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Dichiarazione sul diritto marittimo europeo in tempo di guerra Data il 16 aprile 1856 Approvata dall’Assemblea federale il 16 luglio 1856 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1856

CS 11 416; FF 1856 II 359 ediz. ted. 363 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 28 luglio 1856)

I Plenipotenziari che hanno firmato il Trattato di Parigi del trenta Marzo mille ottocento cinquantasei, riuniti in Conferenza,

considerando:

che il diritto marittimo in tempo di guerra è stato per lungo tempo l’oggetto di deplorevoli contestazioni;

che l’incertezza del diritto e dei doveri in questo riguardo dà luogo, tra le parti neutrali e le belligeranti a divergenze d’opinioni che possono condurre a serie difficoltà ed anche a conflitti;

che è quindi opportuno lo stabilire massime uniformi intorno ad un oggetto così importante;

che i Plenipotenziari riuniti al Congresso di Parigi non saprebbero meglio corrispondere alle intenzioni di cui sono animati i loro Governi se non cercando d’introdurre nei rapporti internazionali principî fissi in questo riguardo;

debitamente autorizzati, i suddetti Plenipotenziari sono convenuti di concertarsi intorno ai mezzi di ottenere questo scopo, ed essendosi per ciò intesi,

hanno risolto la seguente solenne dichiarazione:

  1. Il corso è e rimane abolito.
  2. La bandiera neutrale protegge la mercanzia nemica, eccettuato il contrabbando di guerra.
  3. La mercanzia neutrale, eccettuato il contrabbando di guerra non può sotto bandiera nemica essere dichiarata in sequestro.
  4. I blocchi per essere obbligatori devono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente per impedire realmente l’accesso al litorale nemico.

I Governi dei sottoscritti Plenipotenziari s’impegnano a comunicare la presente dichiarazione agli Stati che non furono chiamati a partecipare al Congresso di Parigi, invitandoli ad accedervi.

Convinti che i principî qui proclamati non possano che essere accolti con gratitudine dal mondo intiero, i sottoscritti Plenipotenziari non dubitano che gli sforzi dei loro Governi per generalizzarne l’adozione non siano per essere coronati di pieno successo.

La presente dichiarazione è e sarà obbligatoria soltanto fra le Potenze che vi hanno o che vi avranno aderito.

Fatto a Parigi, il sedici Aprile mille ottocento cinquantasei.

(Seguono le firme)

0.515.121

Campo d’applicazione della dichiarazione il 1° aprile 1981

Stati partecipanti

Austria

Sardegna

Francia

Spagna (dal 1908)

Gran Bretagna

Svizzera

Messico (dal 1909)

Turchia

Prussia

Russia