Lexipedia

0.514.144.91

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero, e il Governo dello Stato
di Israele sulla protezione di informazioni classificate

RU 2012 1497

Traduzione1

Concluso il 2 febbraio 2012

Entrato in vigore il 2 febbraio 2012

(Stato 2 febbraio 2012)

Il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(in seguito denominato «DDPS»)
e
il Governo dello Stato di Israele, rappresentato
dal Ministero israeliano della Difesa
(in seguito denominato «IMOD»),

(in seguito denominati «Parti contraenti»),

desiderando garantire la protezione delle informazioni classificate scambiate o prodotte tra entità governative e/o non governative sottostanti alla giurisdizione di uno degli Stati delle Parti contraenti e concernenti la difesa e questioni militari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Scopo

Il presente accordo ha lo scopo di proteggere le informazioni classificate concernenti progetti in materia di difesa e in ambito militare scambiate tra le Parti contraenti o tra persone giuridiche o fisiche sottostanti alla giurisdizione di uno degli Stati delle Parti contraenti e trasmesse in relazione con l’esecuzione o con la preparazione di contratti classificati oppure prodotte nell’ambito degli scopi del presente accordo.

Art. II Definizioni

  1. «Informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale, siano essi consistenti in contenuti classificati comunicati verbalmente o visivamente oppure in messaggi trasmessi elettricamente o elettronicamente che, nell’interesse della sicurezza nazionale della Parte d’origine e conformemente alle leggi vigenti e alle altre prescrizioni di quest’ultima, necessitano di protezione da un accesso e una trasmissione non autorizzati e che sono stati classificati conformemente all’articolo IV capoverso 1 del presente accordo dalle competenti autorità di sicurezza;
  2. «autorità di sicurezza»: le autorità governative delle Parti contraenti responsabili dell’esecuzione e del controllo del presente accordo;
  3. «Parte d’origine»: la Parte contraente che produce o mette a disposizione informazioni classificate;
  4. «Parte destinataria»: la Parte contraente alla quale sono trasmesse informazioni classificate;
  5. «certificato di sicurezza»: accertamento amministrativo per verificare se, sotto il profilo della sicurezza, una persona o un impianto soddisfa i requisiti per l’accesso a informazioni classificate;
  6. «terzi»: Stato, organizzazione internazionale o qualsiasi altra entità che non è Parte contraente del presente accordo.

Art. III Autorità di sicurezza designate e coordinamento

Ognuna delle Parti contraenti designa un’autorità di sicurezza debitamente autorizzata che supervisiona in ogni suo aspetto l’esecuzione del presente accordo.

  1. Per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) – Protezione delle informazioni e delle opere (PIO).
  2. Per lo Stato d’Israele: il Ministero della Difesa (IMOD) – Directorate of Security for the Defence Establishment (DSDE).

Secondo necessità, le summenzionate autorità di sicurezza delle due Parti contraenti allestiscono concetti di sicurezza con effetto reciproco per lo scambio di informazioni classificate conformemente al presente accordo. Inoltre, qualsiasi annuncio o qualsiasi comunicazione di cui è stata richiesta o autorizzata la trasmissione conformemente al presente accordo devono essere inoltrati ai destinatari summenzionati, fatte salve le pertinenti restrizioni di sicurezza. Ogni comunicazione prodotta da una delle Parti contraenti ai sensi del presente accordo deve essere in forma scritta in lingua inglese.

Art. IV Classificazioni di sicurezza e accesso a informazioni classificate

Le informazioni classificate sono classificate mediante attribuzione di una delle seguenti categorie di classificazione di sicurezza e della rispettiva categoria equivalente in conformità con quanto indicato nel seguito:

Classificazione israeliana

(Traduzione inglese)

Classificazione svizzera

Sodi Beyoter

(Top Secret)

SEGRETO/GEHEIM/
SECRET/

Sodi

(Secret)

SEGRETO/GEHEIM/
SECRET/

Shamur

(Confidential)

CONFIDENZIALE/ VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL

Shamur

(Restricted)

AD USO INTERNO/ INTERN/INTERNE

Le Parti contraenti non sono autorizzate a trasmettere a terzi informazioni classificate conformemente al presente accordo senza previo consenso scritto della Parte d’origine. I terzi, se autorizzati conformemente a quanto indicato sopra, utilizzano le informazioni classificate soltanto per gli scopi specifici convenuti dalle Parti contraenti.

Conformemente alle rispettive leggi, prescrizioni e procedure nazionali, entrambe le Parti contraenti adottano misure appropriate per proteggere le informazioni classificate. Le Parti contraenti assicurano per tutte le summenzionate informazioni classificate il medesimo livello di protezione di sicurezza previsto per le proprie informazioni classificate aventi un’equivalente classificazione di sicurezza.

L’autorizzazione all’accesso a informazioni classificate è limitata esclusivamente a persone alle quali è indispensabile in virtù dei compiti loro assegnati, che hanno superato i pertinenti accertamenti di sicurezza e alle quali la rispettiva Parte contraente ha rilasciato un’autorizzazione all’accesso a informazioni classificate.

Le Parti contraenti hanno convenuto che il presente accordo e i reciproci rapporti in materia di difesa e in ambito militare non sono classificati.

Le Parti contraenti si impegnano di comune accordo ad astenersi dal rendere pubblico qualsiasi genere di informazioni classificate relative agli ambiti della reciproca cooperazione e alle attività ai sensi del presente accordo. Senza derogare a quanto sopra, qualsivoglia futura pubblicazione di informazioni classificate disciplinate dal presente accordo da parte di una delle Parti contraenti necessiterà di una previa approvazione scritta.

Art. V Disposizioni d’esecuzione

Il presente accordo è parte integrante di qualsiasi contratto stipulato o firmato in futuro tra le Parti contraenti o tra qualsivoglia entità e concernente la sicurezza o la segretezza di progetti – realizzati tra le Parti contraenti e/o tra entità attinenti alle Parti contraenti – concernenti qualsivoglia cooperazione tra le Parti contraenti e/o tra entità governative o non governative, qualsivoglia scambio e/o trasmissione di informazioni classificate, qualsivoglia impresa in partecipazione, qualsivoglia contratto nonché qualsivoglia vendita di equipaggiamenti e know-how relativi alle Parti contraenti e inerenti a progetti in materia di difesa e in ambito militare.

Entrambe le Parti contraenti notificano ai pertinenti organi e alle pertinenti entità del rispettivo Paese l’esistenza del presente accordo.

Entrambe le Parti contraenti si impegnano di comune accordo a provvedere affinché tutti i rispettivi organi nonché tutte le rispettive unità ed entità siano vincolati alle disposizioni del presente accordo e le osservino debitamente.

Ciascuna Parte contraente è responsabile delle informazioni classificate dal momento della ricezione. Tale responsabilità è retta dalle pertinenti disposizioni e procedure del presente accordo.

Art. VI Utilizzazione di informazioni classificate

La Parte d’origine:

  1. garantisce che le informazioni classificate sono contrassegnate con una classificazione di sicurezza appropriata conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali;
  2. informa la Parte destinataria in merito a tutte le condizioni per la divulgazione;
  3. informa la Parte destinataria in merito a qualsiasi ulteriore modifica della classificazione di sicurezza o soppressione della classificazione di sicurezza.

La Parte destinataria:

  1. garantisce che le informazioni classificate sono contrassegnate con una classificazione di sicurezza appropriata conformemente all’articolo IV;
  2. attribuisce alle informazioni classificate il medesimo livello di protezione conferito alle proprie informazioni classificate nazionali aventi un’equivalente classificazione di sicurezza;
  3. garantisce che, senza approvazione scritta della Parte d’origine, non ha luogo alcuna declassificazione o modifica della classificazione delle informazioni classificate;
  4. non è autorizzata a trasmettere a terzi informazioni classificate senza l’assenso scritto della Parte d’origine;
  5. utilizza informazioni classificate soltanto allo scopo per cui sono state previsti, osservando al riguardo i requisiti in materia di utilizzazione stabiliti dalla Parte d’origine.

La trasmissione e l’utilizzazione da parte di una delle Parti contraenti di una determinata informazione classificata al di fuori del proprio territorio sono soggette al previo assenso della Parte d’origine.

Art. VII Trasmissione di informazioni classificate

Le informazioni classificate sono trasmesse unicamente attraverso canali approvati dalle Parti contraenti.

La comunicazione classificata tra le Parti contraenti ha luogo unicamente attraverso canali protetti approvati dalle Parti contraenti.

Art. VIII Scambi di visite tra i due Paesi e certificati di sicurezza

L’accesso a informazioni classificate e a immobili in cui sono realizzati progetti classificati in applicazione degli scopi del presente accordo è concesso da una Parte contraente (in seguito denominata «Parte ospite») a qualsiasi persona dell’altra Parte contraente (in seguito denominata «Parte che effettua la visita») previo rilascio della pertinente approvazione da parte della competente autorità di sicurezza della Parte ospitante. Detta approvazione è concessa unicamente dietro domanda di visita a persone che hanno superato i pertinenti accertamenti di sicurezza e alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’utilizzazione di informazioni classificate (in seguito denominati «visitatori»).

La competente autorità di sicurezza della Parte ospite notifica alla competente autorità di sicurezza della Parte ospitante i visitatori previsti almeno tre settimane prima della visita pianificata. In caso di necessità, l’autorizzazione di sicurezza per la visita è concessa il più presto possibile, previo debito coordinamento.

Le domande di visita comprendono almeno i seguenti dati:

  1. nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto del visitatore;
  2. titolo ufficiale del visitatore e denominazione dell’entità, dello stabilimento o dell’organizzazione di cui è rappresentante;
  3. certificato di sicurezza rilasciato al visitatore dalle proprie autorità di sicurezza competenti;
  4. data pianificata della visita;
  5. scopo della visita;
  6. denominazioni degli stabilimenti, degli impianti e degli immobili da visitare;
  7. nome e cognome delle persone e denominazioni delle entità, degli stabilimenti o delle organizzazioni da visitare nel Paese ospitante.

Le domande di visita sono presentate attraverso i canali stabiliti dalle Parti contraenti.

Previo consenso della competente autorità di sicurezza, la visita può essere autorizzata per il periodo di tempo necessario per un determinato progetto. Le autorizzazioni per visite ripetute sono concesse per una durata massima di 12 mesi.

La Parte ospitante adotta tutte le misure e tutte le precauzioni di sicurezza necessarie per assicurare, nel suo Paese, la sicurezza fisica dei rappresentanti dell’altra Parte contraente che vi si trovano in visita.

Senza derogare agli obblighi summenzionati, la Parte ospitante:

  1. notifica alla Parte che effettua la visita ogni specifica segnalazione in merito a possibili atti di ostilità, compresi atti di terrorismo, cui quest’ultima potrebbe essere esposta o che potrebbero pregiudicarne la sicurezza;
  2. in caso di segnalazioni ai sensi di quanto sopra indicato, adotta tutte le misure e tutte le precauzioni di sicurezza necessarie, compresa la protezione e l’evacuazione della Parte che effettua la visita se quest’ultima visita zone o territori ad alto rischio nel Paese della Parte ospitante.

L’autorità di sicurezza della Parte ospitante coordina con le autorità di sicurezza debitamente autorizzate della Parte che effettua la visita tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza fisica di quest’ultima.

Art. IX Divulgazione di informazioni classificate a entità autorizzate

Se una delle Parti contraenti oppure suoi organi o sue entità addetti alle tematiche attinenti agli scopi del presente accordo assegnano un mandato di prestazioni da eseguire nel territorio dell’altra Parte contraente e se detto mandato concerne informazioni classificate, la Parte contraente nel cui territorio sono eseguite le prestazioni nel quadro del presente accordo è responsabile dell’adozione di misure di sicurezza nel proprio territorio per la protezione delle corrispondenti informazioni classificate conformemente ai propri standard e requisiti.

Prima di divulgare a contraenti o potenziali contraenti di una delle Parti contraenti qualsivoglia informazione classificata ricevuta dall’altra Parte contraente, la Parte destinataria:

  1. garantisce che detti contraenti o potenziali contraenti e i relativi impianti dispongono di risorse e mezzi idonei per proteggere adeguatamente le informazioni classificate;
  2. rilascia all’impianto un certificato di sicurezza appropriato;
  3. rilascia certificati di sicurezza appropriati per tutto il personale i cui compiti necessitano un accesso a informazioni classificate;
  4. garantisce che tutte le persone aventi accesso a informazioni classificate sono informate sulla loro responsabilità riguardo alla protezione delle informazioni conformemente alla legislazione vigente;
  5. sottopone a periodiche ispezioni di sicurezza gli impianti titolari di certificati di sicurezza.

Art. X Fuga di informazioni classificate

Qualora informazioni classificate vengano, in qualsivoglia maniera, svelate, la Parte destinataria avvia indagini su tutti i casi in cui è noto o sussistono motivi di sospetto che siano state smarrite o comunicate a persone non autorizzate informazioni classificate della Parte d’origine. Inoltre, la Parte destinataria informa senza indugio ed esaustivamente per scritto la Parte d’origine sui dettagli del fatto, sui risultati finali delle indagini e sulle misure correttive adottate per prevenire il ripetersi del fatto.

La Parte contraente che svolge le indagini sostiene tutte le spese che ne risultano; dette spese non sono soggette a rimborso da parte dell’altra Parte contraente.

Entrambe le autorità di sicurezza, ognuna limitatamente al proprio Paese, allestiscono ed emanano istruzioni e procedure di sicurezza per la protezione di informazioni classificate ai sensi di quanto specificato all’articolo II lettera a del presente accordo.

Entrambe le Parti contraenti si impegnano di comune accordo a coordinare preliminarmente con l’altra disposizioni, istruzioni, processi e procedure in qualsivoglia modo in relazione con l’esecuzione del presente accordo, in generale, nonché, in particolare, ogni contratto tra entità o aziende private o pubbliche al servizio di entrambe le Parti contraenti.

Ciascuna Parte contraente autorizza esperti in materia di sicurezza dell’altra Parte contraente a visitare il proprio territorio, alla data gradita da entrambe le Parti contraenti, per discutere con le proprie autorità di sicurezza le procedure e i mezzi da essa adottati per la protezione delle informazioni classificate fornite dall’altra Parte contraente.

Art. XI Composizione delle controversie

In caso di controversia tra le Parti contraenti risultante dal presente accordo, sia essa relativa all’interpretazione del presente accordo, all’esecuzione di quanto in esso disposto o a questioni risultanti al riguardo, le autorità di sicurezza delle Parti contraenti compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere un’intesa amichevole.

In occasione di controversie e/o liti, entrambe le Parti contraenti continuano a adempiere tutti i rispettivi obblighi conformemente al presente accordo.

Le controversie tra le Parti contraenti non sono sottoposte a una corte, né nazionale né internazionale, e sono composte unicamente mediante negoziati tra le Parti contraenti.

Art. XII Disposizioni varie

La mancata richiesta, in uno o in più casi, di una delle Parti contraenti di far valere l’adempimento rigoroso di un qualsivoglia termine del presente accordo o di esercitare un qualsivoglia diritto conferitole nel presente accordo non può essere considerata una rinuncia, in qualsivoglia misura, ai diritti di una delle Parti contraenti a far valere o a richiamarsi a qualsivoglia summenzionato termine o diritto in un’occasione futura.

Nessuna delle due Parti contraenti ha il diritto, senza previa approvazione scritta dell’altra Parte contraente, di cedere o trasferire in altro modo i suoi diritti o obblighi secondo il presente accordo.

Ciascuna Parte contraente assiste il personale dell’altra Parte contraente che fornisce prestazioni e/o esercita diritti conformemente alle disposizioni del presente accordo nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. XIII Spese

Le Parti contraenti sostengono le proprie spese incorse nel quadro dell’esecuzione del presente accordo.

Art. XIV Data di entrata in vigore e applicazione

Il presente accordo entra in vigore all’atto della sua firma da parte delle Parti contraenti ed è valido per un tempo indeterminato. In caso di intenzione da parte di una delle due Parti contraenti di denunciare il presente accordo, la disdetta deve essere decisa di comune accordo tra le Parti contraenti. In un simile caso il presente accordo rimane tuttavia in vigore e applicabile per qualsivoglia attività, contratto o scambio di informazioni classificate intercorsi prima della disdetta.

Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto in qualsiasi momento il presente accordo. In un simile caso, la validità del presente accordo cessa a sei mesi dal giorno in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la denuncia scritta.

Indipendentemente dalla disdetta del presente accordo, tutte le informazioni classificate divulgate o prodotte conformemente al presente accordo sono protette conformemente alle disposizioni definite nel presente accordo.

Il presente accordo sostituisce tutti i precedenti accordi e tutte le precedenti comunicazioni, verbali o scritti, intercorsi sinora tra le Parti contraenti in relazione con la sicurezza e la segretezza di informazioni classificate. In particolare, il presente accordo sostituisce la convenzione del 12 marzo 1981 2 tra la Svizzera e Israele concernente la sicurezza e la tutela del segreto degli affari classificati, riveduta il 6 settembre 1993. Tale convenzione viene qui declassificata.

Le modifiche al presente accordo richiedono la forma scritta e la firma dei rappresentanti legalmente autorizzati di entrambe le Parti contraenti.

In fede di che, le Parti contraenti hanno firmato il presente accordo a Soletta il 2 febbraio 2012

Per il
Consiglio federale svizzero/
il Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport:

Per il
Governo dello Stato di Israele/
il Ministero israeliano
della Difesa:

Urs Freiburghaus

Amir Kain

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, e il Governo dello Stato di Israele sulla protezione di informazioni classificate | Lexipedia | Lexipedia