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0.520.3

Convenzione dell’Aia
per la protezione dei beni culturali
in caso di conflitto armato

RU1962 1045; FF1961 II 1204 ediz. ted. 1197 ediz. franc.

Traduzione

Conclusa all’Aia il 14 maggio 1954
Approvata dall’Assemblea federale il 15 marzo 19621
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 1° aprile 2025)

Le Alte Parti contraenti,

riscontrato che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, a cagione dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione;

convinte che i danni recati ai beni culturali, qualunque sia il popolo cui appartengano, pregiudicano il patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

considerato che la conservazione del patrimonio culturale è di grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

guidate dai principi su cui fondasi la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle convenzioni dell’Aia del 1899 2 e del 1907 3 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935 4 ;

considerato che, per essere efficace, la protezione dì detti beni deve essere ordinata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali sia internazionali;

risolute di prendere tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 Definizione di bene culturale

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l’origine o il proprietario:

  1. i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di tali beni;
  2. gli edifici destinati principalmente e realmente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
  3. i luoghi in cui s’accentri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».

Art. 2 Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente convenzione, la protezione dei beni culturali implica la tutela e il rispetto di tali beni.

Art. 3 Tutela dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti si obbligano a predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 Rispetto dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti si obbligano a rispettare i beni culturali, situati sul proprio territorio o su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall’impiego di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità verso gli stessi.

Non è ammessa alcuna deroga agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, salvo non sia imposta da una necessità militare.

Le Alte Parti contraenti si obbligano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o di sottrazione di beni culturali, comunque sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo verso gli stessi. Esse si obbligano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un’altra Alta Parte contraente.

Esse si obbligano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia contro i beni culturali.

Un’Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un’altra Alta Parte contraente, dagli obblighi stipulati nel presente articolo, per non avere quest’ultima applicato le misure di tutela, prescritte nell’articolo 3.

Art. 5 Occupazione

Le Alte Parti contraenti, che occupino tutto o parte del territorio di un’altra Alta Parte contraente, sono tenute, in quanto sia possibile, a sostenere gli sforzi delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesi a tutelare e conservare i proprî beni culturali.

Se per conservare dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari sia necessario un intervento urgente di cui le autorità nazionali competenti non possano incaricarsi, la Potenza occupante prende, per quanto sia possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con quelle autorità.

Ogni Alta Parte contraente, il cui governo sia considerato legittimo dai membri di un movimento di resistenza, fermerà al possibile l’attenzione degli stessi sull’obbligo d’osservare le disposizioni della Convenzione concernenti il rispetto dei beni culturali.

Art. 6 Segnalamento dei beni culturali

I beni culturali possono essere provveduti di un contrassegno atto a facilitarne l’identificazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

Art. 7 Misure militari

Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni per le loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l’osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso le culture e i beni culturali di tutti i popoli.

Esse si obbligano a predisporre o istituire, sin dal tempo di pace, nell’ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro tutela.

Capitolo II Protezione speciale

Art. 8 Concessione della protezione speciale

Può essere sottoposto a protezione speciale un numero limitato di rifugi destinato a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, di centri monumentali e di altri beni culturali immobili di massima importanza, a condizione:

  1. che si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o punto che costituisca un obbiettivo militare importante, come un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un istituto che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una grande via di comunicazione;
  2. che non siano usati per fini militari.

Un rifugio per beni culturali mobili può essere posto sotto protezione speciale, anche a prescindere dalla sua situazione, purché sia costrutto in modo da renderlo verosimilmente sicuro dai bombardamenti.

Un centro monumentale si considera usato per fini militari, se serve al movimento di personale o di materiale militare, anche in transito. Ciò vale altresì nel caso di operazioni che abbiano un rapporto diretto con le operazioni militari, l’acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.

La vigilanza a un bene culturale indicato nel paragrafo 1, da parte di guardiani armati e specialmente destinati a tale scopo, e la presenza presso tale bene di forze di polizia ordinariamente incaricate d’assicurare l’ordine pubblico, non sono considerate usi per fini militari.

Un bene culturale indicato nel paragrafo 1 del presente articolo può essere posto sotto protezione speciale, ancorché sia situato presso un obbiettivo militare importante secondo quella disposizione, se l’Alta Parte contraente lo domandi e si obblighi a non servirsi di quest’obbiettivo in caso di conflitto armato, e in particolare, se si tratta d’un porto, d’una stazione o d’un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tale caso, la deviazione deve essere preordinata sin dal tempo di pace.

La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». L’iscrizione dev’essere operata conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione 5 .

Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale

Le Alte Parti contraenti si obbligano ad assicurare l’immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, dopo l’iscrizione nel Registro internazionale, da ogni atto di ostilità verso gli stessi e, salvo nei casi previsti nel paragrafo 5 dell’articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 Segnalamento e controllo

Durante un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere provveduti del contrassegno definito nell’articolo 16 e accessibili a un controllo internazionale in conformità del Regolamento di esecuzione 6 .

Art. 11 Sospensione dell’immunità

Ove una delle Alte Parti contraenti violi, rispetto a un bene culturale sotto protezione speciale, un impegno preso in virtù dell’articolo 9, la Parte avversa è liberata, per tutto il tempo della violazione, dall’obbligo di assicurarne l’immunità. Essa nondimeno, quando sia possibile, diffiderà prima l’altra Parte a porre fine entro un termine ragionevole alla violazione.

A prescindere dal caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l’immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. Quando le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l’immunità è notificata per tempo alla Parte avversa.

La Parte che sospende l’immunità deve, nel più breve termine possibile, informare per iscritto il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione 7 , indicandone i motivi.

Capitolo III Trasporto dei beni culturali

Art. 12 Trasporto sotto protezione speciale

Il trasporto destinato esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia nell’interno di un territorio, sia in un altro territorio, può, a richiesta dell’Alta Parte contraente interessata, essere operato sotto protezione speciale, alle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione 8 .

Il trasporto sotto protezione speciale avverrà sotto la vigilanza internazionale prevista dal Regolamento d’esecuzione e sarà provveduto del contrassegno definito nell’articolo 16.

Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13 Trasporto in caso di urgenza

Ove un’Alta Parte contraente reputi che la sicurezza di certi beni culturali ne esiga il trasferimento e l’urgenza sia tale da non potersi seguire la procedura contemplata nell’articolo 12, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere provveduto del contrassegno definito nell’articolo 16, sempre che non ne sia stata domandata l’immunità secondo l’articolo 12 e che la domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto nel territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere provveduto del contrassegno, se l’immunità non sia stata espressamente accordata.

Le Alte Parti contraenti prenderanno, quando sia possibile, le precauzioni necessarie a proteggere da ogni atto d’ostilità i trasporti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo e recanti il contrassegno.

Art. 14 Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa

Godono dell’immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:

  1. i beni culturali posti sotto la protezione prevista nell’articolo 12 o nell’articolo 13;
  2. i mezzi di trasporto esclusivamente adoperati per il trasferimento di tali beni.

Le disposizioni del presente articolo non limitano punto il diritto di visita e di controllo.

Capitolo IV Del personale

Art. 15 Personale

Il personale addetto alla protezione dei beni culturali deve, in quanto sia compatibile con le esigenze della sicurezza, essere risparmiato nell’interesse dei medesimi e, se esso e i beni culturali di cui risponde cadono in potere della parte avversa, deve poter continuare nell’esercizio delle sue funzioni.

Capitolo V Contrassegno

Art. 16 Contrassegno della Convenzione

Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in croce di S. Andrea, d’azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato turchino con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

Il contrassegno è adoperato semplice o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti nell’Articolo 17.

Art. 17 Uso del contrassegno

Il contrassegno ripetuto tre volte può essere adoperato soltanto per:

  1. i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
  2. i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste negli articoli 12 e 13;
  3. i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione9.

Il contrassegno può essere adoperato semplice soltanto per:

  1. i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
  2. le persone cui è commessa la vigilanza conformemente al Regolamento d’esecuzione;
  3. il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
  4. le carte d’identità previste dal Regolamento d’esecuzione.

Durante un conflitto armato, è vietato adoperare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, o adoperare, quale che sia lo scopo, un contrassegno che gli assomigli.

Il contrassegno non può essere apposto su un bene culturale immobile se non unitamente all’approvazione datata e firmata dall’autorità competente dell’Alta Parte contraente.

Capitolo VI Campo d’applicazione della Convenzione

Art. 18 Applicazione della Convenzione

Salvo le disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o parecchie di esse.

La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi d’occupazione totale o parziale dei territorio di un’altra Parte contraente, anche se non sia opposta alcuna resistenza armata.

Quand’anche una delle Potenze in conflitto non partecipi alla presente Convenzione, le Potenze che ne sono parte sono tenute ad applicarla nei loro rapporti vicendevoli. Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e fintanto che le applichi.

Art. 19 Conflitti non internazionali

Nel caso di un conflitto armato non internazionale nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutto o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servigi alle parti in conflitto.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

Capitolo VII Esecuzione della Convenzione

Art. 20 Reglamento di esecuzione

Le norme d’applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento d’esecuzione 10 , che ne è parte integrante.

Art. 21 Potenze protettrici

La presente Convenzione e il suo Regolamento d’esecuzione 11 s’applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 Procedura di conciliazione

Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici sempre che li stimino utili nell’interesse dei beni culturali, specialmente in caso di disaccordo, tra le Parti in conflitto, sull’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione 12 .

A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, a invito di una Parte, del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto un’adunanza dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, all’occorrenza in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute ad accettare una tale proposta. Le Potenze protettrici propongono alle Parti in conflitto un personaggio appartenente ad una Potenza neutrale, o presentato dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che parteciperà all’adunanza come presidente.

Art. 23 Concorso dell’Unesco

Le Alte Parti contraenti possono valersi della collaborazione tecnica dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura sia per ordinare la protezione dei loro beni culturali sia per ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione 13 . L’Organizzazione collabora nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.

A questo riguardo l’Organizzazione può presentare proposte alle Alte Parti contraenti.

Art. 24 Accordi speciali

Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.

Nessun accordo speciale può nondimeno diminuire la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali e al personale addetto agli stessi.

Art. 25 Divulgazione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti si obbligano a divulgare quanto possono nei loro paesi, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione 14 . In particolare si obbligano a introdurne lo studio nei programmi dell’istruzione militare e, se possibile, della civile, in maniera che l’insieme della popolazione, in particolare delle forze armate e del personale addetto alla protezione dei beni culturali, ne possa conoscere i principi.

Art. 26 Traduzioni e rapporti

Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione 15 .

Almeno ogni quattro anni, esse presentano al Direttore generale un rapporto con le informazioni che giudicano opportune sulle misure prese, stabilite o divisate dalle loro amministrazioni in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione.

Art. 27 Adunanze

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può, con l’approvazione del Consiglio esecutivo, convocare delle adunanze di rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a convocarle quando siano domandate da almeno un quinto delle Alte Parti contraenti.

Salvo ogni altro ufficio conferitole dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento d’esecuzione 16 , l’adunanza ha il compito di studiare i problemi d’applicazione di questi atti e fare delle raccomandazioni in proposito.

L’adunanza può inoltre imprendere la revisione della Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 39, se sia rappresentata la maggioranza delle Alte Parti contraenti.

Art. 28 Sanzioni

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prendere, secondo il loro diritto penale, tutte le misure affinché siano perseguite e punite con sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi cittadinanza, che hanno commesso o dato l’ordine di commettere un’infrazione alla presente Convenzione.

Disposizioni finali

Art. 29 Lingue

1. La presente Convenzione è stesa in inglese, spagnolo, francese e russo, i quali testi fanno egualmente fede. 2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura curerà la traduzione di tali testi nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 Firma

La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e resterà aperta fino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza, tenuta all’Aia, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 Ratificazione

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 Adesione

A contare dal giorno dell’entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati, indicati nell’articolo 30, che non l’abbiano firmata, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. L’adesione si opera con il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione. 2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione. 3. Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell’articolo 38.

Art. 34 Applicazione effettiva

1. Ciascuno Stato che sia parte nella Convenzione dalla sua entrata in vigore prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché sia effettivamente applicata nel termine di sei mesi. 2. Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal giorno del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratificazione o dell’adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notificazione al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione è applicabile all’insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. Tale notificazione avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento.

Art. 36 Relazioni con le Convenzioni anteriori

1. La presente Convenzione completa le Convenzioni dell’Aia del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907 concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV), con il Regolamento annesso, e la Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX) 17 tra le Potenze che partecipano tanto a essa come a quelle Convenzioni, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 a quello previsto nell’articolo 5 della Convenzione summenzionata (IX) nei casi in cui essa e il suo Regolamento d’esecuzione 18 ne prevedono l’impiego. 2. La presente Convenzione completa il Patto di Washington del 15 aprile 1935 19 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) tra le Potenze che partecipano a entrambi, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 al vessillo distintivo previsto nell’articolo III del Patto, nei casi in cui essa e il suo Regolamento d’esecuzione ne prevedono l’impiego.

Art. 37 Disdetta

1. Ogni Alta Parte contraente può disdire la presente Convenzione in nome suo e di quello d’ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali. 2. La disdetta si opera con il deposito d’uno strumento scritto presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 3. Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

Art. 38 Notificazioni

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratificazione, adesione o accettazione menzionati negli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notificazioni e disdette previste negli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 Revisione della Convenzione e del Regolamento d’esecuzione

2. Il Direttore generale trasmetterà a tutte le Alte Parti contraenti le risposte ricevute in applicazione dei primo paragrafo del presente articolo. 3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano comunicato al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura le loro intenzioni conformemente alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo, lo informano che intendono approvare l’emendamento senza la convocazione di una conferenza, questa risoluzione sarà notificata dal medesimo, in conformità dell’articolo 38. L’emendamento avrà effetto per tutte le Alte Parti contraenti, 90 giorni dopo quella notificazione. 4. Il Direttore generale, a domanda di più di un terzo delle Alte Parti contraenti, convocherà una conferenza delle stesse per studiare l’emendamento proposto. 5. Gli emendamenti della Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione, trattati secondo la procedura prevista nel paragrafo precedente, entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da tutte le Alte Parti contraenti. 6. L’accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla conferenza prevista nei paragrafi 4 e 5, sarà fatta mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 7. Dopo l’entrata in vigore di emendamenti della presente Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all’adesione.

1. Ciascuna Alta Parte contraente può proporre emendamenti della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione20. Ogni emendamento, così proposto, sarà comunicato al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo di fargli conoscere entro quattro mesi:

  1. se desiderano sia convocata una conferenza per studiare l’emendamento proposto;
  2. se accettano l’emendamento proposto senza la convocazione d’una conferenza;
  3. se respingono l’emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.

Art. 40 Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 21 , a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto all’Aia, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite. (Seguono le firme)

0.520.3

Campo d’applicazione il 1° aprile 202522

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

26 ottobre

2017

26 gennaio

2018

Albania

20 dicembre

1960 A

20 marzo

1961

Angola

7 febbraio

2012 A

7 maggio

2012

Arabia Saudita

20 gennaio

1971 A

20 aprile

1971

Argentina

22 marzo

1989 A

22 giugno

1989

Armenia

5 settembre

1993 S

21 dicembre

1991

Australia

19 settembre

1984

19 dicembre

1984

Austria

25 marzo

1964

25 giugno

1964

Azerbaigian

20 settembre

1993 A

20 dicembre

1993

Bahrein

26 agosto

2008 A

26 novembre

2008

Bangladesh

23 giugno

2006 A

23 settembre

2006

Barbados

9 aprile

2002 A

9 luglio

2002

Belarus

7 maggio

1957

7 agosto

1957

Belgio

16 settembre

1960

16 dicembre

1960

Benin

17 aprile

2012 A

17 luglio

2012

Bolivia

17 novembre

2004 A

17 febbraio

2005

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

3 gennaio

2002 A

3 aprile

2002

Brasile

12 settembre

1958

12 dicembre

1958

Bulgaria

7 agosto

1956 A

7 novembre

1956

Burkina Faso

18 dicembre

1969 A

18 marzo

1970

Cambogia

4 aprile

1962

4 luglio

1962

Camerun

12 ottobre

1961 A

12 gennaio

1962

Canada

11 dicembre

1998 A

11 marzo

1999

Ceca, Repubblica

26 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

17 giugno

2008 A

17 settembre

2008

Cile

11 settembre

2008 A

11 dicembre

2008

Cina

5 gennaio

2000 A

5 aprile

2000

Cipro

9 settembre

1964 A

9 dicembre

1964

Colombia

18 giugno

1998 A

18 settembre

1998

Congo (Kinshasa)

18 aprile

1961 A

18 luglio

1961

Costa Rica

3 giugno

1998 A

3 settembre

1998

Côte d’Ivoire

24 gennaio

1980 A

24 aprile

1980

Croazia

1° luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

26 novembre

1957

26 febbraio

1958

Danimarca

26 marzo

2003

26 giugno

2003

Dominicana, Repubblica

5 gennaio

1960 A

5 aprile

1960

Ecuador

2 ottobre

1956

2 gennaio

1957

Egitto

17 agosto

1955

7 agosto

1956

El Salvador

19 luglio

2001

19 ottobre

2001

Eritrea

6 agosto

2004 A

6 novembre

2004

Estonia

4 aprile

1995 A

4 luglio

1995

Etiopia

31 agosto

2015 A

30 novembre

2015

Finlandia

16 settembre

1994 A

16 dicembre

1994

Francia

7 giugno

1957

7 settembre

1957

Gabon

4 dicembre

1961 A

4 marzo

1962

Georgia

4 novembre

1992 S

21 dicembre

1991

Germania

11 agosto

1967

11 novembre

1967

Ghana

25 luglio

1960 A

25 ottobre

1960

Giappone

10 settembre

2007 A

10 dicembre

2007

Gibuti

9 aprile

2018 A

9 luglio

2018

Giordania

2 ottobre

1957

2 gennaio

1958

Grecia

9 febbraio

1981

9 maggio

1981

Guatemala

2 ottobre

1985 A

2 gennaio

1986

Guinea

20 settembre

1960 A

20 dicembre

1960

Guinea equatoriale

19 novembre

2003 A

19 febbraio

2004

Honduras

25 ottobre

2002 A

25 gennaio

2003

India

16 giugno

1958

16 settembre

1958

Indonesia

10 gennaio

1967

10 aprile

1967

Iran

22 giugno

1959

22 settembre

1959

Iraq

21 dicembre

1967

21 marzo

1968

Irlanda

17 maggio

2018

17 agosto

2018

Islanda

5 dicembre

2022 A

5 marzo

2023

Israele

3 ottobre

1957

3 gennaio

1958

Italia

9 maggio

1958

9 agosto

1958

Kazakstan

14 marzo

1997 S

21 dicembre

1991

Kirghizistan

3 luglio

1995 A

3 ottobre

1995

Kuwait

6 giugno

1969 A

6 settembre

1969

Lettonia

19 dicembre

2003 A

19 marzo

2004

Libano

1° giugno

1960

1° settembre

1960

Libia

19 novembre

1957

19 febbraio

1958

Liechtenstein

28 aprile

1960 A

28 luglio

1960

Lituania

27 luglio

1998 A

27 ottobre

1998

Lussemburgo

29 settembre

1961

29 dicembre

1961

Macedonia del Nord

30 aprile

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 novembre

1961 A

3 febbraio

1962

Malaysia

12 dicembre

1960 A

12 marzo

1961

Mali

18 maggio

1961 A

18 agosto

1961

Malta

15 luglio

2024 A

15 ottobre

2024

Marocco

30 agosto

1968 A

30 novembre

1968

Mauritania

7 luglio

2023 A

7 ottobre

2023

Maurizio a

22 settembre

2006 A

22 dicembre

2006

Messico

7 maggio

1956

7 agosto

1956

Moldova

9 dicembre

1999 A

9 marzo

2000

Monaco

10 dicembre

1957

10 marzo

1958

Mongolia

4 novembre

1964 A

4 febbraio

1965

Montenegro

26 aprile

2007 S

3 giugno

2006

Myanmar

10 febbraio

1956

7 agosto

1956

Nicaragua

25 novembre

1959

25 febbraio

1960

Niger

6 dicembre

1976 A

6 marzo

1977

Nigeria

5 giugno

1961 A

5 settembre

1961

Norvegia

19 settembre

1961

19 dicembre

1961

Nuova Zelanda b

24 luglio

2008

24 ottobre

2008

Oman

26 ottobre

1977 A

26 gennaio

1978

Paesi Bassi

14 ottobre

1958

14 gennaio

1959

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 gennaio

2011

10 gennaio

2011

Pakistan

27 marzo

1959 A

27 giugno

1959

Palestina

22 marzo

2012 A

22 giugno

2012

Panama

17 luglio

1962 A

17 ottobre

1962

Paraguay

9 novembre

2004 A

9 febbraio

2005

Perù

21 luglio

1989 A

21 ottobre

1989

Polonia

6 agosto

1956

6 novembre

1956

Portogallo

4 agosto

2000

4 novembre

2000

Qatar

31 luglio

1973 A

31 ottobre

1973

Regno Unito* **

12 settembre

2017

12 dicembre

2017

Romania

21 marzo

1958

21 giugno

1958

Ruanda

28 dicembre

2000 A

28 marzo

2001

Russia

4 gennaio

1957

4 aprile

1957

San Marino

9 febbraio

1956

7 agosto

1956

Santa Sede

24 febbraio

1958 A

24 maggio

1958

Seicelle

8 ottobre

2003 A

8 gennaio

2004

Senegal

17 giugno

1987 A

17 settembre

1987

Serbia

11 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Siria

6 marzo

1958

6 giugno

1958

Slovacchia

31 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

7 luglio

1960

7 ottobre

1960

Sri Lanka

11 maggio

2004 A

11 agosto

2004

Stati Uniti

13 giugno

2009

13 settembre

2009

Sudafrica

18 dicembre

2003 A

18 marzo

2004

Sudan

23 luglio

1970 A

23 ottobre

1970

Svezia

22 gennaio

1985 A

22 aprile

1985

Svizzera

15 maggio

1962 A

15 agosto

1962

Tagikistan

28 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Tanzania

23 settembre

1971 A

23 dicembre

1971

Thailandia

2 maggio

1958 A

2 agosto

1958

Togo

24 gennaio

2017 A

24 aprile

2017

Tunisia

28 gennaio

1981 A

28 aprile

1981

Turchia

15 dicembre

1965 A

15 marzo

1966

Turkmenistan

22 gennaio

2018 A

22 aprile

2018

Ucraina

6 febbraio

1957

6 maggio

1957

Ungheria

17 maggio

1956

17 agosto

1956

Uruguay

24 settembre

1999

24 dicembre

1999

Uzbekistan

21 febbraio

1996 A

21 maggio

1996

Venezuela

9 maggio

2005 A

9 agosto

2005

Yemen

6 febbraio

1970 A

6 maggio

1970

Zimbabwe

9 giugno

1998 A

9 settembre

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention?hub=415 oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. La Conv. si applica all’isola di Maurizio, a Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos e all’archipelo Chagos con Diego Garcia, e a ogni isola che fa parte dello Stato di Maurizio.
  5. La Conv. non si applica a Tokelau.