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0.512.136.71

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente l’esecuzione
di esercitazioni o addestramenti militari e il supporto da parte
dello Stato ricevente

0.512.136.71 (Stato 21 giugno 2005)

RU 2005 2433

Traduzione1

Concluso il 2 novembre 2004

Entrato in vigore il 2 novembre 2004

(Stato 21 giugno 2005)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(qui di seguito le «Parti»):

fondandosi sulla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP), firmata a Bruxelles il 19 giugno 1995 2 , la quale dichiara applicabile la Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), firmata a Londra il 19 giugno 1951;

rammentando che le legislazioni della Confederazione Svizzera e del Regno Unito hanno abolito la pena di morte;

considerando la concezione relativa all’invio di forze armate delle Parti per l’esecuzione di progetti d’esercitazione e d’addestramento reciprocamente convenuti, e

considerando che le forze armate di una Parte inviate per simili progetti d’esercitazione e d’addestramento abbisognano del supporto dello Stato ricevente;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

  1. L’espressione «truppa inviata» designa il personale delle forze armate di una Parte, inviato sul territorio dell’altra Parte – unitamente a elementi civili di dette forze armate, veicoli, aeromobili, materiale, equipaggiamenti e sussi-
    stenza – per l’esecuzione di progetti d’esercitazione o d’addestramento reciprocamente convenuti, nonché tutte le risorse per i trasporti terrestri, marittimi e aerei, compresi i relativi servizi di supporto, necessarie per l’invio di dette forze armate;
  2. l’espressione «Stato ricevente» designa la Parte che, durante progetti d’esercitazione o d’addestramento reciprocamente convenuti, riceve e ospita temporaneamente sul proprio territorio una truppa inviata;
  3. l’espressione «supporto da parte dello Stato ricevente» designa l’aiuto civile e militare che una Parte fornisce a una truppa inviata durante progetti d’esercitazione o d’addestramento reciprocamente convenuti ed eseguiti sul suo territorio, compreso il suo spazio aereo e le sue acque territoriali;
  4. l’espressione «autorità militari» designa i servizi o i reparti militari competenti delle forze armate di una Parte, i quali, se necessario, sono precisati nell’accordo d’esecuzione concernente il pertinente progetto d’esercitazione o d’addestramento;
  5. l’espressione «aree d’addestramento» designa le aree dello Stato ricevente, stabilite nei piani d’esercitazione, nelle quali la truppa inviata è mandata per l’esecuzione del pertinente progetto d’esercitazione o d’addestramento;
  6. l’espressione «progetto d’esercitazione o d’addestramento» comprende le attività d’esercitazione o d’addestramento unilaterali, bilaterali o multilaterali, compresi l’addestramento di reparti e l’addestramento individuale, nonché gli scambi e le assegnazioni a reparti; essa non comprende la formazione di singole persone nell’ambito di corsi accademici se quest’ultima costituisce l’oggetto di accordi separati;
  7. l’espressione «accordo d’esecuzione» designa un accordo, successivo al presente Accordo, stipulato in funzione di attività d’esercitazione o di altre attività d’addestramento. L’accordo d’esecuzione stabilisce nei dettagli le esigenze della truppa inviata nonché le risorse messe a disposizione dallo Stato ricevente per soddisfare tali esigenze. L’accordo d’esecuzione disciplina inoltre le procedure che le Parti devono realizzare per il supporto dello Stato ricevente nonché, se necessario, l’esecuzione dell’attività d’esercitazione o d’addestramento. Gli accordi d’esecuzione sono subordinati al presente Accordo e vanno interpretati conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 2 Scopo e campo d’applicazione

Il presente Accordo stabilisce le responsabilità e i principi generali per l’esecuzione di progetti d’esercitazione e d’addestramento nonché il disciplinamento del supporto da parte dello Stato ricevente. Esso descrive inoltre gli standard, il genere, il livello e i metodi relativi al supporto che lo Stato ricevente deve fornire alla truppa inviata durante i progetti d’esercitazione o d’addestramento.

Se necessario, le procedure dettagliate e le esigenze generali in materia di supporto, compresi gli accordi in materia di logistica, finanze e organizzazione, sono oggetto del pertinente accordo d’esecuzione.

Sempre che il presente Accordo non preveda altrimenti, le sue disposizioni concernenti il supporto da parte dello Stato ricevente sono applicabili a partire dall’arrivo sul territorio dello Stato ricevente del primo elemento della truppa inviata, sino alla partenza dal territorio dello Stato ricevente dell’ultimo elemento della truppa inviata.

Il presente Accordo è subordinato al diritto dello Stato ricevente nonché a tutti gli altri accordi internazionali tra le Parti; in caso di contraddizioni prevalgono le pertinenti leggi o i pertinenti accordi.

Durante la partecipazione a progetti d’esercitazione o d’addestramento ai sensi del presente Accordo, lo statuto del personale della truppa inviata è retto dallo Statuto delle truppe del PPP, il quale dichiara applicabile lo Statuto delle truppe della NATO.

Se una delle Parti non dovesse essere in grado di eseguire conformemente ai piani un’attività ai sensi del presente Accordo, essa ne informa l’altra Parte non appena possibile.

Art. 3 Ambiti di cooperazione

L’organizzazione e l’esecuzione di progetti d’esercitazione e d’addestramento è convenuta tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero della Difesa del Regno Unito.

I progetti d’esercitazione e d’addestramento delle Parti concernono segnatamente gli ambiti seguenti:

  1. istruzione e addestramento militari generali di singoli membri e di reparti di tutte le forze armate;
  2. scambio di personale;
  3. esercitazioni congiunte;
  4. scambio di esperienze e sviluppo di materiale didattico militare e di programmi di addestramento militari;
  5. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
  6. addestramento di personale per l’esecuzione di trattati internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti;
  7. informazione sull’organizzazione delle forze armate, sulla struttura e sull’equipaggiamento di reparti militari nonché sulla gestione del personale;
  8. addestramento al servizio d’ordine;
  9. addestramento in materia di medicina militare;
  10. addestramento militare alla sopravvivenza («adventurous training»);
  11. addestramento delle Forze Aeree;
  12. sport militare.

Simili attività possono coinvolgere personale di una delle Parti che esegue progetti d’esercitazione e d’addestramento sul territorio dell’altra Parte con il consenso di quest’ultima.

Art. 4 Pianificazione e coordinamento

Se necessario, rappresentanti delle Parti si incontrano per valutare, coordinare
e pianificare i progetti d’esercitazione e d’addestramento ai sensi del presente
Accordo.

Art. 5 Obblighi dello Stato ricevente

Lo Stato ricevente:

  1. autorizza e adotta tutte le misure necessarie per facilitare:(1)il ricevimento della truppa inviata nei valichi stabiliti,(2)lo spostamento della truppa inviata verso le aree d’addestramento stabilite,(3)l’esecuzione delle attività d’esercitazione o d’addestramento convenute, e(4)l’accompagnamento della truppa inviata verso e attraverso i luoghi di partenza stabiliti,
  2. conformemente ai piani d’esercitazione e di supporto convenuti;
  3. autorizza la truppa inviata a utilizzare le sue rotte aeree nazionali conformemente ai piani e alle procedure convenuti;
  4. adotta tutte le misure necessarie per facilitare l’utilizzo di impianti aeroportuali nonché delle rotte aeree e delle vie stradali e ferroviarie, al fine di garantire che l’entrata, il ricevimento e il rientro della truppa inviata nonché la fornitura del pertinente materiale abbiano luogo conformemente a quanto specificato nel piano d’esercitazione;
  5. autorizza e crea le premesse per la fornitura e l’utilizzo di risorse locali, compresi, dietro esplicita richiesta, servizi provenienti da fornitori commerciali, al fine di soddisfare le esigenze della truppa inviata relativamente a materiale ed equipaggiamenti, compresi il carburante, la sussistenza, le apparecchiature, i veicoli, gli impianti di telecomunicazione, gli alloggi, le ospedalizzazioni nonché la manodopera e altri servizi conformemente a quanto specificato nel pertinente accordo d’esecuzione;
  6. autorizza, previa corretta notifica, l’importazione nel suo territorio, il trasporto all’interno del suo territorio e l’esportazione dal suo territorio di materiale, approvvigionamenti, armi e munizioni necessari alla truppa inviata per l’esecuzione dei progetti d’esercitazione e d’addestramento;
  7. assiste la truppa inviata nelle procedure doganali necessarie per la pertinente attività d’esercitazione o d’addestramento e informa la truppa inviata in merito a specifici requisiti in materia di sicurezza per l’importazione nel suo territorio, il trasporto all’interno del suo territorio e l’esportazione dal suo territorio di merci pericolose, segnatamente di esplosivi e munizioni, necessarie alla truppa inviata per l’esecuzione dei progetti d’esercitazione e d’addestramento;
  8. assicura, per quanto possibile, che le merci e i servizi destinati alla truppa inviata corrispondano agli standard in vigore per il proprio personale militare di rango o classificazione comparabile, sempre che tra le Parti non sia stato convenuto altrimenti;
  9. fornisce stime dei costi delle merci e dei servizi che devono essere forniti dallo Stato ricevente;
  10. autorizza, su richiesta della truppa inviata, il montaggio di apparecchi di misurazione del consumo e di controllo per le installazioni e i servizi di erogazione, a condizione che tali apparecchi siano smontati alla fine dell’attività d’esercitazione o d’addestramento e che la truppa inviata si assuma la responsabilità per qualunque danno provocato ai pertinenti impianti mediante tali attività di controllo;
  11. informa sulle prescrizioni legali in materia di protezione ambientale applicabili durante l’attività d’esercitazione o d’addestramento, specificando nel pertinente accordo d’esecuzione i principi e le procedure per la protezione dell’ambiente nelle aree d’addestramento.

Art. 6 Obblighi della truppa inviata

La truppa inviata:

  1. esegue i progetti d’esercitazione e d’addestramento in conformità con il pertinente accordo d’esecuzione e utilizza gli impianti dello Stato ricevente in conformità con le procedure definite nel presente Accordo;
  2. rimborsa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 del presente Accordo, lo Stato ricevente per tutte le forniture e servizi eseguiti di comune accordo dalle autorità militari dello Stato ricevente. Ciò non concerne gli oggetti consegnati per un uso temporaneo; questi ultimi devono essere trattati con cura e, fatta salva l’usura normale, restituiti prima della partenza, nello stato in cui sono stati consegnati, alle competenti autorità militari dello Stato ricevente;
  3. adempie le formalità e le procedure doganali dello Stato ricevente, fatte salve le pertinenti disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e dello Statuto delle truppe della NATO;
  4. se necessario, provvede al personale di collegamento addetto al coordinamento di tutte le attività logistiche con le autorità civili locali nei valichi e nei luoghi di partenza;
  5. applica le prescrizioni legali e le procedure in materia di protezione ambientale inerenti all’attività d’esercitazione o d’addestramento nonché tutte le prescrizioni vigenti nello Stato ricevente concernenti l’immagazzinamento, il trasporto, l’utilizzazione, la manipolazione e la distruzione di merci pericolose e di munizioni;
  6. applica le procedure e gli accordi dettagliati definiti nei pertinenti piani d’esercitazione e accordi d’esecuzione riguardo a questioni amministrative e in materia di personale – compresi l’importazione di valuta, il ricorso a interpreti, le operazioni con veicoli, le procedure di notifica e di rimpatrio in caso di decesso – e cura le pubbliche relazioni.

Art. 7 Sicurezza e poteri di polizia

La protezione interna degli impianti messi a disposizione della truppa inviata e l’immagazzinamento sicuro del materiale e delle munizioni rientrano nella sfera di responsabilità della Parte che utilizza detti impianti conformemente al presente Accordo. A tal fine il personale della truppa inviata coopera con le autorità dello Stato ricevente in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

Gli impianti messi a disposizione della truppa inviata devono essere atti a consentire a quest’ultima di provvedere in maniera efficace alla propria sicurezza. Fuori da tali impianti la truppa inviata è autorizzata a esercitare i poteri di polizia – compreso l’arresto – unicamente per quanto riguarda il proprio personale e a condizione che le autorità della truppa inviata prendano successivamente contatto, non appena possibile, con le autorità dello Stato ricevente.

Lo Stato ricevente garantisce che i progetti d’esercitazione e d’addestramento siano eseguiti senza subire disturbi di persone non autorizzate a penetrare nelle aree d’addestramento.

Art. 8 Partecipazione di Stati terzi

Qualora una Parte intendesse includere personale di truppe di uno Stato terzo nelle attività d’esercitazione o d’addestramento sul territorio dell’altra Parte ai sensi del presente Accordo, tale Parte deve informarne lo Stato ricevente quanto prima possibile durante la pianificazione, ma non è responsabile per accordi e obblighi concernenti lo statuto del personale dello Stato terzo sul territorio dello Stato ricevente. Indipendentemente dal fatto che lo Stato terzo sia o non sia uno Stato parte dello Statuto delle truppe della NATO o dello Statuto delle truppe del PPP, può essere necessario un accordo separato tra lo Stato ricevente e lo Stato terzo.

Qualora una Parte organizzi o partecipi ad attività d’esercitazione o d’addestramento sul territorio di uno Stato terzo e inviti le truppe dell’altra Parte a partecipare a tali attività, detta Parte può assistere, nel limite del possibile, le truppe dell’altra Parte fornendo a queste ultime determinati elementi del supporto da parte dello Stato ricevente durante il periodo di dette attività. La natura esatta di tale supporto è definita nell’accordo d’esecuzione concluso per ogni attività d’esercitazione o d’addestramento. Per contro, la Parte che organizza le summenzionate attività non è responsabile per gli accordi o gli obblighi concernenti lo statuto delle truppe dell’altra Parte sul territorio dello Stato terzo.

Art. 9 Finanze e logistica

Per il supporto logistico, le forniture di merci e i servizi che, di comune intesa, non sono eseguiti gratuitamente, le autorità competenti dello Stato ricevente e della truppa inviata possono negoziare per determinare se essi debbano essere pagati in contanti in una valuta stabilita dallo Stato ricevente («transazione con obbligo di rimborso»), con prestazioni in natura («transazione in natura») o mediante la compensazione del valore pari al corrispettivo in denaro, da definire in termini esclusivamente monetari. Di conseguenza, la truppa inviata pagherà lo Stato ricevente in conformità con le pertinenti disposizioni definite per ogni tipo di transazione alle seguenti lettere a, b, c nonché secondo le disposizioni generali menzionate nel resto del presente articolo.

  1. Transazioni con obbligo di rimborso: la truppa inviata regola i saldi entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture. Per definire i prezzi relativi alle transazioni con obbligo di rimborso le Parti applicano i principi seguenti:(1)I rappresentanti competenti della truppa inviata e dello Stato ricevente negoziano un prezzo nel quale non sono comprese le tasse escluse al capoverso 8 del presente articolo.(2)Se prima di un’ordinazione non è stato convenuto alcun prezzo fisso, l’ordinazione da parte della truppa inviata di supporto logistico, forniture o servizi comprende l’indicazione di un limite massimo degli impegni in vista di trattative concernenti il prezzo definitivo. Le autorità competenti delle Parti avviano immediatamente le pertinenti trattative per stabilire un prezzo definitivo, il quale, a determinate condizioni, può superare il limite massimo degli impegni inizialmente fissato. L’obbligo di giustificare l’importo eccedente incombe alla Parte che intende superare il limite massimo. Se incontrano difficoltà nel negoziare il prezzo definitivo, le autorità competenti delle Parti possono considerare la possibilità di ricorrere a controprestazioni in natura.(3)Al momento del regolamento dei saldi, nessuna delle Parti tenterà di trarre vantaggio dalle transazioni regolate.(4)In caso di acquisti particolari da parte dello Stato ricevente per il tramite di partner contrattuali locali a favore della truppa inviata, i prezzi convenuti devono essere come minimo altrettanto vantaggiosi di quelli addebitati alle truppe dello Stato ricevente per ordinazioni di prestazioni di supporto, forniture e servizi identici, dedotti gli importi di cui al capoverso 8 del presente articolo. Il prezzo addebitato può tuttavia presentare delle differenze dovute, ad esempio, ai piani di fornitura, ai luoghi di fornitura e ad altri fattori analoghi.(5)In caso di utilizzo di risorse dello Stato ricevente, l’importo pagato dalla truppa inviata per le prestazioni di supporto logistico, le forniture e i servizi eseguiti corrisponde a quello addebitato dallo Stato ricevente alle proprie forze armate al momento dell’accettazione dell’ordinazione.
  2. Transazioni in natura: il pagamento delle autorità militari dello Stato ricevente da parte della truppa inviata avviene con prestazioni in natura mediante l’esecuzione di prestazioni di supporto logistico, di forniture e di servizi identici o sostanzialmente analoghi a quelli forniti o eseguiti e tali da soddisfare le autorità militari dello Stato ricevente. Se la truppa inviata non è in grado di pagare in natura conformemente al piano delle prestazioni valevole al momento della transazione originaria, la transazione può essere considerata, di comune accordo, come una transazione con obbligo di rimborso conformemente alla lettera a del presente capoverso, a meno che il relativo prezzo sia fissato in base alla data in cui avrebbe dovuto aver luogo il previsto pagamento in natura.
  3. Valore pari al corrispettivo in denaro: con l’espressione «valore pari al corrispettivo in denaro» si designano prestazioni di supporto logistico, forniture o servizi definiti in termini monetari sulla base dei prezzi attuali o stimati valevoli al momento dell’accordo concernente la transazione. Il pagamento delle autorità militari dello Stato ricevente da parte della truppa inviata avviene mediante l’esecuzione di prestazioni di supporto logistico, di forniture e di servizi di valore pari al corrispettivo in denaro di quelli forniti o eseguiti e tali da soddisfare le autorità militari dello Stato ricevente. Se la compensazione, da parte della truppa inviata, del valore pari al corrispettivo in denaro non ha luogo entro tre mesi dalla data della transazione originaria, conformemente al piano delle prestazioni valevole al momento della transazione originaria, la pertinente transazione è considerata una transazione con obbligo di rimborso ai sensi della lettera a del presente capoverso.

Nel quadro dell’adempimento del loro ruolo di coordinamento per facilitare le forniture da parte di fornitori commerciali, le autorità militari dello Stato ricevente non acquistano alcun servizio e non assumono alcun impegno contrattuale di carattere commerciale a favore della truppa inviata se quest’ultima non ha esplicitamente acconsentito di accettare i pertinenti servizi, le pertinenti forniture ecc. e di pagare per essi un prezzo determinato. Tutti i servizi e tutte le forniture provenienti da fornitori commerciali sono basati su accordi contrattuali formali.

Sia la truppa inviata sia le autorità dello Stato ricevente registrano tutte le transazioni tra le Parti.

Alle fatture devono essere allegate le ricevute della truppa inviata; le fatture sono pagate sul posto oppure inviate alle autorità militari della truppa inviata entro 60 giorni dall’esecuzione del supporto logistico, delle forniture o dei servizi a favore di tale truppa. Nelle fatture sono specificati singolarmente i costi fatturati per il supporto logistico, le forniture e i servizi.

Salvo disposizioni contrattuali contrarie e se non sussistono divergenze riguardo ai costi o all’accettazione di servizi, la truppa inviata paga le forniture, gli equipaggiamenti o i servizi provenienti da fornitori commerciali, quali sussistenza, noleggi di veicoli e servizi di tintoria, prima della partenza dal territorio dello Stato ricevente. In caso di divergenze, occorre adoperarsi per appianarli quanto prima e regolare al più presto i saldi.

Se vi è disponibilità, lo Stato ricevente garantisce al personale della truppa inviata vitto e alloggi con gli stessi standard applicati per i membri delle proprie forze armate.

La truppa inviata non trasferisce, né provvisoriamente né in via definitiva, ad altri Stati o ad altre organizzazioni prestazioni di supporto logistico, forniture o servizi senza il previo consenso scritto dello Stato ricevente.

Nella misura consentita dalle leggi, dalle prescrizioni e dagli accordi internazionali vigenti, le autorità competenti dello Stato ricevente garantiscono che in relazione con il presente Accordo non saranno riscosse imposte, dazi o tasse analoghe. Qualora simili imposte, dazi o tasse analoghe fossero esigibili, essi devono essere gestiti dalle autorità competenti dello Stato ricevente nel modo più vantaggioso ai fini di un’applicazione soddisfacente di quanto convenuto nel presente Accordo.

Gli ulteriori dettagli sugli aspetti finanziari, compresi quelli concernenti il regolamento dei saldi, sono specificati nel pertinente accordo d’esecuzione.

Art. 10 Disciplina e giurisdizione

Gli accordi concernenti la giurisdizione applicabile al personale della truppa inviata si fondano sull’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO.

Se personale della truppa inviata è preso in custodia dalle autorità competenti dello Stato ricevente, lo stato maggiore di condotta dell’attività d’esercitazione o d’addestramento nonché i massimi rappresentanti dello Stato ricevente e della truppa inviata devono esserne immediatamente informati. Questi ultimi ne informano a loro volta le rispettive autorità militari competenti.

Nei casi in cui, conformemente all’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO, le autorità dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare una giurisdizione sui membri della truppa inviata, tale competenza giudiziaria è esercitata nell’ambito del sistema penale normale applicabile a persone di condizione civile.

Art. 11 Condotta

Gli accordi concernenti la condotta devono rispettare i piani e le procedure nazionali o essere conformi ai piani e alle procedure convenuti dalle Parti nell’accordo d’esecuzione inerente alla pertinente attività d’esercitazione o d’addestramento.

In caso di ostilità conseguenti a una dichiarazione di guerra o per altre ragioni, non è lecito impiegare il personale della truppa inviata – in qualsivoglia ruolo – in operazioni attive. Le autorità dello Stato ricevente assistono il personale della truppa inviata quando questa sollecita istruzioni del suo Governo e gli facilitano, nella misura del possibile, il rispetto di tali istruzioni.

Art. 12 Richieste d’indennità e responsabilità

Le richieste d’indennità risultanti dall’applicazione del presente Accordo o in relazione con esso sono trattate dallo Stato ricevente conformemente all’articolo VIII dello Statuto delle truppe della NATO. Nell’accordo d’esecuzione possono essere definiti specifici aspetti amministrativi.

Le richieste d’indennità risultanti da un’attività eseguita in relazione con il presente Accordo e alla quale non può essere applicato l’articolo VIII dello Statuto delle truppe della NATO sono trattate dalla Parte che, di comune intesa, è ritenuta più idonea e designata come tale nel pertinente accordo d’esecuzione.

In caso di danni alla proprietà comune delle Parti o provocati mediante quest’ultima, le spese per la riparazione dei danni sono assunte in parti uguali dalle Parti se tali spese non devono essere risarcite da terzi.

Le Parti non risarciscono gli imprenditori per richieste di risarcimento di terzi.

Art. 13 Protezione delle informazioni

Tutte le informazioni classificate e tutti i materiali classificati scambiati o prodotti in relazione con il presente Accordo sono impiegati, trasmessi, depositati, trattati e protetti conformemente ai pertinenti accordi in materia di sicurezza vigenti tra le Parti.

Le richieste di informazioni che riguardano una delle Parti sono trasmesse a quest’ultima.

Art. 14 Cure mediche e dentarie

Il comandante della truppa inviata è responsabile di accertare che il personale di quest’ultima sia in buona salute dal punto di vista medico e dentario prima di partecipare all’attività d’esercitazione e d’addestramento. Prima dell’impiego, il personale della truppa inviata deve essere provvisto di una quantità sufficiente di tutti i medicamenti già prescritti affinché sia garantito un trattamento ininterrotto durante tutto il periodo di impiego.

Le autorità dello Stato ricevente garantiscono, nella misura del possibile, che tutti gli aeromobili della truppa inviata necessari per l’evacuazione medica, compresi gli elicotteri, beneficeranno della massima priorità per gli spostamenti verso, all’interno e dall’area d’addestramento e avranno accesso allo spazio aereo dello Stato ricevente ai fini dell’adempimento di tutti gli interventi d’urgenza.

L’assistenza medica di base e le cure dentarie d’urgenza da parte dei servizi medici dello Stato ricevente nonché l’evacuazione mediante aeromobili, compresi gli elicotteri, sono eseguite gratuitamente e alle medesime condizioni d’accesso dei membri delle forze armate dello Stato ricevente. Per contro, se per il trasferimento di personale ferito in un ospedale a scelta della truppa inviata occorrono le risorse dello Stato ricevente, le autorità della truppa inviata si assumono la responsabilità del rimborso delle corrispondenti spese di trasporto.

I costi per ogni necessaria cura successiva sono a carico delle autorità militari della truppa inviata.

Le autorità della truppa inviata rimborsano le autorità dello Stato ricevente sia per evacuazioni d’urgenza mediante aerei ambulanza civili sia per l’assistenza medica estesa al loro personale in installazioni mediche civili locali, eccettuati i casi in cui la truppa inviata può invocare, per il pagamento dei costi di simili cure, un accordo internazionale o bilaterale in materia di assicurazione malattia o di assicurazione sociale applicabile.

Art. 15 Indagini di sicurezza

Nell’ambito delle indagini delle autorità militari dello Stato ricevente per far luce su un infortunio o un evento in cui è coinvolto personale della truppa inviata, le autorità della truppa inviata possono designare un osservatore che assista a tutte le indagini formali concernenti detto infortunio o evento. L’osservatore non è autorizzato a condurre udienze in contraddittorio né a partecipare in qualsivoglia modo a udienze in contraddittorio. Inoltre egli non ha alcun diritto di partecipare alle deliberazioni d’indagine concernenti i risultati e le raccomandazioni. Di regola l’osservatore non è di rango superiore al responsabile delle indagini. La truppa inviata si assume tutti i costi risultanti dalla partecipazione dell’osservatore alle indagini.

Di regola le autorità della truppa inviata ricevono copia dei risultati e delle raccomandazioni rilevanti delle indagini. Le richieste di ulteriori informazioni specifiche sono esaminate con benevolenza dalle autorità dello Stato ricevente.

Se la loro legislazione o le loro prescrizioni lo richiedono, le autorità della truppa inviata possono svolgere, d’intesa con lo Stato ricevente, ulteriori indagini tecniche sul territorio di quest’ultimo. La truppa inviata si assume tutte le spese risultanti da tali indagini tecniche.

Art. 16 Procedura in caso di decesso di un membro della truppa inviata

Il decesso di un membro della truppa inviata sul territorio dello Stato ricevente deve essere comunicato all’autorità competente di quest’ultimo. Il decesso deve essere certificato da un medico statalmente riconosciuto dello Stato ricevente.

Se l’autorità competente dello Stato ricevente chiede l’esecuzione di un’autopsia sul corpo del defunto, l’autopsia deve essere eseguita da un medico dello Stato ricevente nominato a tal fine. All’autopsia può assistere un medico designato dalle autorità della truppa inviata; l’autopsia è eseguita nel momento e nel luogo stabiliti dall’autorità competente dello Stato ricevente.

Le autorità della truppa inviata possono adottare provvedimenti per disporre della salma non appena ricevono la pertinente autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato ricevente. Il rimpatrio della salma ha luogo conformemente alle prescrizioni dello Stato ricevente. Su richiesta, le autorità della truppa inviata informano le autorità dello Stato ricevente in merito ai provvedimenti presi per il trasporto della salma al di fuori del territorio dello Stato ricevente. La truppa inviata si assume tutte le relative spese.

Art. 17 Composizione delle controversie

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.

Art. 18 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento, per scritto, di comune intesa tra le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore alla data della seconda firma.

Art. 19 Accordi esistenti

I memorandum seguenti sono considerati accordi d’esecuzione ai sensi dell’articolo 2 (2) del presente Accordo:

  1. Memorandum d’intesa del 24 maggio/30 luglio 19933 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente programmi di scambio nel settore dell’addestramento militare;
  2. Memorandum d’intesa del 9 marzo 19954 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente l’addestramento al combattimento aereo con differenti tipi di velivoli presso l’impianto di addestramento al combattimento aereo del Mare del Nord.

Le Parti adegueranno a tempo debito i due memorandum summenzionati al presente Accordo.

Art. 20 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda firma e rimane in vigore fintanto che non è denunciato di comune accordo o da una delle Parti mediante comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di sei mesi.

Il presente Accordo rappresenta quanto concordato dal Consiglio federale svizzero con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito agli oggetti che vi sono trattati. Firmato in due esemplari originali in lingua inglese. Berna, 2 novembre 2004

In caso di denuncia del presente Accordo:

  1. le disposizioni degli articoli 9 (Finanze e logistica), 12 (Richieste d’indennità e responsabilità) e 17 (Composizione delle controversie) continuano a essere applicabili finché tutti i pagamenti, tutte le richieste di indennità e tutte le controversie in sospeso non sono definitivamente liquidati; e
  2. le disposizioni dell’articolo 13 (Protezione delle informazioni) continuano a essere applicabili finché tutte le pertinenti informazioni e tutto il pertinente materiale non sono restituiti alla Parte che li ha forniti o non sono distrutti.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Samuel Schmid

Simon Featherstone