Le Società nazionali delle Alte Parti contraenti che decidono di utilizzare l’emblema del terzo Protocollo possono, al momento dell’utilizzo di detto emblema conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo:
- un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra oppure una combinazione di detti emblemi; oppure
- un altro emblema che un’Alta Parte contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti contraenti e al Comitato Internazionale della Croce Rossa per il tramite del depositario prima dell’adozione del presente Protocollo.
- L’incorporazione deve essere realizzata conformemente all’illustrazione presentata nell’allegato al presente Protocollo.
Una Società nazionale che sceglie di incorporare all’interno dell’emblema del terzo Protocollo un altro emblema, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può, in conformità con la legislazione nazionale, utilizzare la denominazione di tale emblema ed esporre tale emblema sul territorio nazionale.
Le Società nazionali possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e al fine di facilitare il proprio operato, utilizzare a titolo temporaneo i segni distintivi menzionati nell’articolo 2 del presente Protocollo.
Il presente articolo non modifica lo statuto giuridico dei segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dal presente Protocollo: esso non riguarda nemmeno lo statuto giuridico di ogni singolo emblema nel caso in cui questo sia incorporato a titolo indicativo conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo.