Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato membro.