Per mantenere standard di sicurezza comparabili le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente, su richiesta, in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza nazionali per la protezione di informazioni classificate.
Su richiesta, le autorità nazionali di sicurezza si assistono reciprocamente, nel quadro delle leggi e delle altre prescrizioni nazionali, nelle procedure di autorizzazione all’accesso a informazioni classificate relative al certificato di sicurezza di persone e organizzazioni.
Le Parti contraenti riconoscono, conformemente alle leggi e alle altre prescrizioni nazionali, i rispettivi certificati si sicurezza per l’accesso a informazioni classificate relative a persone e organizzazioni. L’articolo 4 del presente Accordo è applicato di conseguenza. Su richiesta della pertinente autorità nazionale di sicurezza un certificato svizzero di sicurezza che consente l’accesso a informazioni classificate, contrassegnate con «GEHEIM/ SECRET/SEGRETO», può essere riconosciuto anche per l’accesso a informazioni ceche classificate «PŘÍSNĚ TAJNÉ». Un certificato di sicurezza ceco che consente l’accesso a informazioni classificate, contrassegnate con «PŘÍSNĚ TAJNÉ» o «TAJNÉ», è riconosciuto anche per l’accesso a informazioni svizzere classificate, contrassegnate con «GEHEIM/SECRET/ SEGRETO».
Le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente e immediatamente in merito a modifiche di certificati di sicurezza riconosciuti che consentono l’accesso a informazioni classificate relative a persone e organizzazioni. Ciò vale segnatamente in caso di annullamento o cessazione di simili autorizzazioni.