0.515.127
Norme concernenti l’azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili Fissate a Londra il 6 novembre 1936 Approvate dal Consiglio federale il 14 maggio 1937 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 22 maggio 1937 Entrate in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1937
CS 11 443
(Stato 1° luglio 1972)
Nell’intento di rendere universali le norme fissate dalla parte IV (articolo 22) del Trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, firmato a Londra il 22 aprile 1930, per quanto concerne l’azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili, i rappresentanti degli Stati Uniti d’America, della Francia, della Gran Bretagna, dell’Italia, del Giappone, del Sudafrica, dell’Australia, del Canadà, dell’India, dell’Irlanda e della Nuova Zelanda hanno firmato a Londra, il 6 novembre 1936, un «Protocollo» col quale hanno invitato gli Stati non firmatari del Trattato suddetto ad accedere formalmente ed illimitatamente alle norme seguenti:
- Nelle loro azioni rispetto alle navi mercantili, i sottomarini devono conformarsi alle norme di diritto internazionale a cui sono soggette le navi da guerra di superficie.
- In modo particolare, eccettuato in caso di rifiuto reiterato di fermarsi dopo ingiunzione regolare o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l’equipaggio e i documenti di bordo. A questo effetto le imbarcazioni di bordo non sono considerate come mezzo di salvataggio, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio non sia garantita, tenuto conto delle condizioni del mare e di quelle atmosferiche, dalla vicinanza della terra o dalla presenza di un’altra nave in grado di prenderli a bordo.»
In data del 14 maggio 1937, il Consiglio federale ha deciso di accedere senza riserve nè limite di durata alle norme che precedono.