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0.515.08 CAC

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche, CAC)

RU 1998 335; FF 1994 III 1

Traduzione

Conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993

Approvata dall’Assemblea federale il 7 ottobre 19941

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 10 marzo 1995

Entrata in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1997

(Stato 2 luglio 2020)

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso il disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l’eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa;

desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite 2 ;

ribadendo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 3 (Protocollo di Ginevra del 1925);

riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 4 , nonché gli obblighi contratti in virtù di tali strumenti;

tenendo presente l’obiettivo contenuto nell’articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione;

determinati, per il bene di tutta l’umanità, ad escludere completamente la possibilità dell’uso di armi chimiche attraverso l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925;

riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei principi rilevanti del diritto internazionale dell’uso degli erbicidi come metodo di guerra;

considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell’umanità;

desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parti;

convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali

Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:

  1. sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;
  2. fare uso di armi chimiche;
  3. intraprendere qualsiasi preparativo militare per l’uso di armi chimiche;
  4. assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi maniera, qualunque attività proibita da uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere le armi chimiche di cui è il proprietario o il detentore, o che si trovano in luoghi messi sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte s’impegna a non usare agenti chimici di ordine pubblico quale metodo di guerra.

Art. II Definizioni e criteri

Ai fini della presente Convenzione:

Per «armi chimiche» s’intende quanto segue, insieme, o separatamente:

  1. composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;
  2. munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o in altro modo nefasti a causa delle proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoruscita di questi ultimi come risultato dell’impiego di tali munizioni e dispositivi;
  3. qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere usato direttamente in connessione con l’impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b).

Per «composti chimici tossici» s’intendono:
ogni composto chimico il quale attraverso la sua azione chimica sui processi vitali può causare la morte, l’incapacità temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove. (Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell’applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell’Annesso sui composti chimici.)

Per «precursore» s’intende:
ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. È compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple. (Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l’applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell’Annesso sui composti chimici.)

Per «componente chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple» (in appresso denominato «componente chiave») s’intende:
il precursore che svolge il ruolo più importante nel determinare le proprietà tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.

Per «armi chimiche obsolete» s’intendono:

  1. le armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure
  2. le armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter più essere utilizzate come armi chimiche.

Per «armi chimiche abbandonate» s’intendono:
le armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1° gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest’ultimo.

Per «agente per il controllo dell’ordine pubblico» s’intende:
ogni composto chimico non elencato in una Tabella che può produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell’esposizione.

Per «impianto di produzione di armi chimiche» s’intende:

  1. ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1° gennaio 1946:i)sia come parte della fase di produzione dei composti chimici («fase tecnologica finale») laddove i flussi di materiali contengano, quando l’equipaggiamento è in funzione:1)un composto chimico elencato alla Tabella 1 nell’Annesso sui composti chimici; oppure2)ogni altro composto chimico – in misura superiore ad 1 tonnellata l’anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte – che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può unicamente essere utilizzato a scopo di armi chimiche; oppureii)per caricare armi chimiche, compresa, tra l’altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l’immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi;
  2. non significa:i)qualsiasi impianto avente una capacità di produzione, inferiore ad 1 tonnellata, per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso a) i);ii)ogni impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso a) i) è o è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l’impianto sia sottoposto a dichiarazioni e ad ispezioni secondo l’Annesso sull’Attuazione e la verifica (in appresso denominato come «Annesso sulla Verifica»); oppureiii)un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell’Annesso sulla Verifica.

Per «scopi non proibiti in base alla presente Convenzione» s’intendono:

  1. gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
  2. gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici tossici e le armi chimiche;
  3. gli scopi militari non connessi con l’uso delle armi chimiche e non dipendenti dall’uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come metodo di guerra;
  4. gli scopi di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa.

Per «capacità di produzione» s’intende: Il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se non sono ancora operativi, pianificati per essere utilizzati negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è ottenibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nella produzione del prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima nell’impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.

Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l’Articolo VIII della presente Convenzione.

Ai fini dell’Articolo VI:

  1. per «produzione» di un composto chimico, s’intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;
  2. per «lavorazione» di un composto chimico s’intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;
  3. per «consumo» di un composto chimico s’intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Art. III Dichiarazioni

Ciascuno Stato Parte sottoporrà all’Organizzazione, non dopo 30 giorni che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:

  1. per quanto riguarda le armi chimiche:i)dichiarerà se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;ii)specificherà la precisa ubicazione, la quantità globale e l’inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con la Parte IV (A), paragrafi 1 a 3, dell’Annesso sulla Verifica, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso iii);iii)notificherà qualsiasi arma chimica sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 4 dell’Annesso sulla Verifica;iv)dichiarerà se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 5, dell’Annesso sulla Verifica;v)fornirà un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o possiede o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 6, dell’Annesso sulla Verifica;
  2. per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:i)dichiarerà se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 3, dell’Annesso sulla Verifica;ii)dichiarerà se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornirà tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV (B), paragrafo 8, dell’Annesso sulla Verifica;iii)dichiarerà se ha abbandonato le armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 10, dell’Annesso sulla Verifica;
  3. per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:i)dichiara se ha o se ha avuto qualsiasi impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento dal 1° gennaio 1946;ii)specifica ogni impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell’Annesso sulla Verifica, tranne per quegli impianti di cui al capoverso iii);iii)notificherà qualunque impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 2 dell’Annesso sulla Verifica;iv)dichiara se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque equipaggiamento per la produzione di composti chimici dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformità con la Parte V, paragrafo 3 a 5 dell’Annesso sulla Verifica;v)fornirà il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che è ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con la Parte V, paragrafo 6 dell’Annesso sulla Verifica;vi)specifica le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che è ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformità con la Parte V, paragrafo 1 i) dell’Annesso sulla Verifica;vii)fornisce un piano generale per la conversione temporanea di qualunque impianto di produzione di armi chimiche che ha in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 7 dell’Annesso sulla Verifica;
  4. per quanto riguarda gli altri impianti: specifica la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attività di ogni impianto o stabilimento che ha in proprietà o a titolo di possesso o che è ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, e che è stato designato costruito o utilizzato dal 1° gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includerà tra l’altro, laboratori, prove e siti di valutazione;
  5. per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specificherà gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell’ordine pubblico. Se del caso, tale dichiarazione sarà aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.

Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell’Annesso sulla Verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Art. IV Armi chimiche

Le disposizioni del presente articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a tutte le armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV (B) dell’Annesso sulla Verifica.

Le procedure dettagliate per l’attuazione del presente articolo sono stabilite nell’Annesso sulla Verifica.

Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un’ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica.

Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all’articolo III paragrafo 1 a), fornirà l’accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un’ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuoverà alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornirà l’accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.

Ciascuno Stato Parte fornirà l’accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio, che ha in proprietà o a titolo di possesso o che sono ubicati in un luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un’ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.

Ciascuno Stato Parte distruggerà tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformità con l’Annesso sulla Verifica e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come «l’ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti e dovrà terminare non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Non è vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo più rapido.

Ciascuno Stato Parte:

  1. presenterà piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 29 dell’Annesso sulla Verifica; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;
  2. presenterà annualmente dichiarazioni in relazione all’attuazione dei Piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;
  3. certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.

Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggerà, il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L’ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformità con la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica.

Ciascuno Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l’immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche, accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell’ambiente. Ciascuno Stato Parte trasporterà, preleverà campioni, immagazzinerà e distruggerà le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

Ogni Stato Parte, che ha sul suo territorio armi chimiche la cui proprietà o possesso appartengono ad un altro Stato o che sono ubicate in un luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato, farà tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte può chiedere all’Organizzazione ed agli altri Stati Parti di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.

Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parti che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretario Tecnico per quanto riguarda metodi e tecniche per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.

Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica, l’Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell’immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parti.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

  1. le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo della Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica;
  2. l’attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
  3. le Parti dell’accordo bilaterale o multilaterale tengono l’Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l’Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull’attuazione dell’accordo bilaterale o multilaterale.

Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudicherà l’obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l’Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV (A) dell’Annesso sulla Verifica.

Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi di verifica dell’immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell’Organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell’Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all’Articolo VIII, paragrafo 7.

Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell’Annesso sulla Verifica non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Art. V Impianti di produzione di armi chimiche

Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Procedure dettagliate per l’attuazione del presente Articolo sono stabilite nell’Annesso sulla Verifica.

Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell’Annesso sulla Verifica.

Ciascuno Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attività necessarie per la chiusura.

Nessun Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modificherà qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attività proibita in base alla presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all’Articolo III, paragrafo 1 c), fornirà l’accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.

Ciascuno Stato Parte:

  1. chiuderà, non oltre 90 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformità con la Parte V dell’Annesso sulla Verifica, e ne darà notifica;
  2. fornirà l’accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l’impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.

Ciascuno Stato Parte distruggerà tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformità con l’Annesso sulla Verifica e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come «ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminerà non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo più rapido.

Ciascuno Stato Parte:

  1. presenterà piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell’inizio della distruzione di ciascun impianto;
  2. presenterà dichiarazioni annualmente relative all’attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuo di distruzione;
  3. certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 sono stati distrutti.

Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggerà, il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L’ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

Ciascuno Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell’ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggerà gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell’Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono più in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Uno Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali di urgente necessità, il permesso di utilizzare l’impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parti deciderà se approvare o meno la richiesta e stabilirà le condizioni alle quali l’approvazione è condizionata in conformità con la Parte V Sezione D dell’Annesso sulla Verifica.

L’impianto di produzione di armi chimiche sarà trasformato in modo tale che l’impianto trasformato non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche più di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, di ricerca, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.

Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un’ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte V Sezione D, dell’Annesso sulla Verifica.

Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente Articolo e con la Parte V dell’Annesso sulla Verifica, l’Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicata superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parti.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

  1. le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell’Annesso sulla Verifica;
  2. l’attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
  3. le Parti all’accordo bilaterale o multilaterale tengono l’Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l’Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull’attuazione dell’accordo bilaterale o multilaterale.

Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudicherà l’obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l’Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell’Annesso sulla Verifica.

Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell’Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell’Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all’Articolo VIII, paragrafo 7.

Art. VI Attività non vietate dalla presente convenzione

Ogni Stato Parte ha il diritto, su riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, diversamente acquisire, immagazzinare, trasferire e utilizzare composti chimici tossici e loro precursori a scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i composti chimici tossici e i loro precursori siano sviluppati, fabbricati, diversamente acquisiti, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in qualsiasi altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o al suo controllo solamente a scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, e per garantire che le proprie attività siano conformi agli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione, ogni Stato Parte sottopone a misure di verifica conformemente alle disposizioni previste dall’Annesso sulla verifica i composti chimici tossici ed i loro precursori di cui nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell’Annesso sui composti chimici nonché gli impianti connessi con tali composti chimici e gli altri impianti di cui nell’Annesso sulla verifica situati sul suo territorio o in qualsiasi altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Ogni Stato Parte assoggetta i composti chimici previsti alla Tabella 1 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 1») ai divieti in materia di produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento ed uso, come specificato nella parte VI dell’Annesso sulla verifica. Sottopone detti composti e gli impianti di cui alla parte VI dell’Annesso sulla verifica ad una verifica sistematica mediante ispezione in loco e ad un monitoraggio per mezzo di strumenti installati in loco, conformemente a quanto previsto da detta parte dell’Annesso.

Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici di cui alla Tabella 2 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 2») e gli impianti di cui nella parte VII dell’Annesso sulla verifica al controllo dei dati e alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell’Annesso sulla verifica.

Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici di cui alla Tabella 3 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 3») e gli impianti di cui alla parte VIII dell’Annesso sulla verifica al controllo dei dati e alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell’Annesso sulla verifica.

Ogni Stato Parte sottopone gli impianti di cui alla parte IX dell’Annesso sulla verifica al controllo dei dati e, eventualmente, alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell’Annesso sulla verifica, a meno che la Conferenza degli Stati Parti non decida altrimenti, conformemente al paragrafo 22 della parte IX dell’Annesso sulla verifica.

Non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte fa una dichiarazione iniziale in merito ai pertinenti composti chimici ed impianti, conformemente all’Annesso sulla verifica.

Ogni Stato Parte fa delle dichiarazioni annuali concernenti i pertinenti composti chimici ed impianti, conformemente all’Annesso sulla verifica.

Ai fini della verifica in loco, ogni Stato parte apre agli ispettori l’accesso ai propri impianti, conformemente a quanto stipulato dall’Annesso sulla verifica.

Nell’esercizio delle attività di verifica, il Segretariato tecnico evita qualsiasi ingerenza ingiustificata nelle attività chimiche condotte dallo Stato Parte a scopi non vietati dalla presente Convenzione e, in particolare, si conforma alle disposizioni dell’Annesso sulla protezione dell’informazione confidenziale (qui di seguito: «Annesso sulla confidenzialità»).

Le disposizioni del presente articolo si applicano in modo da non costituire alcun ostacolo allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte come pure alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche a scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiali a scopi di produzione, di trattamento o di utilizzazione di composti chimici a scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Art. VII Misure di attuazione a livello nazionale

Impegni generali

Ciascuno Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:

  1. farà divieto alle persone fisiche e morali in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione e prevederà l’applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;
  2. non consentirà ad ogni Stato Parte alla presente Convenzione di svolgere attività proibite in qualsiasi luogo sotto il suo controllo;
  3. estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso a) ad ogni attività proibita ad uno Stato parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.

Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parti e provvederà forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.

Ciascuno Stato Parte, nell’attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l’ambiente e coopererà come appropriato con gli altri Stati Parti al riguardo.

Rapporti tra lo Stato Parte e l’Organizzazione

Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascuno Stato Parte designerà o istituirà un’Autorità nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale in vista di un collegamento effettivo con l’Organizzazione e gli altri Stati Parte e ne informa l’Organizzazione nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.

Ciascuno Stato Parte informerà l’Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte tratterà come riservate e provvederà un trattamento speciale per le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell’Organizzazione in connessione con l’attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell’Annesso sulla Confidenzialità.

Ciascuno Stato Parte s’impegna a cooperare con l’Organizzazione nell’esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Art. VIII L’Organizzazione

A.Disposizioni generali

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione istituiscono l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche per conseguire l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione, assicurare l’attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale ai fini della sua conformità, e rappresentare un’istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parti.

2. Tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione saranno membri dell’Organizzazione. Nessun Stato Parte potrà essere privato della sua qualità di membro dell’Organizzazione.

3. La sede del Quartiere generale dell’Organizzazione sarà all’Aja, Regno dei Paesi Bassi.

4. Vengono qui istituiti gli organi dell’Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parti, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.

5. L’Organizzazione condurrà le attività di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente al compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiederà unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilità in base alla presente Convenzione. Essa adotterà ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attività civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterrà alle disposizioni stabilite nell’Annesso sulla Confidenzialità.

6. Nell’intraprendere le attività di verifica l’Organizzazione prenderà in considerazione provvedimenti per sfruttare i ritrovamenti scientifici e tecnologici.

7. I costi delle attività dell’Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformità con le tabelle di valutazione delle Nazioni Unite adeguate in maniera da tener conto delle differenze di quote tra le Nazioni Unite e la presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parti alla Commissione preparatoria saranno scalati in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell’Organizzazione comprenderà due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura ed uno relativo ai costi di verifica.

8. Un membro dell’Organizzazione che è in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all’Organizzazione non avrà diritto a nessun voto nell’Organizzazione se l’importo dei suoi arretrati è pari o eccedente all’importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parti, tuttavia potrà consentire a tale membro di votare se ritiene che l’inadempimento dei pagamenti è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà del membro.

B. Conferenza degli Stati Parti

Composizione, procedura e processi decisionali

9. La Conferenza degli Stati Parti (in appresso denominata come «la Conferenza») sarà composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avrà un rappresentante nella Conferenza, che potrà essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.

10. La prima sessione della Conferenza sarà convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

11. La Conferenza si riunirà in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.

12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:

  1. quando deciso dalla Conferenza;
  2. quando richiesto dal Consiglio Esecutivo;
  3. quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri; o
  4. in conformità con il paragrafo 22, per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.

Fatto salvo il capoverso d), la sessione speciale sarà convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avrà ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.

13. La Conferenza sarà inoltre convocata sotto forma di una Conferenza sugli emendamenti secondo l’Articolo XI, paragrafo 2.

14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell’Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.

15. La Conferenza adotterà il proprio regolamento interno. All’inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggerà il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potranno essere richiesti. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.

16. Una maggioranza dei membri dell’Organizzazione costituirà un quorum per la Conferenza.

17. Ciascun membro dell’Organizzazione avrà un voto nella Conferenza.

18. La Conferenza adotterà decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di fondo dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimanderà ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo farà ogni sforzo per agevolare l’ottenimento di un consenso e farà rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotterà le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

19. La Conferenza è l’organo principale dell’Organizzazione. Essa considererà tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano nella portata della presente Convenzione, compresi quelli relativi ai poteri ed alle funzioni del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa può fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

20. La Conferenza vigilerà sull’attuazione della presente Convenzione e agirà al fine di promuovere il suo scopo ed i suoi fini. La Conferenza provvederà ad esaminare l’osservanza della presente Convenzione. Essa dovrà anche vigilare sulle attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà enunciare direttive in conformità con la presente Convenzione all’uno o all’altro organo nell’esercizio delle loro funzioni.

21. La Conferenza:

  1. considererà ed adotterà nella sua sessione regolare, il rapporto, il bilancio- programma preventivo dell’Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prenderà in considerazione altri rapporti;
  2. deciderà in merito alla tabella dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parti in conformità con il paragrafo 7;
  3. eleggerà i membri del Consiglio Esecutivo;
  4. nominerà il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (in appresso riferito come «il Direttore Generale»);
  5. approverà le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest’ultimo;
  6. istituirà tutti gli organi sussidiari che ritiene necessari per l’esercizio delle sue funzioni in conformità con la presente Convenzione;
  7. rafforzerà la cooperazione internazionale per scopi pacifici nel campo delle attività chimiche;
  8. passerà in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed, in tale contesto, darà istruzioni al Direttore Generale di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parti. L’Organo di consulenza scientifica sarà composto da esperti indipendenti nominati in conformità con il regolamento interno approvato dalla Conferenza;
  9. esamina ed approva nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria;
  10. istituisce nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformità con l’Articolo X;
  11. prende i provvedimenti necessari per garantire l’osservanza della presente Convenzione e risanare e risolvere ogni situazione che contravviene alle disposizioni della presente Convenzione, in conformità con l’Articolo XII.

22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potrà essere stabilito, conviene, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, salvo se diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.

C. Il Consiglio Esecutivo

Composizione, procedure e processi decisionali

23. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avrà diritto, in conformità con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un termine di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, in particolare in debita considerazioni di un’equa ripartizione geografica, dell’importanza dell’industria chimica nonché di interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sarà composto come segue:

  1. nove Stati Parti d’Africa saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parti, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l’industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
  2. nove Stati Parti d’Asia saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parti, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l’industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri;
  3. cinque Stati Parti dell’Europa orientale saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parti, un membro sarà, di regola, costituito dallo Stato Parte avente l’industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro;
  4. sette Stati Parti d’America Latina e dei Caraibi saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parti, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l’industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
  5. dieci Stati Parti dell’Europa occidentale ed altri Stati saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parti, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l’industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri;
  6. un ulteriore Stato Parte sarà successivamente designato a turno dagli Stati Parti localizzati nelle regioni dell’Asia e dell’America Latina e dei Caraibi. Come base per questa designazione rimane inteso che tale Stato Parte sarà un membro, selezionato in base ad un principio di avvicendamento, di tali regioni.

24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri, specificati al paragrafo 1 in debita considerazione delle proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23, saranno eletti per un mandato di un anno.

25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, passerà in rassegna la composizione del Consiglio Esecutivo in considerazione degli sviluppi connessi ai principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.

26. Il Consiglio Esecutivo elaborerà il proprio regolamento interno e lo sottoporrà alla Conferenza per approvazione.

27. Il Consiglio Esecutivo eleggerà, tra i suoi membri, il proprio Presidente.

28. Il Consiglio Esecutivo si riunirà in sessioni regolari. Tra le sessioni regolari, esso si riunirà tutte le volte che ciò potrà essere richiesto per l’adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.

29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avrà un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adotterà decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adotterà le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

30. Il Consiglio Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Organizzazione. Esso è responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo eserciterà i poteri e le funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Ciò facendo, esso agirà in conformità con le raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza e garantirà una loro adeguata e continua attuazione.

31. Il Consiglio Esecutivo promuoverà l’attuazione effettiva nonché l’osservanza della presente Convenzione. Esso farà opera di supervisione sulle attività del Segretariato Tecnico, coopererà con l’Autorità nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolerà le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parti dietro loro richiesta.

32. Il Consiglio Esecutivo:

  1. esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di programma ed il bilancio dell’Organizzazione;
  2. esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di rapporto dell’Organizzazione sull’attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attività ed ogni eventuale rapporto speciale o che la Conferenza potrebbe richiedere;
  3. prenderà provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.

33. Il Consiglio Esecutivo può chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.

34. Il Consiglio Esecutivo:

  1. stipulerà accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell’Organizzazione, con riserva dell’approvazione preliminare da parte della Conferenza;
  2. stipulerà accordi con gli Stati Parti per conto dell’Organizzazione in connessione con l’Articolo X e farà opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all’Articolo X;
  3. approverà gli accordi o le intese connesse all’attuazione delle attività di verifica, negoziati dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parti.

35. Il Consiglio Esecutivo esaminerà ogni questione o problema nell’ambito della sua competenza che pregiudica la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all’osservanza di tale Convenzione, e casi di non-conformità e, se del caso, informerà gli Stati Parti e sottoporrà il problema o il caso all’attenzione della Conferenza.

36. In considerazione di dubbi o di preoccupazioni relative all’osservanza e di casi di non-conformità, compreso tra l’altro, l’abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consulterà con gli Stati Parti coinvolti e, se del caso, chiederà allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consiglio Esecutivo ritiene che vi sia necessità di un’ulteriore azione, esso adotterà, tra l’altro, una o più delle seguenti misure:

  1. informerà tutti gli Stati Parti del problema o della questione;
  2. sottoporrà il problema o la questione all’attenzione della Conferenza;
  3. formulerà raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare la conformità alla Convenzione.

Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravità ed urgenza, sottoporrà il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all’attenzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed informerà contestualmente tutti gli Stati Parti di tale passo.

D. Il Segretariato Tecnico

37. Il Segretariato Tecnico assisterà la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell’esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuerà le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgerà le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.

38. Il Segretariato Tecnico:

  1. preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il bilancio preventivo dell’Organizzazione;
  2. preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell’Organizzazione sull’attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere;
  3. fornirà un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo ed agli organi sussidiari;
  4. inoltrerà comunicazioni per conto dell’Organizzazione agli Stati Parti e le riceverà da loro, in relazione a questioni pertinenti all’attuazione della presente Convenzione;
  5. fornirà assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parti per l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici programmati o non programmati.

39. Il Segretariato Tecnico:

  1. negozierà accordi o intese con gli Stati Parti relative all’attuazione delle attività di verifica, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio Esecutivo;
  2. non oltre 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, coordinerà l’istituzione ed il mantenimento di depositi permanenti di emergenza e per l’assistenza umanitaria da parte degli Stati Parti in conformità con l’Articolo X, paragrafi 7 b) e c). Il Segretariato Tecnico può ispezionare gli articoli immagazzinati alfine di accertarne l’utilità. Gli elenchi degli Articoli che dovranno essere immagazzinati saranno considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21 i) sopra;
  3. amministrerà il Fondo volontario di cui all’Articolo X, raccoglierà le dichiarazioni rese dagli Stati Parti e registrerà, se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parti o tra uno Stato Parte e l’Organizzazione ai fini dell’Articolo X.

40. Il Segretariato Tecnico informerà il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto per quanto riguarda l’adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguità o incertezze riguardo alla conformità con la presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle attività di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.

41. Il Segretariato Tecnico includerà un Direttore Generale che ne sarà il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.

42. L’Ispettorato sarà una unità del Segretariato Tecnico e agirà sotto la supervisione del Direttore Generale.

43. Il Direttore Generale sarà nominato dalla Conferenza dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non successivamente.

44. Il Direttore Generale sarà responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l’organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l’assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sarà la necessità di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrità. Solo i cittadini degli Stati Parti potranno prestare servizio in qualità di Direttore Generale, di ispettori o come altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terrà in debita considerazione l’importanza di reclutare il personale su una base geografica più ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilità del Segretariato Tecnico.

45. Il Direttore Generale sarà responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21 h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parti, nominerà i membri dell’Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacità individuale. I membri dell’Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all’attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale può anche, se del caso, in consultazione con i membri dell’Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parti possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.

46. Nello svolgimento dei loro incarichi, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all’Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sulla loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo dinanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.

47. Ciascuno Stato Parte rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità conferite al Direttore Generale, agli ispettori e agli altri membri del personale e non tenterà di influenzarli nell’adempimento delle loro funzioni.

E. Privilegi e immunità

48. L’Organizzazione godrà, sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte di quella capacità giuridica e di quei privilegi ed immunità necessari all’esercizio delle sue funzioni.

49. I delegati degli Stati Parti, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell’Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l’Organizzazione.

50. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l’Organizzazione e gli Stati Parti, come pure in un accordo tra l’Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell’Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21 i).

51. Nonostante i paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunità di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attività di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell’Annesso sulla Verifica.

Art. IX Consultazioni, cooperazione ed investigazioni

Gli Stati Parti si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l’Organizzazione o altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformità con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all’oggetto ed agli scopi o all’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un’ispezione su sfida, gli Stati Parti dovranno, quando possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e di consultazioni tra di loro ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l’osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornirà allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudicherà il diritto di due o più Stati Parti di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa la conformità alla Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Procedura per richiedere un chiarimento

Uno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornirà appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.

Uno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, è disposto quanto segue:

  1. il Consiglio Esecutivo inoltrerà la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;
  2. lo Stato Parte richiesto fornirà i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;
  3. il Consiglio Esecutivo prenderà nota dei chiarimenti e li inoltrerà allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;
  4. se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avrà diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;
  5. al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso d), il Consiglio Esecutivo può invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non è disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che è causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporrà al Consiglio Esecutivo una relazione dei fatti investigati;
  6. se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi d) ed e) sono insoddisfacenti, avrà il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parti coinvolti che non sono membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciale, il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione la questione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Uno Stato Parte avrà anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che è stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un’eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo risponderà fornendo tutta l’assistenza appropriata.

Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parti circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo.

Se i dubbi o la preoccupazione di uno Stato Parte circa un’eventuale non-conformità non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un’immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un’ispezione su sfida, esso può richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 12 c). In tale sessione speciale, la Conferenza esaminerà la situazione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Procedure per le ispezioni su sfida

Ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere un’ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o localizzazione sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un’eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione e di fare effettuare tale ispezione ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale e in conformità con l’Annesso sulla Verifica.

Ciascuno Stato Parte ha l’obbligo di limitare la richiesta d’ispezione all’ambito della presente Convenzione e di fornire, nella richiesta d’ispezione, tutte le informazioni appropriate in base alle quali è sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione come specificato nell’Annesso sulla Verifica. Ciascuno Stato Parte si asterrà da richieste d’ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L’ispezione su sfida sarà effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all’eventuale inosservanza.

Al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte consentirà al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.

A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di una localizzazione, ed in conformità con le procedure disposte nell’Annesso sulla Verifica, lo Stato Parte ispezionato avrà:

  1. il diritto e l’obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione e, a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;
  2. l’obbligo di fornire l’accesso all’interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l’eventuale inosservanza della presente Convenzione;
  3. il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.

Per quanto riguarda la partecipazione degli osservatori all’ispezione, è disposto quanto segue:

  1. lo Stato Parte richiedente può, con riserva dell’accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale può essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell’ispezione su sfida;
  2. lo Stato Parte ispezionato in tal caso concederà l’accesso all’osservatore in conformità con l’Annesso sulla Verifica;
  3. lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovrà accettare l’osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovrà essere segnalato nel rapporto finale.

Lo Stato Parte richiedente presenterà una richiesta d’ispezione per un’ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.

Il Direttore Generale si accerterà immediatamente che la richiesta d’ispezione è conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell’Annesso sulla Verifica e, se necessario, fornirà assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d’ispezione. Quando la richiesta d’ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l’ispezione su sfida.

Il Direttore Generale trasmetterà la richiesta d’ispezione allo Stato Parte ispezionato non oltre 12 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva sul luogo d’ingresso.

Dopo aver ricevuto la richiesta d’ispezione, il Consiglio Esecutivo prenderà conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterrà il caso sotto esame per tutta la procedura d’ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d’ispezione.

Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d’ispezione, decide a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell’ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d’ispezione è frivola, abusiva o che esula chiaramente dall’ambito della Convenzione come descritto al paragrafo 8 del presente Articolo. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l’ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d’ispezione sarà intrapresa e gli Stati Parti interessati saranno informati in merito.

Il Direttore Generale emetterà un mandato d’ispezione per la conduzione dell’ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d’ispezione di cui ai paragrafi 8 e 9 tradotta in termini operativi e dovrà essere conforme alla richiesta d’ispezione.

L’ispezione su sfida sarà condotta in conformità con la Parte X, oppure, in caso dell’uso previsto, secondo la Parte XI dell’Annesso sulla Verifica. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di condurre l’ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l’adempimento effettivo e tempestivo della sua missione.

Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l’ispezione su sfida ed agevolerà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell’Annesso sulla Verifica, intese per dimostrare l’osservanza della Convenzione, in alternativa ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la sua osservanza.

Il rapporto finale dovrà contenere i risultati delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell’accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell’ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato, al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parti. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parti che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parti.

Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i suoi poteri e le sue funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato ed esprimerà ogni sua eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:

  1. si sia effettivamente verificata una inosservanza;
  2. la richiesta fosse nell’ambito della presente Convenzione;
  3. vi siano stati abusi del diritto di chiedere un’ispezione su sfida.

Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell’ambito dei suoi poteri e delle sue funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo all’Articolo 22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l’osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico, in tutto o in parte, di eventuali coinvolgimenti economici dell’ispezione su sfida.

Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parti e la Conferenza in occasione della successiva sessione in merito ai risultati dell’esame.

Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l’Articolo XII.

Art. X Assistenza e protezione contro le armi chimiche

Ai fini del presente Articolo, per «assistenza» s’intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parti della protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue: equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive.

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.

Ciascuno Stato Parte s’impegna ad agevolare, ed avrà diritto di parteciparvi, lo scambio più completo possibile di equipaggiamento, di materiale e di informazioni scientifiche e tecnologiche sui mezzi di protezione contro le armi chimiche.

Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

Il Segretariato Tecnico istituirà, non oltre 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, e manterrà, per l’uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonché ogni altra informazione che potrà essere fornita dagli Stati Parti. Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell’ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte, fornirà pareri di esperti ed assisterà il Segretariato Tecnico ad individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacità di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parti di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parti riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.

Ciascuno Stato Parte s’impegna a fornire assistenza attraverso l’Organizzazione ed a tal fine adotta una o più delle seguenti misure:

  1. contribuire al Fondo volontario di assistenza che dovrà essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione;
  2. stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l’Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza;
  3. dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell’Organizzazione. Se, tuttavia, uno Stato Parte non è successivamente in grado di fornire l’assistenza prevista nella sua dichiarazione, gli corre sempre l’obbligo di fornire assistenza secondo il presente paragrafo.

Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e di ricevere, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, assistenza e protezione contro l’uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:

  1. si è fatto uso a suo danno di armi chimiche;
  2. sono stati usati a suo danno agenti di controllo dei disordini come metodo di guerra; oppure
  3. è minacciato da azioni o attività di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parti dall’Articolo I.

La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sarà sottoposta al Direttore Generale, il quale la trasmetterà immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parti. Il Direttore Generale inoltrerà immediatamente la richiesta agli Stati Parti che si sono offerti, in conformità con i paragrafi 7 b) e c), di inviare un’assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dei disordini come metodo di guerra o un’assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dei disordini come metodo di guerra, e che sono suscettibili di fornire tale assistenza allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprirà un’inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Dovrà completare l’inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrano tempi supplementari per completare l’inchiesta, entro lo stesso periodo sarà inviato un rapporto provvisorio. I tempi addizionali necessari per l’inchiesta non dovranno oltrepassare le 72 ore, tuttavia la durata dell’inchiesta potrà essere estesa con periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti rapporti al Consiglio Esecutivo. L’inchiesta, come appropriato ed in conformità con le richieste, dovrà stabilire i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonché il tipo e la portata dell’assistenza supplementare e della protezione richiesta.

Il Consiglio Esecutivo si riunirà non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d’inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore deciderà a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d’inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornirà un’assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potrà cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.

Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l’uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne darà notifica a tutti gli Stati Parti ed adotterà urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterrà il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformità con il presente paragrafo.

Art. XI Sviluppo economico e tecnologico

Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parti, nonché alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, di composti chimici e di attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione e l’uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.

Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione ed i principi e le regole applicabili del diritto internazionale, gli Stati Parti:

  1. avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli;
  2. agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio più completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all’applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione;
  3. non manterranno tra di loro qualsiasi restrizione, comprese quelle previste da vari accordi internazionali, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecniche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
  4. non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione né useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione;
  5. si impegnano a passare in rassegna i loro regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Art. XII Provvedimenti per risolvere i problemi ed assicurare l’osservanza, comprese le sanzioni

La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l’osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravviene alle disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.

Nei casi in cui a uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l’osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, inter alia, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso l’azione necessaria per adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.

Qualora gravi danni all’oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall’Articolo I, la Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati Parti in conformità con il diritto internazionale.

La Conferenza, in casi di particolare gravità, sottoporrà la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite.

Art. XIII Corrispondenza con altri accordi internazionali

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 5 , ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 6 .

Art. XIV Soluzione delle controversie

Qualora sorgano controversie riguardo all’attuazione o all’interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Quando una controversia sorge tra due o più Stati Parti, o tra uno o più Stati Parti e l’Organizzazione, concernente l’interpretazione o l’attuazione della presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia mediante negoziazione o ogni altro mezzo pacifico a discrezione delle Parti, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonché il deferimento di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parti coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.

Il Consiglio Esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa un’offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parti alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura stabilita.

La Conferenza esaminerà le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parti o portate alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituirà degli organi, o affiderà a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 f).

La Conferenza ed il Consiglio Esecutivo hanno individualmente il potere, con riserva dell’autorizzazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, di chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell’ambito delle attività dell’Organizzazione. Un accordo tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite sarà concluso a tal fine in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 34 a).

Il presente Articolo non pregiudica l’Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere determinati problemi ed assicurare l’osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

Art. XV Emendamenti

Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte può anche proporre cambiamenti, come specificato al paragrafo 4, negli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamenti saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 2 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.

Il testo di una proposta d’emendamento sarà sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parti ed al Depositario. La proposta di emendamento sarà esaminata unicamente da una Conferenza sugli Emendamenti. Tale Conferenza sarà convocata se un terzo o più degli Stati Parti notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza sugli Emendamenti avrà luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parti richiedenti non richiedano una riunione più ravvicinata. In nessun caso la Conferenza sugli Emendamenti potrà aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.

Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parti 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parti di cui al capoverso b) in appresso:

  1. se sono stati adottati dalla Conferenza sugli Emendamenti, mediante un voto affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parti senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo;
  2. se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parti che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza sugli Emendamenti.

Al fine di garantire la fattibilità e l’efficienza della presente Convenzione, le disposizioni dell’Annesso potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell’Annesso sui composti chimici dovrà essere effettuata in conformità con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell’Annesso sulla Confidenzialità, la Parte X dell’Annesso sulla Verifica nonché le definizioni alla Parte I dell’Annesso sulla Verifica, che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.

Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformità con le seguenti procedure:

  1. il testo delle modifiche proposte dovrà essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunicherà sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parti, al Consiglio Esecutivo ed al Depositario;
  2. non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valuterà per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull’attuazione della presente Convenzione e comunicherà tali informazioni a tutti gli Stati Parti ed al Consiglio Esecutivo;
  3. il Consiglio Esecutivo esaminerà la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta è conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notificherà la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parti, per considerazione. Gli Stati Parti ne accuseranno ricevuta entro 10 giorni;
  4. se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parti di adottare la proposta, essa sarà considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta, essa sarà considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;
  5. se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l’approvazione come previsto al capoverso d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformità o meno ai criteri del paragrafo 4, sarà esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva;
  6. il Direttore Generale notificherà a tutti gli Stati Parti ed al Depositario qualunque decisione in base al presente paragrafo;
  7. le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parti 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

Art. XVI Durata e denuncia

La presente Convenzione avrà una durata illimitata.

Ciascuno Stato Parte, nell’esercitare la sua sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all’oggetto della presente Convenzione, mettano a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parti, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

La denuncia di uno Stato Parte della Convenzione non pregiudicherà in nessun modo l’obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Art. XVII Statuto degli Annessi

Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.

Art. XVIII Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Art. XIX Ratifica

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

Art. XX Adesione

Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore può aderirvi in qualsiasi momento successivamente.

Art. XXI Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65° strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.

Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Art. XXII Riserve

Gli Articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.

Art. XXIII Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è dal presente strumento designato come il Depositario della Convenzione e dovrà, tra l’altro:

  1. informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione e della ricevuta di altre notifiche;
  2. trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti;
  3. registrare la presente Convenzione in conformità con l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XXIV Testi autentici

La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Parigi, il 13 gennaio 1993. (Seguono le firme)

Annesso 17

Annesso sui composti chimici

A. Direttive per la classificazione dei composti chimici

Direttive per la Tabella 1

1. Si dovrà tener conto dei seguenti criteri al fine di includere un composto chimico o un precursore nella Tabella 1:

  1. se il composto chimico o precursore è stato sviluppato, prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo quanto definito all’Articolo II;
  2. se, in ragione del suo alto potenziale, costituisce in ogni caso un forte rischio per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione se usato in attività proibite dalla presente Convenzione, in quanto corrisponde a una o più delle seguenti caratteristiche:i)possiede una struttura chimica strettamente legata a quella degli altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1 ed ha, o si può presumere che abbia, proprietà affini;ii)presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre proprietà che gli consentirebbero di essere utilizzato come arma chimica;iii)può essere utilizzato come precursore nella fase finale individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1, a prescindere se tale fase è realizzata negli impianti, nelle munizioni o altrove;
  3. il suo uso per scopi non proibiti dalla presente Convenzione è pressoché nullo o totalmente inesistente.

Direttive per la Tabella 2

2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2:

  1. il composto chimico o precursore costituisce un rischio significativo per l’oggetto ed il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere usato come arma chimica;
  2. può essere usato come precursore in una delle reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;
  3. costituisce un rischio significativo per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;
  4. non è prodotto in vaste quantità industriali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.

Direttive per la Tabella 3

3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3:

  1. il composto chimico o precursore è stato prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica;
  2. esso costituisce in ogni caso un forte rischio per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre proprietà per le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica;
  3. costituisce un rischio per l’oggetto ed il fine della presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione di uno o più composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte B;
  4. può essere prodotto in vaste quantità industriali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.
B. Tabelle dei composti chimici

Le Tabelle in appresso enumerano composti chimici tossici e loro precursori. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, queste tabelle identificano i composti

chimici che sono oggetto delle misure di verifica secondo le disposizioni dell’Annesso sulla Verifica. Ai sensi dell’Articolo II, sotto-paragrafo 1 a), le Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici.

(Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppo alchilati, ogni composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi alchilati enumerati tra parentesi è considerato come iscritto nella Tabella corrispondente fintantoché non sia stato formalmente cancellato. Un composto chimico seguito da «*» nella Tabella 2, Parte A, è accompagnato da particolari soglie di dichiarazione e di verifica, come indicato nella settima Parte dell’Annesso sulla Verifica.)

Tabella 1

A. Composti chimici tossici

(N. Registro CAS)

1)

Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile
(≤ C10, compreso il cicloalchile)

es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropile

(107-44-8)

Soman: metilfosfonofluoridato di O-pinacolile

(96-64-0)

2)

N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di O-alchile
(≤ C10, compreso il cicloalchile)

es. Tabun: N, N-dimetilfosforamidocinati di O-etile

(77-81-6)

3)

Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonothioati di O-alchile
(H o ≤ C10, compreso il cicloalchile e di S-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti

es: VX: metilfosfonothioati di O-etile e di S-2-diisopropilaminoetile

(50782-69-9)

4)

Iprite allo zolfo:

2- Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile

(2625-76-5)

Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile)

(505-60-2)

Bis (2-cloroetilthio) metano

(63869-13-6)

Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetilthio) etano

1,3-Bis (2-cloroetilthio) n-propano

(3563-36-8)

1,4-Bis (2-cloroetilthio) n-butano

(63905-10-2)

1,5-Bis (2-cloroetilthio) n-pentano

(142868-93-7)

Ossido di bis (2-cloroetilthiometile)

(142868-94-8)

Iprite-O: ossido di bis (2-cloroetilthioetile)

(63918-90-1)

Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile)

(63918-89-8)

5)

Lewisiti:

Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina

(541-25-3)

Lewisite 2: Bis (2-clorovinil) cloroarsina

(40334-69-8)

Lewisite 3: Tris (2-clorovinil) arsina

(40334-70-1)

6)

Ipriti all’azoto:

HN1: Bis (2-cloroetile) etilamina

(538-07-8)

HN1: Bis (2-cloroetile) metilamina

(51-75-2)

HN1: Tris (2-cloroetile) amina

(555-77-1)

7)

Saxitossina

(35523-89-8)

8)

Ricina

(9009-86-3)

13)

Р-alchil (H o ≤C10, incl. cicloalchil) N-(1-(dialchil(≤C10, incl. cicloalchil)ammino))alchilidene(H o ≤C10, incl. cicloalchil) fluoruri fosfonammidici e sali alchilati o protonati corrispondenti

es. N-(1-(di-n-decilammino)-n-decilidene)-P-decilfosfonammidofluoruro

(2387495-99-8)

Metil-(1-(dietilammino)etilidene)fosfonammidofluoruro

(2387496-12-8)

14)

O-alchil (H o ≤C10, incl. cicloalchil) N-(1-(dialchil(≤C10, incl. cicloalchil)ammino)) alchilidene (H o ≤C10, incl. cicloalchil) fosforammidofluoruri e sali alchilati o protonati corrispondenti

es. O-n-decil N-(1-(di-n-decilammino)-n-decilidene)fosforammidofluoruro

(2387496-00-4)

Metil (1-(dietilammino)etilidene)fosforammidofluoruro

(2387496-04-8)

Etil (1-(dietilammino)etilidene)fosforammidofluoruro

(2387496-06-0)

15)

Metil-(bis(dietilammino)metilene)fosfonammidofluoruro

(2387496-14-0)

16)

Carbammati (quaternari e bisquaternari di dimetilcarbamoilossipiridine)
Quaternari di dimetilcarbamoilossipiridine:

1-[N,N-dialchil(≤C10)-N-(n-(idrossi, ciano, acetossi)alchil(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimetilcarbamossia-α-picolinil)-N,N-dialchil(≤C10) ammonio]decano dibromuro (n=1-8)

es. 1-[N,N-dimetil-N-(2-idrossi)etilammonio]-10-[N-(3-dimetilcarbamossi-α-picolinil)-N,N-dimetilammonio]decano dibromuro

(77104-62-2)

Bisquaternari di dimetilcarbamoilossipiridine:
1,n-Bis[N-(3-dimetilcarbamossi-α-picolil)-N,N-dialchil(≤C10) ammonio]-alcano-(2,(n-1)-dione) dibromuro (n=2-12)

es. 1,10-Bis[N-(3-dimetilcarbamossi-α-picolil)-N-etil-N-metilammonio]decano-2,9-dione dibromuro

(77104-00-8)

B. Precursori

9)

Difluoruri d’alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonile

es: DF: difluoruro di metilfosfonile

(676-99-3)

10)

Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) (fosfoniti di O-alchile (H o ≤ C10, compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti

es: QL: metilfosfonite di O-etile e di O-2 diiso-propilaminoetile

(57856-11-8)

11)

Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato di O-isopropile

(1445-76-7)

12)

Cloro Soman: metilfosfonocloridrato di O-pinacolile

(7040-57-5)

Tabella 2

A. Composti chimici tossici

(N. Registro CAS)

  1. Amitono: fosforothioato di O, O-dietile e di S-[2-(dietilamino)etile]
    e sali alchilati o protonati corrispondenti


(78-53-5)

  1. PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluoro-2-(trifluormetile) propene

(382-21-8)

  1. BZ: Benzilato di 3 -quinuclidinile (*)

(6581-06-2)

B. Precursori

4)

Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso) senza altri atomi di carbonio

es. Dicloruro di metilfosfonile

(676-97-1)

Metilfosfonato di dimetile

(756-79-6)

Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etile e di S-fenile

(944-22-9)

5)

Dialogenuri N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici

6)

N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidati di dialchile (Me, Et, n Pr o i Pr)

7)

Tricloruro di arsenico

(7784-34-1)

8)

Acido 2,2 difenile 2 idrossiacetico

(76-93-7)

9)

Quinuclidin-3-ol

(1619-34-7)

10)

Cloruri di N, N-2 dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali protonati corrispondenti

11)

N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetanolo e sali protonati corrispondenti

Salvo:

N, N-Dimetilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti

(108-01-0)

N, N-Dimetilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti

(100-37-8)

12)

N, N-2 dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetanethiolo e sali protonati corrispondenti

13)

Thiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile)

(111-48-8)

14)

Alcol pinacolico: 3,3-dimetilbutano-2-ol

(464-07-3)

Tabella 3

A. Composti chimici tossici

(N. Registro CAS)

  1. Fosgene: Dicloruro di carbonile

(75-44-5)

  1. Cloruro di cianogeno

(506-77-4)

  1. Cianuro d’idrogeno

(74-90-8)

  1. Cloropicrina: tricloronitrometano

(76-06-2)

B. Precursori

  1. Ossicloruro di fosforo

(10025-87-3)

  1. Tricloruro di fosforo

(7719-12-2)

  1. Pentacloruro di fosforo

(10026-13-8)

  1. Fosfito di trimetile

(121-45-9)

  1. Fosfito di trietile

(122-52-1)

  1. Fosfito di dimetile

(868-85-9)

  1. Fosfito di dietile

(762-04-9)

  1. Monocloruro di zolfo

(10025-67-9)

  1. Dicloruro di zolfo

(10545-99-0)

  1. Cloruro di thionile

(7719-09-7)

  1. Etildietanolamina

(139-87-7)

  1. Metildietanolamina

(105-59-9)

  1. Trietanolamina

(102-71-6)

Annesso 28

Annesso sull’Attuazione e la verifica

(Annesso sulla verifica)
Parte I Definizioni

1. Per «attrezzature approvate» si intendono gli apparecchi e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei compiti della squadra ispettiva che sono stati omologati dal Segretariato Tecnico conformemente al regolamento da esso definito in virtù della Parte II paragrafo 27 del presente Annesso. Il termine designa parimenti le dotazioni amministrative o gli apparecchi di registrazione che potrebbero essere utilizzati dalla squadra ispettiva.

2. Gli «edifici» menzionati nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche di cui all’articolo II comprendono gli edifici specializzati e gli edifici di tipo corrente.

  1. Per «edificio specializzato» si intende:i)qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che custodiscono equipaggiamenti specializzati in un complesso di produzione o di caricamento;ii)qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che presentano delle caratteristiche tali da distinguerli dagli edifici normalmente utilizzati per attività di produzione o di caricamento di composti chimici non vietati dalla presente Convenzione.
  2. Per «edificio di tipo corrente» si intende qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, costruito conformemente alle correnti norme industriali per impianti che non producono composti chimici di cui all’articolo II, paragrafo 8 a) i) né composti chimici corrosivi.

3. Per «ispezione su sfida» si intende l’ispezione di qualsiasi impianto o area sul territorio di uno Stato Parte o in qualsiasi altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo di tale Stato che un altro Stato Parte chiede conformemente all’Articolo IX paragrafi 8–25.

4. Per «composto chimico organico definito» si intende qualsiasi composto chimico appartenente alla classe dei composti chimici che comprende tutti i composti del carbonio, ad eccezione degli ossidi e dei solfuri di carbonio nonché dei carbonati di metalli, identificabile mediante la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito.

5. L’«equipaggiamento» menzionato nella definizione di un impianto di produzione di armi chimiche di cui all’Articolo II comprende l’equipaggiamento specializzato e quello corrente.

  1. Per «equipaggiamento specializzato» si intende:i)il complesso produttivo principale, compresi tutti i reattori o equipaggiamenti per la sintesi, la separazione o la purificazione di composti, qualsiasi equipaggiamento direttamente utilizzato per il trasferimento di calore allo stadio tecnologico finale, segnatamente nei reattori o nella separazione di composti, nonché qualsiasi altro equipaggiamento che è entrato in contatto con un composto chimico conformemente a quanto specificato all’Articolo II paragrafo 8 a) i) o che vi entrerebbe qualora l’impianto fosse in funzione;ii)qualsiasi macchina per il caricamento di armi chimiche;iii)qualsiasi altro equipaggiamento specialmente concepito, costruito o installato per far funzionare l’impianto in quanto impianto di produzione di armi chimiche, contrariamente ad un impianto costruito conformemente alle norme applicate nell’industria commerciale per impianti che non producono composti chimici di cui all’Articolo II paragrafo 8 a) i) né composti chimici corrosivi, quali gli equipaggiamenti fabbricati con leghe ad alto tenore di nichelio o altri equipaggiamenti speciali resistenti alla corrosione; l’equipaggiamento speciale per il controllo dei rifiuti, di trattamento dei rifiuti, di filtraggio dell’aria o di recupero di solventi; le recinzioni speciali di confine e gli schermi protettivi; l’equipaggiamento di laboratorio non standard utilizzato per analizzare i composti chimici tossici nell’ambito delle armi chimiche; le tavole di comando di procedimenti fabbricate su misura; i pezzi di ricambio destinati esclusivamente all’equipaggiamento specializzato.
  2. Per «equipaggiamento corrente» si intende:i)l’equipaggiamento di produzione generalmente impiegato nell’industria chimica e che non rientra nei diversi tipi di equipaggiamento specializzato;ii)altri equipaggiamenti correntemente utilizzati nell’industria chimica, quali l’equipaggiamento per la prevenzione degli incendi, l’equipaggiamento di sorveglianza per la custodia e la sicurezza, gli impianti medici, gli impianti di laboratorio o l’equipaggiamento per la comunicazione.

6. Per «impianto», nel contesto dell’Articolo VI, si intende qualsiasi postazione industriali definita come segue («sito di impianti», «impianto», «unità»).

  1. Per «sito di impianti» (fabbrica) si intende un complesso costituito di una o più officine integrate localmente, dipendenti da un’unica direzione di gestione e dotate di diverse istanze amministrative intermedie, comprendenti un’infrastruttura comune e, fra l’altro, i seguenti elementi:i)uffici amministrativi e altri;ii)ateliers di riparazione e manutenzione;iii)servizio medico;iv)approvvigionamento energetico;v)laboratorio centrale d’analisi;vi)laboratori di ricerca-sviluppo;vii)stazione centrale per il trattamento degli effluenti e dei rifiuti;viii)depositi.
  2. Per «officina» (impianto di produzione, atelier) si intende una zona, una struttura o un edificio relativamente autonomi che custodiscono una o più unità con l’infrastruttura ausiliaria e associata che può comprendere, fra l’altro:i)una piccola sezione amministrativa;ii)una zona di stoccaggio/manipolazione dei materiali di base e dei composti;iii)una stazione di manipolazione/trattamento degli effluenti/rifiuti;iv)un laboratorio di controllo e di analisi;v)un servizio di primi soccorsi/una sezione sanitaria connessa;vi)dei dati concernenti, secondo il caso, i movimenti dei composti chimici dichiarati e dei materiali di base o dei composti chimici che ne derivano nell’officina, attorno all’officina o a partire dall’officina.
  3. Per «unità» (unità di produzione, unità di lavorazione) si intende la combinazione dei pezzi di equipaggiamento, compresi i serbatoi e i montaggio di serbatoi, necessari per produrre, lavorare o consumare un composto chimico.

7. Per «accordo d’impianto» si intende l’accordo o l’intesa conclusi fra uno Stato Parte e l’Organizzazione concernente un impianto specifico sottoposto a verifica in loco, conformemente agli Articoli IV, V e VI.

8. Per «Stato ospite» si intende lo Stato sul territorio del quale sono situati gli impianti o le zone di un altro Stato, parte alla presente Convenzione, che sono soggette ad ispezione in virtù della presente Convenzione.

9. Per «personale d’accompagnamento nel Paese» si intendono le persone che lo Stato Parte ispezionato e, se del caso, lo Stato ospite possono, qualora lo desiderino, incaricare di accompagnare e di assistere la squadra ispettiva durante il periodo trascorso nel Paese.

10. Per «periodo trascorso nel Paese» si intende il periodo compreso fra l’arrivo della squadra ispettiva nel luogo d’ingresso e l’abbandono del Paese attraverso un luogo d’ingresso.

11. Per «ispezione iniziale» si intende la prima ispezione in loco effettuata nell’impianto alfine di verificare l’esattezza delle dichiarazioni presentate conformemente agli Articoli III, IV, V, VI e al presente Annesso.

12. Per «Stato Parte ispezionato» si intende lo Stato Parte sul territorio del quale, sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo è situato l’oggetto dell’ispezione conformemente alla presente Convenzione, o lo Stato Parte il cui impianto o la cui zona situati sul territorio di uno Stato ospite sono sottoposti a tale ispezione; questo termine non si applica tuttavia allo Stato Parte come specificato al paragrafo 21 della Parte II del presente Annesso.

13. Per «assistente d’ispezione» si intende una persona designata dal Segretariato Tecnico conformemente alla Parte II Sezione A del presente Annesso per aiutare gli ispettori ad effettuare un’ispezione o una visita, quale un medico o un ausiliario medico, un agente di sicurezza, un agente amministrativo o un interprete.

14. Per «mandato ispettivo» si intendono le istruzioni impartite dal Direttore Generale alla squadra ispettiva alfine dell’esecuzione di una data ispezione.

15. Per «manuale d’ispezione» si intende la raccolta delle procedure d’ispezione supplementari elaborate dal Segretariato Tecnico.

16. Per «sito d’ispezione» si intende qualsiasi impianto o zona nei quali è effettuata un’ispezione e specificamente definiti nel pertinente accordo d’impianto, nella domanda, nel mandato ispettivo o nella domanda d’ispezione ampliata del perimetro alternativo o finale.

17. Per «squadra ispettiva» si intende il gruppo degli ispettori e degli assistenti di ispezione designati dal Direttore Generale per effettuare una data ispezione.

18. Per «ispettore» si intende una persona designata dal Segretariato Tecnico conformemente alla procedura esposta nella Parte II Sezione A del presente Annesso per effettuare un’ispezione o una visita conformemente alla presente Convenzione.

19. Per «accordo tipo» si intende un documento nel quale sono specificati la forma e il tenore generali di un accordo concluso fra uno Stato Parte e l’Organizzazione alfine di applicare le disposizioni in materia di verifica esposte nel presente Annesso.

20. Per «osservatore» si intende il rappresentante di uno Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, incaricato di osservare un’ispezione su sfida.

21. Per «perimentro», nel caso di un’ispezione su sfida, si intende il confine esterno del sito da ispezionare, definito mediante coordinate geografiche o tracciato su una mappa:

  1. per «perimetro richiesto» si intende il perimetro del sito da ispezionare specificato conformemente al paragrafo 8 della Parte X del presente Annesso:
  2. per «perimetro alternativo» si intende il perimentro del sito da ispezionare proposto dallo Stato Parte ispezionato in sostituzione del perimetro richiesto; tale perimentro è conforme ai requisiti posti dalla Parte X paragrafo 17 del presente Annesso;
  3. per «perimetro finale» si intende il perimetro finale del sito da ispezionare convenuto per via negoziale fra la squadra ispettiva e lo Stato parte ispezionato, conformemente alla Parte X paragrafi 16-21 del presente Annesso;
  4. per «perimetro dichiarato» si intende il limite esterno dell’impianto dichiarato conformemente agli Articoli III, VI, V e VI.

22. Ai fini dell’articolo IX, per «periodo d’ispezione» si intende il periodo di tempo fra il momento in cui la squadra ispettiva arriva sul sito d’ispezione e il momento in cui parte, ad eccezione del tempo dedicato alle riunioni informative precedenti o seguenti le attività di verifica.

24. Per «luogo d’ingresso/d’uscita» si intende un luogo designato per l’arrivo nel Paese delle squadre ispettive incaricate di effettuare ispezioni conformemente alla presente Convenzione e per la partenza al termine della missione.

25. Per «Stato Parte richiedente» si intende lo Stato Parte che ha richiesto un’ispezione su sfida conformemente all’articolo IX.

26. Per «tonnellata» si intende una tonnellata metrica, vale a dire 1000 kg.

Parte II Regole generali di verifica
A. Designazione di ispezioni ed assistenti d’ispezione

1. Non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretariato Tecnico comunicherà per iscritto a tutti gli Stati Parti i nomi, le nazionalità ed i ranghi degli ispettori e degli assistenti d’ispezione proposti per la designazione, nonché una descrizione delle loro qualifiche ed esperienze professionali.

2. Ciascuno Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista degli ispettori e degli assistenti d’ispezione, proposti per la designazione, che gli è comunicata. Lo Stato Parte informerà il Segretariato Tecnico per iscritto della sua accettazione di ciascun ispettore ed assistente d’ispezione, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista. Ogni ispettore ed assistente d’ispezione compreso nella presente lista sarà considerato come designato a meno che uno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista dichiari per iscritto la sua non accettazione. Lo Stato Parte può indicare il motivo dell’obiezione.

In caso di non accettazione, l’ispettore o l’assistente d’ispezione proposto non intraprenderà o parteciperà ad attività di verifica sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che ha dichiarato la sua non accettazione. Il Segretariato Tecnico, se necessario, sottoporrà ulteriori proposte oltre alla lista originale.

3. Le attività di verifica in base alla presente Convenzione saranno svolte unicamente da ispettori e da assistenti d’ispezione designati.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte ha diritto in ogni tempo di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o un assistente d’ispezione che è già stato designato. Esso notificherà il Segretariato Tecnico delle sue obiezioni per iscritto, indicando eventualmente il motivo dell’obiezione. Tali obiezioni avranno effetto 30 giorni dopo il loro ricevimento da parte del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico informerà immediatamente lo Stato Parte interessato del ritiro della nomina dell’ispettore o dell’assistente d’ispezione.

5. Uno Stato Parte che è stato notificato di un’ispezione non tenterà di far rimuovere dalla squadra ispettiva per quell’ispezione qualunque ispettore o assistente d’ispezione, designato nella lista della squadra ispettiva.

6. Il numero di ispettori o di assistenti d’ispezione approvati e designati presso uno Stato Parte deve essere sufficiente da consentire la disponibilità e la turnazione di un numero appropriato di ispettori e di assistenti d’ispezione.

7. Se, d’avviso del Direttore Generale, la mancata accettazione di ispettori o di assistenti d’ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente di ispettori o di assistenti d’ispezione o ostacola in altro modo lo svolgimento effettivo delle mansioni del Segretariato Tecnico, il Direttore Generale deferirà la questione al Consiglio Esecutivo.

8. Ogni qualvolta siano necessari o richiesti emendamenti alle summenzionate liste di ispettori o di assistenti d’ispezione, gli ispettori o gli assistenti d’ispezione supplenti saranno designati con le stesse modalità stabilite per la lista iniziale.

9. I membri della squadra ispettiva che svolgono un’ispezione nell’impianto di uno Stato Parte ubicato nel territorio di un altro Stato Parte saranno designati in conformità con le procedure stabilite in questo Annesso applicabili sia allo Stato Parte ispezionato che allo Stato Parte ospite.

B. Privilegi ed immunità

10. Ciascuno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista degli ispettori o assistenti d’ispezione o di eventuali modifiche di tale lista, fornirà visti multipli di entrata/uscita e/o transito ed ogni altro analogo documento per consentire a ciascun ispettore o assistente d’ispezione di entrare e rimanere nel territorio di tale Stato Parte al fine di svolgervi attività d’ispezione. Questi documenti saranno validi per almeno due anni dopo essere stati forniti al Segretariato Tecnico.

11. Affinché possano svolgere con efficienza le loro mansioni, agli ispettori o assistenti d’ispezione saranno concessi i privilegi e le immunità stabilite nei capoversi a) ad i). I privilegi e le immunità saranno concessi ai membri della squadra ispettiva in virtù della presente Convenzione e non a vantaggio personale dei singoli membri. Tali privilegi ed immunità saranno loro concessi per tutto il periodo compreso tra l’arrivo e la partenza dal territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Ospite, ed anche in seguito per quanto riguarda gli atti precedentemente effettuati nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

  1. Ai membri della squadra ispettiva sarà concessa l’inviolabilità di cui godono gli agenti diplomatici secondo l’Articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 19619.
  2. Agli alloggi ed ai locali per uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attività d’ispezione secondo la presente Convenzione sarà concessa la stessa inviolabilità e protezione di quella concessa ai locali degli agenti diplomatici secondo l’Articolo 30, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche.
  3. I documenti e la corrispondenza, compresi gli atti ufficiali della squadra ispettiva, godranno dell’inviolabilità concessa a tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, in conformità con l’Articolo 30, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche. La squadra ispettiva avrà il diritto di avvalersi di codici per le sue comunicazioni con il Segretariato Tecnico.
  4. I campioni e le attrezzature approvate trasportate dai membri della squadra ispettiva saranno inviolabili con riserva delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esenti da ogni imposta doganale. I campioni a rischio saranno trasportati in conformità con i regolamenti pertinenti.
  5. Ai membri della squadra ispettiva saranno concesse le immunità concesse agli agenti diplomatici secondo l’Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche.
  6. Ai membri della squadra ispettiva che svolgono attività prescritte in base alla presente Convenzione, sarà concessa la stessa esenzione da diritti e tasse di quella concessa agli agenti diplomatici secondo l’Articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche.
  7. I membri della squadra ispettiva saranno autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Parte ospite, senza il pagamento di qualsiasi imposta doganale o oneri connessi, articoli per uso personale, ad eccezione di quelli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o è controllata da regolamenti di quarantena.
  8. Ai membri della squadra ispettiva saranno concesse le stesse agevolazioni valutarie e di scambio di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missioni ufficiali temporanee.
  9. I membri della squadra ispettiva non si impegneranno in nessuna attività professionale o commerciale per profitti personali sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.

12. Quando transitano sul territorio di Stati Parti non ispezionati, ai membri della squadra ispettiva saranno concessi i privilegi e le immunità di cui godono gli agenti diplomatici secondo l’Articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche. Ai documenti ed alla corrispondenza, compresi gli atti ufficiali, i campioni e le attrezzature approvate da essi trasportati saranno concessi i privilegi e le immunità stabilite al paragrafo 11 c) e d).

13. Fatti salvi i loro privilegi ed immunità, i membri della squadra ispettiva sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e, nella misura in cui ciò sia compatibile con il loro mandato ispettivo, a non effettuare indebite intrusioni negli affari interni di quello Stato. Se lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite ritiene che vi è stato abuso dei privilegi e delle immunità specificate nel presente Annesso, avranno luogo consultazioni tra lo Stato Parte ed il Direttore Generale, al fine di determinare se vi sono stati effettivamente degli abusi e, in tal caso, di impedire che si ripetano.

14. L’immunità dalla giurisdizione dei membri della squadra ispettiva può essere abrogata dal Direttore Generale in tutti i casi in cui il Direttore Generale ritenga che l’immunità frapporrebbe ostacoli al corso della giustizia e qualora tale abrogazione non pregiudichi l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. L’abrogazione deve sempre essere formale.

15. Agli osservatori saranno sempre concessi gli stessi privilegi e le stesse immunità concessi agli ispettori secondo la presente sezione, salvo per quanto riguarda quelli concessi in base al paragrafo 11 d).

C. Accordi permanenti

Luoghi d’ingresso

16. Ciascuno Stato Parte designerà i luoghi d’ingresso e fornirà le informazioni richieste al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo che la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. Tali luoghi d’ingresso saranno tali da consentire alla squadra ispettiva di raggiungere qualunque sito d’ispezione da almeno un luogo d’ingresso entro 12 ore. L’ubicazione dei luoghi d’ingresso sarà fornita a tutti gli Stati Parti dal Segretariato Tecnico.

17. Ciascuno Stato Parte può cambiare i luoghi d’ingresso notificando il Segretariato Tecnico di tale cambiamento. I cambiamenti diverranno effettivi 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico ha ricevuto la notifica in modo che tutti gli Stati Parti possano esserne adeguatamente notificati.

18. Se il Segretariato Tecnico ritiene che il numero dei luoghi d’ingresso è insufficiente per una sollecita conduzione delle ispezioni o che i cambiamenti proposti da uno Stato Parte in relazione ai luoghi d’ingresso intralcerebbero la sollecita conduzione delle ispezioni esso si consulterà con lo Stato Parte interessato per risolvere la questione.

19. In tutti i casi in cui impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati sul territorio di uno Stato Ospite o qualora l’accesso dal luogo d’ingresso agli impianti o alle zone soggette ad ispezione preveda il transito attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte ispezionato eserciterà i suoi diritti e osserverà gli obblighi inerenti alle ispezioni in conformità con il presente Annesso. Lo Stato Parte ospite agevolerà l’ispezione di quegli impianti o zone e fornirà il necessario supporto per consentire alla squadra ispettiva di svolgere le sue mansioni in maniera rapida ed efficace. Gli Stati Parti, il cui territorio deve essere attraversato per ispezionare impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato, dovranno agevolare tale transito.

20. Se gli impianti o le zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati nel territorio di uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte ispezionato adotterà tutte le misure necessarie per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformità con le disposizioni del presente Annesso. Uno Stato Parte che ha uno o più impianti o zone sul territorio di uno Stato che non è Parte alla presente Convenzione adotterà ogni necessario provvedimento per ottenere l’accettazione da parte dello Stato Ospite degli ispettori e degli assistenti d’ispezione designati presso tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non è in grado di fornire l’accesso, esso dovrà dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

21. Se gli impianti o le zone da ispezionare sono localizzati nel territorio di uno Stato Parte, ma in un luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato non Parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte dovrà adottare tutti i necessari provvedimenti eventualmente richiesti ad uno Stato Parte ispezionato ed ad uno Stato Parte ospite per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformità con le disposizioni del presente Annesso. Se lo Stato Parte non è in grado di fornire l’accesso a tali impianti o zone, esso dovrà dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti a tal fine. Questo paragrafo non si applicherà se gli impianti o le zone da ispezionare sono quelli dello Stato Parte.

Intese per l’uso di aerei non di linea

22. Per le ispezioni secondo l’Articolo IX ed altre ispezioni per le quali un rapido viaggio non è fattibile con i mezzi di trasporto commerciali di linea, la squadra ispettiva potrebbe necessitare di utilizzare aerei di proprietà o affittati dal Segretariato Tecnico. Non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte informerà il Segretariato Tecnico del numero di autorizzazione diplomatica permanente per gli aerei non di linea che trasportano squadre ispettive e le attrezzature necessarie per le ispezioni a destinazione o in provenienza dal territorio in cui il sito d’ispezione è ubicato. Le rotte degli aerei verso il luogo di ingresso designate e provenienti da esso dovranno essere affiancate alle vie aeree internazionali stabilite, convenute di comune accordo tra gli Stati Parti ed il Segretariato Tecnico come base per tale transito autorizzato diplomatico.

23. Quando viene utilizzato un aereo non di linea, il Segretariato Tecnico fornirà lo Stato Parte ispezionato con un piano di volo, tramite l’Autorità Nazionale, per il volo dell’aereo dall’ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo dello Stato in cui il sito d’ispezione è ubicato, fino al luogo d’ingresso, non dopo sei ore dall’ora di partenza prevista dall’aeroporto. Tale piano sarà presentato secondo la procedura dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione civile applicabile agli aerei civili. Per i voli di sua proprietà o da esso affittati, il Segretariato Tecnico includerà nella sezione Osservazioni di ciascun piano di volo, il numero dell’autorizzazione diplomatica permanente e le appropriate annotazioni che identificano l’aereo come aereo d’ispezione.

24. Non meno di tre ore prima della partenza prevista della squadra ispettiva dall’ultimo aeroporto prima di entrare nello spazio aereo dello Stato in cui l’ispezione deve avvenire, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite dovrà accertarsi che il piano di volo presentato in conformità con il paragrafo 23 sia approvato in modo che la squadra ispettiva possa arrivare sul luogo d’ingresso entro l’ora d’arrivo prevista.

25. Lo Stato Parte ispezionato fornirà parcheggio, protezione di sicurezza, manutenzione e carburante come richiesto dal Segretariato Tecnico per l’aereo della squadra ispettiva nel luogo d’ingresso quando questo aereo è di proprietà o affittato dal Segretariato Tecnico. Tale aereo non potrà essere caricato di spese di atterraggio, tassa di partenza e simili oneri. Il Segretariato Tecnico prenderà a carico il costo del carburante, della protezione di sicurezza e della manutenzione.

Intese amministrative

26. Lo Stato Parte ispezionato fornirà o prenderà provvedimenti affinché la squadra ispettiva possa beneficiare dei servizi necessari come mezzi di comunicazione e servizi d’interpretazione nella misura necessaria per effettuare le interviste ed altre mansioni, trasporto, spazio lavorativo, alloggio, pasti e cure mediche. Al riguardo, lo Stato Parte ispezionato sarà rimborsato dall’Organizzazione per i costi sostenuti dalla squadra ispettiva.

Attrezzature approvate

27. Con riserva del paragrafo 29, la squadra ispettiva non è assoggettata ad alcuna limitazione dello Stato Parte ispezionato per il trasporto sul sito di tali attrezzature, approvate in conformità con il paragrafo 28, che il Segretariato Tecnico ritenga siano necessarie al fine di conformarsi ai criteri ispettivi. Il Segretariato Tecnico preparerà e, se del caso, aggiornerà un elenco delle attrezzature approvate che potrebbero essere necessarie ai fini sopra descritti, nonché dei regolamenti relativi a tali attrezzature conformemente al presente Annesso. Nello stabilire la lista delle attrezzature approvate e di questi regolamenti, il Segretariato Tecnico assicurerà che si tenga pienamente conto di considerazioni di sicurezza per tutti i tipi di impianti in cui è probabile che tali attrezzature saranno utilizzate. Una lista delle attrezzature approvate sarà presa in considerazione ed approvata dalla Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

28. Le attrezzature saranno custodite dal Segretariato Tecnico e saranno designate, calibrate ed approvate dal Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico, in tutta la misura del possibile, selezionerà le attrezzature specificamente designate per il tipo specifico di ispezione richiesto. Le attrezzature designate ed approvate saranno specificamente tutelate da alterazioni non autorizzate.

29. Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto, senza che siano pregiudicati i tempi prefissati, di ispezionare le attrezzature alla presenza di membri della squadra ispettiva nel luogo d’ingresso, i.e. di controllare l’identità delle attrezzature introdotte o rimosse al territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Ospite. Al fine di agevolare tale identificazione, il Segretariato Tecnico allegherà documenti ed istruzioni per certificare la sua designazione ed approvazione delle attrezzature. L’ispezione delle attrezzature dovrà altresì accertare, con soddisfazione dello Stato Parte ispezionato, che le attrezzature corrispondono alla descrizione delle attrezzature approvate per quel particolare tipo di ispezione. Lo Stato Parte ispezionato può escludere le attrezzature che non corrispondono alla descrizione ovvero le attrezzature sprovviste dei summenzionati documenti e dispositivi. Le procedure d’ispezione delle attrezzature saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

30. Nei casi in cui la squadra ispettiva giudica necessario dover utilizzare attrezzature disponibili in loco che non appartengono al Segretariato Tecnico e chiede allo Stato Parte ispezionato di essere autorizzata ad utilizzare queste attrezzature, lo Stato Parte ispezionato dovrà soddisfare la richiesta in tutta la misura del possibile.

D. Attività pre-ispezioni

Notifiche

31. Il Direttore Generale notificherà allo Stato Parte prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva sul luogo d’ingresso e nell’ambito dei tempi previsti, qualora specificati, la sua intenzione di svolgere un’ispezione.

32. Le notifiche effettuate dal Direttore Generale includeranno le seguenti informazioni:

  1. tipo dell’ispezione;
  2. luogo d’ingresso;
  3. data e ora prevista di arrivo al luogo d’ingresso;
  4. mezzi per giungere nel luogo d’ingresso;
  5. sito da ispezionare;
  6. nomi degli ispettori e degli assistenti d’ispezione;
  7. se del caso, autorizzazione diplomatica per voli speciali.

33. Lo Stato Parte ispezionato accuserà ricevuta di una notifica del Segretariato Tecnico del suo intento di condurre un’ispezione, non oltre un’ora dopo aver ricevuto tale notifica.

34. In caso di ispezione di un impianto di uno Stato Parte ubicato nel territorio di un altro Stato Parte, entrambi gli Stati Parti saranno contestualmente notificati in conformità con i paragrafi 31 e 32.

Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Ospite e trasferimento sul sito d’ispezione

35. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite che è stato notificato dell’arrivo di una squadra ispettiva provvederà a farla immediatamente entrare nel suo territorio e farà tutto quanto in suo potere, grazie anche ad una scorta che accompagnerà la squadra ispettiva nel Paese o altri mezzi, per assicurare il trasporto sicuro della squadra ispettiva e delle sue attrezzature e rifornimenti, dal punto di ingresso al(i) sito(i) d’ispezione ed ad un punto di uscita.

36. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite forniranno assistenza come necessario alla squadra ispettiva per raggiungere il sito d’ispezione non oltre 12 ore dall’arrivo al punto di ingresso.

Colloquio informativo pre-ispezione

37. Al suo arrivo nel sito d’ispezione e prima dell’inizio dell’ispezione, la squadra ispettiva sarà istruita dai rappresentanti dell’impianto con l’aiuto di carte e di altra documentazione, come appropriato, riguardo all’impianto e alle attività ivi svolte, alle misure di sicurezza ed amministrative ed alle intese logistiche necessarie per l’ispezione. La durata del colloquio informativo non sarà superiore al minimo necessario e non dovrà in ogni caso superare tre ore.

E. Svolgimento delle ispezioni

Regole generali

38. I membri della squadra ispettiva dovranno adempiere alle loro funzioni in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, con i regolamenti stabiliti dal Direttore Generale e con gli accordi d’impianto conclusi tra gli Stati Parti e l’Organizzazione.

39. La squadra ispettiva dovrà attenersi rigorosamente al mandato ispettivo rilasciato dal Direttore Generale. Essa si asterrà da attività che esulano da codesto mandato.

40. Le attività della squadra ispettiva saranno ripartite in maniera tale da consentirle di esercitare in maniera sollecita ed efficace le sue funzioni, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato o allo Stato Ospite, ed all’impianto o zona ispezionati. La squadra ispettiva eviterà di intralciare o di ritardare senza motivo il funzionamento di un impianto ed eviterà di pregiudicare la sua sicurezza. In particolare, la squadra ispettiva non farà funzionare alcun impianto. Se gli ispettori ritengono che particolari operazioni debbano essere eseguite in un impianto ai fini dell’adempimento del loro mandato, essi possono chiedere al rappresentante designato dell’impianto ispezionato di far eseguire tali operazioni. Il rappresentante dovrà ottemperare alla richiesta in tutta la misura del possibile.

41. Nello svolgere le loro mansioni sul territorio di uno Stato Parte ispezionato o di uno Stato Ospite, i membri della squadra ispettiva, qualora lo Stato ispezionato lo richieda, dovranno essere accompagnati dai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, ma la squadra ispettiva non deve essere ritardata o intralciata in altra maniera nell’esercizio delle sue funzioni.

42. Il Segretariato Tecnico dovrà elaborare procedure dettagliate relative allo svolgimento delle ispezioni, da includere nel manuale d’ispezione, in considerazione delle direttive che saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

Sicurezza

43. Nello svolgere le loro attività, gli ispettori e gli assistenti d’ispezione dovranno osservare i regolamenti di sicurezza fissati nel sito d’ispezione, compresi quelli per la protezione di ambienti regolamentati nell’ambito di un impianto e per la sicurezza personale. Al fine di attuare questi requisiti, dovranno essere prese in considerazione ed approvate dalla Conferenza appropriate procedure dettagliate, in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

Comunicazioni

44. Per tutto il tempo che saranno nel paese, gli ispettori avranno il diritto di comunicare con la Sede del Segretariato Tecnico. A tal fine essi possono usare le loro attrezzature approvate, debitamente certificate e chiedere che lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite fornisca loro l’accesso ad altre telecomunicazioni. La squadra ispettiva avrà diritto di usare il proprio sistema binario di comunicazioni radio tra il personale di pattuglia sul perimetro e gli altri membri della squadra ispettiva.

Diritti della squadra ispettiva e dello Stato Parte ispezionato

45. La squadra ispettiva, in conformità con gli Articoli pertinenti e gli Annessi della presente Convenzione nonché con gli accordi d’impianto e le procedure stabilite nel manuale d’ispezione avrà diritto ad un accesso senza ostacoli al sito d’ispezione. Le parti da ispezionare saranno selezionate dagli ispettori.

46. Gli ispettori avranno diritto di intervistare qualsiasi personale d’impianto alla presenza di rappresentanti dello Stato Parte ispezionato allo scopo di stabilire i fatti rilevanti. Gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati necessari per la conduzione dell’ispezione e lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire tali informazioni su richiesta. Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto di sollevare obiezioni alle domande poste al personale dell’impianto se tali domande sono considerate come non pertinenti all’ispezione. Se il Capo della squadra ispettiva fa obiezioni e dimostra la loro pertinenza, le domande saranno presentate per iscritto allo Stato Parte ispezionato per la risposta. La squadra ispettiva può prender nota di qualunque rifiuto di autorizzare interviste o di rispondere a domande poste o di fornire spiegazioni nella parte del rapporto d’ispezione relativo alla cooperazione dello Stato Parte ispezionato.

47. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare la documentazione e gli atti che ritengono pertinenti per lo svolgimento della loro missione.

48. Gli ispettori avranno diritto di chiedere ai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato di effettuare fotografie per loro conto, anche dell’impianto ispezionato. Dovrà poter essere possibile prendere negativi fotografici a sviluppo istantaneo. La squadra ispettiva accerta che le fotografie corrispondano a quanto richiesto; se ciò non dovesse essere il caso, occorrerà ripetere l’operazione. La squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato dovranno ciascuno conservare una copia di ciascuna fotografia.

49. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato avranno diritto di osservare tutte le attività di verifica svolte dalla squadra ispettiva.

50. Lo Stato Parte ispezionato riceverà copie, a sua richiesta, delle informazioni e dei dati raccolti concernenti il(i) suo(i) impianto(i) da parte del Segretariato Tecnico.

51. Gli ispettori hanno diritto di chiedere chiarimenti in connessione con ambiguità che dovessero sorgere durante un’ispezione. Tali richieste dovranno essere effettuate rapidamente tramite il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato dovrà fornire alla squadra ispettiva, durante l’ispezione, i chiarimenti che potranno essere necessari per eliminare tali ambiguità. Qualora non potessero essere risolti i problemi relativi ad un oggetto o ad un edificio ubicato nell’ambito del sito d’ispezione, l’oggetto o l’edificio saranno, se necessario, fotografati al fine di chiarire la sua natura o funzione. Se l’ambiguità non può essere eliminata durante l’ispezione, gli ispettori notificheranno immediatamente il Segretariato Tecnico. Gli ispettori includeranno nel rapporto d’ispezione ogni altra questione irrisolta del genere, nonché i chiarimenti pertinenti ed una copia di ogni fotografia presa.

Prelievo, manipolazione ed analisi dei campioni

52. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato o dell’impianto ispezionato dovranno prelevare campioni su richiesta della squadra ispettiva alla presenza di ispettori. Qualora convenuto in anticipo con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato o dell’impianto ispezionato, la squadra ispettiva stessa potrà raccogliere campioni.

53. Laddove possibile, l’analisi dei campioni sarà effettuata in loco. La squadra ispettiva ha il diritto di analizzare in loco i campioni mediante le attrezzature approvate recate con sé. Su domanda della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato fornisce, conformemente alle procedure convenute, un’assistenza per l’analisi dei campioni in loco. La squadra ispettiva può anche chiedere che appropriate analisi in loco siano svolte in sua presenza.

54. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare parti di tutti i campioni prelevati o di prelevare duplicati di campioni e di essere presente quando i campioni sono analizzati in loco.

55. La squadra ispettiva, qualora lo ritenga necessario, trasferirà i campioni per un’analisi fuori dal sito in laboratori designati dall’Organizzazione.

56. Il Direttore Generale ha la responsabilità primaria per la sicurezza, l’integrità e la preservazione dei campioni. Per garantire che sia protetta la riservatezza dei campioni trasferiti per un’analisi fuori dal sito, il Direttore Generale farà ciò in conformità con le procedure che saranno esaminate ed approvate da parte della Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i) per inclusione nel manuale d’ispezione. Egli dovrà:

  1. instaurare un rigoroso regime di regolamentazione per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l’analisi dei campioni;
  2. certificare i laboratori designati a svolgere diversi tipi di analisi;
  3. controllare la standardizzazione delle attrezzature e delle procedure in questi laboratori designati, nonché le attrezzature mobili e le corrispondenti procedure per le analisi, e sorvegliare il controllo di qualità e l’applicazione generale delle norme nell’ambito dell’omologazione di questi laboratori, delle attrezzature mobili e delle procedure;
  4. selezionare tra i laboratori designati quelli che svolgeranno funzioni analitiche o di altro tipo in relazione alle specifiche inchieste.

57. Qualora debba essere effettuata un’analisi fuori dal sito, i campioni dovranno essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato Tecnico assicurerà un rapido processo di analisi. La responsabilità dei campioni sarà del Segretariato Tecnico ed ogni loro parte o porzione inutilizzata sarà rinviata al Segretariato Tecnico.

58. Il Segretariato Tecnico compilerà i risultati dell’analisi di laboratorio dei campioni pertinenti in conformità con la presente Convenzione e li includerà nel rapporto d’ispezione finale. Il Segretariato Tecnico includerà nel rapporto un’informazione dettagliata relativa alle attrezzature ed alle metodologie utilizzate dai laboratori designati.

Proroga della durata dell’ispezione

59. I periodi di ispezione possono essere prorogati mediante accordo con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato.

Colloquio informativo finale

60. Al completamento di un’ispezione, la squadra ispettiva si incontrerà con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e con il personale responsabile del sito d’ispezione per esaminare le risultanze preliminari della squadra ispettiva e chiarire ogni ambiguità. La squadra ispettiva fornirà ai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, per iscritto, i suoi risultati preliminari secondo un formato standardizzato, assieme ad una lista dei campioni e delle copie delle informazioni scritte e dei dati raccolti ed altro materiale da portare fuori dal sito. Il documento dovrà essere firmato dal Capo della squadra ispettiva. Al fine di indicare che ha preso nota del contenuto del documento, il rappresentante dello Stato Parte ispezionato controfirmerà il documento. La riunione dovrà essere terminata non oltre 24 ore dopo la fine dell’ispezione.

F. Partenza

61. Al completamento delle procedure post-ispettive, la squadra ispettiva dovrà lasciare, il prima possibile, il territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.

G. Rapporti

62. Non oltre 10 giorni dopo l’ispezione, gli ispettori prepareranno un rapporto finale sui fatti e le attività da essi svolti, nonché sui loro risultati. Esso dovrà contenere unicamente i fatti pertinenti all’osservanza della presente Convenzione, come previsto in base al mandato ispettivo. Il rapporto dovrà anche fornire informazioni per quanto riguarda il grado di cooperazione dello Stato Parte ispezionato con la squadra ispettiva. Osservazioni divergenti degli ispettori possono essere annesse al rapporto. Il rapporto dovrà essere tenuto riservato.

63. Il rapporto finale dovrà immediatamente essere presentato allo Stato Parte ispezionato. Qualsiasi commento scritto, eventualmente già formulato dallo Stato Parte ispezionato riguardo ai risultati, può essere allegato al rapporto. Il rapporto finale assieme ai commenti annessi effettuati dallo Stato Parte ispezionato sarà presentato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l’ispezione.

64. Se il rapporto contiene incertezze, o se la cooperazione tra l’Autorità Nazionale e gli ispettori non sembra essere a misura dei criteri stabiliti, il Direttore Generale chiederà chiarimenti allo Stato Parte.

65. Se le incertezze non possono essere chiarite, o se i fatti accertati sono tali da suggerire che gli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione non sono stati adempiuti, il Direttore Generale ne informa senza indugio il Consiglio Esecutivo.

H. Attuazione delle disposizioni generali

66. Le disposizioni della presente Parte si applicheranno a tutte le ispezioni condotte in conformità con la presente Convenzione salvo se le disposizioni della presente parte differiscono dalle disposizioni stabilite per i specifici tipi d’ispezioni nelle Parti III a XI del presente Annesso, nel qual caso tali ultime disposizioni avranno la precedenza.

Parte III Disposizioni generali per le misure di verifica in conformità con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3
A. Ispezioni iniziali ed accordi d’impianto

1. Ciascun impianto dichiarato, soggetto ad ispezioni in loco in conformità con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3, sarà oggetto di un’ispezione iniziale non appena l’impianto è stato dichiarato. Lo scopo di questa ispezione dell’impianto dovrà essere di verificare le informazioni fornite ed ottenere informazioni supplementari necessarie per la pianificazione delle future attività di verifica nell’impianto, comprese le ispezioni in loco ed un continuo monitoraggio per mezzo di una strumentazione fissa in loco, e di lavorare sull’accordo d’impianto.

2. Gli Stati Parti garantiranno che la verifica delle dichiarazioni e l’inizio delle misure di verifica sistematica possano essere effettuati dal Segretariato Tecnico in tutti gli impianti entro i tempi stabiliti, dopo che la Convenzione è entrata in vigore nei loro confronti.

3. Ciascuno Stato Parte concluderà un accordo d’impianto con l’Organizzazione per ciascun impianto dichiarato e sarà soggetto ad ispezioni in loco secondo gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3.

4. Gli accordi d’impianto dovranno essere completati non oltre 180 giorni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore per lo Stato Parte o dopo che l’impianto è stato dichiarato per la prima volta, salvo per gli impianti di distruzione di armi chimiche cui si applicano i paragrafi 5 a 7.

5. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche che inizi le sue operazioni oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte, l’accordo dovrà essere completato non meno di 180 giorni prima che l’impianto inizia a funzionare.

6. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche in funzionamento quando la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato Parte, o che inizia a funzionare non oltre un anno successivamente, l’accordo d’impianto dovrà essere completato non oltre 210 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, salvo se il Consiglio Esecutivo decide che gli accordi transitori di verifica, approvati in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 51 del presente Annesso, compreso un accordo d’impianto provvisorio, le disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni in loco, il monitoraggio con strumenti in loco, ed i tempi di applicazione di tali provvedimenti sono sufficienti.

7. Il Consiglio Esecutivo può decidere che i provvedimenti di verifica provvisori, approvati in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 51 del presente Annesso e comprendenti un accordo d’impianto provvisorio, disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni in loco, monitoraggio con strumentazione in loco, nonché i tempi per l’attuazione dell’accordo, sono sufficienti nel caso di un impianto di cui al paragrafo 6, le cui operazioni si prevede che cessino non oltre due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte.

8. Gli accordi d’impianto saranno basati sui modelli per tali accordi e prevederanno provvedimenti dettagliati che regolamenteranno le ispezioni in ciascun impianto. Gli accordi-modello dovranno includere disposizioni che tengano conto di futuri sviluppi tecnologici e saranno considerati ed approvati dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

9. Il Segretariato Tecnico può conservare in ciascun sito un contenitore sigillato per fotografie, carte ed altre informazioni cui fare eventualmente riferimento nel corso di successive ispezioni.

B. Accordi permanenti

10. Laddove applicabile, il Segretariato Tecnico avrà diritto di fare installare strumenti, sistemi e sigilli per un monitoraggio continuo e di utilizzarli secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione e gli accordi d’impianto tra gli Stati Parti e l’Organizzazione.

11. Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto, in conformità con le procedure stabilite, di ispezionare qualsiasi strumento utilizzato o installato dalla squadra ispettiva e farlo collaudare in presenza dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato. La squadra ispettiva avrà diritto di utilizzare gli strumenti installati dallo Stato Parte ispezionato e di effettuare essa stessa il monitoraggio del processo tecnologico di distruzione delle armi chimiche. A tal fine, la squadra ispettiva avrà diritto di ispezionare gli strumenti che intende utilizzare per verificare la distruzione delle armi chimiche e di farli collaudare in sua presenza.

12. Lo Stato Parte ispezionato fornirà la necessaria preparazione ed il necessario supporto per l’installazione di strumenti e di sistemi di monitoraggio continuo.

13. Al fine dell’attuazione dei paragrafi 11 e 12, adeguate procedure dettagliate saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

14. Lo Stato Parte ispezionato notificherà immediatamente al Segretariato Tecnico qualsiasi evento sopravvenuto o suscettibile di sopravvenire in un impianto dove sono installati degli strumenti di monitoraggio che possono avere un impatto sul sistema di monitoraggio. Lo Stato Parte ispezionato coordinerà le successive azioni con il Segretariato Tecnico in vista di ripristinare il funzionamento del sistema di monitoraggio e di provvedimenti ad interim, se necessario, il prima possibile.

15. Nel corso di ogni ispezione, la squadra ispettiva accerta che il sistema di monitoraggio funzioni a dovere e che non vi sia stata alcuna manipolazione dei sigilli posti. Se del caso, verranno effettuate ulteriori visite per garantire la manutenzione del sistema di monitoraggio, sostituire attrezzature o modificare il campo d’azione del sistema.

16. Se il sistema di monitoraggio segnala un’anomalia, il Segretariato Tecnico interviene immediatamente per determinare se sia dovuta ad un funzionamento difettoso del materiale o ad attività condotte nell’impianto. Se, dopo tale esame, il problema rimane irrisolto, il Segretariato Tecnico accerta senza indugio i fatti, se del caso mediante un’ispezione in loco o una visita dell’impianto. Non appena individua il problema, il Segretariato Tecnico lo comunica allo Stato Parte ispezionato, che collabora alla soluzione.

C. Attività pre-ispezioni

17. Fatto salvo il caso specificato al paragrafo 18, l’ispezione è notificata allo Stato Parte in questione almeno 24 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva nel luogo d’ingresso.

18. L’ispezione iniziale è notificata allo Stato Parte ispezionato almeno 72 ore prima dell’ora prevista dell’arrivo della squadra ispettiva nel luogo d’ingresso.

Parte IV (A)
Distruzione delle armi chimiche e verifica della loro distruzione in conformità dell’Articolo IV
A. Dichiarazioni

Armi chimiche

1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte in conformità con l’Articolo III, paragrafo 1 a) ii) contiene le seguenti informazioni:

  1. quantità globale di ciascun composto chimico dichiarato;
  2. ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio delle armi chimiche, indicata mediante:i)la sua denominazione;ii)dati geografici;iii)un diagramma preciso del sito, con una mappa dei limiti di recinzione dell’impianto e l’ubicazione di silos/aree di stoccaggio all’interno dell’impianto;
  3. l’inventario dettagliato di ciascuna struttura di stoccaggio di armi chimiche, che specifichi:i)i composti chimici definiti come armi chimiche secondo l’Articolo II;ii)munizioni e sotto munizioni, nonché dispositivi e materiali non carichi definiti come armi chimiche;iii)equipaggiamento specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l’utilizzazione delle munizioni, sotto munizioni, dispositivi e materiali di cui al punto ii);iv)composti chimici specificamente concepiti per essere utilizzati in connessione diretta con l’utilizzazione di munizioni, sotto munizioni, dispositivi o equipaggiamenti di cui al punto ii).

2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1 c) i) è previsto quanto segue:

  1. i composti chimici sono dichiarati in conformità con le tabelle figuranti nell’Annesso sui composti chimici;
  2. trattandosi di un composto chimico non elencato nelle Tabelle dell’Annesso sui composti chimici, dovranno essere fornite le informazioni necessarie per un’eventuale iscrizione del composto chimico nella Tabella appropriata, compresa la tossicità del prodotto allo stato puro. Trattandosi di un precursore, dovranno essere indicate la tossicità e la natura del prodotto principale finale o dei prodotti finali principali;
  3. i composti chimici sono identificati con la loro denominazione chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la loro formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito. Per un precursore, devono essere indicate la tossicità e l’identità del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali;
  4. trattandosi di una miscela di due o più composti chimici, ciascun composto chimico sarà identificato e la percentuale di ciascuno sarà fornita, e la miscela sarà dichiarata nella categoria del composto chimico più tossico. Se un componente di un’arma chimica binaria consiste nella miscela di due o più composti chimici, ciascun composto chimico sarà identificato e sarà indicata la percentuale di ciascuno;
  5. le armi chimiche binarie sono dichiarate sotto il prodotto finale pertinente, nell’ambito delle categorie di armi chimiche specificate al paragrafo 16. Le informazioni supplementari seguenti sono fornite per ciascun tipo di munizione/dispositivo chimico binario:i)denominazione chimica del prodotto finale tossico;ii)composizione chimica e quantitativo di ciascun componente;iii)rapporto ponderato effettivo tra i componenti;iv)indicazione del componente considerato come il componente-chiave;v)quantità prevista del prodotto finale tossico, calcolato su una base stechiometrica a partire dal componente chiave, ponendo un rendimento del 100 per cento. Una quantità dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad un prodotto finale tossico specifico è considerata come equivalente alla quantità (in tonnellate) di detto prodotto finale calcolata su una base stechiometrica, ponendo un rendimento del 100 per cento;
  6. per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la dichiarazione è analoga a quella prevista per le armi chimiche binarie;
  7. per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato il tipo di stoccaggio (munizioni, sottomunizioni, dispositivi, materiali o contenitori per prodotti alla rinfusa o di altro tipo). Per ciascun tipo di stoccaggio, deve essere specificato quanto segue:i)tipo;ii)dimensioni o calibro;iii)numero degli elementi;iv)peso nominale della carica chimica per elemento;
  8. per ciascun composto chimico deve essere dichiarato il peso totale attuale sul sito di stoccaggio;
  9. inoltre, per i composti chimici immagazzinati alla rinfusa, deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se è nota.

3. Per ciascun tipo di munizioni e di sotto-munizioni non cariche, di dispositivi o di equipaggiamenti di cui al paragrafo 1 c) ii), devono essere fornite le seguenti informazioni:

  1. numero degli elementi;
  2. volume nominale della carica per elemento;
  3. carica chimica prevista per questi elementi.

Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l’Articolo III, paragrafo 1 a) iii)

4. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte secondo l’Articolo III, paragrafo 1 a) iii), deve contenere tutte le informazioni previste nei paragrafi 1 a 3 precedenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovano le armi chimiche deve adottare, di concerto con l’altro Stato, i provvedimenti necessari con l’altro Stato per garantire che le dichiarazioni siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio le armi chimiche sono localizzate non è in grado di adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovrà darne spiegazioni.

Dichiarazioni di quantitativi trasferiti o ricevuti anteriormente

5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto armi chimiche a partire dal 1° gennaio 1946 deve dichiarare questi trasferimenti o quantitativi ricevuti secondo l’Articolo III, paragrafo 1 a) iv) a condizione che il quantitativo trasferito o ricevuto superi una tonnellata annua di composti chimici alla rinfusa e/o sotto forma di munizioni. Tale dichiarazione sarà effettuata secondo le modalità d’inventario specificate ai paragrafi 1 e 2. Tale dichiarazione deve altresì indicare i Paesi fornitori, i Paesi destinatari, le date dei trasferimenti o di ricevimento, e con la maggior precisione possibile, la localizzazione attuale degli elementi trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti effettuati e per i quantitativi ricevuti durante il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1946 ed il 1° gennaio 1970, lo Stato Parte dovrà fornire ogni informazione ancora in suo possesso e dichiarare i motivi per i quali non può presentare una dichiarazione completa.

Presentazione del piano generale di distruzione delle armi chimiche

6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato secondo l’Articolo III, paragrafo 1 a) v) fornisce un panorama del programma nazionale di distruzione delle armi chimiche dello Stato Parte, nonché informazioni sugli sforzi di tale Stato Parte per conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella Convenzione. Il piano prevede:

  1. un programma generale di distruzione, indicante i tipi e le quantità approssimative di armi chimiche da distruggere durante ciascun periodo annuale di distruzione in ogni impianto di distruzione esistente e, se possibile, per ogni impianto di distruzione di armi chimiche previsto;
  2. il numero degli impianti di distruzione di armi chimiche esistenti o previsti che saranno in funzione per tutto il periodo di distruzione;
  3. per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente o previsto:i)denominazione e localizzazione;ii)tipi e quantità approssimative di armi chimiche da distruggere, nonché il tipo (ad es. agenti nervini o agenti vescicanti) e la quantità approssimativa di carica chimica;
  4. i piani ed i programmi di formazione del personale per il funzionamento degli impianti di distruzione;
  5. norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni cui devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti;
  6. informazioni sull’elaborazione di nuovi metodi per la distruzione di armi chimiche e per il miglioramento dei metodi esistenti;
  7. valutazioni dei costi di distruzione delle armi chimiche;
  8. ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma di distruzione nazionale.
B. Provvedimenti di chiusura e di preparazione degli impianti di stoccaggio

7. Al più tardi al momento della presentazione della sua dichiarazione di armi chimiche, uno Stato Parte adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi impianti di stoccaggio, ed impedisce ogni trasporto delle armi chimiche al di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione.

8. Lo Stato Parte vigila affinché le armi chimiche degli impianti di stoccaggio siano configurate in modo tale che sia possibile accedervi agevolmente ai fini della verifica secondo i paragrafi 37 a 49.

9. Per tutto il tempo in cui un impianto di stoccaggio rimane chiusa ad ogni trasporto di armi chimiche fuori dall’impianto, salvo che per fini di distruzione, lo Stato Parte può proseguire, nell’impianto, le attività di manutenzione corrente, compresa la manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e le attività collegate alla sicurezza fisica; nonché la preparazione delle armi chimiche ai fini della loro distruzione.

10. Non fanno parte delle attività di manutenzione delle armi chimiche:

  1. la sostituzione di agenti o di corpi di munizione;
  2. la modifica delle caratteristiche originali delle munizioni, di loro parti o componenti.

11. Tutte le attività di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico.

C. Distruzione

Principi e metodi di distruzione delle armi chimiche

12. Per «distruzione di armi chimiche» si intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenzialmente irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende inutilizzabili, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali.

13. Ciascuno Stato Parte determina come distruggerà le armi chimiche, fermo restando che i seguenti metodi non potranno essere utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque, infossamento o combustione all’aria aperta. Le armi chimiche saranno distrutte unicamente in impianti specificamente designati ed adeguatamente concepiti ed equipaggiati.

14. Ciascuno Stato Parte si accerterà che i suoi impianti di distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera da garantire la distruzione delle armi chimiche e farà in modo che il processo di distruzione possa essere verificato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Ordine di distruzione

15. L’ordine di distruzione delle armi chimiche è basato sugli obblighi specificati nell’Articolo I e negli altri Articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell’interesse degli Stati Parti a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all’inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione delle armi chimiche, nonché del principio di applicabilità a prescindere dalla composizione effettiva degli arsenali e dei metodi scelti per la distruzione delle armi chimiche. L’ordine di distruzione è basato su un principio di livellamento.

16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni Stato Parte saranno distribuite in tre categorie:

Categoria 1: armi chimiche prodotte con i composti chimici della Tabella 1, loro parti e componenti;

Categoria 2: armi chimiche prodotte con tutti gli altri composti chimici, loro parti e componenti;

Categoria 3: munizioni e sotto-munizioni non cariche, e materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l’utilizzazione di armi chimiche.

17. Lo Stato Parte:

  1. intraprende la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti e completa tale distruzione non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distrugge le armi chimiche in conformità con le seguenti scadenze di distruzione:i)Fase 1: non oltre due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno essere terminate le prove del primo impianto di distruzione. Almeno l’1 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione;ii)Fase 2: almeno il 20 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione;iii)Fase 3: almeno il 45 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovrà essere distrutto non oltre sette anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione;iv)Fase 4: tutte le armi chimiche della Categoria 1 dovranno essere distrutte non oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione;
  2. intraprende la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti e completa la distruzione non oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 2 saranno distrutte gradualmente in quantitativi annuali pari, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per queste armi è il peso dei prodotti chimici della Categoria 2;
  3. intraprende la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre un anno dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e completa la distruzione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 3 saranno distrutte gradualmente in uguali quantitativi annuali, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per munizioni non cariche e dispositivi non carichi è espresso mediante il volume di carica nominale (m3), e, per il materiale, dal numero di elementi.

18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. ai fini dell’ordine di distruzione, la quantità dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad uno specifico prodotto tossico finale è considerata come equivalente alla quantità (in tonnellate) di tale prodotto finale tossico calcolato su una base stechiometrica, nell’ipotesi di un rendimento del 100 per cento;
  2. la necessità di distruggere una determinata quantità del componente chiave comporta quella di distruggere una quantità corrispondente dell’altro componente, calcolata in base al rapporto di peso effettivo tra i componenti nel tipo considerato di munizioni/dispositivo chimico binario;
  3. se la quantità dichiarata dell’altro componente è superiore a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo tra i componenti, l’eccedenza sarà distrutta nel corso dei primi due anni successivi all’inizio delle operazioni di distruzione;
  4. alla fine di ogni successivo anno operativo, lo Stato Parte può conservare la quantità dell’altro componente dichiarato, determinata in base al rapporto di peso effettivo tra i componenti presenti nel tipo considerato di munizione/ dispositivo chimico binario.

19. Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multipli, l’ordine di distruzione è analogo a quello previsto per le armi chimiche binarie.

Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione

20. Il Consiglio Esecutivo esamina i piani generali di distruzione delle armi chimiche, presentati in conformità con l’Articolo III, paragrafo 1 a) v) ed in conformità con il paragrafo 6 della presente Parte, tra l’altro per valutare la loro conformità con l’ordine di distruzione stabilito nei paragrafi 15 a 19. Il Consiglio Esecutivo si consulterà con ogni Stato Parte il cui piano non è conforme, in vista di renderlo tale.

21. Qualora uno Stato Parte ritenga, a causa di circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, di non poter raggiungere il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la Fase 3 dell’ordine di distruzione delle armi chimiche della Categoria 1, esso può proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione e dovrà contenere una spiegazione dettagliata dei motivi per i quali è presentata.

22. Ciascuno Stato Parte dovrà adottare tutti i necessari provvedimenti per garantire che le armi chimiche della Categoria 1 siano distrutte entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17 a), così come modificati in conformità con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato Parte ritiene che non riuscirà a distruggere la percentuale richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato per una delle fasi di distruzione intermedie, può chiedere al Consiglio Esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo Stato in questione una proroga del termine che detto Stato è tenuto a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni prima dello scadere del termine di distruzione intermedio e dovrà contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonché i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado di adempiere al suo obbligo di rispettare il successivo termine di distruzione.

23. Qualora una proroga venga accordata, persiste per lo Stato Parte l’obbligo di conseguire il livello cumulativo fissato per la fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per questa fase. Le proroghe concesse in conformità con la presente sezione non modificano in alcun modo l’obbligo dello Stato Parte di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della Categoria 1 non oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione

24. Qualora uno Stato Parte ritenga di non essere in grado di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della Categoria 1 non oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione, esso può chiedere al Consiglio Esecutivo una proroga del termine ultimo di completamento della distruzione di tali armi chimiche. Tale richiesta dovrà essere effettuata non oltre nove anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

25. La richiesta dovrà contenere:

  1. la durata della proroga richiesta;
  2. un esposto dettagliato delle ragioni per le quali si richiede una proroga;
  3. un piano di distruzione dettagliato per il periodo corrispondente alla proroga proposta e per il resto del periodo di distruzione iniziale di 10 anni.

26. La Conferenza, nella sua successiva sessione, adotterà una decisione in merito a tale richiesta, in considerazione della raccomandazione effettuata dal Consiglio Esecutivo. Qualunque proroga sarà concessa per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte è tenuto a terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo 15 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della proroga, comprese le specifiche misure di verifica ritenute necessarie, nonché i provvedimenti specifici che lo Stato Parte deve prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I costi della verifica durante il periodo di proroga saranno ripartiti in conformità con il paragrafo 16 dell’Articolo IV.

27. Se la proroga è concessa, lo Stato Parte adotterà appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive.

28. Lo Stato Parte continuerà a presentare piani di distruzione annuali dettagliati in conformità con il paragrafo 29, nonché rapporti annuali sulla distruzione delle armi chimiche della Categoria 1 in conformità con il paragrafo 36, fino a quando tutte le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre lo Stato Parte dovrà fare rapporto al Consiglio Esecutivo sulle sue attività di distruzione ad intervalli di 90 giorni al massimo per tutto il periodo della proroga. Il Consiglio Esecutivo passerà in rassegna i progressi compiuti per quanto concerne la distruzione ed adotterà le misure necessarie per avere la prova scritta di questi progressi. Il Consiglio Esecutivo fornisce agli Stati Parti, su richiesta, tutte le informazioni relative alle attività di distruzione svolte durante il periodo di proroga.

Piani di distruzione annuali dettagliati

29. I piani di distruzione annuali dettagliati che saranno presentati al Segretariato Tecnico non oltre 60 giorni prima dell’inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con l’Articolo IV, paragrafo 7 a), dovranno specificare:

  1. la quantità di ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date alle quali la distruzione di ciascun specifico tipo di composti chimici deve essere terminata;
  2. per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, uno schema dettagliato del sito indicante ogni modifica apportata agli schemi precedentemente forniti;
  3. un programma dettagliato delle attività in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche per l’anno successivo, indicando i tempi previsti per la progettazione, la costruzione o la modificazione dell’impianto, la sistemazione ed il controllo dell’attrezzatura, la formazione degli operatori, nonché le operazioni di distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche, specificando i periodi di inattività previsti.

30. Lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate riguardo a ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, al fine di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d’ispezione preliminari da utilizzare nell’impianto.

31. Le informazioni dettagliate su ciascuno degli impianti di distruzione comportano i seguenti elementi:

  1. denominazione, indirizzo e localizzazione;
  2. schemi dettagliati ed annotati dell’impianto;
  3. schemi della sistemazione dell’impianto, schemi di processi e schemi delle apparecchiature e delle tubature;
  4. descrizioni tecniche dettagliate dell’equipaggiamento, inclusi gli schemi di progettazione e le specifiche degli strumenti necessari per: estrarre la carica chimica dalle munizioni, dai dispositivi e dai contenitori; immagazzinare provvisoriamente la carica chimica estratta; distruggere il fattore chimico; e distruggere le munizioni, i dispositivi ed i contenitori;
  5. descrizioni tecniche dettagliate del procedimento di distruzione, compreso il tasso di scorrimento del materiale, le temperature e le pressioni, nonché il rendimento previsto dell’operazione di distruzione;
  6. capacità progettata dell’impianto per ciascun tipo specifico di armi chimiche;
  7. descrizione dettagliata dei prodotti per la distruzione e metodo di eliminazione definitiva di tali prodotti;
  8. una descrizione tecnica dettagliata delle misure volte ad agevolare le ispezioni effettuate in conformità con la presente Convenzione;
  9. descrizione dettagliata di ogni zona di stoccaggio provvisorio nell’impianto di distruzione che sarà utilizzata per il passaggio delle armi chimiche direttamente nell’impianto di distruzione, compresi gli schemi del sito e dell’impianto nonché le informazioni sulla capacità di stoccaggio per ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere nell’impianto;
  10. descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di sicurezza in vigore nell’impianto;
  11. descrizione dettagliata dell’alloggio e dei locali di lavoro per gli ispettori;
  12. misure suggerite per la verifica internazionale.

32. Lo Stato Parte fornisce, per ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, i manuali di funzionamento dell’impianto, i piani di sicurezza e sanitari, i manuali per le operazioni di laboratorio e per l’assicurazione ed il controllo di qualità dei laboratori e le autorizzazioni per le attività potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale è già stato fornito in precedenza.

33. Lo Stato Parte notificherà sollecitamente il Segretariato Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare le attività di ispezione nei suoi impianti di distruzione.

34. I termini per la presentazione delle informazioni specificate nei paragrafi 30 a 32, saranno esaminati ed approvati dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

35. Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate in ciascun impianto di distruzione dello Stato Parte, il Segretariato Tecnico inizia, se del caso, consultazioni con lo Stato Parte interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione di armi chimiche di detto Stato sono stati progettati in modo da effettuare la distruzione delle armi chimiche e da consentire una pianificazione anticipata delle misure di verifica da applicare e di accertarsi che l’attuazione delle misure di verifica è compatibile con il buon funzionamento degli impianti e che il funzionamento dell’impianto consente un’adeguata verifica.

Rapporti annuali sulla distruzione

36. Dovranno essere presentate al Segretariato Tecnico in conformità con l’Articolo IV, paragrafo 7 b), non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione, informazioni relative all’attuazione di piani per la distruzione delle armi chimiche, che specificheranno gli importi attuali di armi chimiche distrutte durante l’anno precedente in ciascun impianto di distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per le quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti.

D. Verifica

Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante un’ispezione in loco

37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo di confermare mediante un’ispezione in loco l’esattezza delle dichiarazioni pertinenti effettuate in conformità con l’Articolo III.

38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente dopo che una dichiarazione sia stata presentata. In particolare essi dovranno verificare la quantità e la natura dei composti chimici, il tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale.

39. Gli ispettori utilizzeranno, se del caso, sigilli e contrassegni regolamentari, o altre procedure convenute di controllo degli stocks al fine di agevolare un accurato inventario delle armi chimiche in ciascuna installazione di stoccaggio.

40. Mano a mano che l’inventario progredisce, gli ispettori appongono i sigilli del tipo convenuto nella misura necessaria per indicare chiaramente l’eventuale rimozione di stock e per assicurare la chiusura dell’impianto di stoccaggio durante l’inventario. Tali sigilli saranno tolti dopo il completamento dell’inventario, salvo se diversamente convenuto.

Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio

41. Lo scopo della verifica sistematica degli impianti di stoccaggio dovrà essere di vigilare che non avvenga nessuna rimozione di armi chimiche non individuata da tali impianti.

42. La verifica sistematica avrà inizio il prima possibile dopo la presentazione della dichiarazione di armi chimiche e continuerà fino a quando tutte le armi chimiche non saranno state rimosse dall’impianto di stoccaggio. Tale verifica accompagnerà, in conformità con l’accordo di impianto, l’ispezione in loco ed il monitoraggio con strumentazione fissa.

43. Quando tutte le armi chimiche saranno state rimosse dall’impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico confermerà la dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma, il Segretariato Tecnico porrà fine alla verifica sistematica dell’impianto di stoccaggio ed eliminerà con sollecitudine ogni strumento di monitoraggio installato dagli ispettori.

Ispezioni e visite

44. L’impianto di stoccaggio da ispezionare sarà selezionato dal Segretariato Tecnico in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l’impianto deve essere ispezionato. Le direttive per determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno elaborate dal Segretariato Tecnico, in considerazione delle raccomandazioni che dovranno essere considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

45. Il Segretariato Tecnico notificherà allo Stato Parte la sua decisione d’ispezionare o di visitare l’impianto di stoccaggio 48 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva nell’installazione per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, questo termine potrà essere abbreviato.

46. Lo Stato Parte ispezionato dovrà effettuare i preparativi necessari per l’arrivo degli ispettori e garantire il loro sollecito trasporto dal punto di ingresso all’impianto di stoccaggio. L’accordo di impianto specificherà le misure amministrative per gli ispettori.

47. All’arrivo della squadra ispettiva nell’impianto di stoccaggio per provvedere all’ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce i seguenti dati sull’impianto:

  1. il numero degli edifici di stoccaggio e dei luoghi di stoccaggio;
  2. per ciascun edificio e luogo di stoccaggio, il tipo ed il numero di identificazione o designazione con cui è indicato nello schema del sito;
  3. per ciascun edificio e luogo di stoccaggio nell’impianto, il numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e, per i contenitori che non sono parti di munizioni binarie, la quantità effettiva di carica chimica in ogni contenitore.

48. Nel procedere ad un inventario, entro il periodo di tempo disponibile, gli ispettori hanno diritto:

  1. di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d’ispezione:i)inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate nell’impianto;ii)inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate in determinati edifici o luoghi dell’impianto, a discrezione degli ispettori;iii)inventario di tutte le armi chimiche di uno o più tipi specifici immagazzinate nell’impianto a discrezione degli ispettori;
  2. di controllare tutti gli elementi inventariati riscontrandoli con i documenti d’ufficio approvati.

49. In conformità con gli accordi di impianto, gli ispettori:

  1. hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la loro attività, gli ispettori dovranno attenersi ai regolamenti di sicurezza nell’impianto. Gli elementi da ispezionare saranno prescelti dagli ispettori;
  2. hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni successiva ispezione di ogni impianto di stoccaggio di armi chimiche, di designare le munizioni, i dispositivi ed i contenitori da cui prelevare campioni, ed apporre su queste munizioni, dispositivi e contenitori un unico cartellino che rileverebbe ogni tentativo effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sarà prelevato da ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di armi chimiche o in un impianto di distruzione di armi chimiche non appena ciò sarà fattibile da un punto di vista pratico, in considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate.

Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche

50. La verifica della distruzione delle armi chimiche ha come scopo:

  1. di confermare la natura e la quantità degli stock di armi chimiche da distruggere;
  2. di confermare che questi stocks sono stati distrutti.

51. Le operazioni di distruzione delle armi chimiche effettuate durante i 390 giorni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione sono regolamentate da provvedimenti di verifica transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo d’impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica mediante un’ispezione in loco ed un monitoraggio con strumentazione fissa, nonché uno scadenzario per l’applicazione delle misure, sono convenuti tra l’Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato. Tali provvedimenti saranno approvati dal Consiglio Esecutivo non oltre 60 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato Tecnico basate su una valutazione delle informazioni dettagliate relative all’impianto fornite in conformità con il paragrafo 31 ed una visita all’impianto. Il Consiglio Esecutivo, nella sua prima sessione, istituirà le direttive per tali provvedimenti transitori di verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare da parte della Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i). I provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo di garantire, in tutto il periodo di transizione, la verifica della distruzione delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e di evitare che siano intralciate le operazioni di distruzione in corso.

52. Le disposizioni dei paragrafi 53 a 61 si applicano alle operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio non prima di 390 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

53. Il Segretariato Tecnico stabilisce, in base alla presente Convenzione, informazioni dettagliate relative all’impianto di distruzione e, a seconda dei casi, all’esperienza acquisita in precedenti ispezioni, un progetto di piano d’ispezione delle operazioni di distruzione delle armi chimiche in ciascuno degli impianti di distruzione. Il piano sarà completato e presentato allo Stato Parte ispezionato per osservazioni, almeno 270 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell’impianto secondo la presente Convenzione. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato dovrà essere regolata per via di consultazioni. Il Consiglio Esecutivo sarà investito di ogni questione irrisolta e dovrà prendere misure appropriate in vista di agevolare la completa ed intera applicazione della Convenzione.

54. Il Segretariato Tecnico effettuerà una visita preliminare in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche dello Stato Parte ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell’impianto, secondo la presente Convenzione, ai fini di una ricognizione dell’impianto e per valutare la pertinenza del piano d’ispezione.

55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno già iniziato, lo Stato Parte ispezionato non è tenuto a decontaminarlo prima che il Segretariato Tecnico proceda alla visita preliminare. La visita non dura più di cinque giorni e le persone incaricate di effettuarla non sono più di 15.

56. Una volta stabiliti i piani di verifica dettagliati, essi saranno comunicati, accompagnati da un’appropriata raccomandazione del Segretariato Tecnico, al Consiglio Esecutivo per esame. Il Consiglio esaminerà i piani in vista di approvarli, compatibilmente con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresì confermare che i piani di verifica della distruzione corrispondono agli obiettivi della verifica e che sono efficaci e realizzabili. Esso dovrebbe essere completato almeno 180 giorni prima dell’inizio del periodo di distruzione.

57. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo può consultare il Segretariato Tecnico a proposito di ogni problema relativo alla pertinenza del piano di verifica. Se nessun membro del Consiglio Esecutivo solleva obiezioni, il piano sarà eseguito.

58. Se vi sono difficoltà, il Consiglio Esecutivo inizierà consultazioni con lo Stato Parte in vista di risolverle. Qualora permangano difficoltà irrisolte, esse saranno deferite alla Conferenza.

59. Per l’impianto di distruzione di armi chimiche, l’accordo dettagliato specifica, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’impianto di distruzione e delle sue modalità operative:

  1. dettagliate procedure d’ispezione in loco;
  2. disposizioni relative alla verifica per mezzo di un monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed in presenza di ispettori.

60. Gli ispettori dovranno poter aver accesso a ciascun impianto di distruzione di armi chimiche almeno 60 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell’impianto, in conformità con la presente Convenzione, per sorvegliare la sistemazione delle attrezzature d’ispezione, ispezionare queste attrezzature e sottoporle a prove di funzionamento, nonché per effettuare un esame tecnico finale dell’impianto. Trattandosi di un impianto in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno già iniziato, queste operazioni saranno interrotte ai fini della sistemazione e delle prove delle attrezzature d’ispezione; l’interruzione sarà del tempo minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati delle prove e dell’esame, lo Stato Parte ed il Segretariato Tecnico possono convenire di completare l’accordo di impianto dettagliato o apportarvi modifiche.

61. Lo Stato Parte ispezionato notifica per iscritto, al capo della squadra ispettiva presso l’impianto di distruzione di armi chimiche, la partenza di una spedizione di armi chimiche da un impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto di distruzione, almeno quattro ore prima di tale partenza. Nella notifica sono specificati la denominazione dell’impianto di stoccaggio, l’ora di partenza e di arrivo previste, i tipi specifici e le quantità di armi chimiche trasportate, indicando se elementi contrassegnati con il cartellino sono stati spostati, nonché il mezzo di trasporto. Tale notifica può includere una o più spedizioni. Il capo della squadra ispettiva dovrà essere immediatamente notificato, per iscritto, di qualsiasi modifica di questi dati.

Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di distruzione delle armi chimiche

62. Gli ispettori si accertano dell’arrivo delle armi chimiche nell’impianto di distruzione e del loro immagazzinaggio. Essi controllano l’inventario di ciascun invio seguendo procedure convenute compatibili con i regolamenti di sicurezza in vigore nell’impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio. Essi utilizzano, come opportuno, sigilli, contrassegni o altre procedure convenute di controllo degli stock per facilitare un accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione.

63. Dal momento in cui le armi chimiche vengono immagazzinate negli impianti di stoccaggio situati negli impianti di distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali impianti di stoccaggio saranno soggetti ad una verifica sistematica, in conformità ad accordi di impianto pertinenti.

64. Al termine di una fase di distruzione attiva, gli ispettori effettueranno un inventario delle armi chimiche rimosse dall’impianto di stoccaggio per essere distrutte. Essi verificheranno l’esattezza dell’inventario delle armi chimiche rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo degli inventari di cui al paragrafo 62.

Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di distruzione di armi chimiche

65. Gli ispettori devono poter avere accesso, per svolgere le loro attività, agli impianti di distruzione di armi chimiche ed agli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situati per tutta la fase di distruzione attiva.

66. Al fine di accertarsi che nessuna arma chimica è stata deviata e che il processo di distruzione è stato completato, gli ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, di verificare, essendo personalmente presenti, e mediante un monitoraggio con strumentazione fissa in loco:

  1. la consegna delle armi chimiche presso l’impianto;
  2. la zona di stoccaggio temporaneo delle armi chimiche nonché il tipo specifico e la quantità di armi chimiche immagazzinate in tale zona;
  3. il tipo specifico e la quantità di armi chimiche da distruggere;
  4. il processo di distruzione;
  5. il prodotto finale della distruzione;
  6. l’asportazione delle parti metalliche;
  7. l’integrità del processo di distruzione e dell’impianto nel suo insieme.

67. Gli ispettori hanno diritto di etichettare, ai fini della campionatura, le munizioni, i dispositivi o i contenitori che si trovano nelle zone di stoccaggio temporaneo degli impianti di distruzione di armi chimiche.

68. I dati derivanti dalla gestione corrente dell’impianto, debitamente autenticati, sono utilizzati per le esigenze dell’ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze.

69. Dopo il completamento di ciascun periodo di distruzione, il Segretariato Tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte che riporta il completamento della distruzione della quantità designata di armi chimiche.

70. Gli ispettori, in conformità con gli accordi di impianto:

  1. hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di distruzione e dei luoghi di stoccaggio di armi chimiche ivi situate, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla rinfusa o altri contenitori ivi situati. Gli elementi da ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di verifica accettato dallo Stato Parte ispezionato ed approvato dal Consiglio Esecutivo;
  2. sorvegliano l’analisi sistematica in loco dei campioni durante il processo di distruzione;
  3. ricevono, se necessario, campioni prelevati a loro richiesta da ogni dispositivo, contenitore alla rinfusa ed altri contenitori presso l’impianto di distruzione o l’impianto di stoccaggio ivi contenuto.
Parte IV (B)
Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate
A. Disposizioni generali

1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere distrutte come previsto alla sezione B.

2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono anche alla definizione dell’Articolo II, paragrafo 5 b), saranno distrutte come previsto alla sezione C.

B. Regime applicabile alle armi chimiche obsolete

3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete così come definite all’Articolo II, paragrafo 5 a) fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, indicando in particolar modo, in tutta la misura del possibile, la localizzazione, il tipo, la quantità e lo stato attuale di tali armi chimiche obsolete.

Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite nell’Articolo II, paragrafo 5 b), lo Stato Parte presenterà al Segretariato Tecnico un dichiarazione secondo l’Articolo III, paragrafo 1 b) i), comprese, per quanto possibile, le informazioni specificate nella Parte IV (A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso.

4. Uno Stato Parte che rinviene armi chimiche obsolete dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti fornisce al Segretariato Tecnico le informazioni specificate al paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche obsolete.

5. Il Segretariato Tecnico svolge una ispezione iniziale, ed ogni ulteriore ispezione che potrà essere necessaria, al fine di verificare le informazioni fornite in conformità con i paragrafi 3 e 4 ed in particolare determinare se le armi chimiche corrispondono alla definizione di armi chimiche obsolete che figura all’Articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva le direttive da seguire per determinare se le armi chimiche fabbricate tra il 1925 ed il 1946 possono ancora essere utilizzate in quanto tali, secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

6. Lo Stato Parte tratterà le armi chimiche obsolete per le quali il Segretariato Tecnico ha confermato che corrispondono alla definizione dell’Articolo II, paragrafo 5 a) come detriti tossici. Esso informerà il Segretariato Tecnico dei provvedimenti intrapresi per distruggere o eliminare in ogni altro modo tali armi chimiche obsolete come detriti tossici, in conformità con la sua legislazione nazionale.

7. Con riserva dei paragrafi 3 a 5, lo Stato Parte distruggerà le armi chimiche obsolete per le quali il Segretario Tecnico ha stabilito che corrispondevano alla definizione di cui nell’Articolo II, paragrafo 5 b) in conformità con l’Articolo 4 e con la Parte IV (A) del presente Annesso. Su richiesta di uno Stato Parte, il Consiglio Esecutivo può, tuttavia, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all’ordine di distruzione di tali vecchie armi chimiche obsolete, qualora determini che ciò non costituisce un rischio per l’oggetto e per i fini della presente Convenzione. La richiesta dovrà contenere specifiche proposte per la modifica delle scadenze e dell’ordine di distruzione, nonché spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte di modifica.

C. Regime applicabile alle armi chimiche abbandonate

8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano armi chimiche abbandonate (in appresso denominato «Stato Parte territoriale») fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate. Tali informazioni dovranno includere, nella misura del possibile, la localizzazione, il tipo, la quantità e le condizioni attuali delle armi chimiche abbandonate, nonché informazioni sulle circostanze dell’abbandono.

9. Lo Stato Parte che scopre armi chimiche abbandonate dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni dopo la loro scoperta, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi. Nella misura del possibile, indica in particolare la localizzazione, il tipo, la quantità e le condizioni attuali delle armi chimiche abbandonate nonché informazioni sulle circostanze dell’abbandono.

10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio di un altro Stato Parte (in appresso denominato come «Stato Parte autore dell’abbandono») fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi chimiche abbandonate. Nella misura del possibile, indicherà in particolare la localizzazione, il tipo, e la quantità di queste armi e fornirà precisioni sulle circostanze dell’abbandono e sulle condizioni delle armi chimiche abbandonate.

11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione preliminare e ad ogni ulteriore ispezione eventualmente necessaria per verificare l’esattezza di tutte le informazioni pertinenti che gli sono state fornite secondo i paragrafi 8 a 10 e per determinare se è necessaria la verifica sistematica prevista ai paragrafi 41 a 43 Parte IV (A) del presente Annesso. Se del caso, verifica l’origine delle armi chimiche abbandonate e stabilisce i fatti connessi con l’abbandono e l’identità dello Stato autore dell’abbandono.

12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al Consiglio Esecutivo, allo Stato Parte territoriale ed allo Stato Parte autore dell’abbandono o allo Stato Parte dichiarato dallo Stato Parte territoriale o individuato dal Segretariato Tecnico come l’autore dell’abbandono delle armi chimiche. Se uno degli Stati Parti direttamente interessati non è soddisfatto per quanto riguarda il rapporto avrà diritto di dirimere la questione in conformità con le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il caso al Consiglio Esecutivo affinché sia risolto rapidamente.

13. In applicazione dell’Articolo I, paragrafo 3, lo Stato Parte territoriale avrà diritto di chiedere allo Stato Parte che il Segretariato Tecnico ha stabilito trattarsi dell’autore dell’abbandono secondo i paragrafi 8 a 12 di iniziare consultazioni per la cooperazione alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Esso informerà immediatamente il Segretariato Tecnico della sua richiesta.

14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale e lo Stato Parte autore dell’abbandono, in vista di decidere di comune accordo un piano di distruzione, avranno inizio non oltre 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico è stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Il piano di distruzione convenuto è comunicato al Segretariato Tecnico non oltre 180 giorni dopo che quest’ultimo è stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. A richiesta dello Stato Parte autore dell’abbandono e dello Stato Parte territoriale, il Consiglio Esecutivo può prorogare il termine di comunicazione del piano di distruzione convenuto.

15. Lo Stato Parte autore dell’abbandono fornisce tutte le risorse necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate, e cioè mezzi finanziari e tecnici, servizi di esperti, impianti ed altre risorse. Lo Stato Parte territoriale fornirà un’adeguata cooperazione.

16. Qualora non sia possibile individuare lo Stato Parte autore dell’abbandono o qualora questo non sia uno Stato Parte, lo Stato Parte territoriale può chiedere, per assicurare la distruzione delle armi chimiche abbandonate, all’Organizzazione e ad altri Stati Parti di fornirgli assistenza a tal fine.

17. Con riserva dei paragrafi 8 a 16, l’Articolo IV e la Parte IV (A) del presente Annesso si applicheranno anche alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche abbandonate che corrispondono anche alla definizione delle armi chimiche obsolete di cui all’Articolo II, paragrafo 5 b), il Consiglio Esecutivo, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte autore dell’abbandono, può modificare o in casi eccezionali sospendere l’attuazione delle disposizioni relative alla distruzione, qualora determini che ciò non rappresenta un pericolo per gli scopi e l’obiettivo della presente Convenzione. In caso di armi chimiche abbandonate che non corrispondono alla definizione delle armi chimiche obsolete all’Articolo II, paragrafo 5 b), il Consiglio Esecutivo, a richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte autore dell’abbandono, può, in circostanze eccezionali, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all’ordine di distruzione di tali armi, qualora determini che ciò non costituisca un rischio per l’oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta di cui al presente paragrafo dovrà contenere specifiche proposte per l’adeguamento o la sospensione delle disposizioni relative alla distruzione, nonché spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte.

18. Gli Stati Parti possono concludere tra di loro accordi o intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Il Consiglio Esecutivo può, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o insieme allo Stato Parte autore dell’abbandono, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o intese prevalgano rispetto a quelle della presente sezione, se ritiene che l’accordo o l’intesa garantiscono la distruzione delle armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17.

Parte V Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e verifica della loro distruzione secondo l’Articolo V
A. Dichiarazione

Dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche

1. La dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte secondo l’Articolo III, paragrafo 1 c) ii) conterrà per ogni impianto le seguenti informazioni:

  1. denominazione dell’impianto, nomi dei proprietari e nome delle società o imprese che lo gestiscono a decorrere dal 1° gennaio 1946;
  2. localizzazione precisa dell’impianto, compreso il suo indirizzo, il luogo del complesso, l’ubicazione dell’impianto nell’ambito del complesso, compreso l’edificio esatto ed il suo numero, se del caso;
  3. la dichiarazione se si tratta di un impianto per la produzione di composti chimici definiti come armi chimiche o se si tratta di un impianto per la carica di armi chimiche, o entrambe;
  4. data di completamento della costruzione dell’impianto e periodi nei quali sarebbero state effettuate trasformazioni dell’impianto, compresa l’installazione di equipaggiamenti nuovi o modificati, che hanno modificato in maniera significativa le caratteristiche del processo di produzione dell’impianto;
  5. informazioni sui composti chimici definiti come armi chimiche, fabbricati nell’impianto; munizioni, dispositivi e contenitori che sono stati caricati nell’impianto, date alle quali le attività di produzione o di carica hanno iniziato e cessato:i)per i composti chimici definiti come armi chimiche, che sono stati prodotti nell’impianto, deve essere precisato il tipo specifico di ciascun composto prodotto, la sua denominazione chimica secondo la nomenclatura in vigore dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la sua formula strutturale, il suo numero di registro del Chemical Abstracts Servicesse attribuito, nonché la quantità di ciascun composto chimico espresso mediante il peso del composto chimico in tonnellate;ii)per le munizioni, i dispositivi ed i contenitori che sono stati caricati nell’impianto, si precisa il tipo specifico delle armi chimiche cariche ed il peso della carica chimica per unità;
  6. capacità di produzione dell’impianto di produzione di armi chimiche:i)per un impianto nel quale sono prodotte armi chimiche, la capacità di produzione sarà espressa in termini del potenziale annuo quantitativo di una determinata sostanza che potrebbe essere annualmente prodotto grazie ad un procedimento tecnico effettivamente utilizzato nell’impianto, o che comunque – se non è stato effettivamente utilizzato – si prevedeva di utilizzare nell’impianto;ii)per un impianto dove sono state caricate armi chimiche, la capacità di produzione è espressa in termini del quantitativo di prodotto chimico che può essere utilizzato ogni anno nell’impianto per caricare ogni specifico tipo di arma chimica;
  7. per ciascun impianto di produzione di armi chimiche che non è stato distrutto, una descrizione dell’impianto che includa:i)lo schema del sito;ii)un diagramma delle operazioni dell’impianto;iii)l’inventario degli edifici dell’impianto e degli equipaggiamenti specializzati contenuti nell’impianto e di tutte le parti di ricambio per tali equipaggiamenti;
  8. lo stato attuale dell’impianto, indicando:i)la data più recente in cui sono state prodotte armi chimiche nell’impianto;ii)se l’impianto è stato distrutto, includere la data e le modalità della distruzione;iii)se l’impianto è stato utilizzato o trasformato prima della data di entrata in vigore della Convenzione in vista di un’attività non connessa con la produzione di armi chimiche e, se del caso, i dati sulle modificazioni effettuate, la data alla quale l’attività non connessa con le armi chimiche ha iniziato la natura di questa attività e la natura del prodotto qualora esso sia pertinente;
  9. specifica delle misure adottate dallo Stato Parte per la chiusura dell’impianto e descrizione delle misure adottate o che saranno adottate per disattivare l’impianto;
  10. descrizione dell’insieme delle attività correnti per l’ordine e la sicurezza svolte nell’impianto disattivato;
  11. trasformazione dell’impianto in impianto per la distruzione di armi chimiche: indicare se l’impianto sarà trasformato e, se del caso, in quali date.

Dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche presentate in conformità con l’Articolo III, paragrafo 1 c) iii)

2. La dichiarazione di impianti per la produzione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte in conformità con l’Articolo III, paragrafo 1 c) iii) deve contenere tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 precedente. Lo Stato Parte sul cui territorio l’impianto è ubicato o è stato ubicato è responsabile per l’adozione, di comune accordo con l’altro Stato, di appropriati provvedimenti per garantire che le dichiarazioni vengano effettuate. Se lo Stato Parte territoriale sul di cui territorio l’impianto è o è stato ubicato non è in grado di adempiere a questo obbligo, dovrà esporne le ragioni.

Dichiarazioni di trasferimenti e di equipaggiamenti ricevuti precedentemente

3. Lo Stato Parte che ha trasferito o ricevuto equipaggiamenti per la produzione di armi chimiche dal 1° gennaio 1946 dovrà dichiarare tali trasferimenti e quantitativi ricevuti in conformità con l’Articolo III, paragrafo 1 c) iv) e con il paragrafo 5 in appresso. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti ed i quantitativi ricevuti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1946 ed il 1° gennaio 1970, lo Stato Parte fornisce qualsiasi informazione di cui sia ancora in possesso nonché una spiegazione dei motivi per i quali non è in grado di presentare una dichiarazione completa.

4. Al paragrafo 3, per «equipaggiamenti per la produzione di armi chimiche» s’intende:

  1. gli equipaggiamenti specializzati;
  2. gli equipaggiamenti per la produzione di materiale specificamente progettato per essere utilizzato in diretta connessione con l’utilizzazione di armi chimiche;
  3. gli equipaggiamenti progettati o utilizzati esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche.

5. La dichiarazione deve indicare, per quanto riguarda il trasferimento ed il ricevimento di equipaggiamenti per la produzione di armi chimiche:

  1. chi ha ricevuto/trasferito gli equipaggiamenti:
  2. la natura degli equipaggiamenti;
  3. la data del trasferimento o del ricevimento;
  4. se gli equipaggiamenti sono stati distrutti, qualora ciò sia noto;
  5. situazione attuale, qualora sia nota.

Presentazione di piani di distruzione generali

6. Lo Stato Parte fornisce le seguenti informazioni per ogni impianto di produzione di armi chimiche:

  1. scadenzario previsto delle misure da adottare;
  2. metodi di distruzione.

7. Per ogni impianto di produzione di armi chimiche che uno Stato intende trasformare temporaneamente in un impianto di distruzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornirà le seguenti informazioni:

  1. scadenzario previsto della trasformazione in impianto di distruzione;
  2. prevista durata di utilizzazione dell’impianto come impianto di distruzione;
  3. descrizione del nuovo impianto;
  4. metodo di distruzione del materiale specializzato;
  5. scadenzario per la distruzione dell’impianto trasformato dopo essere stato utilizzato per la distruzione di armi chimiche;
  6. metodi di distruzione dell’impianto trasformato.

Presentazione dei piani di distruzione annuali e dei rapporti annuali sulla distruzione

8. Lo Stato Parte deve presentare un piano di distruzione annuale almeno 90 giorni prima dell’inizio del successivo anno di distruzione. Questo piano contiene le seguenti informazioni:

  1. capacità da distruggere;
  2. denominazione e localizzazione degli impianti dove dovrà essere effettuata la distruzione;
  3. elenco degli edifici e degli equipaggiamenti che saranno distrutti in ciascun impianto;
  4. metodo(i) di distruzione previsto(i).

9. Lo Stato Parte deve presentare un rapporto annuale sulla distruzione non oltre 90 giorni dopo la fine dell’anno di distruzione trascorso. Questo piano contiene le seguenti informazioni:

  1. capacità distrutta;
  2. denominazione e localizzazione degli impianti dove la distruzione è stata effettuata;
  3. elenco degli edifici e degli equipaggiamenti che sono stati distrutti in ciascun impianto;
  4. metodi di distruzione.

10. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche dichiarato secondo l’Articolo III, paragrafo 1 c) iii), è responsabile lo Stato Parte sul di cui territorio l’impianto è o è stato localizzato di adottare i provvedimenti richiesti affinché le dichiarazioni specificate nei paragrafi 6 a 9 siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio l’impianto è o è stato localizzato non può adempiere a tale obbligo, deve esporne le ragioni.

B. Distruzione

Principi generali per la distruzione di impianti di produzione di armi chimiche

11. Ciascuno Stato Parte decide riguardo ai metodi che intende utilizzare per distruggere impianti di produzione di armi chimiche in considerazione dei principi enunciati all’Articolo V e nella presente Parte.

Principi e metodi di chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche

12. La chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche ha come scopo di disattivarlo.

13. Lo Stato Parte adotta i provvedimenti di chiusura autorizzati tenendo debitamente delle particolari caratteristiche di ciascun impianto. Tali misure includono, tra l’altro:

  1. il divieto di occupare gli edifici specializzati e gli edifici di tipo corrente nell’ambito dell’impianto, salvo per attività autorizzate;
  2. la disattivazione degli equipaggiamenti direttamente collegati alla produzione di armi chimiche, in particolare gli equipaggiamenti di comando degli impianti ed i cavi elettrici;
  3. la disattivazione degli impianti e degli equipaggiamenti di protezione destinato esclusivamente a garantire la sicurezza del funzionamento dell’impianto di produzione di armi chimiche;
  4. il montaggio di paratoie piene e di altri dispositivi su tutti gli equipaggiamenti utilizzati per la sintesi, la separazione o la purificazione dei composti definiti come armi chimiche, al fine di impedire che tali composti chimici vi siano introdotti o ne siano estratti e che tali equipaggiamenti, serbatoi di stoccaggio o strumenti per caricare le armi chimiche siano riscaldati, raffreddati o alimentati in energia elettrica o di altra natura;
  5. chiusura dell’accesso all’impianto di produzione di armi chimiche mediante ferrovia, strada, nonché delle altre vie di accesso riservate al traffico pesante, salvo le vie necessarie per le attività autorizzate.

14. Fintantoché l’impianto di produzione di armi chimiche rimane chiuso, lo Stato Parte può proseguire nell’impianto le attività connesse alla sicurezza fisica e materiale.

Manutenzione tecnica degli impianti di produzione di armi chimiche prima della loro distruzione

15. Lo Stato Parte può effettuare attività di manutenzione corrente negli impianti di produzione di armi chimiche solo per ragioni di sicurezza, compresa l’ispezione visiva, la manutenzione preventiva e le riparazioni correnti.

16. Tutte le attività di manutenzione previste sono specificate nei piani di distruzione generali e dettagliati. Non fanno parte delle attività di manutenzione:

  1. la sostituzione di qualsiasi equipaggiamento parte dei processi;
  2. la modificazione delle caratteristiche degli equipaggiamenti necessari per i processi chimici;
  3. la produzione di composti chimici di qualsiasi tipo.

17. Tutte le attività di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico.

Principi e metodi per la conversione temporanea degli impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche

18. Le misure relative alla conversione temporanea di impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche garantiscono che il regime adottato per gli impianti temporaneamente trasformati sia almeno altrettanto rigoroso del regime adottato per quelli che non sono stati trasformati.

19. Gli impianti di produzione di armi chimiche trasformati in impianti di distruzione prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono dichiarati nella categoria degli impianti di produzione di armi chimiche.

Essi saranno oggetto di una visita iniziale degli ispettori, che dovranno confermare l’esattezza delle informazioni fornite riguardo a questi impianti. Sarà inoltre necessario verificare che la conversione di tali impianti sia stata effettuata in maniera tale da renderli inutilizzabili come impianti di produzione di armi chimiche: tale misura rientra nel quadro delle misure previste per gli impianti che devono essere resi inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

20. Lo Stato Parte che ha intenzione di trasformare impianti di produzione di armi chimiche presenta al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, o al massimo 30 giorni dopo aver deciso di procedere a tale conversione temporanea, un piano generale di conversione degli impianti e presenta successivamente piani annuali.

21. Se lo Stato Parte deve trasformare in impianto di distruzione di armi chimiche un altro impianto di produzione di armi chimiche che è stato chiuso dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, esso ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima della trasformazione. Il Segretariato Tecnico, di concerto con lo Stato Parte, si accerta che vengano presi i provvedimenti necessari affinché, dopo la sua conversione, tale impianto sia reso inutilizzabile come impianto di produzione di armi chimiche.

22. Un impianto trasformato per la distruzione di armi chimiche non dovrà più essere adatto a riprendere la produzione di armi chimiche di quanto non lo sia un impianto che è stato chiuso e che è soggetto a manutenzione. Per la riattivazione di tale impianto, sarà necessario altrettanto tempo di quello richiesto per un impianto di produzione di armi chimiche che è stato chiuso e che è soggetto a manutenzione.

23. Gli impianti di produzione di armi chimiche trasformati saranno distrutti non oltre 10 anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

24. Ogni misura adottata per la conversione di un determinato impianto di produzione di armi chimiche sarà specifica per tale impianto e dipenderà dalle sue caratteristiche proprie.

25. I provvedimenti adottati per la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione non saranno meno importanti dei provvedimenti previsti per fare in modo che gli altri impianti di produzione di armi chimiche siano inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte.

Principi e metodi di distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche

26. Lo Stato Parte dovrà distruggere gli equipaggiamenti e gli edifici di cui nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche come segue:

  1. tutti gli equipaggiamenti specializzati e gli equipaggiamenti standard saranno materialmente distrutti;
  2. tutti gli edifici specializzati e gli edifici di tipo corrente saranno materialmente distrutti.

27. Lo Stato Parte dovrà distruggere gli impianti di produzione di armi chimiche non cariche e gli equipaggiamenti per l’utilizzazione di armi chimiche come segue:

  1. gli impianti utilizzati esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche o di equipaggiamenti specificamente designati per essere utilizzati direttamente in connessione con l’uso di armi chimiche saranno dichiarati e distrutti. Il processo di distruzione e la sua verifica saranno condotti secondo le disposizioni dell’Articolo V e della presente Parte dell’Annesso relative alle verifiche sulla distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche;
  2. tutti gli equipaggiamenti concepiti o utilizzati esclusivamente per produrre parti non chimiche di munizioni chimiche dovranno essere materialmente distrutte. Tali equipaggiamenti che comprendono stampi e matrici specialmente concepite per la formazione dei metalli potranno essere trasportati in un luogo particolare per la loro distruzione;
  3. tutti gli edifici e gli equipaggiamenti standard utilizzati per tali attività di produzione saranno distrutti o trasformati per scopi non proibiti dalla presente Convenzione: la loro distruzione o conversione dovrà essere confermata, se del caso, per mezzo di consultazioni e d’ispezioni, come previsto all’Articolo IX;
  4. le attività per scopi non proibiti dalla presente Convenzione possono continuare durante la distruzione o la trasformazione.

Ordine di distruzione

28. L’ordine di distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche è fondato sugli obblighi enunciati all’Articolo I ed agli altri articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell’interesse degli Stati Parti a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all’inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche, nonché del principio di applicabilità a prescindere dalle caratteristiche reali degli impianti e dei metodi adottati per la loro distruzione. L’ordine di distruzione è basato su un principio di livellamento.

29. Per ciascun periodo di distruzione, lo Stato Parte determina quali sono gli impianti di produzione di armi chimiche da distruggere e procede alla distruzione in modo tale che alla fine di ciascun periodo di distruzione non ne rimanga più di quanto specificato ai paragrafi 30 e 31. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere i suoi impianti ad un ritmo più rapido.

30. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti di produzione di armi chimiche che producono le sostanze chimiche di cui alla Tabella 1:

  1. Lo Stato Parte intraprende la distruzione di tali impianti non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e la completa non oltre dieci anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione, tale periodo globale essendo diviso in tre distinti periodi di distruzione, cioè 2–5 anni, 6–8 anni, 9–10 anni. Per gli Stati che divengono Parti dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, i periodi di distruzione saranno adattati in considerazione dei paragrafi 28 e 29;
  2. la capacità di produzione sarà utilizzata come fattore di comparazione per questi impianti. Essa è espressa in tonnellate-agenti, in considerazione delle regole specificate per le armi chimiche binarie;
  3. adeguati livelli di capacità di produzione determinati di comune accordo saranno stabiliti per la fine dell’ottavo anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Una capacità di produzione superiore al livello stabilito dovrà essere distrutta gradualmente, a quantità uguali, durante i primi due periodi di distruzione;
  4. la necessità di distruggere una determinata parte della capacità comporta quella di distruggere ogni altro impianto di produzione di armi chimiche che ha alimentato l’impianto di produzione di composti della Tabella 1, o che ha caricato munizioni o dispositivi con i composti chimici della Tabella 1;
  5. gli impianti di produzione di armi chimiche che sono stati temporaneamente trasformati ai fini della distruzione di armi chimiche continuano ad essere sottoposti al regime di distruzione della loro capacità stabilito dalle disposizioni del presente paragrafo.

31. Lo Stato Parte inizierà la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche non previsti al paragrafo 30 non oltre un anno dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti e la completerà non oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Piani di distruzione dettagliati

32. Almeno 180 giorni prima di intraprendere la distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte dovrà presentare al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la distruzione dell’impianto, nei quali saranno enunciati in particolare i provvedimenti che detto Stato Parte prevede di adottare per la verifica della distruzione ai sensi del paragrafo 33 f), indicando tra l’altro:

  1. il programma della permanenza degli ispettori nell’impianto da distruggere;
  2. le procedure di verifica nei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dell’inventario dichiarato.

33. I piani dettagliati di distruzione di ciascun impianto di produzione comporteranno i seguenti elementi:

  1. programma dettagliato del processo di distruzione;
  2. tracciato dell’impianto;
  3. diagramma delle operazioni;
  4. inventario dettagliato degli equipaggiamenti, degli edifici e di altri elementi da distruggere;
  5. provvedimenti da adottare per ogni elemento indicato sull’inventario;
  6. misure che si propone di adottare in vista della verifica;
  7. misure di ordine pubblico/sicurezza da applicare durante la distruzione dell’impianto;
  8. condizioni di lavoro e di mantenimento per gli ispettori.

34. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire provvisoriamente un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione di armi chimiche ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima di intraprendere ogni attività di trasformazione. Questa notifica dovrà:

  1. specificare la denominazione, l’indirizzo e l’ubicazione dell’impianto;
  2. fornire un diagramma del sito indicante tutte le strutture e le aree implicate nella distruzione delle armi chimiche ed individuare tutte le strutture dell’impianto di produzione di armi chimiche che dovranno essere provvisoriamente trasformate;
  3. specificare i tipi di armi chimiche ed il tipo e quantità di carica chimica da distruggere;
  4. specificare il metodo di distruzione;
  5. fornire un diagramma delle operazioni indicante quali parti del processo di produzione e degli equipaggiamenti specializzati saranno trasformati ai fini della distruzione delle armi chimiche;
  6. specificare i sigilli e le attrezzature d’ispezione che rischiano di essere danneggiati, se del caso;
  7. fornire uno scadenzario con i termini previsti per: i lavori di progettazione, la trasformazione temporanea dell’impianto, la sistemazione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature, le operazioni di distruzione e la chiusura.

35. Per quanto riguarda la distruzione di un impianto che è stato temporaneamente trasformato ai fini della distruzione di armi chimiche, devono essere fornite informazioni in conformità con i paragrafi 32 e 33.

Esame dei piani dettagliati

36. Sulla base del piano dettagliato di distruzione dello Stato Parte e delle misure di verifica che detto Stato Parte si propone di adottare, nonché sull’esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparerà un piano per verificare la distruzione dell’impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte riguardo ai provvedimenti da adottare dovrà essere risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sarà deferita al Consiglio Esecutivo per un’azione appropriata in vista di agevolare la piena attuazione della presente Convenzione.

37. Al fine di garantire che le disposizioni dell’Articolo V e della presente Parte siano applicate pienamente, saranno concordati tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte piani di distruzione e di verifica. Questo accordo dovrà essere raggiunto almeno 60 giorni prima dell’inizio previsto della distruzione.

38. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo potrà consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi questione relativa all’adeguatezza del piano combinato di distruzione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di nessun membro del Consiglio Esecutivo, il piano sarà attuato.

39. In caso di difficoltà, il Consiglio Esecutivo si consulterà con lo Stato Parte in vista di risolverle. Eventuali difficoltà irrisolte saranno deferite alla Conferenza. La soluzione di ogni controversia relativa a metodi di distruzione non ritarderà l’attuazione di altre parti del piano di distruzione che siano accettabili.

40. Se un accordo non è raggiunto con il Consiglio Esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non può essere attuato, la verifica della distruzione sarà garantita da un monitoraggio continuo per mezzo di strumenti installati in loco ed in presenza personalmente di ispettori.

41. La distruzione e la verifica si svolgeranno in conformità con il piano approvato. La verifica non dovrà indebitamente intralciare il processo di distruzione e dovrà essere effettuata alla presenza di ispettori giunti per assistere alla distruzione.

42. Se le misure di verifica o di distruzione previste non sono adottate come necessario, tutti gli Stati Parti ne saranno informati.

C. Verifica

Verifica delle dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche mediante un’ispezione in loco

43. Il Segretariato Tecnico procederà ad una ispezione iniziale di ciascun impianto di produzione di armi chimiche entro il novantesimo ed il centoventesimo giorno dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte.

44. L’ispezione iniziale ha come scopo:

  1. di confermare che la produzione di armi chimiche ha cessato e che l’impianto è stato disattivato, in conformità con la presente Convenzione;
  2. di consentire al Segretariato Tecnico di prendere conoscenza di provvedimenti che sono stati presi per porre fine alla produzione di armi chimiche nell’impianto;
  3. di consentire agli ispettori di apporre sigilli temporanei;
  4. di consentire agli ispettori di confermare l’inventario degli edifici e dell’equipaggiamento specializzato;
  5. di ottenere le informazioni necessarie per pianificare le attività di ispezione nell’impianto, in particolare l’apposizione di sigilli antifrode e l’installazione di altri dispositivi convenuti, in conformità con l’accordo d’impianto dettagliato;
  6. di procedere a discussioni preliminari riguardo ad un accordo dettagliato sulle procedure d’ispezione da seguire nell’impianto.

45. Gli ispettori utilizzeranno, a seconda dei casi, sigilli, contrassegni o altre procedure di controllo approvate degli stocks per agevolare un accurato inventario degli elementi dichiarati che si trovano in ciascun impianto di produzione di armi chimiche.

46. Gli ispettori installeranno i dispositivi convenuti eventualmente necessari per indicare se vi è stata una ripresa della produzione di armi chimiche o se un elemento dichiarato è stato rimosso. Essi faranno uso delle necessarie precauzioni per non intralciare le attività di chiusura svolte dallo Stato Parte ispezionato. Gli ispettori potranno ritornare sul posto per la manutenzione dei dispositivi e per verificarne l’integrità.

47. Qualora ritenga necessario, a seguito dell’ispezione iniziale, che siano necessarie misure supplementari per disattivare l’impianto in conformità alla presente Convenzione, il Direttore Generale può chiedere, non oltre 135 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte, che tali misure siano attuate dallo Stato Parte ispezionato non oltre 180 giorni dopo che la Convenzione è entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte. Tale Stato può soddisfare a questa richiesta qualora lo ritenga opportuno. Se ritiene di non dover soddisfare la richiesta, lo Stato Parte ispezionato si consulterà con il Direttore Generale al fine di dirimere la questione.

Verifica sistematica degli impianti di produzione di armi chimiche e cessazione delle loro attività

48. Gli scopi della verifica sistematica di un impianto di produzione di armi chimiche sono di garantire che ogni ripresa di produzione di armi chimiche o di trasporto di elementi dichiarati siano individuati nell’impianto.

49. L’accordo dettagliato d’impianto, per ciascun impianto di produzione di armi chimiche, specifica:

  1. dettagliate procedure d’ispezione in loco che possono comportare:i)esami visivi;ii)il controllo e la manutenzione dei sigilli e di altri dispositivi convenuti;iii)il prelievo e l’analisi di campioni;
  2. procedure per l’uso di sigilli antifrode ed altri dispositivi approvati al fine di prevenire una riattivazione dell’impianto non individuata, e che precisino:i)il tipo, l’ubicazione, e i provvedimenti per la sua installazione;ii)la manutenzione di tali sigilli ed attrezzature;
  3. altre misure approvate.

50. I sigilli o altre attrezzature regolamentari previste in un accordo dettagliato sulle misure d’ispezione per tale impianto saranno sistemati non oltre 240 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Gli ispettori sono autorizzati a visitare ciascun impianto di produzione di armi chimiche per l’apposizione di tali sigilli o la sistemazione di tali dispositivi.

51. In ogni anno civile, il Segretariato Tecnico sarà autorizzato a svolgere fino a quattro ispezioni in ciascun impianto di produzione di armi chimiche.

52. Il Direttore Generale notificherà allo Stato Parte la sua decisione di ispezionare o di visitare un impianto di produzione di armi chimiche 48 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva nell’impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, tale termine può essere abbreviato. Il Direttore Generale specifica lo scopo dell’ispezione o della visita.

53. In conformità con gli accordi d’impianto, gli ispettori hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di produzione di armi chimiche. Saranno scelti dagli ispettori gli elementi da ispezionare che compaiono sull’inventario dichiarato.

54. Le direttive per determinare la frequenza di ispezioni sistematiche in loco saranno esaminate e approvate dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i). Il particolare impianto di produzione da ispezionare sarà scelto dal Segretariato Tecnico in maniera tale che non sia possibile prevedere esattamente quando dovrà essere ispezionato.

Verifica della distruzione di impianti di produzione di armi chimiche

55. Lo scopo della verifica sistematica della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche è di confermare che l’impianto sia stato distrutto in conformità con gli obblighi in base alla presente Convenzione e che ciascun elemento figurante sull’inventario dichiarato sia distrutto secondo il piano dettagliato convenuto di distruzione.

56. Quando tutti gli elementi dell’inventario dichiarato sono stati distrutti, il Segretariato Tecnico confermerà la dichiarazione in tal senso dello Stato Parte; dopodiché, il Segretariato Tecnico terminerà la verifica sistematica dell’impianto di produzione di armi chimiche e toglierà senza indugio tutti i dispositivi e tutti gli strumenti di monitoraggio installati dagli ispettori.

57. Dopo questa conferma, lo Stato Parte dichiara che l’impianto è stato distrutto.

Verifica della conversione temporanea di un impianto di produzione di armi chimiche in un impianto di distruzione di armi chimiche.

58. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica iniziale con la quale lo Stato Parte fa conoscere il suo intento di trasformare temporaneamente un impianto di produzione, gli ispettori avranno il diritto di visitare l’impianto per prendere conoscenza della progettata conversione temporanea e per esaminare le varie misure d’ispezione che saranno richieste durante la trasformazione.

59. Non oltre 60 giorni dopo questa visita, il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato concluderanno un accordo transitorio contenente misure d’ispezione supplementari da adottare durante i lavori di trasformazione temporanea. Questo accordo specifica le procedure d’ispezione – compreso l’uso di sigilli – le attrezzature di monitoraggio e le ispezioni che comproveranno che nessuna produzione di armi chimiche possa avvenire durante i lavori di trasformazione. L’accordo entrerà in vigore dall’inizio delle attività di conversione temporanea e rimarrà in vigore fino all’inizio delle operazioni di distruzione di armi chimiche nell’impianto.

60. Lo Stato Parte ispezionato non asporta né trasforma alcuna parte dell’impianto e non toglie né modifica alcun sigillo o altro dispositivo d’ispezione approvato, eventualmente installato in conformità alla presente Convenzione, fintantoché l’accordo transitorio non è stato concluso.

61. Dal momento in cui le operazioni di distruzione hanno inizio nell’impianto, quest’ultimo è soggetto alle disposizioni della Parte IV (A) del presente Annesso che si applicano agli impianti di produzione di armi chimiche. Le intese relative al periodo precedente all’entrata in funzione dell’impianto a tal fine sono regolamentate dall’accordo transitorio.

62. Durante le operazioni di distruzione, gli ispettori hanno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione temporaneamente trasformati, compresi quelli che non sono direttamente implicati nella distruzione di armi chimiche.

63. Prima che i lavori abbiano inizio nell’impianto in vista della sua conversione temporanea ai fini della distruzione di armi chimiche, e dopo che l’impianto abbia cessato di funzionare come impianto per la distruzione di armi chimiche, detto impianto sarà soggetto alle disposizioni della presente Parte applicabili agli impianti di produzione di armi chimiche.

D. Conversione di un impianto di produzione di armi chimiche a scopi non proibiti dalla Convenzione

Procedure per la domanda di conversione

64. Lo Stato Parte può presentare una domanda di utilizzazione di un impianto di produzione di armi chimiche a scopi non proibiti dalla presente Convenzione per ogni impianto che utilizza a tali fini, ancor prima dell’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, o che ha intenzione di utilizzare a tali fini.

65. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche già utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione nel momento in cui questa entra in vigore nei confronti dello Stato Parte, la domanda è presentata al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati presentati in conformità con il paragrafo 1 h) iii), le seguenti informazioni:

  1. una motivazione dettagliata della domanda;
  2. un piano generale di conversione dell’impianto che specifichi:i)la natura delle attività che devono essere svolte nell’impianto;ii)se l’attività pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: denominazione di ciascuno dei prodotti chimici, diagramma delle operazioni dell’impianto e delle quantità che si prevede di produrre, lavorare o consumare annualmente;iii)quali edifici o strutture si prevede di utilizzare e quali modifiche sono proposte, se del caso;iv)quali edifici o strutture sono stati distrutti o si prevede di distruggere ed i piani di distruzione;v)quali equipaggiamenti saranno utilizzati nell’impianto;vi)quali equipaggiamenti sono stati asportati e distrutti e quali equipaggiamenti si prevede di asportare o distruggere, nonché i piani di distruzione;vii)il programma previsto di conversione, se applicabile;viii)la natura dell’attività di ogni altro impianto gestito nel sito.
  3. una spiegazione dettagliata del modo con cui i provvedimenti adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia nell’impianto una capacità potenziale di produzione di armi chimiche.

66. Qualora si tratti di un impianto di produzione di armi chimiche che, sino al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte, non è mai stato utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione, la domanda è presentata entro 30 giorni dal momento in cui è stata presa la decisione di convertire l’impianto e in ogni caso non oltre quattro anni dopo che la Convenzione è entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte. La domanda contiene:

  1. una giustificazione dettagliata della richiesta, compreso un esposto dei motivi economici;
  2. un piano generale di conversione dell’impianto che specifichi:i)la natura delle attività che devono essere svolte nell’impianto;ii)se l’attività pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: diagramma delle operazioni dell’impianto e delle quantità che si prevede di produrre, lavorare o consumare annualmente;iii)quali edifici o strutture si prevede di conservare e, se del caso, quali modifiche sono proposte;iv)quali edifici o strutture sono stati distrutti o si prevede di distruggere e piani di distruzione;v)quali equipaggiamenti si propone di utilizzare nell’impianto;vi)quali equipaggiamenti si propone di asportare e di distruggere e piani di distruzione;vii)il programma previsto di conversione;viii)natura dell’attività di ogni altro impianto gestito nel sito;
  3. una spiegazione dettagliata del modo con cui i provvedimenti adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia nell’impianto una capacità potenziale di produzione di armi chimiche.

67. Lo Stato Parte può proporre nella sua domanda ogni altra misura che ritiene idonea ad instaurare la fiducia.

Attività autorizzate in attesa di una decisione

68. In attesa delle decisioni della Conferenza, lo Stato Parte può continuare ad utilizzare a scopi non proibiti dalla presente Convenzione un impianto che era utilizzato a tali fini anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, a patto che lo Stato Parte certifichi nella sua richiesta che nessun equipaggiamento specializzato e nessun edificio specializzato sono utilizzati, e che gli equipaggiamenti e gli edifici specializzati sono stati disattivati con i metodi specificati al paragrafo 13.

69. Se l’impianto che è oggetto della domanda non era utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima dell’entrata in vigore di questa nei confronti dello Stato Parte o se non è stata fornita la certificazione di cui al paragrafo 68, lo Stato Parte cessa immediatamente ogni attività, secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell’Articolo V. Lo Stato Parte chiude l’impianto in conformità con il paragrafo 13 non oltre 90 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Condizioni per la conversione

70. Un impianto di produzione di armi chimiche può essere trasformato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione solo se tutti gli equipaggiamenti specializzati dell’impianto sono stati distrutti e se sono state eliminate tutte le caratteristiche degli edifici e delle strutture che distinguono questi ultimi dagli edifici e dalle strutture di regola utilizzati per scopi non proibiti dalla presente Convenzione che non implicano composti chimici della Tabella 1.

71. L’impianto trasformato non deve essere utilizzato per:

  1. qualunque attività implicante la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico della Tabella 1 o della Tabella 2;
  2. la produzione di qualsiasi composto chimico fortemente tossico, compreso qualsiasi composto chimico organo-fosforato fortemente tossico, o per qualsiasi altra attività che necessiti equipaggiamenti speciali per la manipolazione di tali composti fortemente tossici o corrosivi, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida che tale produzione o attività non rappresentino un rischio ai fini dell’oggetto e dello scopo della Convenzione, in considerazioni di criteri di tossicità e di corrosività e, se del caso, di altri fattori tecnici che dovranno essere esaminati ed approvati dalla Conferenza, secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

72. La conversione dell’impianto di produzione di armi chimiche dovrà essere terminata non oltre sei anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

72 bis . Se uno Stato ratifica la presente Convenzione o vi aderisce dopo il periodo di sei anni previsto per la conversione ai sensi del paragrafo 72, il Consiglio, in occasione della sua seconda seduta ordinaria seguente, fissa una data limite per la presentazione di una domanda di conversione di un impianto di produzione di armi chimiche a scopi non proibiti dalla presente Convenzione. La Convenzione, nella decisione di approvazione di una tale domanda, conformemente al paragrafo 75, fissa il più breve termine possibile per la realizzazione della conversione. La conversione dovrà essere terminata il più presto possibile, e in ogni caso al più tardi sei anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Ad eccezione delle modifiche apportate dal presente paragrafo, si applicano tutte le disposizioni della sezione D della presente parte dell’Annesso sulla verifica.

Decisioni del Consiglio Esecutivo e della Conferenza

73. Al più tardi 90 giorni dopo che il Direttore Generale ha ricevuto la richiesta, il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale dell’impianto. Lo scopo di questa ispezione è di verificare l’esattezza delle informazioni fornite nella richiesta, di ottenere informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’impianto che lo Stato Parte si propone di trasformare e di determinare le condizioni in cui la sua utilizzazione può essere autorizzata per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Il Direttore Generale presenterà senza indugio al Consiglio Esecutivo, alla Conferenza ed a tutti gli Stati Parti un rapporto nel quale formula raccomandazioni riguardo alle misure necessarie per trasformare l’impianto ai fini di attività non vietate dalla Convenzione e fornisce assicurazioni che l’impianto trasformato sarà utilizzato esclusivamente a tali fini.

74. Se l’impianto è stato utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima che essa entri in vigore nei confronti dello Stato Parte e se tale impianto continua ad essere in funzione senza che siano state prese le misure per le quali una certificazione è richiesta secondo il paragrafo 68, il Direttore Generale ne informa immediatamente il Consiglio Esecutivo che può esigere che siano applicati i provvedimenti che ritiene opportuni, tra l’altro la chiusura dell’impianto, la rimozione degli equipaggiamenti specializzati e la trasformazione di edifici o di strutture. Il Consiglio Esecutivo stabilisce il termine di attuazione di tali misure e sospende l’esame delle richiesta in attesa che esse siano state completamente e soddisfacentemente applicate. Allo scadere del termine, l’impianto è senza indugio sottoposto ad un’ispezione al fine di determinare se le misure sono state applicate. In ogni caso contrario, lo Stato Parte è tenuto a cessare ogni attività nell’impianto.

75. Il prima possibile dopo aver ricevuto il rapporto del Direttore Generale, la Conferenza, dietro raccomandazione dal Consiglio Esecutivo, decide – in considerazione del rapporto e di ogni opinione espressa dagli Stati Parti – se accettare o meno la richiesta, e determina le condizioni alle quali subordina la sua accettazione. Se qualunque Stato Parte oppone obiezioni all’accettazione delle domande ed alle sue condizioni inerenti, saranno intraprese consultazioni tra gli Stati Parti aventi una durata non superiore a 90 giorni, al fine di ricercare una soluzione accettabile di comune accordo. Al termine del suddetto periodo di consultazione, sarà adottata, il prima possibile, una decisione di merito riguardo alla richiesta, alle sue condizioni inerenti nonché ogni eventuale modifica proposta.

76. Se la richiesta è approvata, l’accordo d’impianto sarà concluso non oltre 90 giorni dopo che tale decisione è stata presa. L’accordo stabilisce le condizioni alle quali la trasformazione e l’utilizzazione dell’impianto sono autorizzate, nonché le misure di verifica. La conversione non ha inizio fino a quando l’accordo d’impianto non è stato concluso.

Piani dettagliati di conversione

77. Almeno 180 giorni prima della data alla quale si prevede che abbia inizio la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornirà al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la conversione dell’impianto, comprese le misure previste per la verifica della conversione, indicando tra l’altro:

  1. le date e le ore di presenza degli ispettori nell’impianto da trasformare;
  2. le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dell’inventario dichiarato.

78. Il piano dettagliato di conversione comporta i seguenti elementi per ciascun impianto di produzione di armi chimiche:

  1. programma dettagliato del processo di conversione;
  2. tracciato dell’impianto prima e dopo la conversione;
  3. diagramma delle operazioni dell’impianto prima e, se del caso, dopo la conversione;
  4. inventario dettagliato degli equipaggiamenti degli edifici e delle strutture e di altri elementi da distruggere e degli edifici e delle strutture da modificare;
  5. misure da applicare, se del caso, a ciascun elemento segnato nell’inventario;
  6. misure di verifica previste;
  7. misure di sicurezza e di ordine pubblico da applicare durante la conversione dell’impianto;
  8. condizioni di lavoro e di mantenimento degli ispettori.

Esame dei piani dettagliati

79. Sulla base del piano dettagliato di conversione e delle previste misure di verifica presentate dallo Stato Parte, nonché dell’esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparerà un piano per verificare la conversione dell’impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni controversia tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte sui provvedimenti da adottare sarà risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sarà deferita al Consiglio Esecutivo per appropriata azione, in vista di agevolare la completa attuazione della presente Convenzione.

80. Al fine di garantire che le disposizioni dell’Articolo V e della presente Parte siano attuate, saranno stabiliti di comune accordo piani combinati di conversione e di verifica tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte. La relativa approvazione dovrà essere fornita non meno di 60 giorni prima dell’inizio previsto della conversione.

81. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo può consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi problema relativo alla pertinenza del piano combinato di conversione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di qualsiasi membro del Consiglio Esecutivo, il piano dovrà essere messo in azione.

82. In caso di difficoltà, il Consiglio Esecutivo dovrà intraprendere consultazioni con lo Stato Parte per risolverle amichevolmente. Qualora le divergenze rimangano irrisolte, esse dovranno essere deferite alla Conferenza. La soluzione di qualunque controversia relativa a metodi di conversione non dovrebbe ritardare l’attuazione di altri parti accettabili del piano di trasformazione.

83. Qualora non sia raggiunto un accordo con il Consiglio Esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non può essere attuato, la verifica della conversione avrà luogo mediante un monitoraggio continuo con strumentazione in loco ed in presenza personalmente degli ispettori.

84. La conversione e la verifica si svolgono in conformità con il piano approvato. La verifica non deve intralciare indebitamente il processo di conversione e sarà effettuata in presenza di ispettori giunti ad assistere alla conversione.

85. Dopo che il Direttore Generale avrà certificato che la conversione è stata completata, lo Stato Parte consentirà agli ispettori di accedere liberamente all’impianto in qualsiasi tempo, per 10 anni. Gli ispettori hanno diritto di ispezionare tutte le aree, tutte le attività e tutti gli elementi delle attrezzature dell’impianto. Gli ispettori hanno diritto di verificare che le attività dell’impianto siano compatibili con ogni condizione stabilita in base alla presente Sezione, dal Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori hanno altresì diritto, in conformità con le disposizioni della Parte II, Sezione E, del presente Annesso, di ottenere campioni da qualsiasi area dell’impianto e di analizzarli per verificare l’assenza dei composti chimici della Tabella 1, dei loro sotto-prodotti stabili e dei prodotti di decomposizione, nonché dei composti chimici della Tabella 2 e di verificare che le attività nell’impianto siano compatibili con tutte le altre condizioni per le attività chimiche stabilite in base alla presente Sezione, dal Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori avranno anche diritto di accesso, secondo la procedura di accesso regolamentata enunciata nella sezione C della Parte X del presente Annesso, al sito di impianti in cui l’officina è ubicata. Durante il periodo di 10 anni, lo Stato Parte presenta un rapporto annuale sulle attività dell’impianto convertito. Al termine del predetto periodo di 10 anni, il Consiglio Esecutivo decide, in considerazione delle Raccomandazioni del Segretariato Tecnico, quali misure di verifica convenga continuare ad applicare.

86. I costi della verifica dell’impianto trasformato saranno ripartiti in conformità con il paragrafo 19 dell’Articolo V.

Parte VI Attività non vietate in base alla presente Convenzione in conformità con l’Articolo VI
Regime applicabile ai composti chimici della Tabella 1 ed agli impianti connessi a tali composti
A. Disposizioni generali

1. Uno Stato Parte non potrà produrre, né acquistare, conservare o utilizzare composti chimici della Tabella 1 al di fuori del territorio degli Stati Parti e non dovrà trasferire tali composti chimici al di fuori del suo territorio tranne in un altro Stato Parte.

2. Uno Stato Parte non dovrà produrre, acquistare, conservare, trasferire o utilizzare composti chimici della Tabella 1 salvo se:

  1. tali composti chimici sono applicabili a fini di ricerca, a fini medici, farmaceutici o a fini di protezione;
  2. i tipi e le quantità di composti chimici sono strettamente limitati a quelli che possono giustificare tali fini;
  3. la quantità globale dei composti chimici utilizzati in ogni tempo per tali scopi è pari o inferiore ad una tonnellata;
  4. la quantità globale acquisita a tali fini da uno Stato Parte nel corso di un anno per mezzo della produzione, del ritiro di stock di armi chimiche e di trasferimenti è pari o inferiore ad una tonnellata.
B. Trasferimenti

3. Uno Stato Parte può trasferire i composti chimici della Tabella 1 all’esterno del suo territorio solo ad un altro Stato Parte ed unicamente a fini di ricerca, a fini medici o farmaceutici o a fini di protezione, secondo il paragrafo 2.

4. I composti chimici trasferiti non devono essere ritrasferiti ad uno Stato terzo.

5. I due Stati Parti interessati avvisano il Segretariato Tecnico di tale trasferimento almeno 30 giorni prima che questo avvenga.

5 bis . Per le quantità pari o inferiori a 5 milligrammi, la saxotossina, prodotto chimico di cui alla tabella 1, non sottostà al termine di notificazione specificato nel paragrafo 5 se il trasferimento è effettuato a fini medici o diagnostici. In tal caso, la notificazione avviene prima del trasferimento.

6. Ciascuno Stato Parte effettua una dichiarazione annuale dettagliata relativa a trasferimenti effettuati durante l’anno precedente. La dichiarazione è presentata non oltre 90 giorni dopo la fine di quell’anno e contiene le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 1 che è stato trasferito:

  1. denominazione chimica, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se è stato attribuito;
  2. la quantità acquisita presso altri Stati o trasferita ad altri Stati Parti. Per ciascun trasferimento sono indicati la quantità, il destinatario e lo scopo di ciascun trasferimento.
C. Produzione

Principi generali di produzione

7. Ciascuno Stato Parte, durante le attività di produzione di cui ai paragrafi 8 a 12 accorda la massima precedenza alla sicurezza delle persone ed alla protezione dell’ambiente. Ciascuno Stato Parte svolge tali attività di produzione in conformità con le sue norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni.

Impianto singolo su scala ridotta

8. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, a fini medici o farmaceutici o a fini di protezione, dovrà svolgere la produzione in un impianto singolo su scala ridotta approvato dallo Stato Parte, salvo quanto stabilito nei paragrafi 10, 11 e 12.

9. La produzione in un impianto singolo su scala ridotta viene svolta in reattori incorporati in una catena di produzione non configurata per operazioni continue. Il volume di tal reattore non supera 100 litri ed il volume totale di tutti i reattori la cui capienza è superiore a cinque litri non supera 500 litri.

Altri impianti

10. La produzione dei composti chimici della Tabella 1 in quantità globali non superiori a 10 kg l’anno può essere effettuata a fini di protezione in un solo impianto diverso dall’impianto singolo su scala ridotta. Tale impianto deve essere approvato dallo Stato Parte.

11. La produzione di composti chimici della Tabella 1 in quantità superiori a 100 g l’anno può essere effettuata a fini di ricerca o a fini medici o farmaceutici al di fuori di un impianto singolo su scala ridotta in quantità globali non superiori a 10 kg annui e per impianto. Tali impianti devono essere approvati dallo Stato Parte.

12. La sintesi dei prodotti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca o a fini medici o farmaceutici – ma non a fini di protezione – può essere effettuata in laboratori, in quantità globali inferiori a 100 g annui e per impianto. Tali laboratori non sono soggetti ad alcuna delle disposizioni relative alla dichiarazione ed alla verifica di cui alle sezioni D ed E.

D. Dichiarazioni

Impianto singolo su scala ridotta

13. Ciascuno Stato Parte che ha intenzione di gestire un impianto singolo su scala ridotta ne indica la precisa ubicazione al Segretariato Tecnico, fornendogli una descrizione tecnica dettagliata, ivi compreso un inventario degli equipaggiamenti e diagrammi dettagliati. Per gli impianti esistenti, questa dichiarazione iniziale sarà presentata non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale è presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione.

14. Ciascuno Stato Parte notifica in anticipo il Segretariato Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.

15. Lo Stato Parte che produce prodotti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta dovrà effettuare una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività svolte nell’impianto durante l’anno trascorso. Tale dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell’anno in corso, e contenere:

  1. l’identificazione dell’impianto;
  2. per ciascun composto chimico della Tabella 1 che è stato prodotto, acquistato, consumato o immagazzinato nell’impianto:i)la denominazione chimica, formula strutturale e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se attribuito;ii)i metodi utilizzati e la quantità prodotta;iii)denominazione e quantità dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 che sono stati utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1;iv)quantità consumata nell’impianto e scopo(i) del consumo;v)quantitativi ricevuti da altri impianti o spediti ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbero essere indicati i quantitativi, il destinatario e lo scopo di ciascuna spedizione;vi)quantità massima immagazzinata in ogni momento durante l’anno;vii)quantità immagazzinata alla fine dell’anno;
  3. informazioni su ogni modifica apportata all’impianto durante l’anno, rapportate a descrizione tecniche dettagliate dell’impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del materiale e gli schemi dettagliati.

16. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta deve fare una dichiarazione annua dettagliata relativa alle attività ed alla produzione previste nell’impianto per l’anno successivo. La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell’inizio di quest’anno e contenere:

  1. l’identificazione dell’impianto;
  2. per ciascun composto chimico della Tabella 1 di cui è prevista la produzione, il consumo e lo stoccaggio nell’impianto, le seguenti informazioni:i)la denominazione chimica, formula strutturale e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se attribuito;ii)i quantitativi di produzione previsti e lo scopo della produzione;
  3. informazioni su ogni modifica che si prevede di effettuare nell’impianto durante l’anno, in relazione a descrizioni tecniche dettagliate dell’impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del materiale e gli schemi dettagliati.

Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11

17. Lo Stato Parte fornisce al Segretariato Tecnico, dietro richiesta di quest’ultimo, la denominazione, l’ubicazione ed una descrizione dettagliata di ciascun impianto o di una sua parte (o di sue parti) pertinenti. L’impianto di produzione di composti chimici della Tabella 1 a fini di protezione è identificato in quanto tale. Per un impianto esistente, questa dichiarazione iniziale viene presentata non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione.

18. Ciascuno Stato Parte notifica in anticipo il Segretariato Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.

19. Ciascuno Stato Parte dovrà effettuare, per ogni impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività svolte nell’impianto durante l’anno trascorso. Tale dichiarazione dovrà essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell’anno in corso e contenere:

  1. l’identificazione dell’impianto;
  2. per ciascun composto chimico della Tabella 1, le seguenti informazioni:i)la denominazione chimica, formula strutturale e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se attribuito;ii)quantità prodotta e, nel caso di una produzione a fini di protezione, i metodi utilizzati;iii)denominazione e quantità dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1;iv)quantitativi consumati nell’impianto e scopo del consumo;v)quantitativi trasferiti ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbero essere indicati i quantitativi, il destinatario e lo scopo di ciascuna consegna;vi)quantità massima immagazzinata in ogni momento durante l’anno;vii)quantità immagazzinata alla fine dell’anno;
  3. informazioni su ogni modifica apportata all’impianto o a sue parti pertinenti durante l’anno, in relazione a descrizioni tecniche dettagliate dell’impianto precedentemente fornite.

20. Ciascuno Stato Parte deve fare, per ciascun impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attività ed alla produzione previste nell’impianto per l’anno successivo. La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell’inizio di quest’anno e contenere:

  1. l’identificazione dell’impianto;
  2. per ciascun composto chimico della Tabella 1:i)la denominazione chimica, formula strutturale e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se attribuito;ii)i quantitativi di produzione previsti ed il fine della produzione;
  3. informazioni su ogni modifica che si prevede di effettuare nell’impianto o in sue parti pertinenti durante l’anno, in relazione a descrizioni tecniche dettagliate dell’impianto precedentemente fornite.
E. Verifica

Impianto singolo su scala ridotta

21. Le attività di verifica effettuate nell’impianto singolo su scala ridotta hanno come scopo di garantire che i quantitativi prodotti di composti chimici della Tabella 1 siano correttamente dichiarati e, in particolare, che il loro quantitativo totale non superi una tonnellata.

22. L’impianto è sottoposto ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati in loco.

23. Il numero, l’ampiezza, la durata, il programma e le modalità di ispezione di un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione i composti chimici pertinenti, sulle caratteristiche dell’impianto e sulla natura delle attività che vi sono svolte. La Conferenza esaminerà ed approverà i principi direttivi appropriati in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

24. Lo scopo dell’ispezione iniziale è di verificare le informazioni fornite in relazione all’impianto, in particolare di verificare che i limiti fissati al paragrafo 9 per i reattori siano applicati.

25. Non oltre 180 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, lo Stato Parte stipula con l’Organizzazione un accordo d’impianto basato su un modello di accordo tipo, che stabilisce procedure d’ispezione dettagliate per l’impianto.

26. Ciascuno Stato Parte che intende installare un impianto singolo su scala ridotta dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti stipula con l’Organizzazione un accordo d’impianto, basato su un modello di accordo tipo, che stabilisce procedure d’ispezione dettagliate relative all’impianto prima che questo diventi operativo o sia utilizzato.

27. La Conferenza esaminerà ed approverà un accordo tipo, in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11

28. Le attività di verifica effettuate in ogni impianto di cui ai paragrafi 10 e 11 hanno come scopo di garantire che:

  1. l’impianto non sia utilizzato per produrre composti chimici della Tabella 1 diversi dai prodotti dichiarati;
  2. i quantitativi prodotti, lavorati o consumati di composti chimici della Tabella 1 siano correttamente dichiarati e compatibili con i requisiti delle attività dichiarate;
  3. i composti chimici della Tabella 1 non vengano deviati o utilizzati ad altri fini.

29. L’impianto è sottoposto ad una verifica sistematica mediante una ispezione in loco e ad un monitoraggio per mezzo di strumenti installati in loco.

30. Il numero, l’ampiezza, la durata, il programma e le modalità di ispezione di un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione i quantitativi di composti chimici prodotti, le caratteristiche dell’impianto e la natura delle attività che vi sono svolte. La Conferenza esaminerà ed approverà i principi direttivi appropriati in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

31. Non oltre 180 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, lo Stato Parte stipula con l’Organizzazione accordi d’impianto basati su un accordo tipo che stabiliscono procedure d’ispezione dettagliate relative a ciascun impianto.

32. Ciascuno Stato Parte che prevede di installare un impianto di questo tipo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione stipulerà un accordo d’impianto con l’Organizzazione prima che l’impianto entri in funzione o sia utilizzato.

Parte VII Attività non proibite in base alla presente Convenzione in conformità con l’Articolo VI
Regime applicabile ai composti chimici della Tabella 2 ed agli impianti connessi a tali prodotti
A. Dichiarazioni

Dichiarazioni di dati nazionali globali

1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali presentate da ciascuno Stato Parte secondo l’Articolo VI, paragrafi 7 ed 8 includeranno i dati nazionali globali per l’anno civile precedente, relativi ai quantitativi prodotti, lavorati, consumati, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 2, nonché una specificazione quantitativa delle importazioni ed esportazioni di ciascuno dei Paesi interessati.

2. Ciascuno Stato Parte presenterà:

  1. le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1 non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;
  2. a decorrere dall’anno civile successivo, dichiarazioni annuali, non oltre 90 giorni dopo la fine dell’anno civile trascorso.

Dichiarazioni di siti di impianti che producono, lavorano o consumano composti chimici della Tabella 2

3. Dichiarazioni iniziali e dichiarazioni annuali sono richieste per tutti i siti di impianti comprendenti una o più officine che hanno prodotto, trattato o consumato, durante uno qualsiasi dei tre anni civili precedenti o che, in base alle previsioni, produrranno, tratteranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre:

  1. 1 kg di un composto chimico seguito dal segno «*» nella parte A della Tabella 2;
  2. 100 kg di ogni altro composto chimico iscritto nella Tabella 2, parte A; oppure
  3. 1 tonnellata di un composto chimico iscritto nella Tabella 2, parte B.

4. Ciascuno Stato Parte deve presentare:

  1. le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti;
  2. a decorrere dall’anno civile successivo, dichiarazioni annuali di attività pregresse non oltre 90 giorni dopo la fine dell’anno civile trascorso;
  3. dichiarazioni annuali di attività previste, non oltre 60 giorni prima dell’inizio dell’anno civile successivo. Ogni attività supplementare di questo tipo prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale è dichiarata al più tardi cinque giorni prima del suo inizio.

5. In linea generale, non sono richieste dichiarazioni a titolo del paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione di un composto della Tabella 2. Tali dichiarazioni sono richieste, secondo le direttive, solo qualora si ritenga che la facilità di ricuperare il composto della Tabella 2 dalla miscela e la sua massa totale costituiscano un rischio per l’oggetto ed il fine della presente Convenzione. Le summenzionate direttive saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza, in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

6. Le dichiarazioni relative ad un sito di impianti presentate secondo il paragrafo 3 contengono le seguenti informazioni:

  1. denominazione del sito di impianti e del proprietario della società o dell’impresa di gestione;
  2. ubicazione precisa del sito di impianti compreso l’indirizzo;
  3. numero di officine all’interno del sito, dichiarate in conformità con la Parte VIII del presente Annesso.

7. Le dichiarazioni relative ad un sito di impianti secondo il paragrafo 3 debbono anche includere, per ciascuna officine ubicata all’interno del sito e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:

  1. denominazione dell’officina e nome del proprietario, della società o dell’impresa che lo gestisce;
  2. ubicazione precisa dell’officina all’interno del sito, compreso il numero dell’edificio o della struttura specifica, se del caso;
  3. principali attività dell’officina;
  4. tipo d’officina:i)officina che produce, lavora o consuma il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati;ii)officina specializzata in tali attività o officina polivalente;iii)officina nel quale vengono svolte altre attività per quanto riguarda il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati – specificare, tra l’altro, la natura di tali altre attività (ad es., stoccaggio);
  5. capacità di produzione dell’officina per ciascun composto chimico della Tabella 2 dichiarato.

8. Le dichiarazioni di siti di impianti presentate secondo il paragrafo 3 devono inoltre contenere le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto, lavorato o consumato in quantitativi superiori alla soglia di dichiarazione:

  1. denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell’impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se è stato attribuito;
  2. trattandosi della dichiarazione iniziale: quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato e riesportato dal sito di impianti durante ciascuno dei tre anni civili precedenti;
  3. trattandosi della dichiarazione annuale di attività pregresse: quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato ed esportato dal sito di impianti durante l’anno civile trascorso;
  4. trattandosi della dichiarazione annuale di attività previste: quantitativo totale previsto di produzione, di lavorazione o di consumo sul sito di impianti durante il successivo anno civile, compresi i periodi di produzione, di lavorazione o di consumo previsti;
  5. fini per i quali il composto chimico è stato o sarà prodotto, lavorato o consumato:i)lavorazione e consumo in loco –specificare i tipi di composti chimici;ii)vendita o trasferimento sul territorio o a destinazione di ogni altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte –precisare se si tratta di un’altra industria, di un commerciante o di altro destinatario indicando, se possibile, i tipi di prodotti finali;iii)esportazione diretta –indicare gli Stati in questione; oppureiv)altri fini –precisare quali.

Dichiarazione sulla produzione pregressa di composti chimici della Tabella 2 a fini di armi chimiche

9. Non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dovrà dichiarare tutti i siti comprendenti officine che hanno prodotto in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, un composto chimico della Tabella 2 a fini di armi chimiche.

10. Le dichiarazioni relative a siti di impianti secondo il paragrafo 9 dovranno includere i seguenti dati:

  1. denominazione del sito di impianti e nome del proprietario, della società o dell’impresa che lo gestisce;
  2. ubicazione precisa del sito di impianti, compreso l’indirizzo;
  3. per ciascuna officina situata all’interno del sito ed a cui si applicano le specifiche di cui al paragrafo 9, gli stessi dati di quelli richiesti a titolo dei capoversi a) a e) del paragrafo 7;
  4. per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto a fini di armi chimiche:i)denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nel sito di impianti a fini di produzione di armi chimiche, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se attribuito:ii)date di produzione del composto chimico e quantità prodotta;iii)luogo dove il composto chimico è stato consegnato ed il prodotto finale che è stato prodotto, se è noto.

Informazioni da trasmettere agli Stati Parti

11. Un elenco dei siti di impianti dichiarati in conformità con la presente Sezione nonché delle informazioni da fornire in conformità con i paragrafi 6, 7 a), 7 c), 7 d) i), 7 d) iii), 8 a) e 10, saranno trasmessi dal Segretariato Tecnico a tutte le Parti che ne fanno domanda.

B. Verifica

Disposizioni generali

12. La verifica prevista all’Articolo VI, paragrafo 4, sarà effettuata per mezzo di una ispezione in loco dei siti di impianti dichiarati comprendenti una o più officine che hanno prodotto, lavorato o consumato, durante uno qualunque dei tre anni precedenti, o che, in base alle previsioni, produrranno, lavoreranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre:

  1. 10 kg di un prodotto chimico designato con il contrassegno «*» nella parte A della Tabella 2;
  2. 1 tonnellata di ogni altro prodotto chimico registrato nella Tabella 2, parte A; oppure
  3. 10 tonnellate di un prodotto chimico registrato nella Tabella 2, parte B.

13. Il programma ed il bilancio preventivo dell’Organizzazione che saranno adottati dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 a) comprendono sotto due voci distinte un programma ed un bilancio preventivo per le attività di verifica secondo la presente sezione. Nello stanziare le risorse mobilizzate per attività di verifica svolte secondo l’Articolo VI, il Segretariato Tecnico dà la precedenza, durante i primi tre anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione, alle ispezioni iniziali dei siti di impianti dichiarati in conformità con la sezione A. L’ammontare stanziato sarà successivamente riesaminato sulla base dell’esperienza acquisita.

14. Il Segretariato Tecnico effettua le ispezioni iniziali e le ispezioni successive in conformità con i paragrafi 15–22.

Obiettivi dell’ispezione

15. In linea generale, l’ispezione ha come scopo di verificare che le attività dei siti di impianti siano conformi agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e compatibili con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. Le ispezioni dei siti di impianti dichiarati secondo le disposizioni della sezione A mirano in particolare a verificare:

  1. l’assenza di ogni composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se ciò è conforme alle disposizioni della Parte VI del presente Annesso;
  2. la conformità con quanto è stato dichiarato per i quantitativi di produzione, di lavorazione o di consumo di composti chimici della Tabella 2;
  3. che i composti chimici della tabella 2 non siano deviati per attività vietate dalla presente Convenzione.

Ispezioni iniziali

16. Ciascun sito d’impianti da ispezionare conformemente al paragrafo 12 dovrà essere oggetto di un’ispezione iniziale il prima possibile, ma preferibilmente non oltre tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. I siti di impianti dichiarati successivamente a questo periodo saranno oggetto di un’ispezione iniziale al più tardi un anno dopo che le attività di produzione, di lavorazione o di consumo sono state dichiarate per la prima volta. Il Segretariato Tecnico seleziona i siti di impianti che dovranno essere oggetto di una ispezione iniziale in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l’ispezione avrà luogo.

17. Durante l’ispezione iniziale, è stabilito un progetto di accordo d’impianto per il sito di impianti, a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico non convengano che ciò non sia necessario.

18. Per quanto concerne la frequenza e l’ampiezza di ulteriori ispezioni, gli ispettori valutano durante l’ispezione iniziale il rischio rappresentato per l’oggetto e per il fine della Convenzione dai composti chimici considerati, le caratteristiche del sito di impianti e la natura delle attività che vi sono svolte, in considerazione in particolar modo dei seguenti criteri:

  1. tossicità dei composti chimici in programma e dei prodotti finali se del caso prodotti con essi;
  2. quantità dei composti chimici in programma, di regola immagazzinati nel sito ispezionato;
  3. quantità di materie chimiche di base implicate nella produzione dei composti chimici previsti, di solito immagazzinata nel sito ispezionato;
  4. capacità di produzione delle officine di composti chimici della Tabella 2;
  5. potenziale capacità degli impianti per iniziare la produzione, lo stoccaggio e la carica di composti chimici tossici nel sito ispezionato e possibilità di conversione a tal fine.

Ispezioni

19. Dopo l’ispezione iniziale, ciascun sito di impianti da ispezionare, in conformità con il paragrafo 12 sarà oggetto di ulteriori ispezioni.

20. Nel selezionare i siti di impianti da ispezionare e per decidere della frequenza e dell’intensità delle ispezioni, il Segretariato Tecnico tiene debitamente conto del rischio rappresentato dal composto chimico pertinente per l’oggetto e lo scopo della Convenzione, dalle caratteristiche del sito di impianti e della natura delle attività che vi sono condotte, in considerazione dei rispettivi accordi d’impianto e dei risultati delle ispezioni iniziali e successive ispezioni.

21. Il Segretariato Tecnico selezionerà il sito di impianti da ispezionare in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l’ispezione avverrà.

22. Nessun sito di impianti potrà essere oggetto di più di due ispezioni per un anno civile ai sensi della presente sezione. Tuttavia, tale disposizione non limita il numero di ispezioni effettuate in conformità all’Articolo IX.

Procedure di ispezione

23. Oltre alle direttive convenute, saranno applicabili altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell’Annesso sulla Confidenzialità, nonché i paragrafi 24–30 in appresso.

24. Un accordo d’impianto per il sito di impianti dichiarato sarà stipulato non oltre 90 giorni dopo il completamento dell’ispezione iniziale tra lo Stato Parte ispezionato e l’Organizzazione a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico convengano che ciò non è necessario. Tale accordo sarà basato su un modello di accordo tipo e regolamenterà la conduzione delle ispezioni sul sito di impianti dichiarato. L’accordo dovrà specificare la frequenza e l’intensità delle ispezioni nonché procedure ispettive dettagliate, in conformità con i paragrafi 25 a 29.

25. L’ispezione verterà sull’officina (officine) per composti chimici della Tabella 2 all’interno del sito di impianti dichiarato. Se la squadra ispettiva chiede di avere accesso ad altre parti del sito, l’accesso e tali zone le sarà concesso in conformità con l’obbligo di fornire chiarimenti secondo il paragrafo 51, Parte II del presente Annesso, ed in conformità con l’accordo d’impianto oppure, in assenza di tale accordo, in conformità con le disposizioni relative all’accesso regolamentato specificato nella Parte X, Sezione C, del presente Annesso.

26. Sarà possibile avere accesso, se del caso, alle rilevazioni, per accertarsi che non vi siano state deviazioni dei composti chimici dichiarati e che la produzione sia conforme alle dichiarazioni.

27. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati.

28. Le zone da ispezionare possono includere:

  1. zone dove sono consegnate o immagazzinate materie di base chimiche (reagenti);
  2. zone dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori;
  3. qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso a) o al capoverso b) ed i reattori nonché le valvole e flussometri associati, ecc.;
  4. l’aspetto esterno dei reattori e degli equipaggiamenti ausiliari;
  5. le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o gli equipaggiamenti per l’ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 2;
  6. l’equipaggiamento di comando associato ad uno qualsiasi degli elementi di cui ai capoversi a)-e);
  7. l’equipaggiamento e le zone per la gestione dei detriti e degli effluenti;
  8. l’equipaggiamento e le zone per l’eliminazione dei composti chimici non conformi.

29. La durata dell’ispezione non è superiore a 96 ore; tuttavia la squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarla.

Notifica delle ispezioni

30. Il Segretariato Tecnico notifica l’ispezione allo Stato Parte almeno 48 ore prima dell’arrivo della squadra ispettiva sul sito di impianti da ispezionare.

C. Trasferimenti a Stati che non sono Parti alla presente Convenzione

31. I composti chimici della Tabella 2 possono essere trasferiti solo a Stati Parti o essere ricevuti solo da tali Stati. Quest’obbligo diviene effettivo tre anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

32. Durante tale periodo interinale di tre anni, ciascuno Stato Parte richiederà un certificato di utilizzazione finale, come specificato in appresso, per il trasferimento dei composti chimici della Tabella 2 a Stati che non sono Parti alla presente Convenzione. Per tali trasferimenti, ciascuno Stato Parte adotterà i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti vengano utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione. Lo Stato Parte chiede in particolare allo Stato destinatario di fornirgli un certificato che indichi, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti:

  1. che essi saranno utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione;
  2. che essi non saranno nuovamente trasferiti;
  3. il loro tipo e quantità;
  4. la(e) loro utilizzazione(i) finale(i);
  5. nome(i) e indirizzo(i) dell’utilizzatore(i) finale(i).
Parte VIII Attività non proibite dalla Convenzione svolte in conformità con l’Articolo VI
Regime applicabile ai composti chimici della Tabella 3 ed agli impianti connessi a tali prodotti
A. Dichiarazioni

Dichiarazioni di dati nazionali globali

1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali che devono essere presentate da uno Stato Parte in conformità all’Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, conterranno i dati nazionali globali per l’anno civile precedente riguardo ai quantitativi prodotti, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 3, nonché una specificazione quantitativa delle importazioni ed esportazioni di ciascuno dei Paesi interessati.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà presentare:

  1. le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1, non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti;
  2. a decorrere dall’anno civile successivo le dichiarazioni annuali non oltre 90 giorni dopo la fine dell’anno civile precedente.

Dichiarazione di siti di impianti che producono composti chimici della Tabella 3

3. Sono richieste dichiarazioni iniziali e dichiarazioni annuali per tutti i siti di impianti comprendenti una o più officine che hanno prodotto più di 30 tonnellate di un composto chimico della Tabella 3 durante l’anno civile trascorso o che, secondo le previsioni, produrranno più di 30 tonnellate nel corso dell’anno successivo.

4. Ciascuno Stato Parte dovrà presentare:

  1. le dichiarazioni iniziali in conformità con il paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei suoi confronti;
  2. a decorrere dall’anno civile successivo le dichiarazioni annuali sulle attività pregresse, non oltre 90 giorni dopo la fine del precedente anno civile;
  3. le dichiarazioni annuali sulle attività previste, non oltre 60 giorni prima dell’inizio dell’anno civile successivo. Ogni attività supplementare di questo tipo, prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale, sarà dichiarata almeno cinque giorni prima del suo inizio.

5. In linea generale non sono richieste dichiarazioni ai sensi del paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione dei composti chimici della Tabella 3. Tali dichiarazioni sono richieste, in conformità con le linee direttive, solo nei casi in cui si ritenga che la facilità di ricupero del composto chimico della Tabella 3 dalla miscela ed il suo peso totale costituiscano un rischio per l’oggetto e per il fine della presente Convenzione. Queste direttive saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

6. Le dichiarazioni relative ad un sito di impianto, presentate ai sensi del paragrafo 3, devono contenere le seguenti informazioni:

  1. nome del sito di impianti e nome del proprietario, della società o dell’impresa che lo gestisce;
  2. sua precisa ubicazione, compreso l’indirizzo;
  3. numero delle officine all’interno del sito che sono dichiarate in conformità alla Parte VII del presente Annesso.

7. Le dichiarazioni di un sito di impianti in conformità al paragrafo 3 includeranno anche, per ciascuna officina ubicata all’interno del sito di impianti e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:

  1. nome dell’officina e nome del proprietario, della società, o dell’impresa che lo gestisce;
  2. sua precisa ubicazione all’interno del sito, compreso il numero dello specifico edificio o struttura, se del caso;
  3. le sue principali attività.

8. Le dichiarazioni di un sito di impianti in conformità al paragrafo 3 dovranno altresì includere le seguenti informazioni su ciascun composto chimico della Tabella 3 prodotto in quantità superiori alla soglia stabilita nella dichiarazione:

  1. denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell’impianto, formula di struttura e numero di registro del ChemicalAbstractsService,se attribuito;
  2. quantitativo approssimativo di produzione del composto chimico nel precedente anno civile oppure, trattandosi della dichiarazione di attività previste, quello previsto per il successivo anno ed indicato con le seguenti serie: da 30 a 200 tonnellate, da 200 a 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate, da 10000 a 100000 tonnellate ed in quantitativi superiori a 100000 tonnellate;
  3. fini per i quali il composto chimico è stato o sarà prodotto.

Dichiarazione di produzione pregressa di composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche

9. Non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dichiara tutti i siti di impianti comprendenti officine che hanno in qualsiasi momento, a decorrere dal 1° gennaio 1946, prodotto composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche.

10. Le dichiarazioni relative ad un sito di impianti presentate secondo il paragrafo 9 dovranno contenere le seguenti informazioni:

  1. denominazione del sito di impianti e del proprietario, della società o dell’impresa che lo gestisce;
  2. sua precisa ubicazione, compreso l’indirizzo;
  3. per ciascuna officina ubicata all’interno del sito, ed al quale si applicano le specifiche stabilite al paragrafo 9, devono essere fornite le stesse informazioni di quelle richieste secondo i capoversi a)–c) del paragrafo 7;
  4. per ciascun composto chimico della Tabella 3 prodotto per armi chimiche:i)a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nel sito di impianti per scopi di produzione di armi chimiche, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service,se attribuito;ii)date di produzione del composto chimico e quantitativo prodotto;iii)luogo dove il composto chimico è stato consegnato ed il composto finale è stato prodotto, se è noto.

Informazioni da trasmettere agli Stati Parti

11. Un elenco dei siti di impianti dichiarati in virtù della presente sezione, nonché le informazioni fornite in conformità con i paragrafi 6, 7 a), 7 c), 8 a) e 10 dovrà essere trasmesso dal Segretariato Tecnico agli Stati Parti che ne fanno richiesta.

B. Verifica

Disposizioni generali

12. Le verifiche previste al paragrafo 5 dell’Articolo VI saranno effettuate mediante ispezioni in loco nei siti di impianti dichiarati che hanno prodotto globalmente, nel corso dell’anno civile precedente, o che si prevede producano nel successivo anno civile, oltre 200 tonnellate di composti chimici della Tabella 3, oltrepassando il limite di 30 tonnellate stabilito nella dichiarazione.

13. Il bilancio-programma dell’Organizzazione che sarà adottato dalla Conferenza in conformità all’Articolo VIII, paragrafo 21 a), comprende, sotto due voci distinte, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente sezione ed in considerazione della Parte VII, paragrafo 13 del presente Annesso.

14. In virtù della presente sezione il Segretariato Tecnico sceglierà a caso i siti di impianti da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati, sulla base dei seguenti fattori di valutazione:

  1. equa ripartizione geografica delle ispezioni;
  2. informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti di impianti dichiarati – in particolare per quanto riguarda il composto chimico considerato – alle caratteristiche del sito di impianti ed alla natura delle attività che vi sono svolte.

15. Nessun sito di impianti può essere oggetto di più di due ispezioni per anno ai sensi della presente sezione. Tuttavia questa disposizione non limita il numero delle ispezioni effettuate in base all’Articolo IX.

16. Nel selezionare i siti di impianti da ispezionare in conformità alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascuno Stato Parte è tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformità alla presente Parte ed alla Parte IX del presente Annesso. Il numero combinato di ispezioni non dovrà essere superiore a tre, al 5% del numero totale dei siti di impianti dichiarati da uno Stato Parte in conformità sia alla presente Parte sia alla Parte XI del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda di quale è inferiore.

Finalità dell’ispezione

17. Nei siti di impianti dichiarati in conformità alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sarà di verificare che le attività concordano con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l’assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se ciò è conforme alle disposizioni della Parte VI del presente Annesso.

Procedure d’ispezione

18. Le ispezioni saranno effettuate in conformità con le direttive convenute, con le altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell’Annesso sulla Confidenzialità, nonché con i paragrafi 9–25 in appresso.

19. Non è previsto un accordo d’impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta.

20. L’ispezione verterà sull’officina/officine connessa/e a un composto chimico della Tabella 3, all’interno del sito di impianti dichiarato. Se la squadra ispettiva, in conformità con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre parti del sito di impianti, al fine di chiarire eventuali ambiguità, la portata dell’accesso a tali parti sarà determinata di comune accordo tra la squadra e lo Stato Parte ispezionato.

21. La squadra ispettiva può avere accesso alle rilevazioni qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che tale accesso agevolerebbe il conseguimento delle finalità dell’ispezione.

22. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. Qualora le ambiguità perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, sotto riserva dell’accordo dello Stato Parte ispezionato.

23. Le zone da ispezionare possono includere:

  1. le zone dove sono consegnate o immagazzinate materie di base chimiche (reagenti);
  2. le zone dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori;
  3. qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso a) o al capoverso b) ed i reattori nonché le valvole e i flussometri associati, ecc.;
  4. l’aspetto esterno dei reattori e l’equipaggiamento ausiliario;
  5. le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o gli equipaggiamenti per l’ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 3;
  6. l’equipaggiamento di comando associato ad uno qualsiasi degli elementi di cui ai capoversi a)-e);
  7. l’equipaggiamento e le zone per la gestione dei detriti e degli effluenti;
  8. l’equipaggiamento e le zone per l’eliminazione dei composti chimici non conformi.

24. Il periodo d’ispezione non sarà superiore a 24 ore; tuttavia la squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo.

Notifica delle ispezioni

25. Il Segretariato Tecnico notifica l’ispezione allo Stato Parte almeno 120 ore prima dell’arrivo della squadra ispettiva sul sito d’impianto da ispezionare.

C. Trasferimenti a Stati che non sono Parti alla presente Convenzione

26. Nel trasferire i composti chimici della Tabella 3 a Stati che non sono Parti alla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotterà i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti siano utilizzati solo per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Inter alialo Stato Parte chiederà allo Stato ricevente un certificato che attesti, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti:

  1. che essi saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla Convenzione;
  2. che essi non saranno nuovamente trasferiti;
  3. il loro tipo e quantità;
  4. la(e) loro utilizzazione(i) finale(i);
  5. nome(i) e indirizzo(i) dell’utilizzatore(i) finale(i).

27. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza prenderà in considerazione la necessità di stabilire altre misure relative ai trasferimenti dei composti chimici della Tabella 3 a Stati non Parti alla presente Convenzione.

Parte IX Attività non interdette dalla Convenzione svolte in conformità con l’Articolo VI
Regime applicabile agli altri impianti di produzione di composti chimici
A. Dichiarazioni

Lista di altri impianti di produzione di composti chimici

1. La dichiarazione iniziale che deve presentare ciascuno Stato Parte in conformità all’Articolo VI paragrafo 7 comprende una lista di tutti i siti di impianti che:

  1. nel corso dell’anno civile precedente hanno prodotto in sintesi oltre 200 tonnellate di composti chimici organici definiti, non iscritti in una Tabella;
  2. comprendono una o più officine le quali, nel corso dell’anno civile precedente, hanno prodotto mediante sintesi oltre 30 tonnellate di un composto chimico organico definito non iscritto ad una tabella, contenente gli elementi fosforo, zolfo o fluoro (in appresso denominati «impianti PSF» e «composti chimici PSF»).

2. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 non comprende i siti di impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà presentare la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici di cui al paragrafo 1, come parte della sua dichiarazione iniziale, non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Ciascuno Stato Parte, non oltre 90 giorni dopo l’inizio di ciascun anno civile successivo, dovrà fornire annualmente le informazioni necessarie per aggiornare la lista.

4. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformità con il paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascuno sito di impianti:

  1. nome del sito di impianti e del proprietario, della società o dell’impresa che lo gestisce;
  2. precisa ubicazione del sito di impianti, compreso l’indirizzo;
  3. le sue principali attività;
  4. numero approssimativo delle officine nel sito che producono i composti chimici così come specificati al paragrafo 1.

5. Per quanto concerne i siti di impianti enumerati in conformità al paragrafo 1 a), la lista contiene anche informazioni sul quantitativo globale approssimativo di composti chimici organici definiti non iscritti che sono stati prodotti nel corso dell’anno civile precedente. Tali quantitativi sono indicati secondo le seguenti serie: meno di 1000 tonnellate, da 1000 a 10 000 tonnellate, e oltre 10 000 tonnellate.

6. Per quanto riguarda i siti di impianti enumerati in conformità con il paragrafo 1 b), la lista dovrà altresì specificare il numero di officine PSF all’interno del sito, ed includere informazioni sull’ammontare globale approssimativo di produzione di composti chimici PSF prodotti da ciascuna officina PSF nel corso dell’anno civile precedente espresso secondo le seguenti serie: meno di 200 tonnellate, da 200 a 1000 tonnellate, da 1000 a 10 i 000 tonnellate e oltre 10 000 tonnellate.

Assistenza da parte del Segretariato Tecnico

7. Se uno Stato Parte, per motivi amministrativi, ritiene opportuno di chiedere assistenza per compilare la sua lista degli altri impianti di produzione di composti chimici in conformità con il paragrafo 1, al Segretariato Tecnico potrà essere richiesto di fornire tale assistenza. Eventuali dubbi relativi alla completezza della lista saranno risolti per mezzo di consultazioni tra lo Stato Parte ed il Segretariato Tecnico.

Informazioni agli Stati Parti

8. Le liste di altri impianti di produzione chimica presentati in conformità con il paragrafo 1, comprese le informazioni fornite secondo il paragrafo 4, saranno trasmesse dal Segretariato Tecnico agli Stati Parti dietro richiesta.

B. Verifica

Disposizioni generali

9. Fatte salve le disposizioni della Sezione C, la verifica prevista al paragrafo 6 dell’Articolo VI è effettuata per mezzo di una ispezione in loco presso:

  1. i siti di impianti elencati secondo il paragrafo 1 a);
  2. i siti di impianti elencati secondo il paragrafo 1 b) che comprendono una o più officine PSF che hanno prodotto durante il precedente anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici PSF.

10. Il bilancio-programma dell’Organizzazione che sarà adottato dalla Conferenza in conformità all’Articolo VIII, paragrafo 21 a), comprende, sotto due voci distinte, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente sezione dopo che l’attuazione ha avuto inizio.

11. In virtù della presente Sezione, il Segretariato Tecnico sceglierà a caso i siti di impianti da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati a tal fine, sulla base dei seguenti fattori di valutazione:

  1. equa ripartizione geografica delle ispezioni;
  2. informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti di impianti elencati, relative alle caratteristiche del sito di impianti ed alla natura delle attività che vi sono svolte;
  3. proposte degli Stati Parti su una base da convenire, in conformità con il paragrafo 25.

12. Nessun sito di impianti può essere oggetto di più di due ispezioni l’anno ai sensi delle disposizioni della presente sezione. Tuttavia questa disposizione non limita il numero delle ispezioni in base all’Articolo IX.

13. Nel selezionare i siti di impianti da ispezionare in conformità alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascuno Stato Parte è tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformità alla presente Parte ed alla Parte VIII del presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovrà essere superiore a tre, al 5 per cento del numero totale dei siti di impianti dichiarati da uno Stato Parte in conformità sia alla presente Parte sia alla Parte VIII del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda di quale è inferiore.

Finalità dell’ispezione

14. Nei siti di impianti enumerati alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sarà di verificare che le attività concordino con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l’assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare la produzione di tale prodotto, salvo se ciò è conforme alle disposizioni della Parte VI del presente Annesso.

Procedure d’ispezione

15. Oltre alle direttive convenute, saranno applicate altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell’Annesso sulla Confidenzialità, paragrafi 16 a 20 in appresso.

16. Non è previsto un accordo d’impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta.

17. L’oggetto principale dell’ispezione in un sito di impianti selezionato per l’ispezione dovrà essere l’officina o le officine che producono i composti chimici specificati al paragrafo 1, in particolare le officine PSF enumerate in conformità con il paragrafo 1 b). Lo Stato Parte ispezionato avrà diritto di gestire l’accesso a tali officine in conformità con le regole dell’accesso regolamentato come specificato nella Parte X, sezione C, del presente Annesso. Se la squadra ispettiva, in conformità con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre parti del sito di impianti al fine di chiarire eventuali ambiguità, la portata di tale accesso sarà determinata di comune accordo tra la squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato.

18. La squadra ispettiva può avere accesso alle rilevazioni, qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che ciò agevolerebbe il conseguimento delle finalità dell’ispezione.

19. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. Qualora le ambiguità perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, sotto riserva dell’accordo dello Stato Parte ispezionato.

20. Il periodo d’ispezione non sarà superiore a 24 ore; tuttavia la squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo.

Notifica delle ispezioni

21. Il Segretariato Tecnico notifica l’ispezione allo Stato Parte almeno 120 ore prima dell’arrivo della squadra ispettiva sul sito di impianti da ispezionare.

C. Attuazione ed esame della Sezione B

Attuazione

22. L’attuazione della Sezione B avrà inizio all’inizio del quarto anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione a meno che la Conferenza, nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, non decida diversamente.

23. Il Direttore Generale, per la sessione regolare della Conferenza, il terzo anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, predisporrà un rapporto che evidenzia l’esperienza acquisita dal Segretariato Tecnico nell’attuare le disposizioni delle Parti VII e VIII del presente Annesso nonché della Sezione A di questa Parte.

24. Nella sua sessione regolare nel terzo anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza, in base al rapporto del Direttore Generale, potrà altresì decidere riguardo alla ripartizione delle risorse disponibili per la verifica in base alla Sezione B, tra «officine PSF» ed altri impianti di produzione di composti chimici. Diversamente, la ripartizione sarà affidata alle cure del Segretariato Tecnico e sarà aggiunta ai fattori di valutazione di cui al paragrafo 11.

25. Nella sessione ordinaria che si svolgerà nel terzo anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza, dietro parere dal Consiglio Esecutivo, deciderà su quale base – regionale ad esempio – le proposte degli Stati Parti relative alle ispezioni debbono essere presentate per essere considerate come fattore di valutazione nel processo di selezione di cui al paragrafo 11.

Esame

26. Nella prima sessione straordinaria della Conferenza convocata secondo il paragrafo 22 dell’Articolo VIII, le disposizioni della presente Parte dell’Annesso sulla Verifica saranno rivedute nel quadro di un esame approfondito dell’insieme del regime di verifica applicabile all’industria chimica (Art. VI, Parti VII a IX del presente Annesso) ed alla luce dell’esperienza acquisita. La Conferenza formulerà successivamente delle raccomandazioni al fine di migliorare l’efficacia del regime di verifica.

Parte X Ispezioni su sfida effettuate in conformità con l’Articolo IX
A. Designazione e selezione degli ispettori e degli assistenti d’ispezione

1. Le ispezioni su sfida di cui all’Articolo IX sono effettuate unicamente dagli ispettori e dagli assistenti d’ispezione specialmente designati per questa funzione. Per designare gli ispettori e gli assistenti d’ispezione per le ispezioni su sfida secondo l’Articolo IX, il Direttore Generale, selezionando gli ispettori e gli assistenti d’ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d’ispezione per attività ispettive di «routine», compilerà una lista degli ispettori ed assistenti d’ispezione proposti. Tale lista includerà un numero sufficientemente abbondante di ispettori e di assistenti d’ispezione aventi le qualifiche, l’esperienza, la competenza e la formazione necessarie per consentire una flessibilità nella selezione degli ispettori, in considerazione della loro disponibilità e della necessità di un avvicendamento. Si terrà debitamente conto dell’importanza di selezionare ispettori ed assistenti d’ispezione in base ad una rappresentazione geografica la più ampia possibile. La designazione degli ispettori e degli assistenti d’ispezione avrà luogo in conformità con le procedure previste nella sezione A della Parte II del presente Annesso.

2. Il Direttore Generale determina il numero di persone che compongono la squadra ispettiva e seleziona i membri in considerazione delle circostanze di una determinata richiesta. Il numero di persone che compongono la squadra ispettiva è limitato al minimo necessario ad una corretta esecuzione del mandato ispettivo. Nessun cittadino dello Stato Parte richiedente o dello Stato Parte ispezionato può essere membro della squadra ispettiva.

B. Attività precedenti l’ispezione

3. Prima di presentare una richiesta d’ispezione su sfida, lo Stato Parte può cercare di ottenere dal Direttore Generale la conferma che il Segretariato Tecnico è in grado di dare un seguito immediato a questa richiesta. Se il Direttore Generale non può fornire immediatamente tale conferma, lo farà il prima possibile, secondo l’ordine delle richieste da confermare. Inoltre egli informerà lo Stato Parte di quando sia presumibilmente possibile dare un seguito immediato alla richiesta d’ispezione. Qualora il Direttore Generale concluda che non è più possibile dar seguito in tempo debito alle richieste, esso potrà chiedere al Consiglio Esecutivo di adottare i provvedimenti richiesti per evitare che tali difficoltà si ripropongano in avvenire.

Notifica

4. La richiesta d’ispezione su sfida da presentare al Consiglio Esecutivo ed al Direttore Generale deve contenere almeno i seguenti elementi:

  1. Stato Parte da ispezionare e, se del caso, lo Stato ospite;
  2. luogo d’ingresso da utilizzare;
  3. dimensione del sito d’ispezione e tipo del sito;
  4. motivo dei dubbi riguardo ad un’eventuale inosservanza della presente Convenzione, compresi chiarimenti sulle disposizioni pertinenti della presente Convenzione che sono oggetto di dubbi, e sulla natura e le circostanze dell’eventuale inosservanza della Convenzione, nonché ogni informazione pertinente sull’origine dei dubbi;
  5. nome dell’osservatore dello Stato Parte richiedente.

Lo Stato Parte richiedente può sottoporre ogni informazione supplementare che ritenga necessaria.

5. Il Direttore Generale, entro un’ora dal ricevimento della richiesta, ne accusa ricevuta allo Stato Parte.

6. Lo Stato Parte richiedente notificherà in tempo debito al Direttore Generale l’ubicazione del sito d’ispezione affinché il Direttore Generale possa trasmettere questa informazione allo Stato Parte ispezionato almeno 12 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva al luogo d’ingresso.

7. Il sito d’ispezione sarà designato dallo Stato Parte richiedente nella maniera più specifica possibile fornendo un diagramma del sito riferito ad un punto di riferimento assieme alle coordinate geografiche definite se possibile con l’approssimazione di un secondo. Lo Stato Parte richiedente fornisce altresì, se possibile, una mappa con l’indicazione generale del sito d’ispezione ed uno schema che delimiti con la massima precisione possibile il perimetro del sito da ispezionare.

8. Il perimetro richiesto:

  1. passa ad una distanza di almeno 10 metri all’esterno di tutti gli edifici o altre strutture;
  2. non attraversa nessuna recinzione di sicurezza esistente;
  3. passa ad una distanza di almeno 10 metri all’esterno di tutte le recinzioni di sicurezza esistenti che lo Stato Parte richiedente intende includere nel perimetro richiesto.

9. Se il perimetro richiesto non è conforme alle specifiche del paragrafo 8, la squadra ispettiva lo traccerà nuovamente in maniera tale che sia conforme.

10. Il Direttore Generale informa il Consiglio Esecutivo del luogo del sito d’ispezione così come specificato in conformità al paragrafo 7, almeno 12 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva al punto d’entrata.

11. Nell’informare il Consiglio Esecutivo, in conformità con il paragrafo 10, il Direttore Generale trasmette contestualmente allo Stato Parte ispezionato la richiesta ispettiva, compresa l’indicazione dell’ubicazione del sito d’ispezione, così come specificato nel paragrafo 7. Tale notifica contiene altresì i dati richiesti al paragrafo 32 della Parte II del presente Annesso.

12. Al suo arrivo al luogo d’ingresso, la squadra ispettiva informa lo Stato Parte ispezionato riguardo al suo mandato ispettivo.

Entrata sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite

13. In attuazione dei paragrafi 13–18 dell’Articolo IX, il Direttore Generale, dopo che è stata ricevuta una richiesta d’ispezione, invia il prima possibile una squadra ispettiva. La squadra ispettiva arriverà nel luogo d’ingresso specificato nella richiesta nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11.

14. Se il perimetro richiesto è accettabile per lo Stato Parte ispezionato, esso sarà designato come perimetro finale il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l’arrivo della squadra ispettiva nel punto d’entrata. Lo Stato Parte ispezionato provvederà al trasporto della squadra ispettiva nel perimetro finale del sito d’ispezione. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, il trasporto della squadra ispettiva può avere inizio già 12 ore prima dello scadere del termine fissato nel presente paragrafo per la designazione del perimetro finale. In ogni caso il trasporto della squadra ispettiva dovrà essere terminato al massimo 36 ore dopo l’arrivo della squadra nel luogo d’ingresso.

15. Le procedure previste ai capoversi a) e b) si applicano a tutti gli impianti dichiarati. (Ai fini della presente Parte, per «impianto dichiarato» si intendono tutti gli impianti dichiarati in conformità con gli Articoli III, IV e V. Per quanto riguarda l’Articolo VI, per «impianti dichiarati» si intendono unicamente gli impianti dichiarati in conformità con la Parte VI del presente Annesso, nonché gli impianti dichiarati specificati nelle dichiarazioni, conformemente alla Parte VII, paragrafi 7 e 10 c) e la Parte VIII, paragrafi 7 e 10 c) del presente Annesso):

  1. se il perimetro richiesto è compreso nel perimetro dichiarato o corrisponde a quest’ultimo, il perimetro dichiarato è considerato come essendo il perimetro finale. Questo può tuttavia, con l’accordo dello Stato Parte ispezionato, essere ridotto al fine di corrispondere al perimetro richiesto dallo Stato Parte rchiedente;
  2. lo Stato Parte ispezionato provvede al trasporto della squadra ispettiva sul perimetro finale non appena ciò è fattibile, accertandosi in tutti i casi che la squadra raggiunga il perimetro non oltre 24 ore dopo il suo arrivo al luogo d’ingresso.

Determinazione del perimetro finale mediante un perimetro alternativo

16. Al luogo d’ingresso, se lo Stato Parte ispezionato non può accettare il perimetro richiesto, esso proporrà un perimetro alternativo il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l’arrivo della squadra ispettiva al luogo d’ingresso. In caso di divergenze di opinioni, lo Stato Parte ispezionato e la squadra ispettiva dovranno iniziare negoziati in vista di raggiungere un accordo su un perimetro finale.

17. Il perimetro alternativo dovrà essere tracciato nella maniera più specifica possibile in conformità con il paragrafo 8. Esso dovrà includere tutto il perimetro richiesto e non discostarsi da quest’ultimo, tenendo conto delle caratteristiche naturali del terreno e dei limiti tracciati dall’uomo. Dovrà di regola passare vicino alla recinzione di sicurezza che circonda il sito qualora ne esista una. Lo Stato Parte ispezionato dovrà cercare di stabilire un rapporto tra i perimetri combinando almeno due dei seguenti elementi:

  1. un perimetro alternativo delimitante un’area che non sia significativamente più estesa di quella delimitata dal perimetro richiesto;
  2. un perimetro alternativo che sia ad una distanza breve ed uniforme dal perimetro richiesto;
  3. che almeno una parte del perimetro richiesto sia visibile dal perimetro alternativo.

18. Se il perimetro alternativo è accettabile alla squadra ispettiva, esso diverrà il perimetro finale e la squadra ispettiva sarà trasportata dal punto di entrata in tale perimetro. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, tale trasporto potrà cominciare non prima di 12 ore prima dello scadere del termine fissato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In ogni caso, il trasporto della squadra ispettiva dovrà essere terminato non oltre 36 ore dopo l’arrivo della squadra ispettiva al punto di entrata.

19. Qualora non si sia convenuto un perimetro finale, i negoziati riguardo al perimetro dovranno concludersi il prima possibile, ma in ogni caso non potranno proseguire oltre 24 ore dopo l’arrivo della squadra ispettiva al punto di entrata. Se nessun accordo è raggiunto, lo Stato Parte ispezionato trasporterà la squadra ispettiva in un luogo del perimetro alternativo. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, tale trasporto potrà cominciare fino a 12 ore prima dello scadere del termine specificato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In tutti i casi, il trasporto dovrà essere terminato non oltre 36 ore dopo l’arrivo della squadra ispettiva al luogo d’ingresso.

20. All’attivo sul luogo, lo Stato Parte ispezionato dovrà senza indugio autorizzare alla squadra ispettiva l’accesso al perimetro alternativo in vista di agevolare i negoziati e l’accordo sul perimetro finale, nonché l’accesso all’interno del perimetro finale.

21. In mancanza di un accordo nelle 72 ore successive all’arrivo della squadra ispettiva sui luoghi, il perimetro alternativo viene designato come perimetro finale.

Verifica del luogo

22. Al fine di stabilire che il sito d’ispezione in cui la squadra ispettiva è stata trasportata corrisponde al sito d’ispezione specificato dallo Stato Parte richiedente, la squadra ispettiva avrà diritto di avvalersi di una strumentazione approvata per determinare la localizzazione e di fare installare tale strumentazione secondo le sue istruzioni. La squadra ispettiva potrà verificare la sua posizione con riferimento a punti di riferimento locali identificati in base alle mappe. Lo Stato Parte ispezionato aiuterà la squadra ispettiva in questo compito.

Chiusura del sito, sorveglianza delle uscite

23. Non oltre 12 ore dall’arrivo della squadra ispettiva al luogo d’ingresso, lo Stato Parte ispezionato provvede a raccogliere informazioni di fatto su ogni uscita di veicoli da tutti i punti del perimetro richiesto, attraverso i quali i mezzi di trasporto terrestre, aereo, fluviale o marittimo possono uscire dal sito. Lo Stato Parte fornisce questi dati alla squadra ispettiva all’arrivo di quest’ultima nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto.

24. Lo Stato Parte ispezionato può adempiere a tale obbligo fornendo informazioni di fatto, come registri del traffico, fotografie, video registrazioni o dati raccolti con la strumentazione per la raccolta di prove chimiche fornita dalla squadra ispettiva per sorvegliare il movimento delle uscite. Alternativamente lo Stato Parte ispezionato può anche autorizzare uno o più membri della squadra ispettiva a compilare per conto proprio registri di traffico, a scattare fotografie, effettuare video registrazioni del traffico d’uscita o utilizzare strumentazioni per la raccolta di prove chimiche, nonché esercitare ogni altra attività convenuta tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra ispettiva.

25. All’arrivo della squadra ispettiva nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto, avrà inizio la chiusura del sito, con la quale s’intendono le procedure di sorveglianza delle uscite da parte della squadra ispettiva.

26. Tali procedure comprendono: l’identificazione dei veicoli che escono dal sito, la compilazione di registri del traffico, riprese fotografiche e video-registrazioni effettuate dalla squadra ispettiva delle uscite e del traffico di uscita. La squadra ispettiva ha diritto di recarsi, sotto scorta, in ogni altro luogo del perimetro per controllare che non vi siano altre attività di uscita.

27. Procedure addizionali per la sorveglianza delle attività d’uscita stabilite di comune accordo tra la squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato possono comprendere, tra l’altro:

  1. uso di sensori;
  2. selezione a caso degli accessi;
  3. analisi di campioni.

28. Tutte le attività di chiusura del sito e di sorveglianza delle uscite dovranno svolgersi all’interno di una striscia che circonda il perimetro dall’esterno, la cui larghezza misurata verso l’esterno a partire dal perimetro non deve superare 50 metri.

29. La squadra ispettiva ha diritto d’ispezionare, attenendosi alle disposizioni relative all’accesso regolamentato, i veicoli che escono dal sito; lo Stato Parte ispezionato farà ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra ispettiva che un veicolo, sottoposto ad ispezione e a cui la squadra ispettiva non è autorizzata ad avere accesso, non è utilizzato per scopi connessi ai dubbi espressi nella richiesta ispettiva di una presunta inosservanza della Convenzione.

30. Il personale ed i veicoli che entrano nel sito non sono sottoposti ad ispezione, né lo sono il personale ed i veicoli privati che trasportano passeggeri che escono dal sito.

31. L’attuazione delle summenzionate procedure potrà continuare per tutta la durata dell’ispezione, ma non dovrà intralciare o ritardare in maniera irragionevole il normale funzionamento degli impianti.

Colloquio informativo pre-ispezione e piano d’ispezione

32. Al fine di agevolare lo sviluppo di un piano d’ispezione, lo Stato Parte ispezionato organizzerà, prima dell’accesso, un colloquio informativo per la squadra ispettiva, sulle questioni di sicurezza e di logistica.

33. Il colloquio informativo pre-ispezione si svolgerà in conformità con la Parte II, paragrafo 37 del presente Annesso. Durante il colloquio informativo pre-ispezione, lo Stato Parte ispezionato potrà indicare alla squadra ispettiva la strumentazione, la documentazione e le zone che considera come più delicate e non connesse allo scopo dell’ispezione su sfida. Inoltre, il personale responsabile del sito informerà la squadra ispettiva sul tracciato fisico e su altre caratteristiche rilevanti del sito. La squadra ispettiva sarà munita di una mappa o di schizzi su scala indicanti tutte le strutture e le caratteristiche geografiche significative del sito. La squadra ispettiva sarà anche informata riguardo alla disponibilità del personale dell’impianto e delle rilevazioni.

34. Dopo il colloquio informativo, la squadra ispettiva predisporrà, in base ad informazioni disponibili ed appropriate, un piano d’ispezione iniziale che specifichi le attività che devono essere svolte dalla squadra ispettiva, comprese le specifiche aree del sito alle quali si desidera avere accesso. Il piano d’ispezione specifica altresì se la squadra ispettiva sarà divisa in sotto-gruppi. Il piano d’ispezione sarà messo a disposizione dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e del sito d’ispezione. La sua attuazione sarà conforme alle disposizioni della Sezione C, comprese quelle relative all’accesso ed alle attività.

Attività nel perimetro

35. Al suo arrivo nel perimetro finale o nel perimetro alternativo, a seconda di quale sia il primo raggiunto, la squadra ispettiva ha diritto di iniziare immediatamente attività perimetrali in conformità con le procedure esposte nella presente sezione e di proseguire queste attività fino al completamento dell’ispezione su sfida.

36. Nel quadro delle attività da svolgere nel perimetro, la squadra ispettiva ha diritto:

  1. di utilizzare strumenti di monitoraggio in conformità con i paragrafi 27–30 della Parte II del presente Annesso;
  2. di effettuare prelievi mediante asciugatura e prelevare campioni di aria, di suolo o di effluenti;
  3. di svolgere ogni attività supplementare eventualmente decisa con lo Stato Parte ispezionato.

37. La squadra ispettiva può svolgere attività di perimetro all’interno di una striscia costeggiante l’esterno del perimetro e la cui larghezza, misurata a partire dal perimetro, non supera 50 metri. Con l’accordo dello Stato Parte ispezionato, la squadra ispettiva può altresì avere accesso ad ogni edificio o struttura situati all’interno della striscia che circonda il perimetro. Tutto il monitoraggio direzionale sarà orientato verso l’interno. Per gli impianti dichiarati, questa striscia può essere situata, a discrezione dello Stato Parte ispezionato, all’interno, all’esterno o sui due lati del perimetro dichiarato.

C. Svolgimento delle ispezioni

Regole generali

38. Lo Stato Parte ispezionato autorizza l’accesso all’interno del perimetro richiesto, nonché del perimetro finale se quest’ultimo è diverso dal primo. Esso negozia con la squadra ispettiva la portata e la natura dell’accesso in uno o più luoghi situati all’interno di tali perimetri, in conformità con le disposizioni relative all’accesso regolamentato.

39. Lo Stato Parte ispezionato autorizza l’accesso all’interno del perimetro richiesto il prima possibile, ma in nessun caso oltre 108 ore dopo l’arrivo della squadra ispettiva al luogo d’ingresso, al fine di chiarire ogni dubbio espresso nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione.

40. A richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato può autorizzare l’accesso per via aerea al sito d’ispezione.

41. Nel soddisfare l’obbligo di dare accesso come specificato al paragrafo 38, lo Stato Parte ispezionato è tenuto a concedere l’accesso più ampio possibile, pur tenendo conto di tutti gli obblighi costituzionali cui potrebbe essere tenuto riguardo ad eventuali diritti di proprietà o in materia di perquisizione e di sequestro. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di adottare, in conformità con l’accesso regolamentato, i provvedimenti necessari per proteggere la sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere invocate dallo Stato Parte ispezionato per dissimulare un inadempimento del suo obbligo di non intraprendere attività interdette dalla presente Convenzione.

42. Se l’accesso fornito dallo Stato Parte ispezionato a luoghi, attività o informazioni non è completo, lo Stato Parte ispezionato avrà l’obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per fornire mezzi alternativi in vista di chiarire i dubbi riguardo all’eventuale inosservanza della Convenzione che ha originato l’ispezione su sfida.

43. All’arrivo nel perimetro finale degli impianti dichiarati, in conformità con gli Articoli IV, V e VI, l’accesso sarà autorizzato dopo il colloquio informativo che precede l’ispezione ed il dibattito del piano d’ispezione, limitati al minimo necessario e che non durino in ogni caso più di tre ore. Per gli impianti dichiarati in conformità con il paragrafo 1, capoverso d) dell’Articolo III, sarà intrapresa una negoziazione. In ogni caso l’accesso regolamentato avrà inizio non oltre le 12 ore dall’arrivo nel perimetro finale.

44. Nell’effettuare l’ispezione su sfida in conformità con la richiesta d’ispezione, la squadra ispettiva utilizza solo i metodi necessari all’ottenimento di fatti pertinenti sufficienti a chiarire i dubbi per quanto riguarda l’eventuale inosservanza delle disposizioni della Convenzione e si astiene da attività estranee a tali finalità. La squadra ispettiva raccoglie e documenta gli elementi di fatto connessi con l’eventuale inosservanza della Convenzione commessa dallo Stato Parte, ma non tenta di procurarsi né di documentare elementi d’informazione manifestamente estranei a questo scopo, a meno che lo Stato Parte ispezionato non glielo chieda espressamente. Nessun elemento raccolto e giudicato in seguito non pertinente dovrà essere conservato.

45. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di svolgere l’ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con il compimento effettivo e tempestivo della sua missione. Ogni volta che ciò sia possibile essa comincerà con seguire le procedure meno invadenti che ritiene accettabili, riservando di passare a procedure più invadenti qualora lo ritenga necessario.

Accesso regolamentato

46. La squadra ispettiva prende in considerazione suggerimenti di modifiche da apportare al piano d’ispezione e proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte ispezionato, in qualsiasi fase dell’ispezione, compreso il colloquio informativo pre-ispezione, per garantire la protezione di strumentazioni, informazioni o zone sensibili non connesse alle armi chimiche.

47. Lo Stato Parte ispezionato indica i punti di entrata e di uscita del perimetro da utilizzare come punti di accesso. La squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato negozieranno: la portata dell’accesso in ogni determinato luogo o luoghi all’interno del perimetro richiesto e del perimetro finale come previsto al paragrafo 48; le attività d’ispezione (tra cui il prelievo di campioni) che dovranno essere effettuate dalla squadra ispettiva; le attività che incomberanno allo Stato Parte ispezionato e le informazioni da fornire da parte dello Stato Parte ispezionato.

48. In conformità con le disposizioni pertinenti dell’Annesso sulla Confidenzialità, lo Stato Parte ispezionato ha diritto di adottare misure in vista di proteggere impianti sensibili e di impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati estranei alle armi chimiche. Tali misure possono includere, tra l’altro:

  1. il ritiro dagli uffici di documenti sensibili;
  2. la copertura di pannelli di esposizione, stock e attrezzature sensibili;
  3. la copertura di parti di attrezzature delicate, come calcolatori o sistemi elettronici;
  4. chiudere la connessione dei sistemi informatici e bloccare i dispositivi indicatori di dati;
  5. limitare l’analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell’assenza dei composti chimici iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 o di prodotti di degrado pertinenti;
  6. l’uso di tecniche di accesso selettive casuali, gli ispettori essendo richiesti di selezionare una determinata percentuale o numero di edifici di loro scelta per ispezionarli; lo stesso principio può essere applicato all’interno ed al contenuto degli edifici sensibili;
  7. in casi eccezionali, consentire solo a tale o a talaltro ispettore di accedere a determinate parti del sito d’ispezione.

49. Lo Stato Parte ispezionato fa tutto quanto è ragionevolmente possibile per dimostrare alla squadra ispettiva che ogni oggetto, edificio, struttura, contenitore o veicolo, cui la squadra ispettiva non ha avuto pienamente accesso o che è stato protetto in conformità con le disposizioni del paragrafo 48, non è utilizzato per finalità connesse con dubbi espressi nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della Convenzione.

50. Ciò potrà essere compiuto, tra l’altro – previa rimozione parziale di un copertone o di un rivestimento di protezione dall’ambiente esterno, secondo la convenienza dello Stato Parte ispezionato – per mezzo di un’ispezione visiva, dall’ingresso, dell’interno di uno spazio chiuso, o con altri metodi.

51. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformità con gli articoli IV, V e VI:

  1. per gli impianti che sono oggetto di accordi d’impianto, l’accesso e le attività all’interno del perimetro finale sono consentiti senza impedimenti entro i limiti fissati dagli accordi;
  2. per gli impianti che non hanno accordi d’impianto, l’accesso e le attività saranno negoziati in conformità ai principi direttivi generali per le ispezioni stabiliti in attuazione della presente Convenzione;
  3. ogni accesso più ampio di quello concesso per le ispezioni intraprese in conformità con gli Articoli IV, V e VI è regolamentato dalle procedure enunciate nella presente sezione.

52. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformità con il paragrafo 1 d) dell’Articolo III. Se lo Stato Parte ispezionato, in base alle procedure enunciate ai paragrafi 47 e 48, non ha concesso un accesso completo ad aree e strutture non connesse con le armi chimiche, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra ispettiva che tali aree o strutture non sono utilizzate per scopi connessi ad eventuali dubbi sull’inosservanza della Convenzione, espressi nella richiesta ispettiva.

Osservatore

53. In conformità con le disposizioni dell’Articolo IX, paragrafo 12, sulla partecipazione di un osservatore all’ispezione su sfida, lo Stato Parte richiedente si metterà in collegamento con il Segretariato Tecnico per coordinare l’arrivo dell’osservatore nello stesso luogo d’ingresso della squadra ispettiva, entro un periodo di tempo ragionevole dall’arrivo della squadra ispettiva.

54. L’osservatore avrà diritto, per tutto il periodo d’ispezione, di mettersi in comunicazione con l’ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o nel Paese ospite, oppure, in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte ispezionato fornirà mezzi di comunicazione all’osservatore.

55. L’osservatore avrà diritto di giungere sul perimetro alternativo o finale del sito d’ispezione, a seconda di quale sia il primo raggiunto dalla squadra ispettiva, e di avere accesso al sito d’ispezione come concesso dallo Stato Parte ispezionato. L’osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra ispettiva, di cui quest’ultima dovrà tenere conto nella misura in cui lo ritenga appropriato. Durante tutto il periodo dell’ispezione, la squadra ispettiva informa l’osservatore dello svolgimento dell’ispezione e dei suoi accertamenti.

56. Durante tutto il periodo trascorso nel Paese, lo Stato Parte ispezionato dispone o adotta i provvedimenti richiesti per fornire all’osservatore i servizi necessari, come mezzi di comunicazione, servizi d’interpretazione, mezzi di trasporto, uffici, alloggi, vitto e cure mediche. Tutte le spese di soggiorno dell’osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite sono a carico dello Stato Parte richiedente.

Durata dell’ispezione

57. Il periodo d’ispezione non supera 84 ore, salvo se è prolungato mediante accordo con lo Stato Parte ispezionato.

D. Attività post-ispezione

Partenza

58. Dopo che siano state completate le procedure post-ispettive nel sito d’ispezione, la squadra ispettiva e l’osservatore dello Stato Parte richiedente dovranno raggiungere senza indugio uno dei luoghi d’ingresso e lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile.

Rapporti

59. Il rapporto d’ispezione sintetizza in maniera generale le attività svolte ed i fatti accertati dalla squadra ispettiva, in particolare per quanto riguarda i dubbi riguardo ad una eventuale inosservanza della Convenzione espressi nella richiesta d’ispezione su sfida, limitandosi alle informazioni direttamente connesse con la Convenzione. Esso contiene anche una valutazione della squadra ispettiva riguardo al grado ed alla natura dell’accesso e della cooperazione concessi agli ispettori, e della misura in cui ciò ha consentito loro di adempiere al proprio mandato. Informazioni dettagliate relative ai dubbi riguardo ad un’eventuale inosservanza della Convenzione espressi nella richiesta d’ispezione su sfida sono presentate in un’appendice del rapporto finale e sono custodite presso il Segretariato Tecnico con appropriate garanzie per proteggere le informazioni sensibili.

60. Gli ispettori, non oltre 72 ore dopo il loro rientro nel loro luogo di lavoro principale, dovranno presentare un rapporto d’ispezione preliminare al Direttore Generale tenendo conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 17 dell’Annesso sulla Confidenzialità. Il Direttore Generale trasmetterà senza indugio il rapporto preliminare allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato ed al Consiglio Esecutivo.

61. Un progetto di rapporto finale sarà messo a disposizione dello Stato Parte ispezionato entro 20 giorni a decorrere dalla fine dell’ispezione su sfida. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di individuare tutte le informazioni e dati non aventi attinenza con le armi chimiche che, a causa della loro natura riservata, non dovrebbero, a suo avviso, essere divulgate al di fuori del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico esamina le modifiche che lo Stato Parte ispezionato propone di apportare al progetto di rapporto finale e le adotta a sua discrezione, come possibile. Il rapporto finale è quindi consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo che l’ispezione è stata terminata in vista di una sua ulteriore distribuzione e considerazione in conformità con l’Articolo IX, paragrafi 21–25.

Parte XI Inchieste su casi di presunto ricorso ad armi chimiche
A. Disposizioni generali

1. Le inchieste su casi di presunto ricorso ad armi chimiche o ad agenti chimici di ordine pubblico come mezzi di guerra, aperte in attuazione degli Articoli IX o X, saranno condotte in conformità con il presente Annesso e con le procedure dettagliate stabilite dal Direttore Generale.

2. Le seguenti disposizioni addizionali vertono sulle specifiche procedure da seguire in caso di presunto ricorso ad armi chimiche.

B. Attività precedenti l’ispezione

Domanda d’inchiesta

3. La domanda d’inchiesta per presunto ricorso ad armi chimiche presentata al Direttore Generale dovrebbe contenere, in tutta la misura possibile, le seguenti informazioni:

  1. lo Stato Parte sul di cui territorio si allega che armi chimiche sono state presumibilmente utilizzate;
  2. il luogo d’ingresso o altre vie d’accesso sicure che si suggerisce di utilizzare;
  3. luogo e caratteristiche delle zone dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate;
  4. periodo in cui le armi chimiche sarebbero state utilizzate;
  5. tipi di armi chimiche presumibilmente utilizzate;
  6. portata dell’uso presunto;
  7. caratteristiche degli eventuali composti chimici tossici;
  8. effetti sugli esseri umani, sugli animali e sulla vegetazione;
  9. richiesta di assistenza specifica, se applicabile.

4. Lo Stato Parte che ha richiesto un’inchiesta può in qualsiasi momento fornire gli altri dati supplementari che ritiene opportuni.

Notifica

5. Il Direttore Generale accuserà immediatamente ricevuta allo Stato Parte richiedente della sua richiesta ed informerà il Consiglio Esecutivo e tutti gli Stati Parti.

6. Se del caso, il Direttore Generale informa lo Stato Parte in questione che un’inchiesta è stata richiesta sul suo territorio. Il Direttore Generale informa anche altri Stati Parti, qualora fosse necessario avere accesso al loro territorio durante l’inchiesta.

Assegnazione di una squadra ispettiva

7. Il Direttore Generale predispone una lista di esperti qualificati la cui particolare competenza tecnica potrebbe essere necessaria nel quadro di un’inchiesta su un presunto ricorso ad armi chimiche ed aggiorna costantemente questo elenco. La lista in questione è comunicata per iscritto a ciascuno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione ed ogni qualvolta è modificata. Ogni esperto qualificato il cui nominativo compare sulla lista è considerato come designato a meno che uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver ricevuto la lista, non dichiari per iscritto la sua opposizione.

8. Il Direttore Generale seleziona il capo ed i membri della squadra ispettiva tra gli ispettori e gli assistenti d’ispezione già designati per le ispezioni su sfida, in considerazione delle circostanze e della particolare natura di una determinata richiesta. I membri della squadra ispettiva possono essere selezionati tra i nominativi dell’elenco di esperti qualificati se il Direttore Generale ritiene che, per una corretta conduzione di una determinata inchiesta, sono necessarie particolari competenze specializzate che non sono previste tra quelle degli ispettori già designati.

9. Nel fornire istruzioni alla squadra ispettiva, il Direttore Generale comunicherà loro tutte le informazioni addizionali fornite dallo Stato Parte richiedente, o provenienti da ogni altra fonte, al fine di garantire che l’ispezione venga svolta nella maniera più efficiente e sollecita.

Invio sul posto della squadra ispettiva

10. Non appena riceve una richiesta d’inchiesta su un presunto impiego di armi chimiche, il Direttore Generale, per mezzo di contatti con gli Stati Parti, chiede che siano adottati provvedimenti per garantire che la squadra ispettiva sia adeguatamente ricevuta e conferma tali provvedimenti.

11. Il Direttore Generale invia la squadra sul posto il prima possibile, tenendo conto della loro sicurezza.

12. Se la squadra ispettiva non è stata inviata sul posto entro le 24 ore successive al ricevimento della domanda, il Direttore Generale informa il Consiglio Esecutivo e gli Stati Parti dei motivi di questo ritardo.

Colloqui informativi

13. La squadra ispettiva ha diritto di avere un colloquio informativo da parte dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato al suo arrivo ed in ogni momento durante l’ispezione.

14. Prima dell’inizio dell’ispezione, la squadra ispettiva stabilisce un piano d’ispezione che servirà, tra l’altro, come base per le intese logistiche e di sicurezza. Il piano d’ispezione sarà aggiornato come necessario.

C. Conduzione delle ispezioni

Accesso

15. La squadra ispettiva ha diritto di accedere senza eccezione a tutte le zone suscettibili di essere pregiudicate dal presunto impiego di armi chimiche. Essa avrà altresì diritto di accedere agli ospedali, ai campi di rifugiati e ad altri luoghi che ritiene pertinenti ai fini dell’efficacia dell’inchiesta sul presunto impiego di armi chimiche. Per ottenere tale accesso, la squadra ispettiva consulta lo Stato Parte ispezionato.

Prelievo di campioni

16. La squadra ispettiva ha diritto di prelevare campioni del tipo e nelle quantità che ritiene necessari. Se la squadra ispettiva lo ritiene necessario, e se ne fa domanda allo Stato Parte ispezionato, quest’ultimo l’aiuterà a prelevare campioni sotto la supervisione di ispettori o di assistenti d’ispezione. Lo Stato Parte ispezionato autorizza inoltre il prelievo di appropriati campioni-prova nelle zone limitrofe al luogo dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate ed in altre zone, come richiesto dalla squadra ispettiva, e fornisce la sua cooperazione a queste operazioni.

17. I campioni rilevanti in una inchiesta sul presunto impiego di armi chimiche comprendono i campioni di composti chimici tossici, di munizioni e di dispositivi, di residui di munizioni e di dispositivi, i campioni prelevati nell’ambiente (aria, suolo, vegetazione, acqua, neve, ecc.) nonché i campioni biomedici prelevati su esseri umani o su animali (sangue, urine, escrementi, tessuti, ecc.).

18. Qualora non sia possibile prelevare campioni in duplicato, e se l’analisi è effettuata in laboratori fuori del sito, ogni campione rimanente dovrà essere restituito allo Stato Parte ispezionato, se quest’ultimo lo richiede, dopo che le analisi sono state effettuate.

Estensione del sito d’ispezione

19. Se, durante un’ispezione, la squadra ispettiva giudica opportuno estendere la sua inchiesta ad uno Stato Parte limitrofo, il Direttore Generale notifica tale Stato riguardo alla necessità di avere accesso al suo territorio, gli chiede di adottare provvedimenti per garantire un adeguato e sicuro ricevimento della squadra e di confermare tali provvedimenti.

Prolungamento dell’ispezione

20. Se la squadra ispettiva ritiene che non è possibile accedere in sicurezza ad una zona specifica che interessa l’inchiesta, lo Stato Parte richiedente ne sarà informato immediatamente. Se del caso, il periodo di ispezione potrà essere prolungato fino a quando sia possibile fornire un accesso sicuro e fino a che la squadra ispettiva non abbia portato a termine la sua missione.

Interviste

21. La squadra ispettiva ha diritto di interrogare e di esaminare persone suscettibili di essere state pregiudicate dal presunto impiego di armi chimiche. Essa ha altresì diritto di interrogare testimoni oculari del presunto impiego di armi chimiche, personale medico ed altre persone che hanno curato o hanno avuto contatti con persone suscettibili di avere subito danni da tale impiego presunto. La squadra ispettiva avrà accesso ai fascicoli medici, se sono disponibili, e sarà autorizzata a partecipare, se del caso, all’autopsia del corpo di persone suscettibili di essere state lese dal presunto impiego di armi chimiche.

D. Rapporti

Procedura

22. Non oltre 24 ore dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato, la squadra ispettiva inoltra un resoconto della situazione al Direttore Generale. In seguito, essa gli farà pervenire, come opportuno, rapporti di attività durante tutta l’inchiesta.

23. Non oltre 72 ore dopo il rientro nel suo luogo di lavoro principale, la squadra ispettiva presenta un rapporto preliminare al Direttore Generale. Il rapporto finale sarà consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dal ritorno della squadra ispettiva nel suo luogo di lavoro principale. Il Direttore Generale trasmette senza indugio il rapporto preliminare ed il rapporto finale al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parti.

Contenuto

24. Il rapporto-resoconto della situazione dovrà indicare ogni urgente esigenza di assistenza e fornire ogni altra informazione pertinente. I rapporti di attività dovranno indicare ogni ulteriore necessità di assistenza eventualmente individuata durante l’inchiesta.

25. Il rapporto finale riassume i fatti accertati durante l’ispezione, in particolare per quanto riguarda il presunto impiego citato nella domanda. Inoltre, ogni rapporto d’inchiesta su un presunto impiego dovrà includere una descrizione del processo d’inchiesta, indicandone le varie fasi, in particolare per quanto riguarda:

  1. i luoghi e le date di prelievo dei campioni e dell’esecuzione di analisi in loco;
  2. gli elementi di prova, come registrazioni di interviste, risultati di esami medici, e di analisi scientifiche ed i documenti esaminati dalla squadra ispettiva.

26. Se la squadra ispettiva raccoglie nel corso dell’inchiesta, in particolare mediante l’individuazione di impurità o di ogni altra sostanza durante l’analisi di laboratorio dei campioni prelevati, informazioni che potrebbero aiutare ad identificare l’origine di qualunque arma chimica utilizzata, essa includerà queste informazioni nel rapporto.

E. Stati che non sono Parti alla presente Convenzione

27. Se un caso di presunto ricorso ad armi chimiche coinvolge uno Stato che non è Parte alla Convenzione o riguarda luoghi che non sono posti sotto il controllo di uno Stato Parte, l’Organizzazione coopererà strettamente con il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Se richiesta in tal senso, l’Organizzazione porrà le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Annesso 3

Annesso sulla protezione delle informazioni riservate

(Annesso sulla Confidenzialità)

A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate

1. L’obbligo di proteggere le informazioni riservate si applica alla verifica delle attività e degli impianti sia civili che militari. In conformità con gli obblighi generali di cui all’Articolo VIII, l’Organizzazione:

  1. esige solo il minimo necessario di informazioni e di dati per adempiere alle responsabilità che le sono conferite dalla presente Convenzione entro i termini e con l’efficacia necessaria;
  2. adotta le misure necessarie affinché gli ispettori e gli altri membri del personale assunti dal Segretariato Tecnico siano in possesso, al massimo livello, di qualità di efficacia, di competenza e d’integrità;
  3. elabora accordi e regolamenti di attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e specifica nella maniera più dettagliata possibile per quali informazioni lo Stato Parte deve consentire l’accesso.

2. Il Direttore Generale è responsabile a titolo primario della protezione delle informazioni riservate. Esso stabilisce un rigoroso regime per il trattamento delle informazioni riservate da parte del Segretariato Tecnico e, ciò facendo, si conforma alle seguenti direttive:

  1. l’informazione sarà considerata riservata se:i)è in tal modo definita dallo Stato Parte da cui proviene ed al quale l’informazione si riferisce; oppureii)d’avviso del Direttore Generale, si può ragionevolmente prevedere che la sua divulgazione non autorizzata arrecherebbe un pregiudizio allo Stato Parte al quale si riferisce o ai meccanismi di attuazione della presente Convenzione;
  2. tutti i dati e tutti i documenti ottenuti dal Segretariato Tecnico sono valutati dal suo servizio competente al fine di stabilire se contengono informazioni riservate. Gli Stati Parti riceveranno regolarmente comunicazione dei dati necessari per accertare la costante osservanza della Convenzione da parte degli altri Stati Parti. Tali dati comprendono in particolare:i)le dichiarazioni ed i rapporti iniziali ed annuali presentati dagli Stati Parti in attuazione degli Articoli III, IV, V e VI, ed in conformità con le disposizioni dell’Annesso sulla Verifica;ii)i rapporti di ordine generale sui risultati e l’efficacia delle attività di verifica;iii)le informazioni da fornire a tutti gli Stati Parti secondo le disposizioni della presente Convenzione;
  3. nessuna informazione ottenuta dall’Organizzazione nel quadro dell’applicazione della presente Convenzione potrà essere pubblicata o divulgata, salvo quanto segue:i)informazioni generali sull’attuazione della presente Convenzione potranno essere compilate e divulgate in conformità con le decisioni della Conferenza o del Consiglio Esecutivo;ii)potranno essere divulgate informazioni con il consenso espresso dello Stato Parte cui tali informazioni si riferiscono;iii)le informazioni classificate come riservate saranno divulgate dall’Organizzazione solo per mezzo di procedure che garantiscono che la divulgazione dell’informazione avviene solo in rigorosa osservanza delle necessità della Convenzione. Tali procedure saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 21 i);
  4. il livello di sensibilità dei dati o dei documenti riservati sarà stabilito in base a criteri da applicare uniformemente al fine di garantire il loro appropriato trattamento e protezione. Dovrà essere adottato a tal fine un sistema di classifica il quale, in considerazione dei lavori pertinenti intrapresi per la preparazione della presente Convezione, fornirà criteri precisi che assicurino l’inclusione delle informazioni in adeguate categorie di confidenzialità nonché la determinazione di una durata giustificata dello statuto di informazione riservata. Tale sistema di classifica, sufficientemente flessibile nella sua attuazione, proteggerà i diritti degli Stati Parti che forniscono informazioni riservate. Un sistema di classifica sarà considerato ed approvato dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i);
  5. le informazioni riservate saranno conservate in sicurezza nei locali dell’Organizzazione. Alcuni dati o documenti possono altresì essere immagazzinati presso l’Autorità nazionale di uno Stato Parte. Le informazioni sensibili, comprese se del caso fotografie, piani e altri documenti unicamente necessari ai fini dell’ispezione di un determinato impianto, potranno essere conservate sotto chiave in tale impianto;
  6. in tutta la misura compatibile con l’efficace attuazione delle disposizioni di verifica della presente Convenzione, le informazioni saranno trattate e conservate dal Segretariato Tecnico, in maniera tale da impedire una diretta individuazione dell’impianto cui le informazioni si riferiscono;
  7. la quantità di informazioni riservate prelevate da un impianto dovrà essere ridotta al minimo necessario per l’attuazione tempestiva ed efficace delle disposizioni della presente Convenzione sulla Verifica;
  8. l’accesso alle informazioni riservate dovrà essere regolamentato in conformità con la sua classifica. La diffusione dell’informazione riservata nell’ambito dell’Organizzazione dovrà avvenire rigorosamente secondo il principio della sua necessaria conoscenza.

3. Il Direttore Generale farà annualmente rapporto alla Conferenza sull’attuazione del regime da parte del Segretariato Tecnico che disciplina il trattamento delle informazioni riservate.

4. Ciascuno Stato Parte tratterà le informazioni che riceve dall’Organizzazione secondo il livello di riservatezza stabilito per tali informazioni. Lo Stato Parte può fornire, dietro richiesta, dettagli per quanto riguarda il trattamento delle informazioni che gli sono fornite dall’Organizzazione.

B. Impiego e condotta del personale del Segretariato Tecnico

5. Le condizioni d’impiego del personale saranno tali da garantire che l’accesso alle informazioni ed al loro trattamento siano conformi con le procedure stabilite dal Direttore Generale in conformità con la Sezione A.

6. Ciascun incarico nel Segretariato sarà regolamentato mediante una descrizione formale dell’incarico specificante la portata dell’accesso alle informazioni riservate richieste, se del caso, in quell’incarico.

7. Il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non divulgheranno, neppure dopo la cessazione delle loro funzioni, a nessuna persona non autorizzata qualunque informazione riservata che sia giunta a loro conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Essi non comunicheranno ad alcun Stato, organizzazione o persona esterna al Segretariato Tecnico informazioni alle quali abbiano avuto accesso in connessione con le loro attività in relazione a qualunque Stato Parte.

8. Nell’adempimento delle loro funzioni, gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati che sono necessari per adempiere al loro mandato. Essi non registreranno nessuna informazione incidentalmente ottenuta e che non sia connessa con una verifica dell’osservanza della presente Convenzione.

9. I membri del personale assumeranno un impegno personale di segretezza con il Segretariato Tecnico per tutto il periodo del loro impiego e per un periodo di cinque anni dopo la loro cessazione dall’impiego.

10. Al fine di evitare inopportune divulgazioni, gli ispettori ed i membri del personale saranno opportunamente consigliati ed ammoniti per quanto riguarda le considerazioni di sicurezza e le eventuali penalizzazioni cui andrebbero incontro in caso di inopportune divulgazioni.

11. Almeno 30 giorni prima che un impiegato sia autorizzato ad avere accesso alle informazioni riservate che si riferiscono ad attività sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, lo Stato Parte interessato sarà notificato dell’autorizzazione proposta. Per gli ispettori la notifica della designazione ad un incarico soddisfa il requisito.

12. Nel valutare le prestazioni degli ispettori e di ogni altro dipendente del Segretariato Tecnico, sarà specificamente esaminata l’attività di servizio del dipendente sotto il profilo della protezione delle informazioni riservate.

C. Misure atte a proteggere gli impianti sensibili ed ad impedire la divulgazione di dati riservati durante le attività di verifica in loco

13. Gli Stati Parte possono adottare le misure che ritengono necessarie per proteggere la confidenzialità dell’informazione, a condizione che essi adempiano al loro obbligo di dimostrare, in conformità con gli articoli pertinenti e con l’Annesso sulla Verifica, la loro osservanza della Convenzione. Nel ricevere un’ispezione, lo Stato Parte può indicare alla squadra ispettiva l’equipaggiamento, la documentazione o le zone che considera sensibili e non rilevanti per lo scopo dell’ispezione.

14. Le squadre ispettive saranno guidate dal principio di condurre ispezioni in loco con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l’adempimento efficace e tempestivo della loro missione. Essi prenderanno in considerazione le proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte che riceve l’ispezione, in qualsiasi fase dell’ispezione, al fine di assicurare che l’equipaggiamento o le informazioni sensibili e che non sono connesse con le armi chimiche siano protette.

15. Le squadre ispettive si dovranno rigorosamente attenere alle disposizioni stabilite negli articoli e negli Annessi pertinenti che regolamentano la conduzione delle ispezioni. Essi rispetteranno appieno le procedure volte a proteggere gli impianti sensibili ed a impedire la divulgazione di dati riservati.

16. Nell’elaborare le intese e gli accordi d’impianto, sarà debitamente tenuto conto della necessità di tutelare le informazioni riservate. Gli accordi relativi alle procedure d’ispezione per gli impianti individuali includeranno altresì accordi specifici e dettagliati per quanto riguarda la determinazione delle zone dell’impianto alle quali gli ispettori sono autorizzati ad accedere, la conservazione delle informazioni riservate in loco, la portata dell’ispezione nelle zone convenute, il prelievo e l’analisi di campioni, l’accesso alle rilevazioni d’ufficio e l’utilizzazione di strumenti e del materiale di monitoraggio continuato.

17. Il rapporto che è predisposto dopo ciascuna ispezione conterrà unicamente i fatti pertinenti ai fini dell’osservanza della presente Convenzione. Il rapporto riceverà un trattamento conforme alle regole stabilite dall’Organizzazione relative al trattamento dell’informazione riservata. Se del caso, le informazioni che figurano nel rapporto saranno elaborate in una forma meno sensibile prima di essere comunicate all’esterno del Segretariato Tecnico e dello Stato Parte ispezionato.

D. Procedure da seguire in caso di trasgressione o di presunta trasgressione della confidenzialità

18. Il Direttore Generale stabilisce le procedure che dovranno essere seguite in caso di trasgressione o di presunta trasgressione della confidenzialità, in considerazione delle raccomandazioni considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l’Articolo VIII, paragrafo 21 i).

19. Il Direttore Generale vigila sull’attuazione degli impegni personali di segretezza. Il Direttore Generale apre senza indugio un’inchiesta qualora, a suo avviso, vi siano sufficienti indicazioni che gli obblighi relativi alla protezione delle informazioni riservate sono stati trasgrediti. Il Direttore Generale apre anche un’inchiesta in caso di allegazione, da parte di uno Stato Parte, che è stata commessa una trasgressione della confidenzialità.

20. Il Direttore Generale imporrà adeguate sanzioni e misure disciplinari agli Stati membri che hanno violato il loro obbligo di proteggere le informazioni confidenziali. In caso di gravi trasgressioni, l’immunità dalla giurisdizione può essere abrogata dal Direttore Generale.

21. Gli Stati Parti coopereranno con il Direttore Generale e lo appoggeranno in tutta la misura del possibile nell’investigare qualunque violazione o presunta violazione della confidenzialità e nell’adottare appropriate misure in caso sia accertata una trasgressione.

22. L’Organizzazione non sarà considerata responsabile per qualunque trasgressione della confidenzialità commessa dai membri del Segretariato Tecnico.

23. Per le trasgressioni che implicano sia uno Stato Parte che l’Organizzazione, esse saranno esaminate da una «Commissione per la soluzione delle controversie relative alla confidenzialità», istituita come organo sussidiario della Conferenza. Tale Commissione sarà nominata dalla Conferenza. Le regole che disciplinano la composizione e le procedure operative saranno adottate dalla Conferenza nella sua prima sessione.

0.515.08 CAC

Campo d’applicazione il 2 luglio 202010

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

24 settembre

2003

24 ottobre

2003

Albania

11 maggio

1994

29 aprile

1997

Algeria

14 agosto

1995

29 aprile

1997

Andorra

27 febbraio

2003 A

29 marzo

2003

Angola

16 settembre

2015 A

16 ottobre

2015

Antigua e Barbuda

29 agosto

2005 A

28 settembre

2005

Arabia Saudita

9 agosto

1996

29 aprile

1997

Argentina*

2 ottobre

1995

29 aprile

1997

Armenia

27 gennaio

1995

29 aprile

1997

Australia

6 maggio

1994

29 aprile

1997

Austria*

17 agosto

1995

29 aprile

1997

Azerbaigian

29 febbraio

2000

30 marzo

2000

Bahamas

21 aprile

2009

21 maggio

2009

Bahrein

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Bangladesh

25 aprile

1997

29 aprile

1997

Barbados

7 marzo

2007 A

6 aprile

2007

Belgio*

27 gennaio

1997

29 aprile

1997

Belize

1° dicembre

2003 A

31 dicembre

2003

Benin

14 maggio

1998

13 giugno

1998

Bhutan

18 agosto

2005

17 settembre

2005

Bolivia

14 agosto

1998

13 settembre

1998

Bosnia e Erzegovina

25 febbraio

1997

29 aprile

1997

Botswana

31 agosto

1998 A

30 settembre

1998

Brasile

13 marzo

1996

29 aprile

1997

Brunei

28 luglio

1997

27 agosto

1997

Bulgaria

10 agosto

1994

29 aprile

1997

Burkina Faso

8 luglio

1997

7 agosto

1997

Burundi

4 settembre

1998

4 ottobre

1998

Cambogia

19 luglio

2005

18 agosto

2005

Camerun

16 settembre

1996

29 aprile

1997

Canada

26 settembre

1995

29 aprile

1997

Capo Verde

10 ottobre

2003

9 novembre

2003

Ceca, Repubblica

6 marzo

1996

29 aprile

1997

Ciad

13 febbraio

2004

14 marzo

2004

Cile

12 luglio

1996

29 aprile

1997

Cina*

25 aprile

1997

29 aprile

1997

Cipro

28 agosto

1998

27 settembre

1998

Colombia

5 aprile

2000

5 maggio

2000

Comore

18 agosto

2006

17 settembre

2006

Congo (Brazzaville)

4 dicembre

2007

3 gennaio

2008

Congo (Kinshasa)

12 ottobre

2005

11 novembre

2005

Cook, Isole

15 luglio

1994

29 aprile

1997

Corea (Sud)

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Costa Rica

31 maggio

1996

29 aprile

1997

Côte d'Ivoire

18 dicembre

1995

29 aprile

1997

Croazia

23 maggio

1995

29 aprile

1997

Cuba*

29 aprile

1997

29 maggio

1997

Danimarca

13 luglio

1995

29 aprile

1997

Dominica

12 febbraio

2001

14 marzo

2001

Dominicana, Repubblica

27 marzo

2009

26 aprile

2009

Ecuador

6 settembre

1995

29 aprile

1997

El Salvador

30 ottobre

1995

29 aprile

1997

Emirati Arabi Uniti

28 novembre

2000

28 dicembre

2000

Eritrea

14 febbraio

2000 A

15 marzo

2000

Estonia

26 maggio

1999

25 giugno

1999

Eswatini

20 novembre

1996

29 aprile

1997

Etiopia

13 maggio

1996

29 aprile

1997

Figi

20 gennaio

1993

29 aprile

1997

Filippine

11 dicembre

1996

29 aprile

1997

Finlandia

7 febbraio

1995

29 aprile

1997

Francia

2 marzo

1995

29 aprile

1997

Gabon

8 settembre

2000

8 ottobre

2000

Gambia

19 maggio

1998

18 giugno

1998

Georgia

27 novembre

1995

29 aprile

1997

Germania*

12 agosto

1994

29 aprile

1997

Ghana

9 luglio

1997

8 agosto

1997

Giamaica

8 settembre

2000

8 ottobre

2000

Giappone

15 settembre

1995

29 aprile

1997

Gibuti

25 gennaio

2006

24 febbraio

2006

Giordania

29 ottobre

1997

28 novembre

1997

Grecia*

22 dicembre

1994

29 aprile

1997

Grenada

3 giugno

2005

3 luglio

2005

Guatemala

12 febbraio

2003

14 marzo

2003

Guinea

9 giugno

1997

9 luglio

1997

Guinea equatoriale

25 aprile

1997

29 aprile

1997

Guinea-Bissau

20 maggio

2008

19 giugno

2008

Guyana

12 settembre

1997

12 ottobre

1997

Haiti

22 febbraio

2006

24 marzo

2006

Honduras

29 agosto

2005

28 settembre

2005

India

3 settembre

1996

29 aprile

1997

Indonesia

12 novembre

1998

12 dicembre

1998

Iran*

3 novembre

1997

3 dicembre

1997

Iraq

13 gennaio

2009 A

12 febbraio

2009

Irlanda*

24 giugno

1996

29 aprile

1997

Islanda

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Isole Marshall

19 maggio

2004

18 giugno

2004

Italia*

8 dicembre

1995

29 aprile

1997

Kazakistan

23 marzo

2000

22 aprile

2000

Kenya

25 aprile

1997

29 aprile

1997

Kirghizistan

29 settembre

2003

29 ottobre

2003

Kiribati

7 settembre

2000 A

7 ottobre

2000

Kuwait

29 maggio

1997

28 giugno

1997

Laos

25 febbraio

1997

29 aprile

1997

Lesotho

7 dicembre

1994

29 aprile

1997

Lettonia

23 luglio

1996

29 aprile

1997

Libano

20 novembre

2008 A

20 dicembre

2008

Liberia

23 febbraio

2006

25 marzo

2006

Libia

6 gennaio

2004 A

5 febbraio

2004

Liechtenstein

24 novembre

1999

24 dicembre

1999

Lituania

15 aprile

1998

15 maggio

1998

Lussemburgo*

15 aprile

1997

29 aprile

1997

Macedonia del Nord

20 giugno

1997 A

20 luglio

1997

Madagascar

20 ottobre

2004

19 novembre

2004

Malawi

11 giugno

1998

11 luglio

1998

Malaysia

20 aprile

2000

20 maggio

2000

Maldive

31 maggio

1994

29 aprile

1997

Mali

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Malta

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Marocco

28 dicembre

1995

29 aprile

1997

Mauritania

9 febbraio

1998

11 marzo

1998

Maurizio*

9 febbraio

1993

29 aprile

1997

Messico

29 agosto

1994

29 aprile

1997

Micronesia

21 giugno

1999

21 luglio

1999

Moldova

8 luglio

1996

29 aprile

1997

Monaco

1° giugno

1995

29 aprile

1997

Mongolia

17 gennaio

1995

29 aprile

1997

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

15 agosto

2000 A

14 settembre

2000

Myanmar

8 luglio

2015

7 agosto

2015

Namibia

24 novembre

1995

29 aprile

1997

Nauru

12 novembre

2001

12 dicembre

2001

Nepal

18 novembre

1997

18 dicembre

1997

Nicaragua

5 novembre

1999

5 dicembre

1999

Niger

9 aprile

1997

29 aprile

1997

Nigeria

20 maggio

1999

19 giugno

1999

Niue

21 aprile

2005 A

21 maggio

2005

Norvegia

7 aprile

1994

29 aprile

1997

Nuova Zelanda

15 luglio

1996

29 aprile

1997

Oman

8 febbraio

1995

29 aprile

1997

Paesi Bassi a

30 giugno

1995

29 aprile

1997

Aruba

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Curaçao

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Sint Maarten

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Pakistan*

28 ottobre

1997

27 novembre

1997

Palau

3 febbraio

2003 A

5 marzo

2003

Palestina

17 maggio

2018 A

16 giugno

2018

Panama

7 ottobre

1998

6 novembre

1998

Papua Nuova Guinea

17 aprile

1996

29 aprile

1997

Paraguay

1° dicembre

1994

29 aprile

1997

Perù

20 luglio

1995

29 aprile

1997

Polonia

23 agosto

1995

29 aprile

1997

Portogallo*

10 settembre

1996

29 aprile

1997

Qatar

3 settembre

1997

3 ottobre

1997

Regno Unito

13 maggio

1996

29 aprile

1997

Akrotiri e Dhekelia

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Anguilla

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Bermuda

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Guernesey

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Isola di Man

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Isole Caimane

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Isole Falkland

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Isole Turche e Caicos

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Isole Vergini britanniche

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Jersey

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Montserrat

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Terra antartica britannica

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

26 ottobre

2005

26 ottobre

2005

Rep. Centrafricana

20 settembre

2006

20 ottobre

2006

Romania

15 febbraio

1995

29 aprile

1997

Ruanda

31 marzo

2004

30 aprile

2004

Russia

5 novembre

1997

5 dicembre

1997

Saint Kitts e Nevis

21 maggio

2004

20 giugno

2004

Saint Lucia

9 aprile

1997

29 aprile

1997

Saint Vincent e Grenadine

18 settembre

2002

18 ottobre

2002

Salomone, Isole

23 settembre

2004

23 ottobre

2004

Samoa

27 settembre

2002

27 ottobre

2002

San Marino

10 dicembre

1999

9 gennaio

2000

Santa Sede*

12 maggio

1999

11 giugno

1999

São Tomé e Príncipe

9 settembre

2003

9 ottobre

2003

Seicelle

7 aprile

1993

29 aprile

1997

Senegal

20 luglio

1998

19 agosto

1998

Serbia

20 aprile

2000 A

20 maggio

2000

Sierra Leone

30 settembre

2004

30 ottobre

2004

Singapore

21 maggio

1997

20 giugno

1997

Siria*

14 settembre

2013 A

14 ottobre

2013

Slovacchia

27 ottobre

1995

29 aprile

1997

Slovenia

11 giugno

1997

11 luglio

1997

Somalia

29 maggio

2013 A

28 giugno

2013

Spagna*

3 agosto

1994

29 aprile

1997

Sri Lanka

19 agosto

1994

29 aprile

1997

Stati Uniti*

25 aprile

1997

29 aprile

1997

Sudafrica

13 settembre

1995

29 aprile

1997

Sudan*

24 maggio

1999 A

23 giugno

1999

Suriname

28 aprile

1997

29 aprile

1997

Svezia

17 giugno

1993

29 aprile

1997

Svizzera

10 marzo

1995

29 aprile

1997

Tagikistan

11 gennaio

1995

29 aprile

1997

Tanzania

25 giugno

1998

25 luglio

1998

Thailandia

10 dicembre

2002

9 gennaio

2003

Timor-Leste

7 maggio

2003 A

6 giugno

2003

Togo

23 aprile

1997

29 aprile

1997

Tonga

29 maggio

2003 A

28 giugno

2003

Trinidad e Tobago

24 giugno

1997 A

24 luglio

1997

Tunisia

15 aprile

1997

29 aprile

1997

Turchia

12 maggio

1997

11 giugno

1997

Turkmenistan

29 settembre

1994

29 aprile

1997

Tuvalu

19 gennaio

2004 A

18 febbraio

2004

Ucraina

16 ottobre

1998

15 novembre

1998

Uganda

30 novembre

2001

30 dicembre

2001

Ungheria

31 ottobre

1996

29 aprile

1997

Uruguay

6 ottobre

1994

29 aprile

1997

Uzbekistan

23 luglio

1996

29 aprile

1997

Vanuatu

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Venezuela

3 dicembre

1997

2 gennaio

1998

Vietnam

30 settembre

1998

30 ottobre

1998

Yemen

2 ottobre

2000

1° novembre

2000

Zambia

9 febbraio

2001

11 marzo

2001

Zimbabwe

25 aprile

1997

29 aprile

1997

  1. Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

  1. Al Regno in Europa.