Ogni Parte dovrebbe sottoporre al Comitato un elenco dei beni culturali per i quali ha intenzione di chiedere la concessione della protezione rafforzata.
La Parte che ha la giurisdizione o il controllo su un bene culturale può chiedere l’iscrizione di questo bene nell’Elenco che sarà allestito conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 comma b). La domanda deve includere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri menzionati nell’articolo 10. Il Comitato può invitare una Parte a chiedere l’iscrizione di un bene culturale nell’Elenco.
Altre Parti, il Comitato internazionale dello Scudo Blu e altre organizzazioni non governative che hanno una competenza adeguata possono raccomandare un bene culturale particolare al Comitato. In questi casi, il Comitato può decidere d’invitare una Parte a chiedere l’iscrizione di tale bene culturale nell’Elenco.
Né la domanda d’iscrizione di un bene culturale che si trova su un territorio sotto una sovranità o una giurisdizione rivendicati da più di uno Stato né l’iscrizione di tale bene pregiudicano in alcun modo i diritti delle parti alla controversia.
Quando riceve una domanda d’iscrizione di un bene nell’Elenco, il Comitato ne informa tutte le Parti. Le Parti possono sottoporre al Comitato, entro un termine di 60 giorni, le loro osservazioni relative a tale domanda. Tali osservazioni devono essere fondate unicamente sui criteri menzionati nell’articolo 10. Devono essere specifiche e riguardare i fatti. Il Comitato le esamina fornendo alla Parte che chiede l’iscrizione di un bene nell’Elenco l’occasione di rispondere prima di decidere. Una volta sottoposte le osservazioni al Comitato, la decisione riguardo all’iscrizione nell’Elenco è presa, fatto salvo l’articolo 26, dalla maggioranza dei quattro quinti dei membri del Comitato presenti e votanti.
Per decidere su una domanda, il Comitato dovrebbe chiedere il parere di organizzazioni governative e non governative così come di esperti individuali.
La decisione di concedere o di rifiutare la protezione rafforzata può essere fondata solo sui criteri menzionati nell’articolo 10.
In casi eccezionali, se è giunto alla conclusione che la Parte che chiede l’introduzione di un bene culturale nell’Elenco non è in grado di soddisfare il criterio dell’articolo 10 comma b), il Comitato può decidere di concedere la protezione rafforzata se la Parte richiedente sottopone una domanda di assistenza internazionale conformemente all’articolo 32.
Dall’inizio delle ostilità, una parte al conflitto può chiedere, a causa di una situazione di emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, sottoponendo la sua domanda al Comitato. Il Comitato trasmette questa domanda immediatamente a tutte le parti in conflitto. In questo caso, il Comitato esamina d’urgenza le osservazioni delle Parti interessate. La decisione di concedere la protezione rafforzata a titolo provvisorio è presa il più rapidamente possibile e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 26, dalla maggioranza dei quattro quinti dei membri del Comitato presenti e votanti. Il Comitato può concedere la protezione rafforzata a titolo provvisorio, aspettando l’esito della procedura normale di concessione della protezione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 10 commi a) e c).
La protezione rafforzata è concessa dal Comitato a un bene culturale a partire dal momento della sua iscrizione nell’Elenco.
Il Direttore generale notifica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti ogni decisione del Comitato di iscrivere un bene culturale nell’Elenco.