Per assicurarsi che le esigenze di benessere degli animali trasportati siano soddisfatte, l’autorità competente del Paese in cui ha luogo il carico deve ispezionare prima che il carico sia autorizzato:
- le navi adibite al trasporto di bestiame e quelle convertite a tal fine;
- i dispositivi previsti sulle altre navi su cui saranno trasportati animali.
Un allarme deve essere installato per rilevare eventuali interruzioni della corrente elettrica nel sistema di ventilazione forzata. Un’adeguata fonte secondaria di corrente, chiaramente separata dalla fonte primaria, deve essere prevista per assicurare il mantenimento di una ventilazione forzata appropriata.
Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori o in altre strutture che assicurino un’adeguata protezione contro l’acqua di mare.
Per far salire a bordo e per far scendere gli animali dalle navi si devono disporre passerelle, rampe e passaggi appropriati tra la banchina e i ponti riservati al bestiame.
Le operazioni di carico degli animali nelle navi e di scarico dalle navi devono essere sorvegliate da un veterinario autorizzato.
Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un’illuminazione adeguata per quanto riguarda gli spazi riservati agli animali, le rampe e i passaggi affinché gli animali possano vedere dove vanno, in funzione delle esigenze della specie.
Tutti i box, gli stalli e i contenitori devono essere direttamente accessibili sia agli animali sia ai guardiani.
I passaggi per gli animali devono essere appropriati alle specie trasportate; in particolare, non devono avere lati taglienti e gli angoli vivi e le parti sporgenti devono essere ridotti al minimo.
Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
A bordo della nave devono essere trasportate scorte di acqua dolce pulita, di alimenti sani e di lettiera appropriata, in quantità sufficienti per i bisogni degli animali e in considerazione della durata del viaggio in mare.
Per i casi di ritardi imprevisti devono essere trasportate scorte di acqua e, nel caso di viaggi lunghi, di alimenti e di lettiera per gli animali.
Gli alimenti e la lettieradevono essere stoccati in modo da assicurare che restino asciutti e protetti dalle intemperie e dal mare. Lo stoccaggio di alimenti e della lettieranon deve ostacolare l’aerazione, l’illuminazione e i sistemi di drenaggio o i passaggi.
Devono essere previsti dispositivi per l’abbeveraggio e l’alimentazione appropriati al numero,alle dimensioni e alla specie degli animali.
Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto.
In caso di emergenza, si deve poter procedere all’abbattimento di un animale conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione. A tal fine deve essere disponibile uno strumento di abbattimento appropriato alla specie.