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0.515.125

Convenzione concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

CS 11 432; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 29 ottobre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di
Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del
Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale
svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela;

animati dal desiderio di attuare il voto espresso dalla Prima Conferenza per la Pace, concernente il bombardamento, con forze navali, di porti, città e villaggi indifesi;

considerando che importa sottomettere il bombardamento con forze navali a disposizioni generali che garantiscano i diritti degli abitanti e assicurino la conservazione dei principali edifizi, estendendo a tale operazione di guerra, per quanto possibile, i principî del Regolamento del 1899 2 su le leggi e gli usi della guerra per terra;

inspirandosi eziandio al desiderio di servire gli interessi dell’umanità e di diminuire i rigori e i disastri della guerra;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno, in conseguenza, nominato a Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Del bombardamento dei porti, città, villaggi, abitazioni o edifizi indifesi

Art. 1

È proibito di bombardare, con forze navali, porti, città, villaggi, abitazioni o edifizi che non siano difesi. Non può essere bombardato un luogo pel solo fatto che dinanzi al suo porto siano collocate mine sottomarine automatiche di contatto.

Art. 2

Non sono però comprese in tale divieto le opere militari, gli stabilimenti militari o navali, i depositi di armi o di materiale di guerra, le officine e gli impianti, che possano essere utilizzati per i bisogni della flotta o dell’armata nemica, e le navi di guerra che si trovino nel porto. Il comandante di una forza navale potrà, dopo intimazione con un termine ragionevole, distruggerli col cannone, se ogni altro mezzo riesca impossibile, e quando le autorità locali non abbiano proceduto esse stesse alla distruzione nel termine fissato. Egli non incorre in veruna responsabilità, in tal caso, pei danni involontari che potessero essere cagionati dal bombardamento. Se necessità militari, richiedenti un’azione immediata, non permettessero di accordare alcun termine, resta inteso che il divieto di non bombardare una città non difesa sussisterà come nel caso enunciato al capoverso primo e che il comandante prenderà tutte le disposizioni necessarie affinchè ne risultino alla detta città i minori inconvenienti possibili.

Art. 3

Si può, dopo espressa notificazione, procedere al bombardamento di porti, città, villaggi, abitazioni o edifizi non difesi, se le autorità locali, messe in mora con intimazione formale, rifiutino di ottemperare alle requisizioni di viveri o di approvvigionamenti necessari ai bisogni presenti della forza navale che si trova dinanzi la località. Tali requisizioni saranno in rapporto con le risorse della località. Esse non saranno reclamate che coll’autorizzazione del comandante della detta forza navale, e devono esser pagate, per quanto possibile, in contanti; in caso diverso, saranno accertate mediante ricevute.

Art. 4

È proibito di bombardare porti, città, villaggi, abitazioni e edifizi indifesi, per il mancato pagamento delle contribuzioni in denaro.

Capitolo II Disposizioni generali

Art. 5

Nel caso di bombardamento con forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, quanto è possibile, gli edifizi consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo militare. Il dovere degli abitanti è di designare codesti monumenti, edifizi o luoghi di riunione con segni visibili, che consisteranno in grandi drappelli rettangolari rigidi, divisi, seconda la diagonale, in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso.

Art. 6

Salvo in caso che le esigenze militari non lo permettessero, il comandante della forza navale che dà l’assalto deve, prima d’intraprendere il bombardamento, fare quanto sta in lui per avvertirne l’autorità.

Art. 7

È proibito di abbandonare al saccheggio una città o un luogo anche se presi d’assalto.

Capitolo III Disposizioni finali

Art. 8

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 10

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, trasmettendogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio di detto Governo. Questo Governo manderà subito a tutte le altre Potenze copia conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 11

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 12

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che I’ avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 13

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 9 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo lo capoverso 2) o di denunzia (articolo 12 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prendere notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

0.515.125

Campo d’applicazione il 29 ottobre 20153

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

12 novembre

1918 S

12 novembre

1918

Belgio

8 agosto

1910

7 ottobre

1910

Bielorussia

4 giugno

1962 S

4 giugno

1962

Bolivia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Brasile

5 gennaio

1914

6 marzo

1914

Cina

5 gennaio

1910

16 marzo

1910

Cuba

22 febbraio

1912

22 aprile

1912

Danimarca

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Etiopia

5 agosto

1935

4 ottobre

1935

Figi

2 aprile

1973 S

10 ottobre

1970

Finlandia

10 aprile

1922 A

9 giugno

1922

Francia*

7 ottobre

1910

6 dicembre

1910

Germania*

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Giappone*

13 dicembre

1911

11 febbraio

1912

Guatamala

13 aprile

1910

12 giugno

1910

Haiti

2 febbraio

1910

3 aprile

1910

India

29 luglio

1950 S

15 agosto

1947

Islanda

29 luglio

1950 S

15 agosto

1947

Laos

18 luglio

1955 S

18 luglio

1955

Liberia

4 febbraio

1914

5 aprile

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

4 novembre

1912

Messico

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Nicaragua

16 dicembre

1909

14 febbraio

1910

Norvegia

19 settembre

1910

18 novembre

1910

Paesi Bassi

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Pakistan

5 agosto

1950 S

15 agosto

1947

Panama

11 settembre

1911

10 novembre

1911

Polonia

31 maggio

1935

30 luglio

1935

Portogallo

13 aprile

1911

12 giugno

1911

Regno Unito*

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Romania

1° marzo

1912

30 aprile

1912

Russia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Spagna

24 febbraio

1913

25 aprile

1913

Stati Uniti

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sudafrica

10 marzo

1978 S

31 maggio

1910

Svezia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svizzera

12 maggio

1910

11 luglio

1910

Thailandia

12 marzo

1910

11 maggio

1910

Ucraina

29 maggio

2015 S

24 agosto

1991

Ungheria

16 novembre

1918 S

16 novembre

1918

  1. Riserve, vedi qui di seguito..

0.515.125

Riserve

Francia

Con riserva dell’art. 1, cpv. 2.

Germania

Con riserva dell’art. 1, cpv. 2.

Giappone

Con riserva dell’art. 1, cpv. 2.

Regno Unito

Con riserva dell’art. 1, cpv. 2.