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0.515.091.1

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Concluso a Ginevra il 13 ottobre 1995 Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 1997 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998

RU 2003 4087; FF 1997 IV 1

Traduzione1

Entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1998

(Stato 27 dicembre 2016)

Art. 1 Protocollo aggiuntivo

Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 2 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione») come Protocollo IV. «Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV) Art. 1 È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato. Art. 2 Nell’impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l’istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche. Art. 3 La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell’impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo. Art. 4 Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un’invalidità grave equivale a un’acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l’aiuto del test di Snellen.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della Convenzione 3 . (Seguono le firme)

0.515.091.1

Campo d’applicazione il 27 dicembre 20164

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

28 agosto

2002

28 febbraio

2003

Algeria

6 maggio

2015

6 novembre

2015

Antigua e Barbuda

23 agosto

2010

23 febbraio

2011

Arabia Saudita

7 dicembre

2007

7 giugno

2008

Argentina

21 ottobre

1998

21 aprile

1999

Australia*

22 agosto

1997

30 luglio

1998

Austria*

27 luglio

1998

27 gennaio

1999

Bahrein

11 marzo

2016

11 settembre

2016

Bangladesh

6 settembre

2000

6 marzo

2001

Belarus

13 settembre

2000

13 marzo

2001

Belgio*

10 marzo

1999

10 settembre

1999

Bolivia

21 settembre

2001

21 marzo

2002

Bosnia e Erzegovina

11 ottobre

2001

11 aprile

2002

Brasile

4 ottobre

1999

4 aprile

2000

Bulgaria

3 dicembre

1998

3 giugno

1999

Burkina Faso

26 novembre

2003

26 maggio

2004

Cambogia

25 marzo

1997

30 luglio

1998

Camerun

7 dicembre

2006

7 giugno

2007

Canada*

5 gennaio

1998

30 luglio

1998

Capo Verde

16 settembre

1997

30 luglio

1998

Ceca, Repubblica

10 agosto

1998

10 febbraio

1999

Cile

15 ottobre

2003

15 aprile

2004

Cina

4 novembre

1998

4 maggio

1999

Cipro

22 luglio

2003

22 gennaio

2004

Colombia

6 marzo

2000

6 settembre

2000

Costa Rica

17 dicembre

1998

17 giugno

1999

Croazia

25 aprile

2002

25 ottobre

2002

Cuba

14 novembre

2012

14 maggio

2013

Danimarca

30 aprile

1997

30 luglio

1998

Dominicana, Repubblica

21 giugno

2010

21 dicembre

2010

Ecuador

16 dicembre

2003

16 giugno

2004

El Salvador

26 gennaio

2000

26 luglio

2000

Estonia

20 aprile

2000

20 ottobre

2000

Filippine

12 giugno

1997

30 luglio

1998

Finlandia

11 gennaio

1996

30 luglio

1998

Francia

30 giugno

1998

30 dicembre

1998

Gabon

22 settembre

2010

22 marzo

2011

Georgia

14 luglio

2006

14 gennaio

2007

Germania*

27 giugno

1997

30 luglio

1998

Giamaica

25 settembre

2008

25 marzo

2009

Giappone

10 giugno

1997

30 luglio

1998

Grecia*

5 agosto

1997

30 luglio

1998

Grenada

10 dicembre

2014

10 giugno

2015

Guatemala

30 agosto

2002

28 febbraio

2003

Guinea-Bissau

6 agosto

2008

6 febbraio

2009

Honduras

30 ottobre

2003

30 aprile

2004

India

2 settembre

1999

2 marzo

2000

Iraq

24 settembre

2014

24 marzo

2015

Irlanda*

27 marzo

1997

30 luglio

1998

Islanda

22 agosto

2008

22 febbraio

2009

Israele*

30 ottobre

2000

30 aprile

2001

Italia*

13 gennaio

1999

13 luglio

1999

Kazakstan

8 luglio

2009

8 gennaio

2010

Kuwait

24 maggio

2013

24 novembre

2013

Lesotho

25 aprile

2016

25 ottobre

2016

Lettonia

11 marzo

1998

11 settembre

1998

Liberia

16 settembre

2005

16 marzo

2006

Liechtenstein*

19 novembre

1997

30 luglio

1998

Lituania

3 giugno

1998

3 dicembre

1998

Lussemburgo

5 agosto

1999

5 febbraio

2000

Macedonia

19 marzo

2007

19 settembre

2007

Madagascar

14 marzo

2008

14 settembre

2008

Maldive

7 settembre

2000

7 marzo

2001

Mali

24 ottobre

2001

24 aprile

2002

Malta

24 settembre

2004

24 marzo

2005

Marocco

19 marzo

2002

19 settembre

2002

Maurizio

24 dicembre

2002

24 giugno

2003

Messico

10 marzo

1998

10 settembre

1998

Moldova

8 settembre

2000

8 marzo

2001

Mongolia

6 aprile

1999

6 ottobre

1999

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nauru

12 novembre

2001

12 maggio

2002

Nicaragua

5 dicembre

2000

5 giugno

2001

Niger

18 settembre

2007

18 marzo

2008

Norvegia

20 aprile

1998

20 ottobre

1998

Nuova Zelanda

8 gennaio

1998

30 luglio

1998

Paesi Bassi* a

25 marzo

1999

25 settembre

1999

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

28 aprile

2014

28 aprile

2014

Pakistan

5 dicembre

2000

5 giugno

2001

Panama

26 marzo

1997

30 luglio

1998

Paraguay

3 dicembre

2008

3 giugno

2009

Perù

3 luglio

1997

30 luglio

1998

Polonia*

23 settembre

2004

23 marzo

2005

Portogallo

12 novembre

2001

12 maggio

2002

Qatar

16 novembre

2009

16 maggio

2010

Regno Unito*

11 febbraio

1999

11 agosto

1999

Romania

25 agosto

2003

25 febbraio

2004

Russia

9 settembre

1999

9 marzo

2000

Saint Vincent e Grenadine

6 dicembre

2010

6 giugno

2011

Santa Sede

22 luglio

1997

30 luglio

1998

Seicelle

8 giugno

2000

8 dicembre

2000

Serbia

12 agosto

2003

12 febbraio

2004

Sierra Leone

30 settembre

2004

30 marzo

2005

Slovacchia

30 novembre

1999

30 maggio

2000

Slovenia

3 dicembre

2002

3 giugno

2003

Spagna

19 gennaio

1998

30 luglio

1998

Sri Lanka

24 settembre

2004

24 marzo

2005

Stati Uniti*

21 gennaio

2009

21 luglio

2009

Sudafrica*

26 giugno

1998

26 dicembre

1998

Svezia*

15 gennaio

1997

30 luglio

1998

Svizzera*

24 marzo

1998

24 settembre

1998

Tagikistan

12 ottobre

1999

12 aprile

2000

Tunisia

23 marzo

2006

23 settembre

2006

Turchia

2 marzo

2005

2 settembre

2005

Ucraina

28 maggio

2003

28 novembre

2003

Ungheria

30 gennaio

1998

30 luglio

1998

Uruguay

18 settembre

1998

18 marzo

1999

Uzbekistan

29 settembre

1997

30 luglio

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Al Regno in Europa.

0.515.091.1

Dichiarazione

Svizzera 5

La Svizzera dichiara che le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti devono essere applicate in ogni circostanza.