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0.515.091

Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Conchiusa a Ginevra il 10 ottobre 1980 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 1982 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 20 agosto 1982 Entrata in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 1983

Traduzione1

(Stato 4 ottobre 2022)

Le Alte Parti contraenti,

ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite 2 , di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal fare ricorso alla minaccia o all’impiego della forza, sia contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, che in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;

ricordando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità;

basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui,

ricordando anche che è vietato di utilizzare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale;

confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni momento, sotto la salvaguardia e l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell’umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica;

desiderando contribuire alla distensione internazionale alla cessazione della corsa agli armamenti e alla instaurazione della fiducia fra gli Stati e, quindi, alla realizzazione dell’aspirazione di tutti i popoli a vivere in pace;

riconoscendo l’importanza di continuare a fare ogni sforzo sulla via del disarmo generale e completo, sotto controllo internazionale stretto ed efficace;

riaffermando la necessità di continuare la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati;

desiderando vietare o maggiormente limitare l’impiego di talune armi classiche, e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in tale campo potrebbero facilitare i principali negoziati sul disarmo intesi a porre fine alla produzione, stoccaggio e proliferazione di tali armi;

sottolineando l’interesse a che tutti gli Stati, specialmente quelli militarmente importanti, divengano parti della presente Convenzione e dei Protocolli allegati;

tenuto presente che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di esaminare la questione di un possibile ampliamento della portata dei divieti e delle limitazioni contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati;

tenuto inoltre presente che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell’adozione di nuove misure per evitare o limitare l’impiego di certe armi classiche,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 13 Campo d’applicazione

La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 4 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni 5 .

La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.

La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale o l’integrità territoriale dello Stato.

La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Art. 2 Relazioni con altri accordi internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli allegati sarà interpretata nel senso di sminuire altri obblighi imposti alle Parti dal diritto internazionale umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

Art. 3 Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati, nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, durante un periodo di 12 mesi a partire dal 10 aprile 1981.

Art. 4 Ratifica, accettazione, approvazione, adesione

La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari. Ogni Stato che non abbia firmato la Convenzione potrà aderirvi.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

Ogni Stato potrà accettare di essere legato da uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, a condizione che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, notifichi al Depositario il proprio consenso ad essere legato da due almeno di detti Protocolli.

In qualsiasi momento dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati, del quale esso non fosse ancora Parte.

Qualsiasi Protocollo che lega una Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per ciò che riguarda la detta Parte.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per ogni Stato che depositerà uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento da parte di quello Stato.

Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dal detto Protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell’articolo 4 della presente Convenzione.

Per ogni Stato che notifica il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dallo stesso Protocollo, il Protocollo in questione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il detto Stato avrà notificato il proprio consenso ad essere in tal modo legato.

Art. 6 Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile nei rispettivi paesi, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, la presente Convenzione e i Protocolli allegati di cui esse siano Parti e, in particolare, a includerne lo studio nei loro programmi d’istruzione militare, in modo che detti strumenti siano ben conosciuti dalle loro forze armate.

Art. 7 Relazioni convenzionali a partire dall’entrata in vigore
della Convenzione

Se una delle parti di un conflitto non è legata da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, le parti legate dalla presente Convenzione e dal detto Protocollo allegato restano legate dai documenti in questione nei loro reciproci rapporti.

Un’Alta Parte contraente è legata dalla presente Convenzione e da qualsiasi Protocollo allegato che sia in vigore per essa, in qualsiasi situazione contemplata nell’articolo 1, nei riguardi di qualsiasi Stato che non sia parte della presente Convenzione o che non sia legato dal Protocollo allegato pertinente, se quest’ultimo Stato accetta e applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e ne dà notifica al Depositario.

Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

L’Alta Parte contraente e l’autorità possono anche concordare di accettare e applicare, su una base di reciprocità, gli obblighi stabiliti dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.

La presente Convenzione e i Protocolli allegati dai quali un’Alta Parte contraente è legata si applicano a qualsiasi conflitto armato contro la detta Parte contraente del tipo indicato nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19496 relativo alla protezione delle vittime della guerra:

  1. quando l’Alta Parte contraente è anche parte del I Protocollo aggiuntivo, e una autorità del tipo indicato nel paragrafo 3 dell’articolo 96 di detto Protocollo si sia impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 96 di detto Protocollo, e si impegni ad applicare, per ciò che riguarda il conflitto in questione, la presente Convenzione e i Protocolli allegati pertinenti, o
  2. quando l’Alta Parte contraente non sia parte del I Protocollo aggiuntivo ed una autorità del tipo indicato nel comma a) suddetto accetta ed applica, per ciò che riguarda il detto conflitto, gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati. Tale accettazione e tale applicazione hanno, nei riguardi del detto conflitto, i seguenti effetti:i)le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti allegati prendono effetto immediato per le parti del conflitto;ii)la detta autorità esercita gli stessi diritti e assolve gli stessi obblighi di una Alta Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati;iii)le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione e i Protocolli pertinenti allegati legano in modo eguale tutte le parti del conflitto.

Art. 8 Revisione ed emendamenti

  1. a) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre degli emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualsiasi dei Protocolli allegati dal quale essa sia legata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario, che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti, chiedendo loro se sia il caso di convocare una conferenza per esaminarla. Se vi è l’accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà al più presto possibile una conferenza, cui saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati che non siano parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori.
  2. Detta conferenza potrà concordare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore nello stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, restando inteso che gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti e che gli emendamenti ad uno dei Protocolli allegati potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti che siano legate da detto Protocollo.
  3. a) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, proporre dei protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo aggiuntivo sarà comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti contraenti conformemente al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se vi è l’accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà, al più presto possibile, una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.
  4. Detta conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, approvare i protocolli aggiuntivi, che saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno allegati a quest’ultima ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione.
  5. a) Se, dopo dieci anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell’applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore conformemente al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo.
  6. La conferenza potrà anche esaminare proposte di protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a tale esame. I Protocolli aggiuntivi saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno ad essa allegati ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione.
  7. Detta conferenza potrà considerare se si debba o no convocare una nuova conferenza su richiesta di un’Alta Parte contraente, nel caso in cui, dopo un periodo similare a quello indicato nel comma a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna conferenza fosse stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 9 Denunzia

Ogni Alta Parte contraente può denunziare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario.

La denunzia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denunzia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell’articolo 1, essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell’occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti similari, fino al termine dei detti compiti.

Ogni denunzia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati di cui la Alta Parte denunziante abbia accettato gli obblighi.

Una denunzia avrà effetto soltanto nei riguardi dell’Alta Parte contraente denunziante.

Una denunzia non produrrà effetti nei confronti degli obblighi già contratti, a causa del conflitto armato, in virtù della presente Convenzione e dei Protocolli allegati dall’Alta Parte contraente denunziante per ogni atto commesso prima che la denunzia stessa divenisse effettiva.

Art. 10 Depositario

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.

Oltre all’esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 3;
  2. gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 4;
  3. le notifiche di accettazione degli obblighi derivanti dai Protocolli allegati alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 4;
  4. le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati, conformemente all’articolo 5;
  5. le notifiche di denunzia ricevute conformemente all’articolo 9 e le date d’inizio del loro effetto.

Art. 11 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

(Seguono le firme)

Protocollo I

Protocollo relativo alle schegge non localizzabili

È vietato di impiegare qualsiasi arma il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.

Protocollo II

Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine,
trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il
3 maggio 19967

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente Protocollo riguarda l’impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che sono di seguito definiti, comprese le mine posate per vietare l’accesso alle spiagge o l’attraversamento di vie navigabili o di corsi d’acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.

Il presente Protocollo si applica, oltre alle situazioni di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 8 . Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dal presente Protocollo.

Il presente Protocollo non è invocato per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato.

Il presente Protocollo non è invocato per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

L’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato il presente Protocollo non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

  1. Per «mina», un ordigno posato sotto o sopra il suolo o un’altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.
  2. Per «mina posata a distanza», una mina che non è direttamente posata ma che è lanciata per mezzo di artiglierie, missili, lanciarazzi, mortai o congegni simili oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate a meno di 500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate come «posate a distanza», a condizione che siano impiegate conformemente all’articolo 5 e agli altri articoli pertinenti del presente Protocollo.
  3. Per «mina antiuomo», una mina concepita essenzialmente per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona e destinata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone.
  4. Per «trappole», qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina a esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.
  5. Per «altri dispositivi», ordigni e dispositivi collocati manualmente, compresi i dispositivi esplosivi improvvisati, concepiti per uccidere, ferire o danneggiare e che sono fatti esplodere a mano, mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo.
  6. Per «obiettivo militare», qualora dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce definitivamente all’azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, la cui conquista o la cui neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
  7. Per «beni di carattere civile», tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
  8. Per «campo minato», una zona definita nella quale sono state posate mine, e per «zona minata», una zona pericolosa a causa della presenza di mine. Per «campo minato simulato», una zona non minata che simula un campo minato. L’espressione «campo minato» comprende anche i campi minati simulati.
  9. Per «registrazione», un’operazione materiale, amministrativa e tecnica intesa a raccogliere, per iscriverle in documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili per consentire di localizzare i campi minati, le zone minate, le mine, le trappole e altri dispositivi.
  10. Per «meccanismo di autodistruzione», un meccanismo con funzionamento automatico incorporato o fissato all’ordigno e che ne assicura la distruzione.
  11. Per «meccanismo di autoneutralizzazione», un meccanismo con funzionamento automatico incorporato all’ordigno e che lo rende inattivo.
  12. Per «autodisattivazione», il processo automatico che rende l’ordigno inattivo a causa dell’esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il suo funzionamento.
  13. Per «telecomando», il comando a distanza.
  14. Per «dispositivo antimanipolazione», un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione della mina.
  15. Per «trasferimento», oltre al ritiro materiale delle mine dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la cessione di un territorio sul quale sono state posate mine.

Art. 3 Restrizioni generali circa l’impiego di mine, trappole e altri
dispositivi

Il presente articolo si applica:

  1. alle mine;
  2. alle trappole; e
  3. agli altri dispositivi.

Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto è responsabile, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, di tutte le mine e di tutte le trappole e altri dispositivi che ha impiegato e si impegna a rimuoverli, sgomberarli, distruggerli o mantenerli come precisato nell’articolo 10 del Protocollo.

È vietato in qualsiasi circostanza impiegare mine, trappole o altri dispositivi che siano concepiti allo scopo o siano in grado di provocare mali superflui o sofferenze inutili.

Le armi alle quali si applica il presente articolo devono essere strettamente conformi alle norme e limitazioni enunciate nell’Allegato tecnico per quanto riguarda ogni singola categoria.

È vietato impiegare mine, trappole o altri dispositivi dotati di un meccanismo o di un dispositivo specificamente concepito per provocarne l’esplosione senza che vi sia contatto, sotto l’effetto del campo magnetico o sotto un altro influsso generati dalla presenza di un cercamine corrente, impiegato normalmente per operazioni di rilevazione.

È vietato impiegare mine che si autodisattivano e sono dotate di un dispositivo antimanipolazione concepito in modo da poter rimanere in funzione dopo che le mine hanno cessato di esserlo.

È vietato in qualsiasi circostanza dirigere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati oppure contro beni di natura civile, sia a titolo offensivo o difensivo, sia per rappresaglia.

È vietato l’impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo. Per impiego indiscriminato s’intende qualsiasi posa di tali armi:

  1. in un luogo che non costituisce un obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un simile obiettivo. In caso di dubbio sul fatto di sapere se un bene che normalmente è impiegato per scopi civili, ad esempio un luogo di culto, una casa o un altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo a un’azione militare, si presume che questo bene non sia utilizzato a tale scopo;
  2. che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull’obiettivo tale che dette armi non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o
  3. da cui si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

Diversi obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una città, una località, un villaggio o un’altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile o di beni di carattere civile non possono essere considerati un obiettivo militare unico.

Tutte le precauzioni possibili sono prese per proteggere i civili contro gli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intende le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare. Queste condizioni sono segnatamente, ma non esclusivamente, le seguenti:

  1. l’effetto a breve e a lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale finché il campo minato è presente;
  2. le misure che è possibile prendere per proteggere i civili (ad es. recinzioni, segnalazione, avvertimento e sorveglianza);
  3. l’esistenza di altri sistemi e la possibilità effettiva di utilizzarli;
  4. le esigenze militari cui deve soddisfare un campo minato a breve e a lungo termine.

La posa di mine, trappole o altri dispositivi che potrebbe avere ripercussioni per la popolazione civile dev’essere preceduta da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.

Art. 4 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo

È vietato impiegare mine antiuomo che non siano rilevabili ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato tecnico.

Art. 5 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo non posate a distanza

Il presente articolo si applica alle mine antiuomo che non sono posate a distanza.

È vietato impiegare le armi cui si applica il presente articolo e che non sono conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico concernente l’autodistruzione o l’autodisattivazione, a meno che:

  1. tali armi non siano poste in una zona il cui perimetro è segnato, che è sorvegliata da personale militare e protetta da una recinzione o da altri mezzi alfine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi. La segnalazione dev’essere riconoscibile e durevole e deve almeno poter essere vista da chiunque si trova nelle immediate vicinanze di questa zona; e
  2. tali armi non siano rimosse prima dell’evacuazione della zona, salvo se essa è consegnata alle forze di un altro Stato, che accettano la responsabilità del mantenimento dei mezzi di protezione richiesti dal presente articolo e, successivamente, della rimozione di queste armi.

Una parte di un conflitto è esonerata dall’obbligo di rispettare le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo soltanto se ne è impedita dal fatto di essere costretta ad abbandonare il controllo della zona in seguito a un’azione militare del nemico o se ne è impedita da un’azione militare diretta del nemico. Se questa parte riconquista il controllo della zona, è nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni.

Se le forze di una parte di un conflitto prendono il controllo di una zona nella quale sono state collocate armi alle quali si applica il presente articolo, devono, per quanto possibile, mantenere e, all’occorrenza, disporre i mezzi di protezione richiesti dal presente articolo finché tali armi siano state rimosse.

Devono essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l’alterazione, la distruzione o la dissimulazione di ogni dispositivo, sistema o materiale utilizzato per segnare il perimetro di una zona.

Le armi cui si applica il presente articolo e che emettono frammenti secondo un arco orizzontale inferiore a 90 gradi e sono poste sul suolo o al di sopra del suolo possono essere impiegate senza che siano prese le misure previste nel paragrafo 2 comma a) del presente articolo per 72 ore al massimo, se:

  1. si trovano nell’immediata prossimità dell’unità militare che le ha posate; e se
  2. la zona è sorvegliata da personale militare alfine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi.

Art. 6 Restrizioni all’impiego di mine posate a distanza

È vietato impiegare mine posate a distanza salvo se esse sono registrate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma b) dell’Allegato tecnico.

È vietato impiegare mine antiuomo posate a distanza non conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico relative all’autodistruzione e all’autodisattivazione.

È vietato impiegare mine posate a distanza che non sono mine antiuomo salvo se, per quanto possibile, sono dotate di un meccanismo efficace di autodistruzione o di autoneutralizzazione e comprendono un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito in modo che queste mine non funzionino più in quanto tali se non servono più agli scopi militari per i quali sono state posate.

Il lancio o lo sganciamento di mine posate a distanza che potrebbero avere ripercussioni sulla popolazione civile deve essere preceduto da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.

Art. 7 Divieto d’impiego di trappole e altri dispositivi

Senza pregiudicare le regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, impiegare trappole e altri dispositivi che siano fissati o associati in un modo qualsiasi a:

  1. emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti;
  2. malati, feriti o morti;
  3. luoghi d’inumazione o di cremazione, oppure a tombe;
  4. installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari;
  5. giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specialmente destinati all’alimentazione, alla salute, all’igiene, al vestiario o all’educazione dei fanciulli;
  6. alimenti o bevande;
  7. utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari;
  8. oggetti d’indubbio carattere religioso;
  9. monumenti storici, opere d’arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
  10. animali o loro carcasse.

È vietato impiegare trappole o altri dispositivi aventi l’apparenza di oggetti portatili inoffensivi, ma che sono di fatto espressamente concepiti e fabbricati per contenere materie esplosive.

Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, è vietato impiegare armi alle quali si applica il presente articolo in città, località, villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile, in cui non è in corso né sembra imminente alcun combattimento fra forze terrestri, a meno che:

  1. queste armi non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un simile obiettivo; o
  2. siano prese misure, quali l’appostamento di sentinelle, la diffusione di avvertimenti o la posa di recinzioni per proteggere le popolazioni civili contro gli effetti di dette armi.

Art. 8 Trasferimenti

Alfine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, ogni Alta Parte contraente si impegna a:

  1. non trasferire mine il cui impiego è vietato dal presente Protocollo;
  2. non trasferire mine a un destinatario che non sia uno Stato o un organismo di Stato autorizzato a riceverne;
  3. ridurre il trasferimento di mine il cui impiego è limitato dal presente Protocollo. In particolare, ogni Alta Parte contraente si impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati che non sono vincolati dal Protocollo, salvo se lo Stato che le riceve accetta di applicare il presente Protocollo;
  4. garantire che ogni trasferimento effettuato conformemente al presente articolo sia fatto nel pieno rispetto, sia da parte dello Stato che trasferisce le mine sia da parte di quello che le riceve, delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili.

Se un’Alta Parte contraente dichiara che differirà il rispetto di disposizioni specifiche relative all’impiego di talune mine, come prevede l’Allegato tecnico, il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo si applica comunque a simili mine.

Nell’attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti contraenti si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 9 Registrazione e impiego di informazioni riguardanti campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi

Tutte le informazioni riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi devono essere registrate conformemente alle disposizioni dell’Allegato tecnico.

Tutte queste registrazioni devono essere conservate dalle parti di un conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilità attive, prendono senza indugio tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l’utilizzazione di dette informazioni, per proteggere i civili contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi nelle zone sotto il loro controllo. Contemporaneamente, forniscono, ognuna all’altra o alle altri parti del conflitto come pure al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi che hanno posato in zone che non sono più sotto il loro controllo; nel caso in cui le forze di una parte del conflitto si trovino in un territorio di una parte avversa è tuttavia inteso che, secondo il principio di reciprocità, ognuna delle parti può non fornire queste informazioni al Segretario generale e all’altra parte, qualora l’esigano interessi di sicurezza, finché nessuna delle parti si trovi più nel territorio dell’altra. In quest’ultimo caso, le informazioni mantenute segrete devono essere comunicate non appena questi interessi di sicurezza lo consentano. Per quanto possibile, le parti del conflitto si sforzano, per mutuo accordo, di comunicare queste informazioni il più presto possibile, in modo compatibile con gli interessi di sicurezza di ciascuna di esse.

Il presente articolo si applica senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 10
e 12 del presente Protocollo.

Art. 10 Rimozione di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi e cooperazione internazionale a tale scopo

Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive, tutti i campi minati, le zone minate, le mine, trappole e altri dispositivi devono essere rimossi, sgomberati, distrutti o mantenuti conformemente all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 5 del presente Protocollo.

Le Alte Parti contraenti e le parti di un conflitto assumono questa responsabilità per quanto riguarda i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi situati in zone che esse controllano.

Se una parte non controlla più zone in cui ha posato campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi, essa fornisce alla parte che ne ha il controllo, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, in quanto quest’ultima lo consenta, l’assistenza tecnica e materiale di cui ha bisogno per soddisfare questa responsabilità.

Le parti si sforzano, quando è necessario, di concludere un accordo, sia fra di loro sia, se del caso, con altri Stati e con organizzazioni internazionali, per fornire assistenza tecnica e materiale, compresa, se le circostanze lo consentono, l’organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per rispettare queste responsabilità.

Art. 11 Cooperazione e assistenza tecnica

Ogni Alta Parte contraente si impegna a facilitare uno scambio il più ampio possibile di attrezzature e materiale nonché di informazioni scientifiche e tecniche riguardanti l’applicazione del presente Protocollo e i mezzi di sminamento e ha il diritto di partecipare a un simile scambio. In particolare, le Alte Parti contraenti non impongono indebite restrizioni alla fornitura, per scopi umani-tari, di attrezzature di sminamento e delle corrispondenti informazioni tecniche.

Ogni Alta Parte contraente si impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nell’ambito degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento riguardanti segnatamente vari mezzi e tecniche, nonché liste di esperti, organismi specializzati o centri nazionali che possono essere contattati.

Ogni Alta Parte contraente in grado di farlo fornisce un’assistenza allo sminamento tramite gli organismi delle Nazioni Unite o altri organismi internazionali o ancora mediante accordi bilaterali, oppure versa contributi al Fondo speciale per l’assistenza allo sminamento.

Le domande d’assistenza delle Alte Parti contraenti, sostenute da informazioni pertinenti, possono essere indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Esse possono essere presentate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali competenti.

Nel caso delle domande che sono indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell’Organizzazione può, entro i limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con la Alta Parte contraente richiedente, determinare quale assistenza allo sminamento o all’applicazione del Protocollo occorra fornire a questa parte. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su ogni valutazione così effettuata come pure sul tipo e sull’ampiezza dell’assistenza richiesta.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, senza pregiudicare le loro disposizioni costituzionali e altre disposizioni giuridiche, a cooperare e a trasferire le tecniche per facilitare l’applicazione dei divieti e delle restrizioni pertinenti che sono enunciati nel presente Protocollo.

Ogni Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di cercare di ottenere e di ricevere da un’altra Alta Parte contraente un’assistenza tecnica, per quanto necessario e per quanto possibile, riguardante tecnologie specifiche e pertinenti, che non siano quelle legate all’armamento, alfine di ridurre il periodo durante il quale essa differirebbe il rispetto di talune disposizioni, come previsto nell’Allegato tecnico.

Art. 12 Protezione contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi

Applicazione
  1. Eccettuate le forze e missioni di cui al paragrafo 2 comma a) i), di seguito, il presente articolo si applica unicamente alle missioni che svolgono compiti in una zona situata sul territorio di un’Alta Parte contraente con il consenso di quest’ultima.
  2. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo a parti di un conflitto che non siano Alte Parti contraenti non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudicare quelle del diritto internazionale umanitario in vigore o di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una più ampia protezione al personale che svolge i propri compiti conformemente al presente articolo.
Forze e missioni di mantenimento della pace e determinate altre forze e missioni
  1. Il presente paragrafo si applica a:i)ogni forza o missione delle Nazioni Unite che svolge in una zona qualsiasi compiti di mantenimento della pace o di osservazione o compiti analoghi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite;ii)ogni missione istituita conformemente al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite che svolge compiti in una zona di conflitto.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una forza o di una missione cui si applica il presente paragrafo:i)prende, per quanto le sia possibile, le misure richieste per proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole e altri dispositivi;ii)se è necessario per proteggere efficacemente questo personale, rimuove o rende inoffensive, per quanto possibile, tutte le mine e tutte le trappole o altri dispositivi nella zona in questione;iii)informa il capo della forza o della missione dell’ubicazione di tutti i campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi conosciuti nella zona in cui la forza o la missione svolge i suoi compiti e, per quanto possibile, mette a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni in suo possesso riguardanti questi campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi.
Missioni di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di organismi delle Nazioni Unite
  1. Il presente paragrafo si applica a ogni missione di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di un organismo delle Nazioni Unite.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:i)assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;ii)se la missione ha bisogno, per svolgere i propri compiti, di avere accesso a un luogo posto sotto il controllo della parte o di passare da tale luogo, e alfine di assicurare al personale della missione un accesso sicuro a questo luogo o un passaggio sicuro attraverso di esso:aa)a meno che le ostilità in corso l’impediscano, segnala al capo della missione una via sicura verso questo luogo, a condizione che la parte disponga delle informazioni richieste; obb)se le informazioni che permettono di determinare una via sicura non sono fornite conformemente al comma aa), libera una via attraverso i campi minati, a condizione che ciò sia necessario e sia possibile farlo.
Missioni del Comitato internazionale della Croce Rossa
  1. Il presente paragrafo si applica a ogni missione del Comitato internazionale della Croce Rossa che svolge compiti con il consenso dello Stato o degli Stati ospiti come prevedono le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, i Protocolli aggiuntivi a queste Convenzioni.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:i)assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;ii)prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.
Altre missioni a carattere umanitario e missioni d’inchiesta
  1. Il presente paragrafo si applica alle seguenti missioni, qualora esse non siano oggetto dei paragrafi 2–4 del presente articolo, se svolgono compiti in una zona di conflitto o se portano assistenza alle vittime di un conflitto:i)ogni missione a carattere umanitario di una società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione internazionale di queste società;ii)ogni missione di un’organizzazione imparziale a carattere umanitario, compresa ogni missione di sminamento imparziale a carattere umanitario;iii)ogni missione d’inchiesta costituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 o, se del caso, in applicazione dei Protocolli aggiuntivi9 a queste Convenzioni.
  2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo e per quanto possibile:i)assicura al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;ii)prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.
Confidenzialità

Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale in applicazione delle disposizioni del presente articolo devono essere trattate in modo strettamente confidenziale da chi le riceve e non devono essere divulgate a chiunque non partecipi o non sia associato alla forza o alla missione considerata senza l’autorizzazione espressa di chi le ha fornite.

Rispetto delle leggi e prescrizioni

Senza pregiudicare i privilegi e immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, i membri delle forze e missioni oggetto del presente articolo:

  1. rispettano le leggi e prescrizioni dello Stato ospite;
  2. si astengono da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle loro funzioni.

Art. 13 Consultazioni delle Alte Parti contraenti

Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per quanto riguarda tutte le questioni concernenti il funzionamento del presente Protocollo. A tale scopo, ogni anno si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.

La partecipazione alle conferenze annuali è disciplinata dal relativo regolamento interno.

Fra l’altro, la conferenza:

  1. esamina il funzionamento e lo stato del presente Protocollo;
  2. esamina le questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Alte Parti contraenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;
  3. prepara le conferenza d’esame;
  4. esamina l’evoluzione delle tecnologie alfine di proteggere la popolazione civile dagli effetti delle mine che colpiscono indiscriminatamente.

Le Alte Parti contraenti presentano al Depositario, che ne assicura la distribuzione a tutte le Parti prima della conferenza, rapporti annui sulle seguenti questioni:

  1. la diffusione di informazioni sul presente Protocollo alle loro forze armate e alla popolazione civile;
  2. lo sminamento e i programmi di riabilitazione;
  3. le misure prese per soddisfare le esigenze tecniche del Protocollo e ogni altra relativa informazione utile;
  4. i testi legislativi aventi un rapporto con il Protocollo;
  5. le misure prese per lo scambio internazionale di informazioni tecniche, la cooperazione internazionale allo sminamento nonché la cooperazione e l’assistenza tecnica;
  6. altri punti pertinenti.

I costi della conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza essere parti, secondo il criterio di contribuzione all’Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adeguato.

Art. 14 Rispetto delle disposizioni

Ogni Alta Parte contraente prende tutte le misure appropriate, legislative e altre, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone o in luoghi posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le misure richieste per far sì che chiunque, intenzionalmente, uccida o ferisca gravemente dei civili nell’ambito di un conflitto armato e contrariamente alle disposizioni del presente Protocollo sia passibile di sanzioni penali e sia tradotto in giustizia.

Ogni Alta Parte contraente esige inoltre che le sue forze armate stabiliscano e facciano conoscere le istruzioni militari e le modalità operative corrispondenti e che i membri delle forze armate ricevano, ognuno secondo i suoi doveri e le sue responsabilità, una formazione al rispetto delle disposizioni del presente Protocollo.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente a livello bilaterale, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o nell’ambito di altre procedure internazionali appropriate, in vista di risolvere ogni problema concernente l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

Allegato tecnico

1. Registrazione

  1. La registrazione dell’ubicazione delle mine che non sono posate a distanza, dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e di altri dispositivi dev’essere effettuata conformemente alle seguenti disposizioni:i)l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate e delle zone in cui sono state posate trappole e altri dispositivi è indicata precisamente rispetto alle coordinate di almeno due punti di riferimento, con le dimensioni stimate della zona contenente queste armi rispetto a questi punti di riferimento;ii)carte, schizzi e altri documenti sono approntati per indicare l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e altri dispositivi rispetto ai punti di riferimento; vi sono pure indicati il loro perimetro e la loro estensione;iii)ai fini del rilevamento e della rimozione di mine, trappole e altri dispositivi, le carte, schizzi o altri documenti contengono informazioni complete sul tipo, il numero, il metodo di posa, il tipo e la durata di vita del detonatore, la data e l’ora della posa, i dispositivi antimanipolazione (se del caso) e le altre informazioni pertinenti, relative a tutte le armi collocate; per quanto possibile, il documento relativo a un campo minato deve indicare l’ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi in cui le mine sono disposte in file, per cui è sufficiente l’ubicazione delle file; l’ubicazione esatta e il meccanismo di funzionamento di ogni trappola sono registrati separatamente.
  2. L’ubicazione e l’estensione supposte della zona in cui si trovano le mine posate a distanza devono essere indicate rispetto alle coordinate di punti di riferimento (per principio punti situati agli angoli), in seguito verificati e, se ciò è possibile, segnati sul suolo il più presto possibile. Il numero complessivo e il tipo di mine posate, la data e l’ora della posa e il termine di autodistruzione devono pure essere registrati.
  3. Esemplari dei documenti devono essere conservati a un livello di comando sufficientemente elevato per garantire per quanto possibile la loro sicurezza.
  4. L’impiego di mine fabbricate dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo è vietato in quanto non portino le seguenti indicazioni, in inglese oppure nella o nelle lingue nazionali:i)nome del Paese d’origine;ii)mese e anno di fabbricazione;iii)numero di serie o numero del lotto.

Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti ambientali, per quanto possibile.

2. Specificazioni riguardanti la rilevabilìtà

  1. Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equivalente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di ferro o più.
  2. Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate prima del 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato o fissato prima della loro posa, in modo che sia difficile staccarlo, un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equivalente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di ferro o più.
  3. Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamente rispettare la disposizione del comma b), essa può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo, che ne differisce il rispetto per un periodo non superiore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo. Nel frattempo, limiterà, per quanto possibile, l’impiego delle mine antiuomo non conformi a questa disposizione.

3. Specificazioni riguardanti l’autodistruzione e I’autodisattivazione

  1. Tutte le mine antiuomo posate a distanza devono essere concepite e fabbricate in modo che non vi sia più del 10 per cento delle mine attivate che non si autodistruggono entro 30 giorni dalla posa. Ogni mina deve pure essere dotata di un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito e fabbricato in modo che, combinando il suo funzionamento con quello del meccanismo di autodistruzione, al massimo una mina attivata su 1000 funzioni ancora come mina 120 giorni dopo la posa.
  2. Tutte le mine antiuomo che non sono posate a distanza e sono impiegate al di fuori di zone segnalate, quali sono definite nell’articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare le esigenze riguardanti l’autodistruzione e l’autodisattivazione di cui al comma a).
  3. Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamente rispettare le disposizioni dei commi a) e/o b), può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell’entrata in vigore del Protocollo, essa differisce il rispetto di queste disposizioni per un periodo non superiore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo.
  4. Durante questo periodo, la Alta Parte contraente:i)si impegna a limitare, per quanto possibile, l’impiego delle mine antiuomo non conformi a queste disposizioni;ii)soddisfa le esigenze relative all’autodistruzione o quelle concernenti l’autodisattivazione nel caso delle mine antiuomo posate a distanza e soddisfa, almeno, le esigenze concernenti l’autodisattivazione nel caso delle altre mine antiuomo.

4. Segnalazione internazionale dei campi minati e delle zone minate

Segnali simili a quelli dell’esempio che figura in appendice e come descritti di seguito devono essere utilizzati per segnalare i campi minati e le zone minate alfine che questi campi e zone possano essere visti e riconosciuti dalla popolazione civile:

  1. dimensioni e forma: triangolo con un lato di almeno 28 centimetri (11 pollici) e i due altri lati di almeno 20 centimetri (7,9 pollici) o quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;
  2. colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;
  3. simbolo: simbolo rappresentato nell’appendice o un altro simbolo che, nella zona in cui il segnale dev’essere installato, sia facilmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;
  4. lingua: il segnale dovrebbe portare la menzione «mine» in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo) e nella o nelle lingue dominanti della regione;
  5. distanza: i segnali dovrebbero essere posti attorno al campo minato o alla zona minata a una distanza sufficiente per poter essere visti da ogni parte da un civile che si avvicina alla zona.
Appendice

Segnale di pericolo per le zone in cui sono state posate mine

Protocollo III

Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di
armi incendiarie

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

  1. Si intende per «arma incendiaria» qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l’azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio:a)le armi incendiarie possono prendere la forma, ad esempio, di lanciafiamme, fogate, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie;b)le armi incendiarie non comprendono:i)le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o i sistemi di segnalamento;ii)le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, spostamento d’aria o frammentazione con un effetto incendiario, ad esempio, proiettili perforanti, granate a frammentazione, bombe esplosive e munizioni similari dagli effetti combinati, in cui l’effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico.
  2. Si intende per «concentrazione di civili» una concentrazione di civili, sia essa permanente o temporanea, quale esiste nelle parti abitate delle città, o nei paesi o villaggi abitati, o come quella costituita da campi o colonne di profughi o evacuati, o da gruppi di nomadi.
  3. Si intende per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all’azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
  4. Si intende per «beni di carattere civile» tutti i beni che non siano obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.
  5. Si intende per «precauzioni possibili» le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Art. 2 Protezione dei civili e dei beni di carattere civile

È vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile.

È vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all’interno di una concentrazione di civili.

È vietato inoltre di attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all’interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare all’obiettivo gli effetti incendiari, e per evitare e, in ogni caso, rendere minime, le perdite incidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.

È vietato di sottoporre le foreste ed altre coperture vegetali ad attacchi mediante armi incendiarie, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattimenti o altri obiettivi militari oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.

Protocollo IV

Protocollo relativo alle armi laser accecanti10

Art. 1È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.

Art. 2Nell’impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l’istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.

Art. 3La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell’impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.

Art. 4Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un’invalidità grave equivale a un’acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l’aiuto del test di Snellen.

(Seguono le firme)

0.515.091

Campo d’applicazione il 4 ottobre 202211

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

9 agosto

2017

9 febbraio

2018

Albania

28 agosto

2002 A

28 febbraio

2003

Algeria a

6 maggio

2015 A

6 novembre

2015

Antigua e Barbuda a

28 agosto

2010 A

23 febbraio

2011

Arabia Saudita a

7 dicembre

2007 A

7 giugno

2008

Argentina*

2 ottobre

1995

2 aprile

1996

Australia

29 settembre

1983

29 marzo

1984

Austria**

14 marzo

1983

2 dicembre

1983

Bahrein a b

11 marzo

2016 A

11 settembre

2016

Bangladesh

6 settembre

2000 A

6 marzo

2001

Belarus

23 giugno

1982

2 dicembre

1983

Belgio**

7 febbraio

1995

7 agosto

1995

Benin a

27 marzo

1989 A

27 settembre

1989

Bolivia

21 settembre

2001 A

21 marzo

2002

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Brasile

3 ottobre

1995 A

3 aprile

1996

Bulgaria

15 ottobre

1982

2 dicembre

1983

Burkina Faso

26 novembre

2003 A

26 maggio

2004

Burundi b c

13 luglio

2012 A

13 gennaio

2013

Cambogia

25 marzo

1997 A

25 settembre

1997

Camerun

7 dicembre

2006 A

7 giugno

2007

Canada*

24 giugno

1994

24 dicembre

1994

Capo Verde

16 settembre

1997 A

16 marzo

1998

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile a

15 ottobre

2003

15 aprile

2004

Cina*

7 aprile

1982

2 dicembre

1983

Cipro* **

12 dicembre

1988 A

12 giugno

1989

Colombia

6 marzo

2000 A

6 settembre

2000

Corea (Sud)a c

9 maggio

2001 A

9 novembre

2001

Costa d’Avorio b c

25 maggio

2016

25 novembre

2016

Costa Rica

17 dicembre

1998 A

17 giugno

1999

Croazia

2 dicembre

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba

2 marzo

1987

2 settembre

1987

Danimarca**

7 luglio

1982

2 dicembre

1983

Dominicana, Repubblica

24 giugno

2010 A

21 dicembre

2010

Ecuador

4 maggio

1982

2 dicembre

1983

El Salvador

26 gennaio

2000 A

26 luglio

2000

Emirati Arabi Unitia

26 febbraio

2009 A

26 agosto

2009

Estonia a

20 aprile

2000 A

20 ottobre

2000

Filippine

15 luglio

1996

15 gennaio

1997

Finlandia**

8 aprile

1982

2 dicembre

1983

Francia* **

4 marzo

1988

4 settembre

1988

Gabon a

1° ottobre

2007 A

1° aprile

2008

Georgia

29 aprile

1996 A

29 ottobre

1996

Germania**

25 novembre

1992

25 maggio

1993

Giamaica a

25 settembre

2008 A

25 marzo

2009

Giappone

9 giugno

1982

2 dicembre

1983

Gibuti

29 luglio

1996 A

29 gennaio

1997

Giordania a

19 ottobre

1995 A

19 aprile

1996

Grecia**

28 gennaio

1992

28 luglio

1992

Grenada a

10 dicembre

2014 A

10 giugno

2015

Guatemala

21 luglio

1983 A

21 gennaio

1984

Guinea-Bissau

6 agosto

2008 A

6 febbraio

2009

Honduras

30 ottobre

2003 A

30 aprile

2004

India

1° marzo

1984

1° settembre

1984

Iraq

24 settembre

2014 A

24 marzo

2015

Irlanda**

13 marzo

1995

13 settembre

1995

Islanda

22 agosto

2008

22 febbraio

2009

Israele*c

22 marzo

1995 A

22 settembre

1995

Italia*

20 gennaio

1995

20 luglio

1995

Kazakistan a

8 luglio

2009 A

8 gennaio

2010

Kuwait a

24 maggio

2013 A

24 novembre

2013

Laos

3 gennaio

1983 A

2 dicembre

1983

Lesotho

6 settembre

2000 A

6 marzo

2001

Lettonia

4 gennaio

1993 A

4 luglio

1993

Libano

5 aprile

2017 A

5 ottobre

2017

Liberia

16 settembre

2005 A

16 marzo

2006

Liechtenstein

16 agosto

1989

16 febbraio

1990

Lituania a

3 giugno

1998 A

3 dicembre

1998

Lussemburgo

21 maggio

1996

21 novembre

1996

Macedonia del Nord

30 dicembre

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar

14 marzo

2008 A

14 settembre

2008

Malawi c

23 settembre

2022 A

23 marzo

2023

Maldive a

7 luglio

2000 A

7 marzo

2001

Mali

24 ottobre

2001 A

24 aprile

2002

Malta

26 giugno

1995 A

26 dicembre

1995

Marocco b c

19 marzo

2002

19 settembre

2002

Maurizio

6 maggio

1996 A

6 novembre

1996

Messico

11 febbraio

1982

2 dicembre

1983

Moldova

8 settembre

2000 A

8 marzo

2001

Monaco a c

12 agosto

1997 A

12 febbraio

1998

Mongolia

8 giugno

1982

2 dicembre

1983

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nauru

12 novembre

2001 A

12 maggio

2002

Nicaragua a

5 dicembre

2000

5 giugno

2001

Niger

10 novembre

1992 A

10 maggio

1993

Norvegia**

7 giugno

1983

7 dicembre

1983

Nuova Zelanda

18 ottobre

1993

18 aprile

1994

Paesi Bassi* ** d

18 giugno

1987

18 dicembre

1987

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

28 aprile

2014

28 aprile

2014

Pakistan

1° aprile

1985

1° ottobre

1985

Palestina a

5 gennaio

2015 A

5 luglio

2015

Panama

26 marzo

1997 A

26 settembre

1997

Paraguay

22 settembre

2004 A

22 marzo

2005

Perù a

3 luglio

1997 A

3 gennaio

1998

Polonia**

2 giugno

1983

2 dicembre

1983

Portogallo**

4 aprile

1997

4 ottobre

1997

Qatar a

16 novembre

2009 A

16 maggio

2010

Regno Unito* **

13 febbraio

1995

13 agosto

1995

Romania*

26 luglio

1995

26 gennaio

1996

Russia

10 giugno

1982 A

2 dicembre

1983

Saint Vincent e Grenadine a

6 dicembre

2010 A

6 giugno

2011

Santa Sede*

22 luglio

1997 A

22 gennaio

1998

Seicelle

8 giugno

2000 A

8 dicembre

2000

Senegal a b

29 novembre

1999 A

29 maggio

2000

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone a

30 settembre

2004

30 marzo

2005

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna**

29 dicembre

1993

29 giugno

1994

Sri Lanka a b

24 settembre

2004 A

24 marzo

2005

Stati Uniti* e

24 marzo

1995

24 settembre

1995

Sudafrica

13 settembre

1995 A

13 marzo

1996

Svezia**

7 luglio

1982

2 dicembre

1983

Svizzera**

20 agosto

1982

2 dicembre

1983

Tagikistan

12 ottobre

1999 A

12 aprile

2000

Togo

4 dicembre

1995

4 giugno

1996

Tunisia

15 maggio

1987 A

15 novembre

1987

Turchia*a c

2 marzo

2005

2 settembre

2005

Turkmenistan c

19 marzo

2004 A

19 settembre

2004

Ucraina

23 giugno

1982

2 dicembre

1983

Uganda

14 novembre

1995 A

14 maggio

1996

Ungheria

14 giugno

1982

2 dicembre

1983

Uruguay

6 ottobre

1994 A

6 aprile

1995

Uzbekistan

29 settembre

1997 A

29 marzo

1998

Venezuela

19 aprile

2005 A

19 ottobre

2005

Zambia

25 settembre

2013 A

25 marzo

2014

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. II.
  1. Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. I.
  1. Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. III.
  1. Al Regno in Europa.
  1. Questo Stato ha accettato il Prot. III con effetto dal 21 lug. 2009.