Ciascuna Parte informa l’altra Parte, nel caso in cui quest’ultima lo richieda, sullo statuto di sicurezza delle aziende o degli impianti del mandatario nel proprio Paese oppure sullo statuto di sicurezza di un visitatore. Tali informazioni devono essere designate quali certificati di sicurezza per le imprese (FSC) e abilitazioni di sicurezza (PSC).
Se una Parte riceve informazioni sfavorevoli su una persona alla quale è stata rilasciata un’abilitazione di sicurezza, essa deve informare l’altra Parte sulle misure previste o adottate. A condizione che indichi un motivo, ciascuna Parte può dal canto suo chiedere un esame di ogni abilitazione di sicurezza precedentemente rilasciata dall’altra Parte. La Parte richiedente è informata sul risultato di tale esame e su tutte le eventuali misure che ne conseguono.
A condizione che indichi un motivo, ciascuna Parte può chiedere all’altra Parte di esaminare ogni certificato di sicurezza per le imprese. Dopo tale esame, la Parte richiedente è informata sui risultati, nonché sui fatti rilevanti per la decisione.
Entrambe le Parti collaborano, se necessario, a indagini complementari, per quanto concerne i certificati di sicurezza per le imprese e le abilitazioni di sicurezza rilasciati.