Ciascuna Parte facilita all’altra, secondo il principio della reciprocità e dell’equilibrio e riconoscendo la preminenza dell’impiego delle risorse per scopi nazionali, la partecipazione a progetti d’istruzione e d’esercitazione in impianti e immobili delle proprie forze armate, come pure la realizzazione di tali progetti.
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili unicamente nell’ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Stati contraenti. In caso di contraddizioni, tali leggi sono poziori.
La collaborazione nell’ambito dell’istruzione ai sensi del presente accordo comprende segnatamente:
- l’istruzione del personale nel quadro di corsi di formazione;
- lo scambio reciproco di singole persone e di formazioni militari nonché i contatti tra le truppe;
- la realizzazione di attività d’istruzione e di esercitazioni in comune;
- la messa a disposizione di impianti e di immobili (per es. piazze d’esercitazione, centri d’esercitazione per l’istruzione assistita dall’ordinatore) per la realizzazione di progetti d’istruzione dell’altra Parte;
- l’organizzazione di colloqui specialistici e a livello di esperti concernenti l’istruzione;
- lo sport militare e le competizioni militari.
La preparazione e realizzazione di impieghi non rientra nell’ambito regolamentato dal presente accordo.