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0.515.10

Convenzione concernente l’apertura delle ostilità Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

CS 11 369; FF 1909 I 1 ediz. ted. 1909 I 97 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 15 giugno 2023)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chilì; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone;
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà
il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re
di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador;
Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani;
il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

considerando che, per la sicurezza delle relazioni pacifiche, è importante che le ostilità non comincino senza un avvertimento preliminare;

che importa, parimente, che lo stato di guerra sia notificato senza indugio alle Potenze neutrali;

desiderando conchiudere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra esse non devono cominciare senza un avvertimento preliminare e non equivoco, che avrà sia la forma d’una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionale.

Art. 2

Lo stato di guerra dovrà essere notificato senza indugio alle Potenze neutrali e non produrrà effetto nei loro riguardi che dopo ricevutane notificazione che potrà esser fatta anche col telegrafo. Tuttavia le Potenze neutrali non potrebbero invocare la mancanza di notificazione, se fosse stabilito in modo non dubbio ch’esse conoscevano di fatto lo stato di guerra.

Art. 3

L’articolo 1 della presente Convenzione produrrà effetto in caso di guerra tra due o più delle Potenze contraenti. L’articolo 2 è obbligatorio nei rapporti fra un belligerante contraente e le Potenze neutrali pure contraenti.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d’una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà immediatamente rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 5

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera aderire notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto d’adesione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo. Quest’ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze copia, certificata conforme, della notificazione e dell’atto d’adesione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 6

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale dì questo deposito, e per le Potenze che ratificheranno più tardi o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 7

Quando accada che una delle Alte Parti contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia, certificata conforme, della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 8

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 4 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’adesione (articolo 5 capoverso 2) o di denunzia (articolo 7 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa ad esaminare tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

0.515.10

Campo d’applicazione il 15 giugno 20231

Stati partecipanti

Ratificazione o Adesione (A)
Dichiarzione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Belgio

8 agosto

1910

7 ottobre

1910

Bielorussia

4 giugno

1962 S

4 giugno

1962

Bolivia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Brasile

5 gennaio

1914

6 marzo

1914

Cina

15 gennaio

1910 A

16 marzo

1910

Danimarca

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Etiopia

5 agosto

1935 A

4 ottobre

1935

Figi

26 gennaio

1973 S

10 ottobre

1970

Finlandia

9 giugno

1922 A

8 agosto

1922

Francia

7 ottobre

1910

6 dicembre

1910

Germania

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Giappone

13 dicembre

1911

11 febbraio

1912

Guatemala

13 aprile

1910

12 giugno

1910

Haiti

2 febbraio

1910

3 aprile

1910

Islanda

8 dicembre

1955 S

17 giugno

1944

Laos

18 luglio

1955 S

18 luglio

1955

Liberia

4 febbraio

1914 A

5 aprile

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

4 novembre

1912

Messico

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Nicaragua

16 dicembre

1909 A

14 febbraio

1910

Norvegia

19 settembre

1910

18 novembre

1910

Paesi Bassi

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Pakistan

5 agosto

1950 S

15 agosto

1947

Panama

11 settembre

1911

10 novembre

1911

Polonia

7 maggio

1925 A

6 luglio

1925

Portogallo

13 aprile

1911

12 giugno

1911

Regno Unito

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Romania

1° marzo

1912

30 aprile

1912

Russia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Spagna

18 marzo

1913

17 maggio

1913

Stati Uniti d’America

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sudafrica

10 marzo

1978 S

31 maggio

1910

Svezia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svizzera

12 maggio

1910

11 luglio

1910

Thailandia

12 marzo

1910

11 maggio

1910

Ucraina

29 maggio

2015 S

24 agosto

1991

Ungheria

27 novembre

1909

26 gennaio

191