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Accordo di cooperazione
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione
Svizzera e il Ministero della difesa dell’Ucraina

AS 2003 2681

Traduzione1

Concluso il 2 settembre 2002
Entrato in vigore il 2 settembre 2002

(Stato 2 settembre 2002)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport della Confederazione Svizzera
e
il Ministero della difesa dell’Ucraina,
qui appresso «le Parti»,

desiderosi di contribuire al consolidamento della pace, della stabilità e della sicurezza nella regione euro-atlantica;

fondandosi sulle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, sull’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, sulla Carta di Parigi, sul Documento di Vienna 1999 e su altri documenti pertinenti della CSCE e dell’OSCE;

desiderosi di sviluppare la cooperazione nell’ambito del Consiglio di partenariato euro-atlantico e del Programma di Partenariato per la Pace;

auspicando il rafforzamento delle relazioni bilaterali e della fiducia reciproca mediante la cooperazione tra le parti e le Forze armate di entrambi gli Stati;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Scopo del presente accordo è definire i principi e le procedure generali volti allo sviluppo della cooperazione militare nell’interesse reciproco delle Parti.

Art. 2

Altri settori della cooperazione possono essere oggetto di convenzioni separate sulla base del presente accordo.

Tali principi e procedure sono definiti per i settori di cooperazione seguenti:

  1. la struttura organizzativa e lo sviluppo del controllo democratico civile delle Forze armate;
  2. le questioni relative alla politica di difesa e alla sicurezza nazionale;
  3. la capacità delle Parti di contribuire a operazioni volte al sostegno della pace, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  4. la protezione dell’ambiente da inquinamento legato ad attività a carattere militare;
  5. il sostegno giuridico alle attività delle Forze armate, il rispetto dei diritti civili individuali durante il servizio;
  6. l’applicazione delle norme del diritto internazionale umanitario in seno alle Forze armate;
  7. l’addestramento di base e il perfezionamento del personale militare;
  8. la salute e lo sport nelle Forze armate.

Art. 3

Le Parti possono definire altre forme di cooperazione nei settori citati nell’articolo 2 del presente accordo in convenzioni separate sulla base del presente accordo. In base al presente accordo, le Parti possono elaborare piani annuali di cooperazione militare. Tali piani dovranno includere la designazione, il luogo e la data della manifestazione, il numero di partecipanti come pure la forma di attuazione della medesima. Alle attività svolte nell’ambito del presente accordo si applicheranno le disposizioni dello Statuto delle truppe del Partenariato per la pace, non appena tale Statuto sarà ratificato dalla Svizzera.

La cooperazione tra le Parti sarà realizzata come segue:

  1. visite ufficiali e incontri di lavoro a livello dei Ministri della difesa, dei capi di Stato maggiore generale, dei comandanti di servizi o di altre personalità ufficiali autorizzate dalle Parti;
  2. consulenze e scambi di informazioni e di esperienze;
  3. gruppi di lavoro, seminari congiunti e conferenze sulle attività delle Forze armate;
  4. inviti reciproci a manifestazioni destinate a dimostrazioni relative a equipaggiamenti e armamenti come pure a esercitazioni militari;
  5. istruzione di periti militari presso istituti di formazione militare, corsi e programmi di scambi;
  6. invito di esperti in qualità di consulenti su questioni specifiche.

Art. 4

Le spese relative alle attività summenzionate saranno prese a carico dalle Parti su base di reciprocità. La Parte che invia i partecipanti dovrà sostenere le spese di viaggio e di diaria. La Parte che riceve i partecipanti dovrà sostenere le spese di alloggio, di vitto, dei trasporti locali e di pronto soccorso.

Art. 5

Emendamenti o aggiunte al presente accordo interverranno mediante mutuo consenso scritto delle Parti. Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo saranno risolte mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

Art. 6

Il presente accordo ha durata illimitata ed entra in vigore all’atto della firma di entrambe le Parti. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo, che cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione scritta della denuncia all’altra Parte. Fatto a Kiev il 2 settembre 2002 in due esemplari nelle lingue inglese e ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione tra i testi inglese e ucraino prevarrà il testo inglese.

Per il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
della Confederazione Svizzera:

Samuel Schmid

Per il
Ministero della difesa
dell’Ucraina:

Volodimir P. Škidšenko