Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione od all’applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguirà la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato parte, convocherà un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato parte può designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell’allegato che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parti.
Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può presentare un reclamo presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonché da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validità.
Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest’ultimo comunica i risultati dell’inchiesta agli Stati parti.
Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di sicurezza decide che la detta parte ha subìto un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.