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0.512.113.62

Accordo
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezionedella popolazione e dello sport, che agisce per conto
del Consiglio federale svizzero, e il Ministero federale della difesa
della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione
delle loro forze armate nell’ambito dell’istruzione

RU 2005125

Traduzione1

Concluso il 29 settembre 2003
Entrato in vigore il 29 settembre 2003

(Stato 29 settembre 2003)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania,

sulla base della Convenzione del 19 giugno 1995 2 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 3 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze,

ricordando l’Accordo del 1º marzo 1996 4 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate e

animati dal desiderio di rafforzare le relazioni bilaterali nell’ambito dell’istruzione delle loro forze armate, di impiegare le risorse disponibili nell’ambito dell’istruzione per il massimo profitto di entrambe le Parti, di promuovere lo scambio reciproco di personale come pure di informazioni e di conoscenze rilevanti per l’istruzione, di conseguire la capacità di cooperazione segnatamente nell’ambito delle operazioni di sostegno alla pace e di agevolare le procedure amministrative per la preparazione e la realizzazione di progetti di istruzione comuni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Ciascuna Parte facilita all’altra, secondo il principio della reciprocità e dell’equilibrio e riconoscendo la preminenza dell’impiego delle risorse per scopi nazionali, la partecipazione a progetti di istruzione in impianti e immobili delle proprie forze armate, come pure la realizzazione di tali progetti.

La collaborazione nell’ambito dell’istruzione ai sensi del presente Accordo comprende segnatamente:

  1. l’istruzione del personale nel quadro di corsi di formazione;
  2. lo scambio reciproco di singole persone e di formazioni militari nonché i contatti tra le truppe;
  3. la realizzazione di esercitazioni in comune;
  4. la messa a disposizione di impianti e di immobili (piazze d’esercitazione, centri d’esercitazione per l’istruzione assistita dall’ordinatore ecc.) per la realizzazione di progetti di istruzione dell’altra Parte;
  5. l’organizzazione di colloqui specialistici e a livello di esperti concernenti l’istruzione;
  6. lo sport militare e altre competizioni militari.

Le condizioni quadro di tutti i progetti di istruzione sono disciplinate in conformità con il presente Accordo.

Art. 2 Accordi d’esecuzione, coordinamento e pianificazione

Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, le Parti od organismi da esse abilitati stipulano in forma appropriata accordi d’esecuzione o intese comprendenti, se riferiti a progetti, come minimo indicazioni in merito al tema e allo scopo, alla missione e all’entità del personale impiegato, alla data, alla durata e al luogo d’esecuzione nonché ai mezzi impiegati.

Le Parti convengono di considerare l’Accordo dell’8/14 maggio 2000 5 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell’istruzione come un accordo d’esecuzione ai sensi del paragrafo 1.

Le attività comuni e l’esecuzione di quest’ultime sono stabilite nell’ambito di colloqui di Stato maggiore e in materia di istruzione svolti annualmente e sono oggetto di un bilancio per ogni periodo di istruzione concluso.

Art. 3 Definizioni

Per il presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

  1. personale: singole persone da istruire, singole persone addette all’istruzione o singoli membri di una formazione militare o di un istituto di formazione
    impiegati nello Stato ricevente nel quadro di un progetto di istruzione. Tale concetto comprende sia il personale militare sia il personale civile delle
    Parti;
  2. organo ricevente: servizio, unità organizzativa autonoma o formazione militare nel cui settore di competenza ha luogo un progetto di istruzione.

Art. 4 Statuto

Lo statuto si fonda:

  1. sulla Convenzione del 19 giugno 19956 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP), la quale, per quanto riguarda la questione dello statuto, dichiara applicabile la Convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO);
  2. sul Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al
    Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze.

Art. 5 Rapporto di subordinazione, dovere d’obbedienza, potere d’impartire istruzioni e disciplina

La subordinazione del personale per quanto attiene al servizio di truppa e sotto il profilo amministrativo si fonda sulle prescrizioni in vigore per le forze armate dello Stato d’invio.

Le Parti si informano reciprocamente su eventuali violazioni da parte del personale dell’obbligo di rispettare le prescrizioni legali dello Stato ricevente e di osservare le disposizioni in vigore per le forze armate dello Stato ricevente. Su richiesta della Parte ricevente, il personale interessato deve essere sostituito. Una simile misura non pregiudica la facoltà della Parte d’invio di sostituire il proprio personale.

La Parte ricevente non è autorizzata ad avviare misure disciplinari contro il personale. Tali misure rimangono riservate al rispettivo superiore nazionale. Su richiesta, quest’ultimo informa la Parte ricevente in merito a provvedimenti avviati contro il personale interessato.

Il personale non ha alcun potere disciplinare nei confronti di cittadini della Parte ricevente.

Il personale è tenuto a osservare gli ordini relativi al suo impiego tecnico e
conformi alle prescrizioni legali impartiti da militari o collaboratori civili dello Stato ricevente con potere d’ordine nei suoi confronti nel quadro del presente Accordo.

Art. 6 Transito e frontiera

Le Parti si forniscono reciprocamente assistenza nell’espletamento di questioni amministrative e tecniche per il transito senza problemi alla frontiera di persone, veicoli, navi, aeromobili, munizioni, equipaggiamenti e altri beni necessari per la realizzazione dei progetti di istruzione.

Ciascuna delle Parti è responsabile dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio.

Art. 7 Impiego di aeromobili

Gli aeromobili delle Parti necessari per la preparazione e la realizzazione di progetti di istruzione comuni ai sensi del presente Accordo possono utilizzare lo spazio aereo e gli aerodromi dello Stato ricevente in conformità all’articolo 6 paragrafo 2.

Art. 8 Protezione delle persone, del materiale, delle munizioni
e degli impianti

Per il soggiorno di truppe tedesche sul territorio svizzero si applica quanto segue:

  1. la protezione generale delle persone, del materiale e delle munizioni come pure la protezione esterna degli impianti e degli immobili incombe allo Stato ricevente;
  2. la protezione interna degli impianti e degli immobili nonché la custodia sicura del materiale e delle munizioni incombe a ciascuna delle Parti. Al riguardo, la truppa collabora con le autorità dello Stato ricevente;
  3. la Parte d’invio non ha il diritto di effettuare alcuna guardia armata; essa inoltre non dispone di alcun potere di polizia.

Per il soggiorno di truppe svizzere sul territorio tedesco si applicano le regolamentazioni dello Statuto delle truppe del PPP.

Art. 9 Impiego di armi e munizioni, prescrizioni in materia di sicurezza
e di protezione ambientale, inchieste militari

È consentito introdurre e impiegare armi e munizioni nello Stato ricevente
unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Lo Stato d’invio trasmette per tempo allo Stato ricevente le informazioni necessarie per valutare la possibilità d’impiegare armi e munizioni conformemente alle disposizioni ivi vigenti.

Per quanto concerne la custodia, il trasporto, la manipolazione e l’impiego di armi, munizioni, apparecchiature e veicoli, il personale è tenuto a rispettare la propria legislazione nazionale militare e civile in materia di sicurezza, sempre che lo Stato ricevente non abbia emanato al riguardo prescrizioni di sicurezza più restrittive.

In occasione di esercitazioni comuni si applicano di volta in volta le prescrizioni in materia di sicurezza più restrittive.

Le Parti si informano per tempo in merito alle pertinenti disposizioni.

Devono essere osservate segnatamente le disposizioni legali in materia di protezione ambientale in vigore nello Stato ricevente.

Nel caso di inchieste militari riguardanti incidenti o fatti particolari in relazione con l’esecuzione del presente Accordo, la Parte inquirente garantisce tempestivamente che l’altra Parte possa partecipare all’indagine in misura adeguata.

Art. 10 Vestiario

Durante il soggiorno nello Stato ricevente, per il personale rimangono in vigore le prescrizioni nazionali in materia di vestiario.

Di volta in volta devono essere osservate le prescrizioni in materia di vestiario che corrispondono maggiormente agli usi della Parte ricevente. In occasione di esercitazioni può essere portato il vestiario particolare utilizzato dalle forze armate dello Stato ricevente.

Al personale possono essere ceduti gratuitamente, per la durata di un progetto di istruzione e conformemente alle esigenze di servizio, del vestiario di servizio e dell’equipaggiamento personale provenienti dalle scorte della Parte ricevente.

Art. 11 Riconoscimento delle patenti di guida

Lo Stato ricevente riconosce, senza esami né tasse, le patenti di guida militari o civili rilasciate dallo Stato d’invio ai membri delle sue truppe. Non si applica la procedura di cui all’articolo IV lettera b dello Statuto delle truppe della NATO.

Art. 12 Periodo di servizio, congedo

Per il personale si applicano le regolamentazioni in materia di periodo di servizio in vigore per i membri delle forze armate dello Stato ricevente. Quanto precede comprende anche la regolamentazione in materia di giorni festivi. Sempre che le esigenze di servizio non vi si oppongano, il personale può avvalersi della regolamentazione in materia di giorni festivi in vigore nello Stato d’invio.

Al personale i congedi sono accordati conformemente alle disposizioni dello Stato d’invio. Le decisioni sulla concessione di congedi sono prese d’intesa con l’organo competente della Parte ricevente. Le domande di congedo devono essere presentate al responsabile dell’organo ricevente, il quale le inoltra all’organo competente dello Stato d’invio.

Art. 13 Sicurezza militare, trasmissione di rapporti

Lo scambio e il trattamento di documenti segreti e di informazioni classificate tra le due Parti si fondano sulle disposizioni dell’Accordo del 1º marzo 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate. In caso di adeguamento di tale Accordo si applica la versione più recente in vigore.

I rapporti che il personale deve allestire su istruzione delle proprie forze armate o che esso stesso desidera presentare in relazione con il proprio servizio devono essere presentati al rispettivo superiore nazionale per il tramite del responsabile dell’organo ricevente.

Il personale non è autorizzato a detenere documenti contenenti informazioni militari, eccezion fatta per le annotazioni personali concernenti il proprio servizio. Quanto precede non esclude l’uso di documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 14 Attestati di istruzione

Per l’allestimento di attestati di istruzione per il personale si applicano le disposizioni della Parte ricevente.

Art. 15 Assistenza sanitaria

In caso di grave malattia, lesione o ferimento, le Parti garantiscono al personale l’assistenza medica d’urgenza secondo le disposizioni per esse vigenti.

I costi per l’assistenza medica di cui al paragrafo 1 sono a carico dello Stato ricevente fino alla costatazione della possibilità di trasportare il paziente. Ogni ulteriore assistenza è a carico dello Stato d’invio.

Per un’eventuale assistenza veterinaria si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2.

Art. 16 Vitto, alloggi, assistenza e trasporti

La Parte ricevente mette a disposizione sul posto, secondo le prescrizioni per essa vigenti, trasporti, mezzi d’esercizio, infrastrutture necessarie, vitto e alloggi militari con la stessa qualità e nella stessa entità che per i membri delle proprie forze armate.

Nella misura del possibile, al personale sono messi a disposizione aiuti amministrativi nella stessa entità e con le stesse modalità che per i membri delle forze armate dello Stato ricevente.

Al personale è concesso, nel quadro delle disposizioni in vigore sul posto, il diritto di utilizzare gratuitamente stabili a carattere culturale o sociale della Parte ricevente.

Art. 17 Costi

Per il personale da essa inviato, la Parte d’invio assume, secondo le prescrizioni per essa vigenti, i pagamenti e le spese seguenti:

  1. gli stipendi, comprese le indennità e gli indennizzi;
  2. le spese di trasloco all’inizio e alla fine dei progetti di istruzione;
  3. le spese di viaggio nonché ulteriori spese connesse con viaggi di servizio;
  4. le spese per il trasporto della salma e per i funerali e altre spese risultanti in caso di decesso;
  5. le spese in relazione con servizi particolari forniti dal personale su incarico della Parte d’invio.

I costi di istruzione, comprese le spese per gli alloggi e il vitto, relativi a progetti di istruzione ai sensi del presente Accordo sono per principio a carico della Parte d’invio.

Le Parti o gli organi da esse incaricati disciplinano per ogni singolo caso la contribuzione alle spese. Tale disciplinamento si fonda sul principio dell’equilibrio e della reciprocità. Nella misura in cui, al momento della definizione dei progetti di istruzione conformemente all’articolo 2, è assicurato un equilibrio delle misure di istruzione previste nel successivo anno di istruzione, equilibrio misurato in base al genere, all’entità, alla durata e ai prevedibili costi di istruzione, si può rinunciare alla riscossione dei costi di istruzione di cui al paragrafo 2.

Ciascuna delle Parti allestisce annualmente un compendio delle prestazioni fornite a favore dell’altra Parte in virtù del presente Accordo, con indicazione dei dati concernenti le prestazioni necessari per la valutazione consensuale delle Parti (giorni di istruzione, numero di partecipanti, costi supplementari ecc.). Tali compendi sono trasmessi all’altra Parte due mesi prima degli annuali colloqui di Stato maggiore e in materia di istruzione di cui all’articolo 2 paragrafo 3.

I compendi reciprocamente approvati sono liquidati entro un termine massimo di due anni. La compensazione degli squilibri avviene, se possibile, mediante altre prestazioni nell’ambito del presente Accordo. Se una simile compensazione non è possibile, lo squilibrio è compensato mediante un indennizzo finanziario.

Salvo disposizioni contrarie nel presente Accordo, tutte le spese di sostentamento, comprese le spese di alloggio, sono a carico del personale stesso secondo le disposizioni e le prescrizioni della Parte d’invio. Ciò vale anche per gli indennizzi per il vestiario di servizio o gli oggetti d’equipaggiamento personale messi a disposizione del personale da istruire, conformemente all’articolo 10 paragrafo 3, e andati persi o danneggiati.

La Parte ricevente rimborsa alla Parte d’invio le spese risultanti per quest’ultima in relazione con viaggi del personale ordinati per ragioni di servizio dalla Parte ricevente.

I dettagli concernenti il calcolo dei costi e la fatturazione figurano nell’allegato al presente Accordo. Tale allegato è parte integrante del presente Accordo.

Art. 18 Partecipazione ad attività dell’organo ricevente

Il personale partecipa di regola a tutte le attività dell’organo ricevente, compresi i viaggi di servizio all’interno del territorio del Paese ricevente necessari nel quadro di un progetto di istruzione. Sono escluse da quanto precede la preparazione o la realizzazione di operazioni attive (impieghi di combattimento o di polizia oppure altri impieghi volti al mantenimento dell’ordine interno o nel quadro delle Nazioni
Unite).

In caso dell’insorgenza di ostilità con il coinvolgimento di una delle Parti, il personale rimane nel territorio dello Stato ricevente e continua a svolgere i compiti attribuitigli soltanto se al riguardo vi è l’accordo di entrambe le Parti.

Se una delle Parti intende consentire a cittadini di Stati terzi di partecipare a progetti di istruzione sul territorio dell’altra Parte, essa deve ottenere il consenso preventivo e documentato dell’altra Parte e del rispettivo Stato di provenienza. Con riserva dell’approvazione da parte di tutti gli interessati, tale personale di Stati terzi è trattato al pari del personale della Parte d’invio.

Se nell’ambito di progetti di istruzione sono previsti soggiorni in Stati terzi, il personale vi può partecipare soltanto se al riguardo vi è l’accordo della Parte d’invio e della Parte ricevente e se, su richiesta della Parte ricevente, gli Stati terzi danno preventivamente il loro esplicito consenso.

Art. 19 Composizione delle controversie

Le Parti si informano reciprocamente senza indugio qualora si verificasse una divergenza d’opinioni in merito al presente Accordo.

Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte dalle due Parti in via negoziale. Esse non sono sottoposte né a una corte internazionale né a terzi.

Art. 20 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma.

La legislazione nazionale e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti
prevalgono sul presente Accordo.

Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento di comune accordo tra le Parti. Le modifiche devono essere formulate per scritto.

Il presente Accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi. Ai fini del calcolo del termine di preavviso è determinante la data alla quale la denuncia è ricevuta dall’altra Parte. Resta immutato il rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 17 del presente Accordo. In caso di denuncia del presente Accordo, le conseguenze finanziarie che ne risultano sono regolate dalle Parti in via negoziale.

Gli articoli 12 a 17 dell’Accordo dell’8/14 maggio 2000 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell’istruzione sono abrogati. Fatto a Berlino il 29 settembre 2003, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale della difesa,
dello sport e della protezione
della popolazione

Samuel Schmid

Per il
Ministero federale della difesa
della Repubblica federale
di Germania

Peter Struck

Allegato

Calcolo dei costi di istruzione, fatturazione

1. Se non è stata convenuta una rinuncia al pagamento dei costi conformemente all’articolo 17 paragrafo 3 terzo periodo del presente Accordo, la Parte d’invio rimborsa alla Parte ricevente i costi di istruzione secondo i principi di calcolo indicati nel seguito.

2. I costi per l’istruzione del personale da istruire sono calcolati separatamente per ogni progetto di istruzione e per ogni anno di istruzione secondo le prescrizioni generali vigenti per l’istruzione di personale militare estero in impianti della Parte ricevente.

3. Per i costi di istruzione si applica la procedura seguente:

  1. All’inizio di ogni anno di istruzione sono comunicati alla Parte d’invio i costi annui previsti e l’entità degli acconti da pagare trimestralmente in via anticipata. Gli importi preventivati sono versati entro il primo giorno del trimestre di riferimento (1º gennaio, 1º aprile, 1º luglio, 1º ottobre) su un conto indicato di volta in volta.
  2. Al più tardi otto settimane dopo il termine di un anno di istruzione, è inviato alle forze armate della Parte d’invio un conteggio dei costi di istruzione insorti durante l’anno di istruzione. La Parte d’invio regola l’importo della fattura, calcolato tenendo conto degli acconti già versati. Se gli acconti sono superiori all’importo dovuto, gli importi pagati in eccedenza sono considerati nel calcolo degli acconti per il successivo anno di istruzione.

4. Le fatture di cui al paragrafo 3 sono inviate all’addetto alla difesa della Parte d’invio. Egli provvede affinché gli importi delle fatture siano versati entro quattro settimane dalla data d’emissione sul conto indicato nella fattura. Tutti i pagamenti sono effettuati nella valuta dello Stato ricevente e sono esenti da tasse per il rispettivo destinatario.