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Convenzione internazionale concernente l’esenzione delle navi‑ospedale dalle tasse portuarie Conchiusa all’Aja il 21 dicembre 1904 Approvata dall’Assemblea federale il 22 dicembre 1905 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 marzo 1907

CS 11 503; FF 1905 V ediz. ted. 73 ediz. franc.

Traduzione1

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1907

(Stato 13 novembre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico d’Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà l’Imperatore della Cina; Sua Maestà l’Imperatore della Corea; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re dei Greci; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di
Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza il Principe del Montenegro; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Rumenia; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam, e il Consiglio federale svizzero,

considerando che la Convenzione conchiusa all’Aja il 29 luglio 1899 2 , circa l’applicazione alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, ha consacrato il principio dell’intervento della Croce Rossa nelle guerre navali con alcune disposizioni in favore delle navi‑ospedale;

desiderando conchiudere una convenzione affine di agevolare con nuove disposizioni il compito di dette navi;

hanno nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1

Le navi‑ospedale che soddisfano alle condizioni prescritte negli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione conchiusa all’Aja il 29 luglio 1899 3 per l’applicazione alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 saranno esentate, in tempo di guerra, nei porti degli Stati contraenti, da qualsiasi diritto e tassa imposti alle navi a profitto dello Stato.

Art. 2

La disposizione dell’articolo precedente non osta all’applicazione, mediante la visita e altre formalità, delle leggi fiscali o di qualsiasi altra legge in vigore nei detti porti.

Art. 3

La regola di cui all’articolo 1 non è obbligatoria che per gli Stati contraenti in caso di guerra fra due o più di essi. La detta regola cesserà d’essere obbligatoria non appena, in una guerra fra Stati contraenti, uno Stato non contraente si unisse a uno dei belligeranti.

Art. 4

La presente Convenzione, che porta la data d’oggi, potrà essere firmata fino al 1° ottobre 1905 dagli Stati che ne avessero manifestato il desiderio, e sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Del deposito sarà steso processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata, dopo ciascun deposito, in via diplomatica a tutti gli Stati contraenti.

Art. 5

Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione possono accedervi dopo il 1° ottobre 1905. A tale scopo essi faranno conoscere la loro accessione agli Stati contraenti, mediante una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e da questo comunicata a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 6

Qualora uno degli Stati contraenti denunziasse la presente Convenzione, la denunzia non produrrebbe i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi e comunicata immediatamente da questo a tutti gli altri Stati contraenti. Questa denunzia non produrrà i suoi effetti che riguardo allo Stato che l’avrà notificata.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all’Aja, il ventuno dicembre millenovecento quattro in un solo esemplare, che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica agli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Atto finale

Sul punto di procedere alla firma della Convenzione che ha per iscopo di esentare le navi‑ospedale, in tempo di guerra, nei porti degli Stati contraenti, da qualsiasi diritto e tassa imposta alle navi a profitto dello Stato, i Plenipotenziari firmatari del presente atto emettono il voto che, attesa la missione altamente umanitaria di queste navi, i Governi contraenti prendano le misure necessarie per esentare quanto prima queste navi anche dal pagamento dei diritti e delle tasse riscossi nei loro porti da altri che lo Stato, e specialmente da comuni, società private e particolari.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente processo verbale, che porta la data d’oggi, e che potrà essere firmato fino al 1° ottobre 1905.

Fatto all’Aja, il ventuno dicembre millenovecentoquattro, in un solo esemplare, che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica agli Stati firmatari della convenzione precitata.

(Seguono le firme)

0.518.221

Campo d’applicazione il 13 novembre 20154

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

27 luglio

1927 S

12 novembre

1918

Belgio

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Cina

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Corea (Sud)

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Cuba

6 settembre

1965

6 settembre

1965

Danimarca

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Francia

10 aprile

1907

10 aprile

1907

Germania*

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Giappone

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Grecia

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Guatemala

24 marzo

1906

24 marzo

1906

Iran

26 febbraio

1908

26 febbraio

1908

Italia

14 agosto

1907

14 agosto

1907

Lussemburgo

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Messico

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Norvegia

8 gennaio

1907 A

26 marzo

1907

Paesi Bassi

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Aruba

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Curaçao

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Sint Maarten

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Perù

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Polonia

31 ottobre

1921

31 ottobre

1921

Portogallo

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Romania*

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Russia

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Spagna

10 maggio

1907

10 maggio

1907

Stati Uniti

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Svezia

1° gennaio

1908

1° gennaio

1908

Svizzera

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Tailandia

26 marzo

1907

26 marzo

1907

Turchia

8 giugno

1932

8 giugno

1932

Ungheria

24 giugno

1922 S

16 novembre

1918

  1. Riserve, vedi qui di seguito.

0.518.221

Riserve

Germania

«Il Governo Imperiale si riserva il diritto di non applicare la presente Convenzione in confronto degli Stati nei porti dei quali le navi ospedale tedesche siano assoggettate a imposte e a tasse per interessi non statali.» (Traduzione dal testo originale francese)

Romania

«Il mio Governo mi ha autorizzato a firmare la Convenzione che abbiamo conchiusa, con riserva tuttavia del principio della reciprocità e delle tasse di pilotaggio.» (Traduzione dal testo originale francese)