Lexipedia

0.515.06

Convenzione
sul divieto dell’uso di tecniche di modifica
dell’ambiente a fini militari
e ad ogni altro scopo ostile

Traduzione

Conclusa a Nuova York il 10 dicembre 1976

Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19881

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 agosto 1988

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1988

(Stato 15 maggio 2020)

Gli Stati parti della presente Convenzione,

guidati dall’interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonché a preservare l’umanità dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra;

risoluti a proseguire negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo;

riconoscendo che il progresso della scienza e della tecnica può aprire delle nuove possibilità per quanto riguarda la modificazione dell’ambiente;

ricordando la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972;

consci del fatto che l’utilizzazione delle tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l’uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l’ambiente per il bene delle generazioni presenti e future;

riconoscendo, tuttavia, che l’utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell’uomo;

desiderosi di vietare efficacemente l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l’umanità ed affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo;

desiderosi inoltre di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell’ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. II

Ai fini dell’articolo I, l’espressione «tecniche di modifica dell’ambiente» indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica – grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali – della dinamica, della composizione, o della struttura della Terra ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.

Art. III

Le disposizioni della presente Convenzione non vietano l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione.

Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il più completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e dell’utilizzazione pacifica dell’ambiente, tenuto debito conto delle necessità delle regioni del mondo in via di sviluppo.

Art. IV

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterrà opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attività in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.

Art. V

Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione od all’applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.

Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguirà la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato parte, convocherà un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato parte può designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell’allegato che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parti.

Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può presentare un reclamo presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonché da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validità.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest’ultimo comunica i risultati dell’inchiesta agli Stati parti.

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di sicurezza decide che la detta parte ha subìto un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.

Art. VI

Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati parti.

Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l’avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.

Art. VII

La presente Convenzione ha una durata illimitata.

Art. VIII

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminerà in particolare l’efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 1 per eliminare i pericoli di un’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile.

In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione potrà, sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi.

Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiederà il parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adotterà immediatamente delle misure per indire la conferenza.

Art. IX

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione entrerà in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

Il Depositario informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonché della ricezione di ogni altra comunicazione.

La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette.

(Seguono le firme)

Allegato alla Convenzione

Comitato consultivo di esperti

1. Il comitato consultivo di esperti si assumerà il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato.

2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prenderà le decisioni su questioni procedurali relative all’organizzazione dei suoi lavori se possibile all’unanimità, ma, in caso contrario, alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procederà a votazioni su questioni di merito.

3. Il Depositario o il suo rappresentante eserciterà le funzioni di Presidente del comitato.

4. Ogni esperto può essere assistito al momento delle sedute da uno o più consulenti.

5. Ogni esperto avrà il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l’assistenza che riterrà auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.

Accordi interpretativi

Ad articolo I

Il Comitato ha convenuto che, ai fini della presente Convenzione, i termini «diffusi», «durevoli» e «gravi» s’interpretano come segue:

  1. per «diffusi» s’intendono gli effetti che interessano una superficie di più centinaia di chilometri quadrati;
  2. per «durevoli» s’intendono gli effetti che permangono parecchi mesi, ovvero circa una stagione;
  3. per «gravi» s’intendono gli effetti che provocano una perturbazione o un danno serio o ingente per la vita umana, le risorse naturali ed economiche, o altri beni.

S’intende altresì che l’interpretazione di cui sopra riguarda esclusivamente la presente Convenzione e non intende pregiudicare in alcun modo l’interpretazione di detti termini o di termini analoghi qualora essi siano usati nell’ambito di un qualsivoglia altro accordo internazionale.

Ad articolo II

Il Comitato ha convenuto che gli esempi qui di seguito riportati sono esempi di fenomeni che potrebbero essere provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II della Convenzione: terremoti; tsunami; sconvolgimenti dell’equilibrio ecologico di una regione; alterazione delle condizioni atmosferiche (nubi, precipitazioni, cicloni di diversi tipi, tornadi); alterazione delle condizioni climatiche, delle correnti oceaniche, dello strato ozonico o della ionosfera.

S’intende altresì che tutti i fenomeni qui di seguito elencati, quando siano provocati mediante l’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, sono ritenuti o possono essere ragionevolmente ritenuti suscettibili di avere come risultato probabile danni, distruzioni o pregiudizi diffusi, durevoli o gravi. Sarebbe dunque vietato l’uso, a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, di tecniche di modifica dell’ambiente, quali definite dall’articolo II, volte a provocare detti fenomeni in quanto mezzi per causare danni, distruzioni o pregiudizi a un altro Stato parte.

Si conviene, inoltre, che l’elenco di esempi riportati qui sopra non è esaustivo. Se del caso, si potrebbero aggiungere altri fenomeni provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II. Il fatto che tali fenomeni non figurano nell’elenco non significa affatto che l’impegno assunto giusta l’articolo 1 non è applicabile a detti fenomeni, sempreché questi ultimi corrispondano ai criteri enunciati nel presente articolo.

Ad articolo III

Il Comitato ha convenuto che la presente Convenzione non si occupa di stabilire se un dato uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici sia o no conforme ai principi generalmente riconosciuti e alle norme applicabili del diritto internazionale.

Ad articolo VIII

Il Comitato ha convenuto che, in occasione di una conferenza delle parti tenuta conformemente all’articolo VIII, si possono esaminare anche proposte volte ad emendare la Convenzione. S’intende altresì che, se possibile, ogni proposta d’emendamento siffatta dovrà essere sottoposta al Depositario almeno 90 giorni prima dell’inizio della conferenza.

0.515.06

Campo d’applicazione il 15 maggio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

22 ottobre

1985 A

22 ottobre

1985

Algeria

19 dicembre

1991 A

19 dicembre

1991

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Argentina*

20 marzo

1987 A

20 marzo

1987

Armenia

15 maggio

2002 A

15 maggio

2002

Australia

7 settembre

1984

7 settembre

1984

Austria*

17 gennaio

1990 A

17 gennaio

1990

Bangladesh

3 ottobre

1979 A

3 ottobre

1979

Belarus

7 giugno

1978

5 ottobre

1978

Belgio

12 luglio

1982

12 luglio

1982

Benin

30 giugno

1986

30 giugno

1986

Brasile

12 ottobre

1984

12 ottobre

1984

Bulgaria

31 maggio

1978

5 ottobre

1978

Camerun

18 aprile

2011 A

18 aprile

2011

Canada

11 giugno

1981

11 giugno

1981

Capo Verde

3 ottobre

1979 A

3 ottobre

1979

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

26 aprile

1994 A

26 aprile

1994

Cina

8 giugno

2005 A

8 giugno

2005

Hong Kong

8 giugno

2005 A

8 giugno

2005

Macao

8 giugno

2005 A

8 giugno

2005

Cipro

12 aprile

1978

5 ottobre

1978

Corea (Nord)

8 novembre

1984 A

8 novembre

1984

Corea (Sud)*

2 dicembre

1986 A

2 dicembre

1986

Costa Rica

7 febbraio

1996 A

7 febbraio

1996

Cuba

10 aprile

1978

5 ottobre

1978

Danimarca

19 aprile

1978

5 ottobre

1978

Dominica

9 novembre

1992 S

3 novembre

1978

Egitto

1° aprile

1982 A

1° aprile

1982

Estonia

14 aprile

2011 A

14 aprile

2011

Finlandia

12 maggio

1978

5 ottobre

1978

Germania

24 maggio

1983

24 maggio

1983

Ghana

22 giugno

1978

5 ottobre

1978

Giappone

9 giugno

1982 A

9 giugno

1982

Grecia

23 agosto

1983 A

23 agosto

1983

Guatemala*

21 marzo

1988 A

21 marzo

1988

Honduras

16 agosto

2010 A

16 agosto

2010

India

15 dicembre

1978

15 dicembre

1978

Irlanda

16 dicembre

1982

16 dicembre

1982

Italia

27 novembre

1981

27 novembre

1981

Kazakstan

25 aprile

2005 A

25 aprile

2005

Kirghizistan

15 giugno

2015 A

15 giugno

2015

Kuwait*

2 gennaio

1980 A

2 gennaio

1980

Laos

5 ottobre

1978

5 ottobre

1978

Lituania

16 aprile

2002 A

16 aprile

2002

Malawi

5 ottobre

1978 A

5 ottobre

1978

Maurizio

9 dicembre

1992 A

9 dicembre

1992

Mongolia

19 maggio

1978

5 ottobre

1978

Nicaragua

6 settembre

2007

6 settembre

2007

Niger

17 febbraio

1993 A

17 febbraio

1993

Norvegia

15 febbraio

1979

15 febbraio

1979

Nuova Zelanda*

7 settembre

1984 A

7 settembre

1984

Isole Cook

7 settembre

1984 A

7 settembre

1984

Niue

7 settembre

1984 A

7 settembre

1984

Paesi Bassi* a

Aruba

15 aprile

1983

15 aprile

1983

Curaçao

15 aprile

1983

15 aprile

1983

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

15 aprile

1983

15 aprile

1983

Sint Maarten

15 aprile

1983

15 aprile

1983

Pakistan

27 febbraio

1986 A

27 febbraio

1986

Panama

13 maggio

2003 A

13 maggio

2003

Papua Nuova Guinea

28 ottobre

1980 A

28 ottobre

1980

Polonia

8 giugno

1978

5 ottobre

1978

Regno Unito

16 maggio

1978

5 ottobre

1978

Akrotiri e Dhekelia

16 maggio

1978 A

5 ottobre

1978

Anguilla

16 maggio

1978 A

5 ottobre

1978

San Cristoforo e Nevis (Saint- Kitts e Nevis)

16 maggio

1978 A

5 ottobre

1978

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

16 maggio

1978 A

5 ottobre

1978

Romania

6 maggio

1983

6 maggio

1983

Russia

30 maggio

1978

5 ottobre

1978

Saint Vincent e Grenadine

27 aprile

1999 S

27 ottobre

1979

Salomone, Isole

19 giugno

1981 S

7 luglio

1978

Santa Lucia

27 maggio

1993 S

22 febbraio

1979

São Tomé e Príncipe

5 ottobre

1979 A

5 ottobre

1979

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

20 aprile

2005 A

20 aprile

2005

Spagna

19 luglio

1978

5 ottobre

1978

Sri Lanka

25 aprile

1978

5 ottobre

1978

Palestina

29 dicembre

2017 A

29 dicembre

2017

Stati Uniti d’America*

17 gennaio

1980

17 gennaio

1980

Svezia

27 aprile

1984 A

27 aprile

1984

Svizzera*

5 agosto

1988 A

5 agosto

1988

Tagikistan

12 ottobre

1999 A

12 ottobre

1999

Tunisia

11 maggio

1978

5 ottobre

1978

Ucraina

13 giugno

1978

5 ottobre

1978

Ungheria

19 aprile

1978

5 ottobre

1978

Uruguay

16 settembre

1993 A

16 settembre

1993

Uzbekistan

26 maggio

1993 A

26 maggio

1993

Vietnam

26 agosto

1980 A

26 agosto

1980

Yemen

12 giugno

1979 A

12 giugno

1979

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Al Regno in Europa.

0.515.06

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

A motivo degli obblighi derivanti dal suo statuto di neutralità perpetua, la Svizzera è costretta a formulare una riserva generale precisando che la sua cooperazione nel quadro della presente Convenzione non può andare oltre i limiti stabiliti dal detto statuto. Tale riserva si riferisce in particolare all’articolo V paragrafo 5 della Convenzione come anche a tutte le clausole analoghe che potrebbero sostituire o completare questa disposizione nella Convenzione (o in un altro accordo).