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0.515.104

Dichiarazione concernente la proibizione di lanciare proiettili esplodenti dall’alto dei palloni Data il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910 Istrumento di ratificazione depositato della Svizzera il 12 maggio 1910

CS 11 409; FF 1909 I 1 ediz. ted. 1909 I 97 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 23 ottobre 2015)

I sottoscritti, Plenipotenziari delle Potenze invitate alla Seconda Conferenza
Internazionale per la Pace all’Aja, debitamente a ciò autorizzati dai loro Governi,

inspirandosi ai sentimenti espressi nella Dichiarazione di Pietroburgo del 29 novembre/11 dicembre 1868 1 e desiderando rinnovare la Dichiarazione dell’Aja del 29 luglio 1899 giunta alla sua scadenza,

dichiarano:

Le Potenze contraenti consentono, per un periodo che spira colla fine della terza Conferenza per la Pace, alla proibizione di lanciar proiettili ed esplodenti dall’alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi.

La presente Dichiarazione non è d’obbligo se non per le Potenze contraenti, in caso di guerra tra due o più fra dì loro.

Cesserà d’essere obbligatoria tosto che, in una guerra tra Potenze contraenti, una Potenza non contraente s’aggiunga a uno dei belligeranti.

La presente Dichiarazione sarà ratificata nel più breve termine possibile.

Le ratificazioni si depositeranno all’Aja.

Del deposito delle ratificazioni si farà processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà inviata per via diplomatica a tutte le Potenze contraenti.

Le Potenze non firmatarie potranno accedere alla presente Dichiarazione. Dovranno a tale scopo far nota la loro accessione alle Potenze contraenti per mezzo d’una notificazione in iscritto, diretta al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da questo a tutte le altre Potenze contraenti.

Ove accada che una delle alte Parti contraenti denunzi la presente Dichiarazione, questa denunzia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi e comunicata subito da questo a tutte le altre Potenze contraenti.

Questa denunzia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l’avrà notificata.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Dichiarazione delle loro firme.

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre mille novecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’Archivio del Governo dei Paesi Bassi, e copie del quale, certificate conformi, si invieranno per la via diplomatica alle Potenze contraenti.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 23 ottobre 20152

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Successione (S)

Entrata in vigore

Belgio

8 agosto

1910

8 agosto

1910

Bolivia

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Brasile

5 gennaio

1914

5 gennaio

1914

Cina

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Etiopia

2 agosto

1935 A

2 agosto

1935

Figi

2 aprile

1973 S

10 ottobre

1970

Finlandia

9 giugno

1922

9 giugno

1922

Gran Bretagna

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Haiti

2 febbraio

1910

2 febbraio

1910

India

29 luglio

1950 S

15 agosto

1947

Liberia

4 febbraio

1914

4 febbraio

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

5 settembre

1912

Nicaragua

16 dicembre

1909

16 dicembre

1909

Norvegia

19 settembre

1910

19 settembre

1910

Panama

11 settembre

1911

11 settembre

1911

Paesi Bassi

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Aruba

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Curaçao

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Sint Maarten

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Pakistan

5 agosto

1950 S

15 agosto

1947

Portogallo

13 aprile

1911

1° aprile

1911

Salvador

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Svizzera

12 maggio

1910

12 maggio

1910

Stati Uniti d’America

27 novembre

1909

27 novembre

1909

Tailandia

12 marzo

1910

12 marzo

1910