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0.515.031.1

Protocollo aggiuntivo
all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

RU 2005 1461

Traduzione1

Concluso il 16 giugno 2000

Entrato in vigore il 1° febbraio 2005

(Stato 1° febbraio 2005)

Considerato che la Confederazione Svizzera (dappresso «Svizzera») e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (dappresso «Agenzia») sono parti di un accordo relativo all’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari 2 (dappresso «Accordo sulle garanzie»), entrato in vigore il 6 settembre 1978,

consapevoli del desiderio della comunità internazionale di continuare a promuovere la non proliferazione delle armi nucleari rafforzando l’efficacia e migliorando l’efficienza del sistema di garanzie dell’Agenzia,

ribadito che l’Agenzia deve tener conto, nell’applicazione delle garanzie, della necessità di evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico della Svizzera o la cooperazione internazionale nell’ambito delle attività nucleari pacifiche; di rispettare le disposizioni in vigore in materia di sanità, di sicurezza, di protezione fisica e di altre questioni legate alla sicurezza, come pure i diritti delle persone fisiche; e di prendere tutte le precauzioni utili a proteggere i segreti commerciali, tecnologici e industriali, come pure le altre informazioni confidenziali di cui potrebbe essere a conoscenza,

considerato che la frequenza e l’intensità delle attività descritte nel presente Protocollo sono mantenute al livello minimo compatibile con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia e di migliorare l’efficienza delle garanzie dell’Agenzia,

la Svizzera e l’Agenzia hanno convenuto quanto segue:

Legami tra il Protocollo e l’Accordo sulle garanzie

Art. 1

Le disposizioni dell’Accordo sulle garanzie sono applicabili al presente Protocollo nella misura in cui concernano quest’ultimo e siano compatibili con le sue disposizioni. In caso di conflitto tra le disposizioni dell’Accordo sulle garanzie e quelle del presente Protocollo, fanno stato le disposizioni di quest’ultimo.

Informazioni da fornire

Art. 2

  1. La Svizzera presenta all’Agenzia una dichiarazione contenente:i)una descrizione generale delle attività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare per le quali non viene fatto ricorso a materie nucleari, indipendentemente da dove siano svolte, che sono finanziate, espressamente autorizzate o controllate dalla Svizzera o eseguite per suo conto, come pure informazioni che indichino il luogo di queste attività;ii)informazioni definite dall’Agenzia in funzione dei guadagni attesi in termini di efficacia o di efficienza e accettate dalla Svizzera sulle attività di sfruttamento rilevanti dal punto di vista delle garanzie negli impianti e nei luoghi fuori impianto dove vengono abitualmente utilizzate materie nucleari;iii)una descrizione generale, per ciascun sito, di ogni edificio, compresi la sua utilizzazione e, se non già menzionato durante la descrizione, il suo contenuto. La descrizione deve comprendere un piano del sito;iv)una descrizione dell’ampiezza delle operazioni per ogni luogo dove vengono condotte attività specificate nell’allegato I3 al presente Protocollo;v)informazioni indicanti il luogo, la situazione operativa e la capacità produttiva annua stimata delle miniere e delle officine di concentrazione di uranio come pure delle officine di concentrazione di torio e la produzione annua attuale di queste miniere e officine di concentrazione per l’insieme delle Svizzera. La Svizzera comunica, su domanda dell’Agenzia, la produzione annua attuale di una determinata miniera o di una determinata officina di concentrazione. Non è necessario che queste informazioni siano corredate da un computo dettagliato delle materie nucleari;vi)le informazioni seguenti sulle materie grezze che non presentano ancora una composizione o una purezza atte alla fabbricazione di combustibile o all’arricchimento in isotopi:a)quantità, composizione chimica, utilizzazione o utilizzazione prevista di queste materie, che sia a fini nucleari o meno, per ogni luogo in Svizzera dove tali materie si trovino in quantità superiori a dieci tonnellate di uranio e/o venti tonnellate di torio e, per gli altri luoghi dove si trovino in quantità superiori a 1 tonnellata, totale complessivo per la Svizzera, se questo totale supera dieci tonnellate di uranio o venti tonnellate di torio. Non è necessario che queste informazioni siano corredate da un computo dettagliato delle materie nucleari;b)quantità, composizione chimica e destinazione di ogni esportazione fuori dalla Svizzera di tali materie a fini espressamente non nucleari in quantità superiori a:1)dieci tonnellate di uranio, o per esportazioni successive di uranio fuori dalla Svizzera destinate a uno stesso Stato, di cui ciascuna è inferiore a dieci tonnellate ma il cui totale supera dieci tonnellate all’anno;2)venti tonnellate di torio, o per esportazioni successive di torio fuori dalla Svizzera destinate a uno stesso Stato, di cui ciascuna è inferiore a venti tonnellate ma il cui totale supera venti tonnellate all’anno;c)quantità, composizione chimica, ubicazione attuale e utilizzazione o utilizzazione prevista di ogni importazione in Svizzera di tali materie a fini espressamente non nucleari in quantità superiori a:1)dieci tonnellate di uranio, o per importazioni successive di uranio in Svizzera, di cui ciascuna è inferiore a dieci tonnellate ma il cui totale supera dieci tonnellate all’anno;2)venti tonnellate di torio, o per importazioni successive di torio in Svizzera, di cui ciascuna è inferiore a venti tonnellate ma il cui totale supera venti tonnellate all’anno;dato per inteso che non è necessario fornire informazioni su tali materie destinate a un’utilizzazione non nucleare una volta che esse si presentino sotto la forma voluta per la loro utilizzazione non nucleare finale;vii)a)informazioni sulle quantità, le utilizzazioni e le ubicazioni delle materie nucleari esentate dalle garanzie in applicazione dell’articolo 37 dell’Accordo sulle garanzie;b)informazioni sulle quantità (anche sotto forma di stime) e sulle utilizzazioni in ogni luogo delle materie nucleari esentate dalle garanzie in applicazione dell’articolo 36 b) dell’Accordo sulle garanzie, ma che non si presentano ancora sotto la forma voluta per la loro utilizzazione non nucleare finale, in quantità superiori a quelle indicate all’articolo 37 dell’Accordo sulle garanzie. Non è necessario che queste informazioni siano corredate da un computo dettagliato delle materie nucleari;viii)informazioni sul luogo o il trattamento ulteriore delle scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233 per le quali le garanzie sono state levate in applicazione dell’articolo 11 dell’Accordo sulle garanzie. Ai fini del presente paragrafo, il « trattamento ulteriore » non comprende il reimballaggio delle scorie o il loro ulteriore condizionamento, senza separazione di elementi, in vista del loro deposito o del loro immagazzinamento definitivo;ix)le informazioni seguenti sull’equipaggiamento e le materie non nucleari specificati che sono indicati nella lista che figura nell’allegato II:a)per ogni esportazione fuori della Svizzera di equipaggiamenti e di materie di questo tipo, dati di identificazione, quantità, luogo dove è previsto il loro impiego nello Stato destinatario e data o data prevista, secondo il caso, dell’esportazione;b)su esplicita domanda dell’Agenzia, conferma da parte della Svizzera, in qualità di Stato importatore, delle informazioni fornite all’Agenzia da parte di un altro Stato concernenti l’esportazione di equipaggiamenti e materie simili verso la Svizzera;x)i piani generali per i prossimi dieci anni relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le previste attività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare) una volta che sono stati approvati dalle autorità svizzere competenti.
  2. La Svizzera fa tutto ciò che è ragionevolmente possibile per fornire all’Agenzia le seguenti informazioni:i)descrizione generale delle attività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare che non coinvolgono materie nucleari espressamente legate all’arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233, svolte in qualsiasi luogo della Svizzera, ma non finanziate, espressamente autorizzate o controllate dalla Svizzera o eseguite per suo conto, come pure informazioni indicanti il luogo di queste attività. Ai fini del presente capoverso, il «trattamento» di scorie da mediamente ad altamente attive non comprende il reimballaggio di scorie o il loro condizionamento, senza separazione di elementi, in vista del loro deposito o del loro immagazzinamento definitivo;ii)descrizione generale delle attività e dell’identità della persona o dell’ente che conduce tali attività in luoghi definiti dall’Agenzia al di fuori di un sito che, a parere dell’Agenzia, potrebbe essere funzionalmente legato alle attività di questo sito. Tali informazioni vanno fornite su espressa domanda dell’Agenzia. Esse sono trasmesse in consultazione con l’Agenzia e nel tempo voluto.
  3. Su domanda dell’Agenzia, la Svizzera fornisce precisazioni o chiarimenti a proposito di ogni informazione trasmessa in virtù del presente articolo, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini delle garanzie.

Art. 3

  1. La Svizzera fornisce all’Agenzia le informazioni di cui all’articolo 2 capoversi a.i), iii), iv), v), vi)a), vii), x) e b.i) nei 180 giorni che seguono l’entrata in vigore del presente Protocollo.
  2. La Svizzera fornisce all’Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, gli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo a. del presente articolo per il periodo corrispondente all’anno civile precedente. Se le informazioni precedentemente fornite rimangono inalterate, la Svizzera lo indica.
  3. La Svizzera fornisce all’Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 2 capoversi a.vi)b) e c) per il periodo corrispondente all’anno civile precedente.
  4. Tutti i trimestri, la Svizzera fornisce all’Agenzia le informazioni di cui all’articolo 2 capoverso a.ix)a). Queste informazioni sono trasmesse nei sessanta giorni che seguono la fine di ogni trimestre.
  5. La Svizzera fornisce all’Agenzia le informazioni di cui all’articolo 2 capoverso a.viii) 180 giorni prima che si proceda al trattamento ulteriore e, entro il 15 maggio di ogni anno, informazioni sul cambiamento di ubicazione per il periodo corrispondente all’anno civile precedente.
  6. La Svizzera e l’Agenzia si accordano sul momento e la frequenza della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 2 capoverso a.ii).
  7. La Svizzera fornisce all’Agenzia le informazioni di cui all’articolo 2 capoverso a.ix)b) entro sessanta giorni dalla domanda dell’Agenzia.

Accesso complementare

Art. 4

Le disposizioni che seguono sono applicabili nell’ambito dell’attivazione dell’accesso complementare in virtù dell’articolo 5 del presente Protocollo:

  1. l’Agenzia non cerca di verificare in modo automatico o sistematico le informazioni di cui all’articolo 2; l’Agenzia ha tuttavia accesso a:i)ogni luogo di cui all’articolo 5 capoversi a.i) o ii), in maniera selettiva, per assicurarsi dell’assenza di materie e di attività nucleari non dichiarate;ii)ogni luogo di cui all’articolo 5 paragrafi b. o c. per risolvere una questione relativa all’esattezza e all’esaustività delle informazioni fornite in applicazione dell’articolo 2 o per risolvere una contraddizione relativa a queste informazioni;iii)ogni luogo di cui all’articolo 5 capoverso a.iii) nella misura necessaria all’Agenzia per confermare, al fine delle garanzie, la dichiarazione fatta dalla Svizzera di declassamento di un impianto o di un luogo fuori impianto dove sono state abitualmente utilizzate materie nucleari;
  2. b. i) fatte salve le disposizioni del capoverso ii) qui di seguito, l’Agenzia dà alla Svizzera un preavviso di accesso di almeno 24 ore; ii)per l’accesso a qualsiasi luogo di un sito di cui è fatta richiesta nell’ambito di visite volte a verificare informazioni descrittive o di ispezioni ad hoc o regolari di tale sito, il termine di preavviso, se l’Agenzia lo richiede, è di almeno due ore, ma può, in circostanze eccezionali, essere inferiore a due ore;
  3. il preavviso è dato per iscritto e indica le ragioni della domanda d’accesso e le attività previste nell’ambito dell’accesso in questione;
  4. in caso di questioni o contraddizioni, l’Agenzia dà la possibilità alla Svizzera di chiarire la questione o la contraddizione e di facilitarne la soluzione. Questa possibilità è offerta prima che si faccia domanda di accesso, a meno che l’Agenzia non consideri che il fatto di ritardare l’accesso possa nuocere all’oggetto della domanda di accesso. In qualsiasi caso, l’Agenzia non trae conclusioni quanto alla questione o alla contraddizione fintanto che tale possibilità non è stata offerta alla Svizzera;
  5. a meno che la Svizzera non accetti altrimenti, l’accesso ha luogo unicamente durante le normali ore lavorative;
  6. la Svizzera ha il diritto di fare accompagnare da suoi rappresentanti gli ispettori dell’Agenzia che beneficiano di un mandato d’accesso, a meno che gli ispettori non siano per questo ritardati o ostacolati in altro modo nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 5

La Svizzera accorda all’Agenzia accesso a:

  1. a. i) ogni parte dei siti; ii)ogni luogo indicato dalla Svizzera in virtù dell’articolo 2 capoversi v)‑viii);iii)ogni impianto declassato o a ogni luogo fuori impianto declassato dove sono state abitualmente utilizzate materie nucleari;
  2. ogni luogo, oltre a quelli di cui al capoverso a.i) del presente articolo, indicato dalla Svizzera in virtù dell’articolo 2 capoversi a.i), a.iv), a.ix)b) o dell’articolo 2 paragrafo b, dato per inteso che, se non è in grado di accordare un tale accesso, la Svizzera fa tutto quanto è ragionevolmente possibile per soddisfare con altri mezzi e senza ritardo le esigenze dell’Agenzia;
  3. ogni luogo, oltre a quelli di cui ai paragrafi a. e b. del presente articolo, specificato da parte dell’Agenzia al fine della campionatura dell’ambiente in un luogo preciso, dato per inteso che, se non è in grado di accordare un tale accesso, la Svizzera fa tutto quanto è ragionevolmente possibile per soddisfare senza ritardo le esigenze dell’Agenzia in luoghi adiacenti o attraverso altri mezzi.

Art. 6

Quando applica l’articolo 5, l’Agenzia può svolgere le seguenti attività:

  1. nel caso di accesso accordato conformemente all’articolo 5 capoversi a.i) o a.iii), osservazione visiva, prelievo di campioni dell’ambiente, impiego di apparecchi di rilevazione e di misurazione delle radiazioni, applicazione di sigilli e di altri dispositivi d’identificazione e di indicazione di frode specificati negli accordi completivi e altre misure oggettive che si sono rivelate possibili dal punto di vista tecnico e il cui impiego è stato accettato dal Consiglio dei governatori (dappresso «Consiglio») e in seguito a consultazioni tra l’Agenzia e la Svizzera;
  2. nel caso di accesso accordato conformemente all’articolo 5 capoverso a.ii), osservazione visiva, computo degli articoli di materie nucleari, misurazioni non distruttive e campionatura, impiego di apparecchi di rilevazione e di misurazione delle radiazioni, esame dei rilevamenti concernenti le quantità, l’origine e l’utilizzazione delle materie, prelievo di campioni dell’ambiente e altre misure oggettive che si sono rivelate possibili dal punto di vista tecnico e il cui impiego è stato accettato dal Consiglio e in seguito a consultazioni tra l’Agenzia e la Svizzera;
  3. nel caso di accesso accordato conformemente all’articolo 5 paragrafo b, osservazione visiva, prelievo di campioni dell’ambiente, impiego di apparecchi di rilevazione e di misurazione delle radiazioni, esame delle rilevazioni concernenti la produzione e le spedizioni importanti dal punto di vista delle garanzie e altre misure oggettive che si sono rivelate possibili dal punto di vista tecnico e il cui impiego è stato accettato dal Consiglio e in seguito a consultazioni tra l’Agenzia e la Svizzera;
  4. nel caso di accesso accordato conformemente all’articolo 5 paragrafo c, prelievo di campioni dell’ambiente e, se i risultati non permettono di risolvere la questione o la contraddizione nel luogo specificato dall’Agenzia in virtù dell’articolo 5 paragrafo c, ricorso in questo luogo all’osservazione visiva, ad apparecchi di rilevazione e di misurazione delle radiazioni e, conformemente a quanto convenuto dalla Svizzera e dall’Agenzia, ad altre misure oggettive.

Art. 7

  1. Su domanda della Svizzera, l’Agenzia e la Svizzera prendono disposizioni allo scopo di regolamentare l’accesso in virtù del presente protocollo, allo scopo di impedire la diffusione di informazioni sensibili dal punto di vista della proliferazione, di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza o di protezione fisica o di proteggere informazioni esclusive o sensibili dal punto di vista commerciale. Tali disposizioni non impediscono all’Agenzia di svolgere le attività necessarie ad assicurare in modo credibile che non vi siano né materie né attività nucleari non dichiarate nel luogo in questione, nonché di risolvere ogni questione concernente l’esattezza e l’esaustività delle informazioni di cui all’articolo 2 oppure qualsiasi contraddizione relativa a tali informazioni.
  2. La Svizzera può indicare all’Agenzia, al momento in cui fornisce le informazioni di cui all’articolo 2, i posti in cui un accesso può essere regolamentato in un sito o in un luogo.
  3. Nell’attesa dell’entrata in vigore degli accordi completivi eventualmente necessari, la Svizzera può avere ricorso all’accesso regolamentato, conformemente alle disposizioni del paragrafo a del presente articolo.

Art. 8

Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce alla Svizzera di accordare all’Agenzia l’accesso ad altri luoghi oltre a quelli di cui agli articoli 5 e 9 oppure di domandare all’Agenzia di effettuare verifiche in un luogo particolare. L’Agenzia intraprende senza indugio tutto quanto ragionevolmente possibile per dare seguito a tale domanda.

Art. 9

La Svizzera accorda all’Agenzia l’accesso ai luoghi specificati dall’Agenzia per la campionatura dell’ambiente in una vasta zona, dato per inteso che se non è in grado di accordare tale accesso la Svizzera fa tutto quanto ragionevolmente possibile per soddisfare le esigenze dell’Agenzia in altri luoghi. L’Agenzia non domanda tale accesso fintantoché il Consiglio non abbia approvato il ricorso alla campionatura dell’ambiente in una vasta zona e le modalità di applicazione di tale misura e fintantoché non abbiano avuto luogo consultazioni tra l’Agenzia e la Svizzera.

Art. 10

L’Agenzia informa la Svizzera:

  1. delle attività svolte in virtù del presente Protocollo, ivi comprese quelle riguardanti qualsiasi questione o contraddizione che essa abbia fatto presente alla Svizzera, entro sessanta giorni dall’esecuzione di tali attività;
  2. dei risultati delle attività svolte in merito a qualsiasi questione o contraddizione che essa abbia fatto presente alla Svizzera, non appena possibile e ad ogni modo entro trenta giorni dalla determinazione dei risultati da parte dell’Agenzia.
  3. delle conclusioni che essa ha tratto dalle attività svolte in applicazione del presente Protocollo. Tali conclusioni sono comunicate una volta all’anno.

Designazione degli ispettori dell’Agenzia

Art. 11

  1. a. i) Il Direttore generale notifica alla Svizzera l’approvazione da parte del Consiglio dell’impiego del funzionario dell’Agenzia designato in qualità di ispettore delle garanzie. A meno che, entro tre mesi dalla ricezione della notifica dell’approvazione da parte del Consiglio, la Svizzera non comunichi al Direttore generale che non accetta il funzionario in qualità di ispettore per la Svizzera, l’ispettore oggetto di tale notifica è considerato come designato per la Svizzera. ii)Il Direttore generale, rispondendo a una domanda rivolta dalla Svizzera o di sua propria iniziativa, fa immediatamente sapere alla Svizzera che la designazione di un funzionario quale ispettore per la Svizzera è annullata.
  2. La notifica di cui al paragrafo a del presente articolo è considerata come ricevuta dalla Svizzera sette giorni dopo la data del suo invio per raccomandata da parte dell’Agenzia.

Visti

Art. 12

Entro un termine di tre mesi a partire dalla data di ricezione della relativa domanda, la Svizzera rilascia i pertinenti visti validi per entrate/uscite multiple e/o, se necessario, visti di transito per l’ispettore designato indicato nella relativa domanda, al fine di consentirgli di entrare e di soggiornare sul territorio svizzero per adempiere alle sue funzioni. I visti eventualmente richiesti sono validi per un anno almeno e sono rinnovati in funzione delle esigenze, al fine di coprire la durata della designazione dell’ispettore per la Svizzera.

Accordi completivi

Art. 13

  1. Nel caso in cui la Svizzera o l’Agenzia dichiarino necessario specificare, in accordi completivi, le modalità secondo le quali vanno applicate le misure previste dal presente Protocollo, la Svizzera e l’Agenzia si accordano su tali accordi completivi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Protocollo oppure, nel caso in cui la necessità di concludere accordi completivi sia dichiarata solo dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, entro novanta giorni dalla data in cui essa è stata espressa.
  2. In attesa dell’entrata in vigore degli accordi completivi necessari, l’Agenzia ha il diritto di applicare le misure previste dal presente Protocollo.

Sistemi di comunicazione

Art. 14

  1. La Svizzera autorizza l’istituzione di comunicazioni libere da parte dell’Agenzia a scopi ufficiali tra gli ispettori dell’Agenzia in Svizzera e la sede e/o gli uffici regionali dell’Agenzia, ivi compresa la trasmissione, automatica o meno, di informazioni fornite dai dispositivi di confinamento e/o di sorveglianza oppure di misurazione dell’Agenzia, e protegge tali comunicazioni. Previa consultazione con la Svizzera, l’Agenzia ha il diritto di ricorrere a sistemi di comunicazione diretti esistenti a livello internazionale, ivi compresi i sistemi satellitari e altre forme di telecomunicazione, non utilizzati in Svizzera. Su domanda della Svizzera o dell’Agenzia, le modalità di applicazione del presente paragrafo per quanto concerne la trasmissione, automatica o meno, di informazioni fornite dai dispositivi di confinamento e/o di sorveglianza oppure di misurazione dell’Agenzia saranno precisati negli accordi completivi.
  2. Per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo a del presente articolo, si tiene debitamente conto della necessità di proteggere le informazioni esclusive o sensibili dal punto di vista commerciale, oppure le informazioni descrittive che la Svizzera considera particolarmente sensibili.

Protezione delle informazioni confidenziali

Art. 15

  1. L’Agenzia mantiene un regime rigoroso per assicurare una protezione efficace contro la divulgazione di segreti commerciali, tecnologici e industriali oppure altre informazioni confidenziali di cui fosse a conoscenza, ivi comprese quelle di cui fosse a conoscenza in virtù dell’applicazione del presente Protocollo.
  2. Il regime previsto dal paragrafo a del presente articolo comporta in particolare disposizioni concernenti:i)i principi generali e le relative misure di applicazione concernenti la gestione delle informazioni confidenziali;ii)le condizioni di impiego del personale incaricato di proteggere le informazioni confidenziali;iii)le procedure previste in caso di violazione o di presunta violazione della confidenzialità.
  3. Il regime previsto dal paragrafo a del presente articolo è approvato e periodicamente riesaminato dal Consiglio.

Allegati

Art. 16

  1. Gli allegati al presente Protocollo ne costituiscono parte integrante. Eccezion fatta per l’emendamento degli allegati, il termine «Protocollo», così come utilizzato nel presente strumento, designa il Protocollo e gli allegati congiuntamente.
  2. La lista delle attività specificate nell’allegato I e la lista degli equipaggiamenti specificati nell’allegato II possono essere emendati dal Consiglio su raccomandazione di un gruppo di lavoro di esperti da esso istituito, la cui composizione non è limitata. Ogni emendamento di questo tipo entra in vigore quattro mesi dopo la sua adozione da parte del Consiglio.

Entrata in vigore

Art. 17

  1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno in cui l’Agenzia riceve dalla Svizzera la notifica scritta che le condizioni legali e/o costituzionali necessarie alla sua entrata in vigore sono adempite.
  2. La Svizzera può, in qualsiasi momento prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, dichiarare che lo applicherà provvisoriamente.
  3. Il Direttore generale informa senza indugio tutti gli Stati membri dell’Agenzia di qualsiasi dichiarazione di applicazione provvisoria e dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

Definizioni

Art. 18

Fatto a Vienna, il 16 giugno 2000, in due esemplari in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Ai fini del presente Protocollo:

  1. per attività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nuclearesi intendono le attività che si riferiscono espressamente a qualsiasi aspetto della messa a punto di processi o di sistemi concernenti uno dei seguenti impianti o operazioni:–trasformazione di materie nucleari,–arricchimento di materie nucleari,–fabbricazione di combustibile nucleare,–reattori,–installazioni critiche,–ritrattamento di combustibile nucleare,–trattamento (eccezion fatta per il reimballaggio o il condizionamento che non comportano la separazione di elementi, ai fini del deposito o dell’immagazzinamento definitivo) di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233,
  2. eccezion fatta per le attività legate alla ricerca scientifica teorica o fondamentale oppure ai lavori di ricerca e di sviluppo concernenti le applicazioni industriali dei radio-isotopi, le applicazioni mediche, idrologiche e agricole, le ripercussioni sulla salute e l’ambiente, e il miglioramento della manutenzione;
  3. per sito si intende la zona delimitata dalla Svizzera secondo le informazioni descrittive concernenti un impianto, ivi compresi gli impianti fuori uso, e le informazioni concernenti un luogo fuori impianto dove si utilizzano abitualmente materie nucleari, ivi compresi i luoghi fuori impianto fuori uso dove sono state abitualmente utilizzate materie nucleari (ciò concerne solo i luoghi contenenti cellule calde o in cui sono svolte attività legate alla trasformazione, all’arricchimento, alla fabbricazione o al trattamento di combustibile irradiato). Il sito comprende ugualmente tutte le strutture, installate nello stesso posto dell’impianto o del luogo, per la fornitura o l’utilizzazione di servizi essenziali, in particolare le cellule calde per il trattamento di materiali irradiati che non contengono materie nucleari, gli impianti di trattamento, di deposito e di immagazzinamento definitivo delle scorie e gli edifici associati ad attività specifiche indicate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 2 capoverso a.iv);
  4. per impianto declassato o luogo fuori impianto declassato si intende uno stabilimento o un luogo in cui le strutture e gli equipaggiamenti residuali essenziali per la sua utilizzazione sono stati ritirati o resi inutilizzabili, cosicché non è utilizzato per depositare materie nucleari e non può più servire a manipolare, trattare o utilizzare tali materie;
  5. per impianto fuori usoo luogo fuori impianto fuori uso si intende uno stabilimento o un luogo in cui le operazioni sono state arrestate e da cui le materie nucleari sono state ritirate, ma che non è stato declassato;
  6. per uranio fortemente arricchito si intende l’uranio che contiene 20 per cento o più di isotopo 235;
  7. per campionatura dell’ambiente in un luogo preciso si intende il prelievo di campioni dall’ambiente (p. es. aria, acqua, vegetazione, suolo, strisci) in un luogo specificato dall’Agenzia e nelle sue vicinanze immediate, allo scopo di permettere all’Agenzia di pronunciarsi sull’assenza o meno di materie o di attività nucleari non dichiarate nel luogo in questione;
  8. per campionatura dell’ambiente in una vasta zona si intende il prelievo di campioni dall’ambiente (p. es. aria, acqua, vegetazione, suolo, strisci) in un insieme di luoghi specificati dall’Agenzia allo scopo di permettere all’Agenzia di pronunciarsi sull’assenza o meno di materie o di attività nucleari non dichiarate in una vasta zona;
  9. per materia nucleare si intende qualsiasi materia grezza o qualsiasi prodotto fissile speciale come definiti all’articolo XX dello Statuto. Il termine materia grezza non è interpretato come applicantesi ai minerali o ai residui minerari. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, il Consiglio, in virtù dell’articolo XX dello Statuto, designa altre materie e le integra nella lista di quelle considerate come materie grezze o prodotti fissili speciali, tale designazione prende effetto ai fini del presente Protocollo soltanto dopo che è stata accettata dalla Svizzera.
  10. Per impiantosi intende:i)un reattore, un’installazione critica, un’officina di trasformazione, un’officina di fabbricazione, un’officina di ritrattamento, un’officina di separazione di isotopi o un impianto di deposito separato;ii)qualsiasi luogo in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità superiore a un chilogrammo effettivo.
  11. Per luogo fuori impianto si intende qualsiasi stabilimento o luogo che non costituisce un impianto, in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità uguale o inferiore a un chilogrammo effettivo.

Per
la Confederazione Svizzera:

Marianne von Grünigen

Per l’Agenzia internazionale
dell’energia atomica:

Mohamed El Baradei

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