Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo vengono risolte per quanto possibile dalla Commissione mista.
Se una controversia non può essere risolta in tal modo, ogni Parte contraente può richiedere che essa venga sottoposta per decisione ad un Tribunale arbitrale.
Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso. Ogni Parte contraente nomina un membro e i due membri designano di comune accordo un rappresentante di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi delle Parti contraenti. I membri sono convocati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che una Parte contraente ha comunicato all’altra che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.
Se i termini menzionati nel capoverso 3 non sono rispettati, in mancanza di un altro accordo ciascuna Parte contraente può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è cittadino di una delle Parti contraenti, oppure si trova impedito per un’altra ragione, il vicepresidente procede alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti, oppure se si trova anch’egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino di uno dei due Stati contraenti, procede alle designazioni.
Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra le due Parti contraenti e conformemente al diritto internazionale generale. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro e le spese inerenti alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al Tribunale arbitrale. Le spese per il presidente e le altre spese sono assunte in parti uguali dalle Parti contraenti. Il Tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alla ripartizione dei costi. Del rimanente, esso disciplina da sé la propria procedura.