La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al
paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione.
Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell’entrata in vigore della Convenzione, come
anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite .