Lo scopo del presente accordo è di garantire la protezione delle informazioni classificate che vengono scambiate o create nell’ambito del processo di cooperazione tra le Parti contraenti.
0.514.134.51
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Finlandia sulla reciproca protezione
delle informazioni classificate
RU 2014 3205
Traduzione1
Concluso il 28 gennaio 2014
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° novembre 2014
(Stato 1° novembre 2014)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Finlandia,
in seguito denominati «Parti contraenti»,
tenendo presente che le Parti contraenti possono ma non sono tenute a scambiare informazioni classificate nel contesto del presente accordo
riconoscendo che in caso di scambio di informazioni classificate occorre operare conformemente ai principi sanciti nel presente accordo
desiderando garantire la protezione delle informazioni classificate inerenti, ad esempio, agli affari esteri, alla difesa, alla sicurezza o alle questioni scientifiche, industriali e tecnologiche, scambiate direttamente tra le Parti contraenti, o tra persone giuridiche di diritto pubblico o privato o persone fisiche che trattano informazioni classificate sottostanti alla giurisdizione delle Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo:
- informazioni classificate: tutte le informazioni, i documenti e i materiali qualunque sia la forma, la natura o il metodo di trasmissione, forniti da una Parte contraente all’altra Parte contraente, cui è stato attribuito un livello di protezione di sicurezza e che sono stati contrassegnati conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali, così come tutte le informazioni, i documenti e i materiali generati sulla base di tali informazioni classificate e contrassegnati di conseguenza;
- contratto classificato: un contratto o un subcontratto, comprese le trattative precontrattuali, che contiene o coinvolge informazioni classificate;
- parte d’origine: la Parte contraente, comprese le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e le persone fisiche, sottostante alla rispettiva giurisdizione, che divulga informazioni classificate;
- parte destinataria: la Parte contraente, comprese le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e le persone fisiche, sottostante alla rispettiva giurisdizione, alla quale la Parte d’origine trasmette le informazioni classificate;
- autorità di sicurezza competente: un’autorità di sicurezza nazionale, un’autorità di sicurezza designata o qualsiasi altra entità competente autorizzata che, conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali delle Parti contraenti, è responsabile dell’applicazione del presente accordo;
- violazione delle disposizioni di sicurezza: qualsiasi atto od omissione contrario alle leggi e alle prescrizioni nazionali che può portare alla perdita o alla compromissione di informazioni classificate;
- autorizzazione all’accesso a informazioni classificate: accertamento positivo scaturito da una procedura investigativa conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali che attesta l’idoneità di un’entità (nulla osta di sicurezza per le imprese, «Facility Security Clearance, FSC») o di una persona (nulla osta di sicurezza per le persone «Personnel Security Clearance, PSC») ad avere accesso al trattamento di informazioni classificate a un certo livello.
Art. 3 Autorità di sicurezza competenti
Le autorità di sicurezza nazionali designate dalle Parti contraenti quali responsabili dell’applicazione generale del presente accordo sono:
Nella Confederazione Svizzera | Nella Repubblica di Finlandia | |
Dipartimento federale della difesa, Protezione delle informazioni SVIZZERA | Ministero degli Affari Esteri Autorità nazionale di sicurezza FINLANDIA | |
Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi altra autorità di sicurezza competente responsabile dell’applicazione degli aspetti del presente accordo.
Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi successivo cambiamento delle autorità di sicurezza competenti.
Art. 4 Classificazioni di sicurezza
Qualsiasi informazione classificata fornita nell’ambito del presente accordo è assegnata a una categoria di classificazione conformemente alle leggi e alle prescrizioni delle Parti contraenti.
Le categorie di classificazione corrispondono l’una all’altra come indicato qui di seguito:
Nella Confederazione Svizzera | Nella Repubblica di Finlandia | Concetto equivalente |
nessun equivalente | ERITTÄIN SALAINEN | TOP SECRET |
GEHEIM/ | SALAINEN | SECRET |
VERTRAULICH/ | LUOTTAMUKSELLINEN | CONFIDENTIAL |
INTERN/INTERNE/ | KÄYTTÖ RAJOITETTU | RESTRICTED |
Le espressioni inglesi «TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL e RESTRICTED» usate nel presente accordo rimandano ai termini svizzeri e finlandesi secondo la tabella di equivalenza di cui sopra.
La Parte destinataria garantisce che le classificazioni non sono modificate o revocate, previa autorizzazione scritta della Parte d’origine.
Se la Finlandia trasmette informazioni classificate che recano la menzione «TOP SECRET», è necessario convenire accordi supplementari tra le rispettive autorità di sicurezza competenti.
Art. 5 Protezione di informazioni classificate
Le Parti contraenti adottano tutte le misure appropriate conformemente alle rispettive leggi e prescrizioni nazionali per proteggere le informazioni classificate in relazione con il presente accordo. Le Parti contraenti assicurano alle summenzionate informazioni classificate il medesimo livello di protezione di sicurezza previsto per le proprie informazioni classificate dell’equivalente categoria di classificazione.
Le Parti contraenti non sono autorizzate a consentire a Parti terze l’accesso a informazioni classificate previa autorizzazione scritta della Parte d’origine.
L’accesso a informazioni classificate è limitato a persone che hanno «necessità di conoscere» e che, conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali, hanno superato i pertinenti controlli di sicurezza relativi alle persone, sono state autorizzate ad avere accesso alle summenzionate informazioni classificate e sono state istruite in merito alle proprie responsabilità per la protezione di informazioni classificate.
Le informazioni classificate sono usate unicamente per lo scopo previsto.
Art. 6 Contratti classificati
Su richiesta, l’autorità di sicurezza competente della Parte destinataria informa l’autorità di sicurezza competente della Parte d’origine se a un contraente proposto dalla Parte destinataria è stato rilasciato un nulla osta di sicurezza per le imprese corrispondente al livello di protezione di sicurezza richiesto. Se il contraente non è in possesso di un nulla osta di sicurezza per le imprese, l’autorità di sicurezza competente della Parte d’origine può richiedere che il contraente venga autorizzato dall’autorità di sicurezza competente della Parte destinataria ad accedere a informazioni classificate.
In caso di appalti pubblici l’autorità di sicurezza competente della Parte destinataria trasmette all’autorità di sicurezza competente della Parte d’origine i nulla osta rilevanti per l’autorizzazione all’accesso a informazioni classificate senza una richiesta formale.
Per consentire una supervisione e un controllo di sicurezza adeguati, un contratto classificato conformemente all’allegato 1 del presente accordo deve contenere misure di sicurezza appropriate, compresa una guida di classificazione. Una copia delle misure di sicurezza deve essere inoltrata all’autorità di sicurezza competente della Parte contraente sotto la cui giurisdizione viene concluso il contratto.
Su richiesta, i rappresentanti delle autorità di sicurezza competenti delle Parti contraenti possono effettuare reciprocamente visite per verificare l’efficacia delle misure adottate da un contraente per la protezione delle informazioni classificate coinvolte in un contratto classificato.
Art. 7 Trasmissione e registrazione di informazioni classificate
Le informazioni classificate sono trasmesse tra le Parti contraenti attraverso canali assicurati «da Governo a Governo» o per altra via convenuta tra le rispettive autorità di sicurezza competenti.
Le informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è «CONFIDENZIALE» o superiore devono essere scambiate tra le Parti contraenti e debitamente registrate conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali.
Art. 8 Traduzione, riproduzione e distruzione di informazioni classificate
Tutte le riproduzioni e le traduzioni di informazioni classificate sono contrassegnate con una classificazione di sicurezza adeguata e sono protette come informazioni classificate originali. Le traduzioni e il numero di riproduzioni sono limitati al minimo indispensabile per uno scopo ufficiale.
Tutte le traduzioni contengono un’annotazione adeguata, nella lingua della traduzione, che attesta il contenuto di informazioni classificate della Parte d’origine.
Le informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è «SEGRETO » o superiore sono tradotte o riprodotte unicamente previo consenso scritto della Parte d’origine.
Le informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è «SEGRETO » o superiore non vengono distrutte senza previo consenso scritto della Parte d’origine. Esse devono essere restituite alla Parte d’origine quando non sono più considerate necessarie dalle Parti contraenti.
Le informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è «CONFIDENZIALE» devono essere distrutte quando non sono più considerate necessarie.
Se una situazione di crisi rende impossibile la protezione delle informazioni classificate fornite nell’ambito del presente accordo, occorre distruggere immediatamente le informazioni classificate. La Parte destinataria informa al più presto l’autorità di sicurezza competente della Parte d’origine in merito alla distruzione delle informazioni classificate.
Art. 9 Visite
Le visite che implicano una possibilità di accedere a informazioni classificate richiedono una previa autorizzazione scritta da parte della competente autorità di sicurezza della Parte ospitante. Ai visitatori è consentito l’accesso unicamente se:
- sono stati autorizzati a effettuare la visita o le visite richieste dalla competente autorità di sicurezza della Parte che effettua la visita;
- è garantita un’attestazione di sicurezza di impianti appropriata; e
- sono stati autorizzati a ricevere informazioni classificate conformemente alle leggi e alle prescrizioni della Parte ospitante.
L’autorità di sicurezza competente della Parte richiedente notifica all’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante la visita pianificata conformemente alle disposizioni del presente articolo e deve assicurarsi che quest’ultima riceva la domanda di visita almeno quattordici (14) giorni prima che essa abbia luogo. Nei casi urgenti, le autorità di sicurezza competenti possono concordare un periodo più breve. La domanda di visita deve contenere le informazioni di cui all’allegato due del presente accordo.
La validità delle autorizzazioni per effettuare visite non deve eccedere i dodici (12) mesi.
Art. 10 Collaborazione nel settore della sicurezza
Nell’intento di applicare il presente accordo le autorità di sicurezza nazionali si informano reciprocamente in merito alle rispettive leggi e prescrizioni nazionali riguardanti la protezione di informazioni classificate e a qualsiasi successivo emendamento.
Nell’intento di garantire una stretta collaborazione nell’applicazione del presente accordo, le autorità di sicurezza competenti si consultano reciprocamente. Su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza nazionali per la protezione di informazioni classificate. A tale intento, le autorità di sicurezza competenti possono effettuare reciprocamente visite.
Su richiesta, le autorità di sicurezza competenti si assistono reciprocamente, conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali, nell’eseguire procedure relative all’autorizzazione all’accesso a informazioni classificate.
Le autorità di sicurezza nazionali si informano immediatamente e reciprocamente in merito a cambiamenti nei nulla osta rilevanti per l’autorizzazione all’accesso a informazioni classificate.
Lo scambio di informazioni classificate tra i servizi informazioni e i servizi delle forze dell’ordine (p. es. polizia) delle due Parti contraenti non è soggetto al presente accordo di sicurezza generale.
Art. 11 Violazione delle disposizioni di sicurezza
Ciascuna Parte contraente informa immediatamente l’altra Parte contraente in merito a qualsiasi violazione, sospetta o scoperta, delle disposizioni di sicurezza relative a informazioni classificate.
Ciascuna Parte contraente, entro i limiti del diritto internazionale e della rispettiva giurisdizione nazionale, esamina il fatto senza indugio. In caso di necessità l’altra Parte contraente partecipa all’inchiesta della Parte contraente competente.
Ciascuna Parte contraente, entro i limiti del diritto internazionale e della rispettiva giurisdizione nazionale, adotta tutte le possibili misure appropriate conformemente alle rispettive leggi e prescrizioni nazionali, sia per limitare le conseguenze delle violazioni di cui al capoverso 1 del presente articolo, sia per prevenire future violazioni. L’altra Parte contraente deve essere informata in merito all’esito dell’inchiesta e in merito alle misure adottate.
Art. 12 Spese
Ciascuna Parte contraente sostiene le spese che le incombono nell’ambito dell’applicazione del presente accordo.
Art. 13 Soluzione delle controversie
Tutte le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono risolte unicamente tramite consultazioni tra le Parti contraenti.
Art. 14 Disposizioni finali
Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito all’adempimento di tutte le esigenze nazionali necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ultima notifica.
Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Il presente accordo può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può proporre in qualsiasi momento modifiche al presente accordo. In un simile caso, le Parti contraenti si consultano al fine di emendare il presente accordo.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica all’altra Parte contraente. In un simile caso, l’accordo si estingue sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica. Se il presente accordo è denunciato, qualsiasi informazione classificata già fornita e qualsiasi informazione classificata generata ai sensi del presente accordo deve essere trattata conformemente alle disposizioni del presente accordo per tutto il tempo necessario alla protezione di informazioni classificate. Il presente accordo sostituisce il «Memorandum d’intesa tra il Ministero della Difesa della Finlandia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Svizzera sullo scambio di informazioni classificate», firmato a Berna il 17 marzo 1994 2 . In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Soletta il 28 gennaio 2014, in duplice copia in lingua inglese.
Per il | Per il |
Urs Freiburghaus | Alpo Rusi |
Allegato 1
Contratti classificati
I contratti classificati di cui all’articolo 6 del presente accordo devono contenere le seguenti informazioni:
- la procedura che autorizza un utente a trattare informazioni classificate;
- le leggi e le prescrizioni che costituiscono la base per il trattamento di informazioni classificate;
- il livello di classificazione richiesto;
- le limitazioni nel trattamento di informazioni classificate;
- le modalità nella trasmissione di informazioni classificate;
- le modalità nel trattamento di informazioni classificate;
- la contrassegnazione di informazioni classificate e le conseguenze pratiche al riguardo;
- i dati sulle persone, compresi i subappaltatori, autorizzati a ricevere informazioni classificate e le condizioni al riguardo;
- i requisiti per il periodo di protezione di informazioni classificate;
- la procedura per la distruzione o la restituzione di informazioni classificate.
Allegato 2
Domanda di visita
Le domande di visita di cui all’articolo 9 del presente accordo devono contenere le seguenti informazioni:
- il cognome e il nome del visitatore, il luogo e la data di nascita/l’origine e la nazionalità, il rango del visitatore, con un’indicazione specifica del datore di lavoro che il visitatore rappresenta, un’indicazione specifica del progetto a cui partecipa il visitatore, e il numero del passaporto o della carta d’identità del visitatore;
- la prova dell’abilitazione di sicurezza del visitatore conformemente allo scopo della visita;
- lo scopo della visita o delle visite, compreso il massimo livello di classificazione delle corrispondenti informazioni classificate;
- la data e la durata prevista della visita o delle visite richieste. In caso di visite ricorrenti va indicato, se possibile, l’intero periodo durante il quale hanno luogo le visite;
- il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo e-mail e l’organo di contatto dello stabilimento o dell’impresa da visitare, contatti precedenti e qualsiasi altra informazione utile per definire il motivo della visita o delle visite;
- la data, la firma e il timbro ufficiale della competente autorità di sicurezza della Parte che effettua la visita.