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0.512.113.6

Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica federale di Germania
concernente la reciproca cessione di mezzi didattici visivi
e audiovisivi per il settore militare

RU 1993 2591

Traduzione1

Concluso il 9 giugno 1993
Entrato in vigore il 9 giugno 1993

(Stato 9 giugno 1993)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica federale di Germania

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’accordo

Sono oggetto del presente accordo la procedura applicabile tra l’Esercito svizzero e la Bundeswehr in caso di reciproca cessione di mezzi didattici visivi o audiovisivi come film, videofilm, diapositive sonore, serie di diapositive, fascicoli didattici, fogli trasparenti, nonché la procedura applicabile, per quanto riguarda tali mezzi didattici, in caso di reciproca concessione di diritti d’utilizzazione conferiti dal diritto d’autore.

La cessione di mezzi didattici visivi o audiovisivi e la concessione di diritti d’utilizzazione conferiti dal diritto d’autore sono esclusivamente destinati a coprire le necessità dell’istruzione in ognuno dei due eserciti.

Art. 2 Procedura

Per l’Esercito svizzero, il Servizio cinematografico dell’esercito sottopone al Ministero federale della difesa (Bundesministerium der Verteidigung) le domande per la cessione di mezzi didattici visivi e audiovisivi della Bundeswehr e per la consegna di una corrispondente offerta.

Per la Bundeswehr, la Centrale dei media della Bundeswehr (Medienzentrale der Bundeswehr) sottopone al Servizio cinematografico dell’esercito svizzero le domande per la cessione di mezzi didattici visivi e audiovisivi dell’Esercito svizzero e per la consegna di una corrispondente offerta.

L’accettazione di ogni offerta da parte del richiedente è subordinata a una dichiarazione di assunzione delle spese. Al ricevimento dell’ordinazione, il fornitore dispone immediatamente l’approntamento o, se del caso, la realizzazione dei mezzi didattici desiderati e la loro spedizione. In caso di ordinazione di film, di regola viene messo a disposizione, in prestito, un Master‑video o una copia positiva da 16 mm tecnicamente in perfetto stato per la lettura/riproduzione elettronica.

La spedizione avviene per mezzo dell’ufficio dell’addetto alla difesa presso le ambasciate delle parti contraenti.

Per la sincronizzazione in lingua francese e/o italiana di film didattici della Bundeswehr, il Servizio cinematografico dell’esercito svizzero riceve il mezzo didattico in lingua tedesca con l’elenco dei testi.

Art. 3 Diritti d’utilizzazione conferiti dal diritto d’autore

La cessione al richiedente di mezzi didattici visivi o audiovisivi comprende la concessione dei diritti semplici d’utilizzazione conformemente all’offerta del fornitore per un’utilizzazione in seno all’esercito. Fatto salvo un accordo diverso, la cessione di mezzi didattici e la concessione dei diritti semplici d’utilizzazione sono di durata illimitata.

L’Esercito svizzero ottiene il diritto di realizzare la sincronizzazione in lingua francese e italiana dei film che ha ordinato. Esso si assume i costi che ne derivano.

Il Ministero federale della difesa ottiene i diritti d’utilizzazione e di valorizzazione dei mezzi didattici della Centrale dei media della Bundeswehr, per i quali l’Esercito svizzero ha realizzato la sincronizzazione in lingua francese e italiana.

Art. 4 Accordo concernente l’assunzione delle spese

Per la concessione dei diritti d’utilizzazione dei mezzi didattici visivi o audiovisivi, il richiedente non deve versare alcuna indennità per diritti d’autore, a meno che il produttore non sia tenuto a versarne a terzi. Il fornitore deve informare tempestivamente il richiedente circa i diritti d’autore di terzi, indicandogli l’ammontare dell’indennità da pagare, affinché il richiedente, prima di concludere il contratto, possa esaminare se vuole o meno pagare l’indennità.

Il richiedente si assume le spese di riproduzione e di materiale fatturate al fornitore da terzi, esclusa ogni altra fatturazione di supplementi o spese preliminari. Esse devono essere comunicate tempestivamente al richiedente, affinché, prima di concludere il contratto, egli possa esaminare se vuole o meno assumersi queste spese.

Le prestazioni proprie prodotte dal fornitore in ambito interno non sono fatturate.

Il fornitore rinuncia alla fatturazione del piccolo materiale. La compensazione delle cassette fornite avviene, per accordo tra il Servizio cinematografico dell’esercito svizzero e la Centrale dei media della Bundeswehr, una volta all’anno o in altro periodo, da concordare in funzione dell’entità della fornitura.

Art. 5 Casi particolari

Se il richiedente, in deroga alle disposizioni del presente accordo, ha l’intenzione di rimaneggiare un mezzo didattico che gli è stato ceduto, oppure di integrarlo, completamente o in parte, in altre produzioni proprie o straniere, devono essere presi accordi speciali. Ciò vale anche per la cessione di mezzi didattici visivi e audiovisivi tecnicamente nuovi, come pure per tipi di utilizzazione dei mezzi didattici ceduti non ancora noti al momento della conclusione dell’accordo.

Art. 6 Entrata in vigore, denuncia

Il presente accordo è concluso per un tempo indeterminato. Esso entra in vigore il giorno della sua firma. Alla stessa data è abrogata la convenzione del 17 novembre 1983 tra il Ministro federale della difesa della Repubblica federale di Germania ed il Capo del Dipartimento militare federale della Confederazione Svizzera concernente l’acquisto di mezzi didattici audiovisivi per l’esercito svizzero.

Il presente accordo può essere denunciato, per iscritto, da ognuna delle due parti, con preavviso di sei mesi. Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 5 giugno 1993.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Jean‑Rodolphe Christen

Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:

Werner Graf von der Schulenburg