Le Parti sono responsabili dello stato tecnico e della navigabilità degli aeromobili da esse impiegati, del loro equipaggiamento e del loro funzionamento sicuro.
Se un aeromobile della Parte inviante è coinvolto in un incidente o in un altro evento nel territorio della Parte ricevente, tutte le inchieste e le procedure tecniche sono svolte in conformità con la legislazione nazionale di quest’ultima. La Parte ricevente mette senza indugio a disposizione della Parte inviante tutti i dati e le informazioni rilevanti sull’incidente o evento.
La Parte inviante può nominare dei periti, i quali hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta della Parte ricevente, di accedere al luogo dell’incidente e di ottenere tutte le informazioni pertinenti. Il rapporto sui risultati dell’inchiesta deve essere trasmesso alla Parte inviante.
La Parte ricevente può affidare a periti della Parte inviante, a richiesta di quest’ultima, il compito di occuparsi di parti dell’inchiesta.
In aggiunta a quanto previsto ai capoversi 3 e 4 e senza intralciare le inchieste della Parte ricevente nonché d’intesa con quest’ultima, la Parte inviante può svolgere indagini tecniche proprie su un incidente o evento in cui è coinvolto un proprio aeromobile nel territorio della Parte ricevente. I costi di tali inchieste sono assunti dalla Parte inviante.