (nrip)

3c

  1. Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

(3c) (3e)

  1. Asia SO (nrip)

2

Podiceps cristatus cristatus (Svasso maggiore)

  1. Europa N e O (nrip)

2c

  1. Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

1

  1. Asia SO (nrip)

1

Podiceps cristatus infuscatus (Svasso maggiore)

  1. Africa E

1c

  1. Africa S

1c

Podiceps auritus auritus (Svasso cornuto)

  1. Europa NO becco grande

1b 1c

  1. Europa NE (becco piccolo)

1b 3g

  1. Asia SO e C (nrip)

1b (3c) (3e)

Podiceps nigricollis nigricollis (Svasso piccolo)

  1. Europa e Africa N

2c

  1. Asia SO e S (nrip)

(2g)

Podiceps nigricollis gurneyi (Svasso piccolo)

  1. Africa S

2

Famiglia PHOENICOPTERIDAE (fenicotteri)

Phoenicopterus roseus (Fenicottero)

  1. Africa O

2a 2c (2e)

  1. Africa E

2a 2c

  1. Africa S

2a 2e

  1. Mediterraneo O

2a

  1. Mediterraneo E

2a

  1. Asia SO e S

2a 2c 2e

Phoeniconaias minor (Fenicottero minore)

  1. Africa O

3a

  1. Africa E

4

  1. Africa S

4

Famiglia PHAETHONTIDAE (fetonti)

Phaethon aethereus aethereus (Fetonte)

  1. Atlantico S

1c

Phaethon aetherus indicus (Fetonte beccorosso)

  1. Golfo Persico, Golfo di Aden, Mar Rosso

1c

Phaethon rubricauda rubricauda (Fetonte codarossa)

  1. Oceano Indiano

3f

Phaethon lepturus lepturus (Fetonte codabianca)

  1. Oceano Indiano O

3f

Famiglia RALLIDAE (rallidi, folaghe, gallinelle d’acqua e simili)

Sarothrura elegans reichenovi (Schiribilla macchiefulve)

  1. dall’Africa SO all’Africa C

2f

Sarothrura elegans elegans (Codapiuma macchiecamoscio)

  1. Africa E e S

2f

Sarothrura boehmi (Schiribilla pettostriato)

  1. Africa C

1c

Sarothrura ayresi (Schiribilla alibianche)

  1. Etiopia

1a 1b 1c

  1. Africa S

1a 1b 1c

Rallus aquaticus aquaticus (Porciglione)

  1. Europa e Africa N

1

Rallus aquaticus korejewi

  1. Asia C (rip)

2f

Rallus caerulescens (Porciglione africano)

  1. Africa subsahariana

2f

Crex egregia (Re di quaglie africano)

  1. Africa subsahariana

2f

Crex crex (Re di quaglie)

  1. Europa, Asia O e C (rip)

1

Porzana porzana (Voltolino)

  1. Europa (rip)

2f

Zapornia flavirostra (Schiribilla nera africana)

  1. Africa subsahariana

1

Zapornia parva (Schiribilla)

  1. Eurasia O

2c

Zapornia pusilla intermedia (Schiribilla grigiata)

  1. Europa (rip)

1c

Amaurornis marginalis (Schiribilla striata)

  1. Africa subsahariana

(2)

Porphyrio alleni (Pollo sultano di Allen)

  1. Africa subsahariana

(2c)

Gallinula chloropus chloropus (Gallinella d’acqua)

  1. Europa e Africa N (rip)

2c

  1. Asia SO e S (nrip)

1

Paragallinula angulata (Sciabica minore)

  1. Africa subsahariana

(2c) (2e)

Fulica cristata (Folaga crestata)

  1. Africa subsahariana

2c 2e

  1. Spagna e Marocco

1c

Fulica atra atra (Folaga)

  1. Europa NO (nrip)

2c

  1. Mar Nero e Mediterraneo (nrip)

2c 2e

  1. Mar Caspio e Asia SO (nrip)

2c

Famiglia GRUIDAE (gru)

Balearica regulorum regulorum (Gru coronata)

  1. Africa S

1b 1c

Balearica regulorum gibbericeps (Gru coronata grigia)

  1. Africa E

1b 2

Balearica pavonina pavonina (Gru pavonina)

  1. Africa O

1b 1c

Balearica pavonina ceciliae (Gru pavonina)

  1. Africa E

1b 3c (3e)

Leucogeranus leucogeranus (Gru siberiana)

  1. Occidente

1a 1b 1c

Bugeranus carunculatus (Gru caruncolata)

  1. Africa C e S

1b 1c

Anthropoides paradiseus (Gru del paradiso)

  1. Sudafrica

1b (3e)

Anthropoides virgo (Damigella della Numidia)

  1. Mar Nero (rip)

1c

  1. Turchia (rip)

0

  1. Calmucchia (rip)

2

  1. O dell’Asia C (rip)

(3g)

Grus grus grus (Gru)

  1. Europa NO (rip)

1

  1. Europa NE e C (rip)

1

  1. Europa E (rip)

1

  1. Siberia O (rip)

3f

Grus grus archibaldi (Gru)

  1. Turchia e Georgia (rip)

1c

Famiglia GAVIIDAE (strolaghe)

Gavia stellata (Strolaga minore)

  1. Europa NO (nrip)

1

  1. Mar Caspio, Mar Nero e Mediterraneo E (nrip)

1c

Gavia arctica arctica (Strolaga mezzana)

  1. Europa N e Siberia O (rip)

(2e)

  1. Siberia C (rip)

1c

Gavia immer (Strolaga maggiore)

  1. Atlantico NE (nrip)

1c

Gavia adamsii (Strolaga beccogiallo)

  1. Europa N (nrip)

1c

Famiglia SPHENISCIDAE (pinguini)

Spheniscus demersus (Pinguino africano)

  1. Africa S

1b 3c

Famiglia CICONIIDAE (cicogne e simili)

Leptoptilos crumenifer (Marabù)

  1. Africa subsahariana

(2e)

Mycteria ibis (Tantalo africano)

  1. Africa subsahariana

1

Anastomus lamelligerus lamelligerus (Anastomo africano)

  1. Africa subsahariana

(2c) (2e)

Ciconia nigra (Cicogna nera)

  1. Africa S

1c

  1. Europa SO (rip)

1c

  1. Europa C ed E (rip)

1

  1. Asia S (nrip)

1c

Ciconia abdimii (Cicogna di Abdim)

  1. Africa subsahariana e Arabia SO

(2c) (2e)

Ciconia microscelis (Cicogna collolanoso)

  1. Africa subsahariana

(3c) (3e)

Ciconia ciconia ciconia (Cicogna bianca)

  1. Africa S (rip)

1c

  1. Europa O e Africa NO (rip)

2b

  1. Europa C ed E, Siria e Israele (rip)

1

  1. Asia O (rip)

2

Ciconia ciconia asiatica (Cicogna bianca)

  1. Asia C (rip)

1c

Famiglia THRESKIORNITHIDAE (ibis, spatole)

Platalea alba (Spatola bianca)

  1. Africa subsahariana

3e

Platalea leucorodia leucorodia (Spatola)

  1. Europa O (rip)

2

  1. Europa C (rip)

1c

  1. Europa SE (rip)

1c

  1. Mar Caspio, Asia C e S (rip)

(3e)

Platalea leucorodia balsaci (Spatola)

  1. Litorale dell’Africa O

1c

Platalea leucorodia archeri (Spatola)

  1. Mar Rosso e Somalia

1c

Threskiornis aethiopicus (Ibis sacro)

  1. Africa subsahariana

1

  1. Iraq e Iran

1c

Geronticus eremita (Ibis eremita)

  1. Marocco

1a 1b 1c

  1. Asia SO (rip)

0 1a 1b

Plegadis falcinellus (Mignattaio)

  1. Africa subsahariana

(3c)

  1. Mar Nero e Mediterraneo (rip)

1

  1. Mar Caspio e Asia C (rip)

1

Famiglia ARDEIDAE (aironi, tarabusi e nitticore)

Botaurus stellaris stellaris (Tarabuso)

  1. Europa O e Africa NO (rip)

1c

  1. Europa C ed E, Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

1

  1. Asia O e C (nrip)

3f

Botaurus stellaris capensis (Tarabuso)

  1. Africa australe

1c

Ixobrychus minutus minutus (Tarabusino)

  1. Europa O e Africa NO (rip)

2

  1. Europa C ed E, Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

1

  1. Asia O e SO (rip)

3f

Ixobrychus minutus payesii (Tarabusino)

  1. Africa subsahariana

3f

Ixobrychus sturmii (Tarabusino nano)

  1. Africa subsahariana

3f

Nycticorax nycticorax nycticorax (Nitticora)

  1. Africa subsahariana

1

  1. Europa O e Africa NO (rip)

3c

  1. Europa C ed E, Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

1

  1. Asia O (rip)

3f

Ardeola ralloides ralloides (Sgarza ciuffetto)

  1. Europa SO e Africa NO (rip)

1c

  1. Europa C ed E, Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

3c

  1. Asia SO (rip)

3f

Ardeola ralloides paludivaga (Sgarza ciuffetto)

  1. Africa subsahariana

(1)

Ardeola idae (Sgarza del Madagascar)

  1. Madagascar e Aldabra (rip)

1a 1b 1c

Ardeola rufiventris (Sgarza panciarossa)

  1. Africa C, E e S

(1)

Bubulcus ibis ibis (Airone guardabuoi)

  1. Africa S

2e

  1. Africa tropicale

1

  1. Europa SO

1

  1. Africa NO

2e

  1. Mediterraneo E e Asia SO (rip)

1

Ardea cinerea cinerea (Airone cenerino)

  1. Africa subsahariana

1

  1. Europa O e Africa NO (rip)

1

  1. Europa C ed E (rip)

1

  1. Asia C e SO (rip)

1

Ardea melanocephala (Airone testanera)

  1. Africa subsahariana

1

Ardea purpurea purpurea (Airone rosso)

  1. Africa subsahariana

(3e)

  1. Europa O e Africa NO (rip)

1

  1. Europa C ed E, Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

1

  1. Asia SO (rip)

(2)

Ardea alba alba (Airone bianco)

  1. Europa e Africa N (rip)

1

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

3g

Ardea alba melanorhynchos (Airone bianco maggiore)

  1. Africa subsahariana

1

Ardea brachyrhyncha(Airone bianco intermedio)

  1. Africa subsahariana

(3e)

Egretta ardesiaca(Garzetta ardesia)

  1. Africa subsahariana

(3c) (3e)

Egretta vinaceigula (Garzetta collobruno)

  1. Africa C e S

1b 1c

Egretta garzetta garzetta (Garzetta)

  1. Africa subsahariana

2g

  1. Europa O e Africa NO (rip)

1

  1. Europa C ed E, Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

1

  1. Mar Caspio, Asia C e SO (rip)

3f

Egretta gularis gularis (Airone schistaceo)

  1. Africa O

2

Egretta gularis schistacea (Airone schistaceo)

  1. Africa NE e Mar Rosso

2

  1. Asia SO e S

2

Egretta gularis dimorpha (Airone schistaceo)

  1. Litorale dell’Africa E

2

Famiglia BALAENICIPITIDAE (becco a scarpa)

Balaeniceps rex (Becco a scarpa)

  1. Africa tropicale C

1b 1c

Famiglia PELECANIDAE (pellicani)

Pelecanus crispus (Pellicano riccio)

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (nrip)

1a 1c

  1. Asia SO e S (nrip)

1a 2

Pelecanus rufescens (Pellicano rossiccio)

  1. Africa subsahariana e Arabia SO

(3e)

Pelecanus onocrotalus (Pellicano comune)

  1. Africa S

2

  1. Africa O

1

  1. Africa E

(2e)

  1. Europa e Asia O (rip)

1a

Famiglia FREGATIDAE (fregate)

Fregata ariel iredalei (Fregata ariel)

  1. Oceano Indiano O

2

Fregata minor aldabrensis (Fregata maggiore)

  1. Oceano Indiano O

2

Famiglia SULIDAE (sule)

Morus bassanus (Sula)

  1. Atlantico N

1

Morus capensis (Sula del Capo)

  1. Africa S

1b

Sula dactylatra melanops (Sula mascherata)

  1. Oceano Indiano O

3f

Famiglia PHALACROCORACIDAE (cormorani)

Microcarbo coronatus (Cormorano coronato)

  1. Litorale dell’Africa SO

1c

Microcarbo pygmeus (Marangone minore)

  1. Mar Nero e Mediterraneo

1

  1. Mar Caspio e Asia SO

(1)

Gulosus aristotelis desmarestii (Marangone dal ciuffo)

  1. Mar Nero e Mediterraneo E

2

Phalacrocorax carbo carbo (Cormorano comune)

  1. Europa NO

2e

Phalacrocorax carbo sinensis (Cormorano comune)

  1. Europa N e C

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo

1

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

1

Phalacrocorax carbo lucidus (Cormorano comune)

  1. Litorale dell’Africa O

1

  1. Africa C ed E

(1)

  1. Africa S

2

Phalacrocorax capensis (Cormorano del Capo)

  1. Litorale dell’Africa S

1b

Phalacrocorax nigrogularis (Cormorano di Socotra)

  1. Golfo Persico

1b

  1. Golfo di Aden, Socotra, Mare di Oman

1b

Phalacrocorax neglectus (Cormorano ripario)

  1. Litorale dell’Africa SO

1b 1c

Famiglia BURHINIDAE (occhioni)

Burhinus senegalensis (Occhione del Senegal)

  1. Africa O

(1)

  1. Africa NE

(3c)

Famiglia PLUVIANIDAE (guardiano dei coccodrilli)

Pluvianus aegyptius (Guardiano dei coccodrilli)

  1. Africa O

(1)

  1. Africa E

1c

  1. Bacino inferiore del Congo

1c

Famiglia HAEMATOPODIDAE (beccacce di mare)

Haematopus moquini (Beccaccia di mare africana)

  1. Litorale dell’Africa S

1c

Haematopus ostralegus ostralegus (Beccaccia di mare)

  1. Europa N e O (rip)

4

Haematopus ostralegus longipes (Beccaccia di mare)

  1. Europa E, O e C (rip)

(3e)

Famiglia RECURVIROSTRIDAE (avocetta, cavaliere d’Italia)

Recurvirostra avosetta (Avocetta)

  1. Africa S

2

  1. Africa E

1c

  1. Europa O (rip)

2e

  1. Mediterraneo ed Europa SE (rip)

3c 3e

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

2

Himantopus himantopus himantopus (Cavaliere d’Italia)

  1. Africa tropicale

1

  1. Africa S

2

  1. Europa O e Africa NO (rip)

2e

  1. Europa C ed E, Mediterraneo E (rip)

1

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

1

Famiglia CHARADRIIDAE (pivieri, pavoncelle)

Pluvialis squatarola squatarola (Pivieressa)

  1. Europa O e Africa O (nrip)

1b

  1. Mediterraneo E, Asia SO, Africa E e S (nrip)

1b 3e

Pluvialis apricaria apricaria (Piviere dorato)

  1. Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Germania e Baltico (rip)

2g

Pluvialis apricaria altifrons (Piviere dorato)

  1. Islanda e Isole Faroe (rip)

2e

  1. Europa N (rip)

1

  1. Siberia O (rip)

1

Pluvialis fulva (Piviere orientale)

  1. Asia SO e S, Africa NE (nrip)

3g

Eudromias morinellus (Piviere tortolino)

  1. Europa (rip)

3c

  1. Asia (rip)

(3c)

Charadrius hiaticula hiaticula (Corriere grosso)

  1. Europa NO e Baltico (rip)

1

Charadrius hiaticula psammodromus (Corriere grosso)

  1. Africa O e S (nrip)

2e

Charadrius hiaticula tundrae (Corriere grosso)

  1. Europa NE e Siberia (rip)

(1)

Charadrius dubius curonicus (Corriere piccolo)

  1. Europa O e C, Africa NO (rip)

(2c)

  1. Europa E e Asia O (rip)

(1)

Charadrius pecuarius (Corriere di Kittlitz)

  1. Africa O (rip)

1

  1. Africa E, C e S

(2e)

Charadrius tricollaris (Corriere dai tre collari)

  1. Africa E e S

(3e)

Charadrius forbesi (Corriere di Forbes)

  1. Africa O e C

2

Charadrius marginatus hesperius (Corriere marginato)

  1. Africa O

2

Charadrius marginatus mechowi (Corriere marginato)

  1. Africa interna E e C

2

Charadrius alexandrinus alexandrinus (Fratino)

  1. Europa O e Mediterraneo O (rip)

3g

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

1

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

(2e)

Charadrius pallidus pallidus (Corriere bandacastana)

  1. Africa S

2

Charadrius pallidus venustus (Corriere delle sabbie)

  1. Africa E

1c

Charadrius atrifons pamirensis (Corriere tibetano)

  1. Asia O e C (rip)

1

Charadrius leschenaultii leschenaultii (Corriere di Leschenault)

  1. Africa E e S (nrip)

3e

Charadrius leschenaultii columbinus (Corriere di Leschenault)

  1. Turchia e Levante (rip)

1c

Charadrius leschenaultii scythicus (Corriere di Leschenault)

  1. Mar Caspio (rip)

(3e)

Charadrius asiaticus (Corriere asiatico)

  1. Mar Caspio (rip)

2

Vanellus vanellus (Pavoncella)

  1. Europa e Asia O (rip)

4

Vanellus spinosus (Pavoncella armata)

  1. Mediterraneo O e Asia SO

1

Vanellus albiceps (Pavoncella testabianca)

  1. Africa O e C

3c (3e)

Vanellus lugubris (Pavoncella dai bargigli)

  1. Africa SO

2

  1. Africa C ed E

3f

Vanellus melanopterus minor (Pavoncella alinere)

  1. Africa S

1c

Vanellus coronatus coronatus (Pavoncella coronata)

  1. Africa E e S

(2c)

  1. Rift Albertino

(1c)

  1. Africa SO

3g

Vanellus senegallus senegallus (Pavoncella del Senegal)

  1. Africa O, N e C

(3e)

Vanellus senegallus lateralis (Pavoncella del Senegal)

  1. Africa E e SE

(1)

Vanellus superciliosus (Pavoncella pettobruno)

  1. Africa O, C ed E

(1c)

Vanellus gregarius (Pavoncella gregaria)

  1. Mar Caspio (rip)

1a 1b 1c

Vanellus leucurus (Pavoncella codabianca)

  1. Asia C e SO (rip)

(1)

Famiglia SCOLOPACIDAE (beccacce, beccaccini, piovanelli, falaropi e simili)

Numenius phaeopus phaeopus (Chiurlo piccolo)

  1. Europa NE (rip)

1

  1. Siberia O (rip)

2e

Numenius phaeopus islandicus (Chiurlo piccolo)

  1. Islanda, Isole Faroe e Scozia (rip)

2e

Numenius phaeopus alboaxillaris (Chiurlo piccolo)

  1. Mar Caspio N (rip)

1c

Numenius phaeopus rogachevae (Chiurlo piccolo)

  1. Siberia C (rip)

2

Numenius tenuirostris (Chiurlottello)

  1. Siberia SO (rip)

0 1a 1b

Numenius arquata arquata (Chiurlo maggiore)

  1. Europa (rip)

4

Numenius arquata suschkini (Chiurlo maggiore)

  1. Mar Caspio N (rip)

1c

Numenius arquata orientalis (Chiurlo maggiore)

  1. Africa E e S (nrip)

4

Limosa lapponica lapponica (Pittima minore)

  1. Europa N (rip)

4

Limosa lapponica taymyrensis (Pittima minore)

  1. Africa O e SO (nrip)

4

Limosa lapponica yamalensis (Pittima minore)

  1. Asia SO, O e S, Africa E (nrip)

4

Limosa limosa limosa (Pittima reale)

  1. Europa O (rip)

3c 3e

  1. Europa E (rip)

3c 3e

  1. Asia O (rip)

4

Limosa limosa islandica (Pittima reale)

  1. Islanda (rip)

4

Arenaria interpres interpres (Voltapietre)

  1. Canada NE e Groenlandia (rip)

4

  1. Europa N (rip)

3g

  1. Asia SO, Africa E e S (nrip)

3c 3e

Calidris tenuirostris (Piovanello beccosottile)

  1. Asia SO e S (nrip)

1a 1b 1c

Calidris canutus canutus (Piovanello maggiore)

  1. Siberia N e C (rip)

4

Calidris canutus islandica (Piovanello maggiore)

  1. Canada NE e Groenlandia (rip)

4

Calidris pugnax (Combattente)

  1. Africa O (nrip)

2c

  1. Asia S e SO, Africa E e S (nrip)

(2c 2e)

Calidris falcinellus falcinellus (Gambecchio frullino)

  1. Europa N (rip)

1b 3c 3e

Calidris ferruginea (Piovanello)

  1. Africa O (nrip)

1b

  1. Africa E e S (nrip)

1b

Calidris temminckii (Gambecchio nano)

  1. Fennoscandia (rip)

3c 3e

  1. Europa NE (rip)

(2c) (2e)

Calidris alba alba (Piovanello tridattilo)

  1. Atlantico E (nrip)

2e

  1. Asia SO, Africa E e S (nrip)

2c 2e

Calidris alpina alpina (Piovanello pancianera)

  1. Europa NE e Siberia NO (rip)

4

Calidris alpina arctica (Piovanello pancianera)

  1. Groenlandia NE (rip)

3a 3f

Calidris alpina schinzii (Piovanello pancianera)

  1. Islanda (rip)

4

  1. Gran Bretagna e Irlanda (rip)

(3g)

  1. Mar Baltico (rip)

1c

Calidris alpina centralis (Piovanello pancianera)

  1. Asia SO e Africa NE (nrip)

4

Calidris maritima (Piovanello violetto)

  1. Canada NE e Groenlandia N (rip)

2

  1. Europa N e Siberia O (rip)

1

Calidris minuta (Gambecchio comune)

  1. Europa e Africa O (nrip)

2c 2e

  1. Asia SO, Africa E e S (nrip)

(2c 2e)

Scolopax rusticola (Beccaccia)

  1. Europa (rip)

2c

  1. Asia O (rip)

2f

Gallinago stenura (Beccaccino strenuo)

  1. Siberia O (rip)

2f

Gallinago media (Croccolone)

  1. Scandinavia (rip)

4

  1. Europa NE e Siberia O (rip)

4

Gallinago gallinago gallinago (Beccaccino)

  1. Europa (rip)

2c

  1. Siberia O (rip)

(2c)

Gallinago gallinago faeroeensis (Beccaccino)

  1. Islanda, Isole Faroe e Scozia N (rip)

(2g)

Lymnocryptes minimus (Frullino)

  1. Europa (rip)

1

  1. Siberia O (rip)

(2c)

Phalaropus lobatus (Falaropo beccosottile)

  1. Eurasia NO (rip)

2f

Phalaropus fulicarius (Falaropo beccolargo)

  1. dal Canada alle Svalbard (rip)

2c

Xenus cinereus (Piro-piro del Terek)

  1. Asia SO e Africa E (nrip)

(1)

Actitis hypoleucos (Piro-piro piccolo)

  1. Europa N, O e C (rip)

2g

  1. Europa E e Asia O (rip)

(1)

Tringa ochropus (Piro-piro culbianco)

  1. Europa (rip)

1

  1. Asia O (rip)

1

Tringa erythropus (Totano moro)

  1. Europa (rip)

(3c)

  1. Siberia O e C (rip)

2c (2e)

Tringa nebularia (Pantana)

  1. Europa NO (rip)

1

  1. Europa NE e Asia O (rip)

2c

Tringa totanus totanus (Pettegola)

  1. Europa N (rip)

2g

  1. Europa O, C ed E (rip)

2c 2e

  1. Gran Bretagna e Irlanda (rip)

3c 3e

Tringa totanus robusta (Pettegola)

  1. Islanda e Isole Faroe (rip)

1

Tringa totanus ussuriensis (Pettegola)

  1. Asia SO e Africa E (nrip)

1

Tringa glareola (Piro-piro boschereccio)

  1. Europa NO (rip)

(1)

  1. Europa NE e Siberia O (rip)

(1)

Tringa stagnatilis (Albastrello)

  1. Europa SE e Asia O (rip)

(3e)

  1. Europa C e NE (rip)

2c

Famiglia DROMADIDAE (droma)

Dromas ardeola (Droma)

  1. Golfo, Mare Arabico e Mar Rosso (rip)

3e

Famiglia GLAREOLIDAE (pernici di mare, corrioni)

Glareola pratincola pratincola (Pernice di mare)

  1. Mediterraneo O (rip)

2

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

2

  1. Asia SO (rip)

3c

Glareola nordmanni (Pernice di mare orientale)

  1. Europa E e Asia O (rip)

4

Glareola ocularis (Pernice di mare del Madagascar)

  1. Madagascar (rip)

1c

Glareola nuchalis nuchalis (Pernice di mare dal collare)

  1. Africa E e C

(1)

Glareola nuchalis liberiae (Pernice di mare dal collare bianco)

  1. Africa O

2f

Glareola cinerea (Pernice di mare grigia)

  1. Africa SE, O e C

(2)

Famiglia LARIDAE (gabbiani, sterne, becchi a cesoie)

Anous stolidus plumbeigularis (Sterna stolida bruna)

  1. Mar Rosso e Golfo di Aden (rip)

2f

Anous tenuirostris tenuirostris (Sterna stolida minore)

  1. dalle isole dell’Oceano Indiano all’Africa E

2f

Rynchops flavirostris (Becco a forbice africano)

  1. Africa O e C

1c

  1. Africa E e S

1c

Hydrocoloeus minutus (Gabbianello)

  1. Europa N, C ed E (rip)

(2c)

  1. Russia dell’Europa E e Asia O (rip)

2c

Xema sabini sabini (Gabbiano di sabine)

  1. Canada e Groenlandia (rip)

2f

Rissa tridactyla tridactyla (Gabbiano tridattilo)

  1. Atlantico N (nrip)
  1. 1b

Larus genei (Gabbiano roseo)

  1. Africa O
  1. 3a (3e)
  1. Mar Nero e Mediterraneo (rip)
  1. 2a
  1. Asia O, SO e S (rip)
  1. 1

Larus ridibundus (Gabbiano comune)

  1. Europa O e C (rip)
  1. 2c
  1. Europa E (rip)
  1. 2e
  1. Asia SO, Africa E (nrip)
  1. 1

Larus hartlaubii (Gabbiano di Hartlaub)

  1. Litorale dell’Africa SO
  1. 2

Larus cirrocephalus poiocephalus (Gabbiano testagrigia)

  1. Africa O
  1. (3e)
  1. Africa C, E e S
  1. (1)

Larus ichthyaetus (Gabbiano di Pallas)

  1. Mar Nero e Mar Caspio (rip)
  1. 2a 2e

Larus melanocephalus (Gabbiano corallino)

  1. Europa O, Mediterraneo e Africa NO
  1. 2a

Larus hemprichii (Gabbiano di Hemprich)

  1. Golfo, Mar Rosso, Mare Arabico e Africa NE
  1. 3e

Larus leucophthalmus (Gabbiano occhibianchi)

  1. Mar Rosso e Golfo di Aden
  1. 1a 3f

Larus audouinii (Gabbiano corso)

  1. Mediterraneo (rip)
  1. 1a 1b 3a

Larus canus canus (Gavina)

  1. Europa NO e C
  1. 2c 2e

Larus canus heinei (Gavina)

  1. Europa NE e Siberia O
  1. (2c) (2e)

Larus dominicanus vetula (Zafferano meridionale)

  1. Litorale dell’Africa S
  1. 1
  1. Litorale dell’Africa O
  1. 1c

Larus fuscus fuscus (Zafferano)

  1. Fennoscandia E (rip)
  1. 3c 3e

Larus fuscus graellsii (Zafferano)

  1. Europa O (rip)
  1. 2e

Larus fuscus intermedius (Zafferano)

  1. Scandinavia (rip)
  1. 1

Larus fuscus heuglini (Zafferano)

  1. Europa NE e Siberia O (rip)
  1. 2f

Larus fuscus barabensis (Zafferano)

  1. – Asia O (rip)
  1. 2f

Larus argentatus argentatus (Gabbiano reale nordico)

  1. Europa N e NO (rip)
  1. (2c) (2e)

Larus argentatus argenteus (Gabbiano reale)

  1. Islanda ed Europa O (rip)
  1. (2c) (2e)

Larus armenicus (Gabbiano reale d’Armenia)

  1. Armenia, Turchia e Iran NO (rip)
  1. 3a

Larus michahellis (Gabbiano reale)

  1. Europa S e C, Africa N (rip)
  1. 2e

Larus cachinnans (Gabbiano reale pontico)

  1. Europa C ed E, Asia O (rip)

1

Larus glaucoides glaucoides (Gabbiano d’Islanda)

  1. Groenlandia (rip)

1

Larus hyperboreus hyperboreus (Gabbiano glauco)

  1. Svalbard e Russia N (rip)

(3g)

Larus hyperboreus leuceretes (Gabbiano glauco)

  1. Canada, Groenlandia e Irlanda (rip)

(2c)

Larus marinus (Mugnaiaccio)

  1. Atlantico NE

2c 2e

Onychoprion fuscatus nubilosa (Sterna scura)

  1. Oceano Indiano

2a 2f

Onychoprion anaethetus melanopterus (Sterna dalle redini)

  1. Africa O

1c

Onychoprion anaethetus antarcticus (Sterna dalle redini)

  1. Mar Rosso, Africa E, Golfo, Mare Arabico

2f

  1. Oceano Indiano O

2

Sternula albifrons albifrons (Fraticello)

  1. Europa a N del Mediterraneo (rip)

2

  1. Mediterraneo O (rip)

2

  1. Europa E (rip)

3b 3c

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

2

Sternula albifrons guineae (Fraticello)

  1. Africa O (rip)

1c

Sternula saundersi (Fraticello di Saunders)

  1. Oceano Indiano NO, Mar Rosso e Golfo (rip)

2

Sternula balaenarum (Sterna del Damara)

  1. Africa SO (rip)

1c

Gelochelidon nilotica nilotica (Sterna zampenere)

  1. Europa O e Africa O (rip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

2

  1. Asia SO (nrip)

2

Hydroprogne caspia (Sterna maggiore)

  1. Madagascar (rip)

1c

  1. Africa S (rip)

1c

  1. Africa O (rip)

2

  1. Mar Baltico (rip)

1c

  1. Mar Nero (rip)

1c

  1. Mar Caspio e Asia SO (rip)

3e

Chlidonias hybrida hybrida (Mignattino piombato)

  1. Europa O e Africa NO (rip)

(3c) (3e)

  1. Europa C ed E, Mediterraneo E (rip)

(1)

  1. Mar Caspio (rip)

(1)

Chlidonias hybrida delalandii

  1. Africa E

2

  1. Africa S

1c

Chlidonias leucopterus (Mignattino alibianche)

  1. Europa E e Asia O (rip)

(2c) (2e)

Chlidonias niger niger (Mignattino comune)

  1. Europa e Asia O (rip)

2c

Sterna dougallii dougallii (Sterna di Dougall)

  1. Africa S e Madagascar

1c

  1. Africa E

2

  1. Europa (rip)

1c

Sterna dougallii gracilis (Sterna di Dougall)

  1. Seychelles e Mascarene

1c

  1. Oman

1c

Sterna hirundo hirundo (Sterna comune)

  1. Europa S e O (rip)

1

  1. Europa N ed E (rip)

1

  1. Asia O (rip)

(2c) 2e

Sterna repressa (Sterna guancebianche)

  1. Oceano Indiano NO, Mar Rosso e Golfo (rip)

2f

Sterna paradisaea (Sterna codalunga)

  1. Atlantico (nrip)

1

Sterna vittata vittata (Sterna antartica)

  1. Isole Prince Edward, Marion, Crozet e Kerguelen (rip)

1c

Sterna vittata tristanensis (Sterna antartica)

  1. Isole Tristan da Cunha e Gough (rip)

1c

Sterna vittata sanctipauli (Sterna antartica)

  1. Amsterdam e St Paul (rip)

1c

Thalasseus bengalensis bengalensis (Sterna di Rüppell)

  1. Golfo e Mare Arabico

(2e)

  1. Mar Rosso (rip)

2f

Thalasseus bengalensis emigratus (Sterna di Rüppell)

  1. Mediterraneo S (rip)

1c

Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Beccapesci)

  1. Europa O (rip)

1

  1. Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

2a

  1. Mar Caspio (rip)

(3e)

Thalasseus maximus albidorsalis (Sterna reale)

  1. Africa O (rip)

1

Thalasseus bergii bergii (Sterna di Bergius)

  1. Africa S

2

  1. Madagascar e Mozambico (rip)

1c

Thalasseus bergii velox (Sterna di Bergius)

  1. Mar Rosso e Africa NE (rip)

2

Thalasseus bergii thalassinus (Sterna di Bergius)

  1. Africa E e Seychelles

1c

Famiglia STERCORARIIDAE (stercorari)

Stercorarius longicaudus longicaudus (Labbo codalunga)

  1. Europa N e Siberia O (rip)

1

Catharacta skua (Stercorario maggiore)

  1. Europa N (rip)

2

Famiglia ALCIDAE (pulcinelle di mare, urie, gazze di mare e simili)

Fratercula arctica (Pulcinella di mare)

  1. Atlantico NE (rip)

1b

Cepphus grylle grylle (Uria nera)

  1. Baltico

1

Cepphus grylle mandtii (Uria nera)

  1. Artico canadese E e Groenlandia O (rip)

1

  1. Groenlandia E a E del Mare di Laptev (rip)

2f

Cepphus grylle arcticus (Uria nera)

  1. America NE e Groenlandia S (rip)

2f

  1. Isole britanniche ed Europa N

1

Cepphus grylle islandicus (Uria nera)

  1. Islanda

(3c) (3e)

Cepphus grylle faeroeensis (Uria nera)

  1. Isole Faroe

2

Alca torda torda (Gazza marina)

  1. Atlantico O

1

  1. Atlantico NE

1

Alca torda islandica (Gazza marina)

  1. Islanda, Isole Faroe, Gran Bretagna, Irlanda, Helgoland, Francia NO

(1)

Alle alle alle (Gazza marina minore)

  1. Atlantico O (rip)

2f

  1. Atlantico NE (rip)

2f

Alle alle polaris (Gazza marina minore)

  1. Isole Francesco Giuseppe e Severnaja Zemlja (rip)

2f

Uria lomvia lomvia (Uria di Brünnich)

  1. Atlantico O (rip)

2c

  1. Atlantico NE (rip)

2c

Uria aalge aalge (Uria)

  1. Atlantico NE (rip)

1

  1. Mar Baltico (rip)

1

Uria aalge albionis (Uria)

  1. Irlanda, Gran Bretagna S, Francia, Penisola Iberica, Helgoland (rip)

1

Uria aalge hyperborea (Uria)

  1. Svalbard, dalla Norvegia N alla Novaja Zemlja (rip)

2c

0.451.47

Campo d’applicazione il 26 febbraio 202618

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

20 giugno

2001 A

1° settembre

2001

Algeria

4 luglio

2006 A

1° ottobre

2006

Arabia Saudita

14 aprile

2023 A

1° luglio

2023

Armenia

9 aprile

2020 A

1° luglio

2020

Belarus*

15 gennaio

2016 A

1° aprile

2016

Belgio

3 marzo

2006

1° giugno

2006

Benin

26 ottobre

1999 F

1° gennaio

2000

Botswana

22 agosto

2017 A

1° novembre

2017

Bulgaria*

23 novembre

1999

1° febbraio

2000

Burkina Faso

1° luglio

2013 A

1° ottobre

2013

Burundi

25 luglio

2014 A

1° ottobre

2014

Camerun

7 luglio

2022 A

1° ottobre

2022

Ciad

1° agosto

2011 A

1° novembre

2011

Cipro

19 giugno

2008 A

1° settembre

2008

Congo (Brazzaville)

30 agosto

1999

1° novembre

1999

Costa d’Avorio

1° marzo

2013 A

1° giugno

2013

Croazia

26 giugno

2000 A

1° settembre

2000

Danimarca a

29 ottobre

1999

1° gennaio

2000

Egitto

4 marzo

1999

1° novembre

1999

Estawini

23 ottobre

2012 A

1° gennaio

2013

Estonia*

1° agosto

2008 A

1° novembre

2008

Etiopia

3 novembre

2009 A

1° febbraio

2010

Finlandia*

29 ottobre

1999

1° gennaio

2000

Francia

30 settembre

2003

1° dicembre

2003

Gabon

10 settembre

2012 A

1° dicembre

2012

Gambia

12 marzo

1999

1° novembre

1999

Georgia

28 maggio

2001 A

1° agosto

2001

Germania

9 dicembre

1998

1° novembre

1999

Ghana

25 luglio

2005 A

1° ottobre

2005

Gibuti

31 dicembre

2003 A

1° marzo

2004

Giordania

12 marzo

1997 F

1° novembre

1999

Grecia

3 marzo

2023

1° giugno

2023

Guinea

4 marzo

1999 F

1° novembre

1999

Guinea equatoriale

3 ottobre

2002 A

1° gennaio

2003

Guinea-Bissau

14 agosto

2006 A

1° novembre

2006

Irlanda

30 maggio

2003

1° agosto

2003

Islanda*

21 marzo

2013 A

1° giugno

2013

Israele

14 agosto

2002 A

1° novembre

2002

Italia

1° giugno

2006 A

1° settembre

2006

Kenya

9 marzo

2001 A

1° giugno

2001

Lettonia*

21 ottobre

2005 A

1° gennaio

2006

Libano

30 settembre

2002 A

1° dicembre

2002

Libia

31 marzo

2005 A

1° giugno

2005

Lituania

23 agosto

2004 A

1° novembre

2004

Lussemburgo

12 settembre

2003

1° dicembre

2003

Macedonia del Nord

1° novembre

1999 A

1° febbraio

2000

Madagascar

12 ottobre

2006 A

1° gennaio

2007

Malawi

25 giugno

2019 A

1° settembre

2019

Mali

18 ottobre

1999

1° gennaio

2000

Marocco

24 settembre

2012

1° dicembre

2012

Mauritania

25 febbraio

2015 A

1° maggio

2015

Maurizio

26 ottobre

2000 A

1° gennaio

2001

Moldova*

17 gennaio

2001 A

1° aprile

2001

Monaco

15 giugno

1999

1° novembre

1999

Montenegro

1° agosto

2011 A

1° novembre

2011

Niger

31 agosto

1999

1° novembre

1999

Nigeria

13 aprile

2004 A

1° luglio

2004

Norvegia

25 giugno

2008 A

1° settembre

2008

Paesi Bassi

15 agosto

1996 F

1° novembre

1999

Portogallo

11 dicembre

2003 A

1° marzo

2004

Regno Unito*

22 febbraio

1999

1° novembre

1999

Gibilterra

22 febbraio

1999

1° novembre

1999

Guernesey

22 febbraio

1999

1° novembre

1999

Isola di Man

22 febbraio

1999

1° novembre

1999

Jersey

22 febbraio

1999

1° novembre

1999

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

22 febbraio

1999

1° novembre

1999

Repubblica Ceca*

23 giugno

2006 A

1° settembre

2006

Rep. Centrafricana

15 ottobre

2018 A

1° gennaio

2019

Romania

4 luglio

2000

1° ottobre

2000

Ruanda

11 giugno

2014 A

1° settembre

2014

Senegal

27 aprile

1999 F

1° novembre

1999

Serbia

13 dicembre

2018 A

1° marzo

2019

Siria

30 maggio

2003 A

1° agosto

2003

Slovacchia*

23 aprile

2001 A

1° luglio

2001

Slovenia

23 luglio

2003 A

1° ottobre

2003

Spagna

30 marzo

1999

1° novembre

1999

Sudafrica

1° gennaio

2002

1° aprile

2002

Sudan

31 dicembre

1996 F

1° novembre

1999

Svezia*

5 ottobre

1998 F

1° novembre

1999

Svizzera*

15 ottobre

1996

1° novembre

1999

Tanzania

31 agosto

1999

1° novembre

1999

Togo

22 marzo

1999

1° novembre

1999

Tunisia

26 aprile

2005 A

1° luglio

2005

Turkmenistan

27 ottobre

2020 A

1° gennaio

2021

Ucraina

18 ottobre

2002

1° gennaio

2003

Uganda

22 settembre

2000 A

1° dicembre

2000

Ungheria*

17 dicembre

2002 A

1° marzo

2003

Unione europea (UE)*

27 luglio

2005

1° ottobre

2005

Uzbekistan

30 gennaio

2004 A

1° aprile

2004

Zimbabwe

8 marzo

2012 A

1° giugno

2012

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Depositario, ossia il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:
    https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/007342 oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.451.47

Riserva19

Svizzera

Mediante comunicazione del 2 dicembre 2025, la Svizzera ha informato il depositario di formulare la seguente riserva, conformemente all’articolo X paragrafo 6 dell’Accordo:

La Svizzera intende con la presente formulare una riserva in merito agli emendamenti dell’allegato 3 alla tabella 1 dell’Accordo adottati durante la nona Conferenza delle Parti, tenutasi dall’11 al 14 novembre 2025 a Bonn, in Germania. La riserva della Svizzera verte sulla classificazione delle popolazioni di smergo maggiore (Mergus merganser merganser) dell’Europa nord-occidentale e centrale di cui all’allegato 3, tabella 1, colonna B, categoria 2e dell’Accordo. Di conseguenza, la Svizzera continuerà a considerare tale specie come figurante nella colonna C della tabella 1.