Lexipedia

0.631.112.514.6

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein
relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

RU 1995 3829; FF 1994 V 601

Traduzione

Concluso il 2 novembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19941
Ratificato con strumenti scambiati il 25 aprile 1995
Entrato in vigore il 1° maggio 1995

(Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

desiderosi di consentire l’adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo conformemente all’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, adeguato mediante relativo protocollo del 17 marzo 1993, di seguito denominato «Accordo SEE»,

desiderosi di continuare ad intrattenere rapporti amichevoli, basati sul Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 2 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Trattato doganale»,

ritenendo di comune accordo che il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE debbano applicarsi parallelamente mantenendo l’apertura della frontiera interna conformemente all’articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale,

hanno convenuto di concludere a tale scopo un accordo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona forma regolare, in virtù dell’articolo 8 bis capoverso 2 del Trattato doganale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina in modo complementare le relazioni tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein a contare dall’entrata in vigore dell’Accordo SEE per il Principato del Liechtenstein.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo:

  1. per diritto derivante dal Trattato doganale si intendono le disposizioni del Trattato doganale nonché il diritto applicabile in virtù dello stesso nel Principato del Liechtenstein;
  2. per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell’Accordo SEE, le convenzioni interne dell’AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell’Accordo SEE.

Art. 3

Il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE si applicano parallelamente nel Principato del Liechtenstein. Nel caso di divergenze tra il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE, per il Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nelle relazioni con le Parti contraenti dell’Accordo SEE.

Art. 4

Il Principato del Liechtenstein assicura mediante un sistema di sorveglianza del mercato e di controllo, segnatamente in conformità dell’Allegato 1, che le merci a cui si applica il diritto dello SEE non possano entrare, attraverso la frontiera aperta tra Svizzera e Liechtenstein, sul resto del territorio doganale svizzero, in violazione del diritto svizzero. La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein si riservano il diritto di adottare eventuali provvedimenti urgenti alla frontiera tra Svizzera e Liechtenstein, nel caso in cui il Consiglio federale o il Governo del Principato ritengano che il buon funzionamento del presente Accordo sia insufficiente o il Consiglio federale ritenga che il Trattato doganale sia compromesso dall’adozione del diritto dello SEE da parte del Principato del Liechtenstein. Prima di adottare provvedimenti urgenti la Commissione mista dev’essere consultata. Se questo non è possibile a causa dell’urgenza dei provvedimenti da adottare, la Commissione mista dev’essere consultata al riguardo quanto prima. Per quanto concerne il campo d’applicazione e la durata, detti provvedimenti urgenti devono limitarsi a quanto è strettamente necessario per eliminare le difficoltà. Vanno scelti preferibilmente provvedimenti che perturbano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. Se i provvedimenti urgenti si rivelano necessari a causa del funzionamento insufficiente del sistema di sorveglianza del mercato e di controllo previsto nel capoverso 1 o a causa dell’assunzione del nuovo diritto dello SEE da parte del Principato del Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein si impegna a rifondere alla Confederazione Svizzera i costi derivanti da simili provvedimenti urgenti.

Art. 5

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati, segnatamente quelli menzionati nell’Allegato II, sempre che questo sia necessario per l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 6

I dati personali comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti. Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati personali nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l’elaborazione dei dati personali comunicati. Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Non vi è obbligo di dare informazioni nella misura in cui l’interesse pubblico a non fornire l’informazione sia preminente rispetto all’interesse della persona a ricevere detta informazione.

I dati personali, comunicati dagli Stati contraenti e necessari per l’esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. A tale scopo:

  1. lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall’Accordo;
  2. su richiesta di uno degli Stati contraenti, l’altro fornisce informazioni sull’utilizzazione dei dati comunicati;
  3. i dati comunicati possono essere elaborati soltanto dalle autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 7

La Confederazione Svizzera esegue per conto del Principato del Liechtenstein, conformemente all’Allegato III, i provvedimenti amministrativi che risultano dall’adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo.

Art. 8

L’onere supplementare a carico della Confederazione Svizzera risultante dal presente Accordo viene indennizzato dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è data dal costo medio annuo di un funzionario dell’amministrazione generale della Confederazione, calcolato dall’Amministrazione federale delle finanze. I dettagli sono disciplinati dalle autorità competenti degli Stati contraenti nell’ambito di un accordo amministrativo.

Art. 9

È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti degli Stati contraenti. La Commissione mista agisce consensualmente. La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno. Entrambi gli Stati contraenti possono chiedere la convocazione di una seduta. La Commissione mista adotta un regolamento interno. La Commissione mista può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro che la sostengano nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 10

La Commissione mista ha il compito di garantire l’esecuzione del presente Accordo. Gli Stati contraenti si scambiano informazioni al riguardo e, su richiesta di uno Stato contraente, tengono consultazioni in seno alla Commissione mista. La Commissione mista formula raccomandazioni e prende decisioni. Essa consiglia in particolare modificazioni del presente Accordo nonché i provvedimenti che si rivelano necessari per l’esecuzione del presente Accordo. Essa decide le modificazioni degli Allegati del presente Accordo. Tali decisioni devono essere confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 11

Gli Allegati sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna. Il presente Accordo entra in vigore, dopo la ratifica, alla data convenuta dagli Stati contraenti.

Art. 13

Il presente Accordo è valido fintantoché l’Accordo SEE rimane in vigore per il Principato del Liechtenstein. Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuno Stato contraente con un preavviso di un anno.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:

Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:

Mario Frick

Allegato I3

(art. 4 dell’Accordo)

Misure di sorveglianza del mercato e di controllo tese ad evitare traffici di aggiramento con determinate merci

1 Obiettivi

Il sistema di sorveglianza del mercato e di controllo del Liechtenstein (di seguito denominato SSMC) mira ad impedire traffici di aggiramento illeciti di natura commerciale o privata di determinate merci dal Liechtenstein verso la Svizzera, sfruttando l’assenza di controlli di frontiera.

Rientrano nel SSMC le merci che secondo il diritto dello SEE possono circolare liberamente in Liechtenstein, ma che non soddisfano i presupposti per il trasporto o la messa in circolazione in Svizzera.

Se per le merci che rientrano nel campo d’applicazione del presente Allegato esiste già in Svizzera un sistema di sorveglianza del mercato, le autorità svizzere e del Liechtenstein competenti possono convenire l’integrazione in tale sistema della sorveglianza del mercato.

2 Campo d’applicazione

Con il SSMC, il Liechtenstein estenderà a determinate merci SEE le misure di notifica e sorveglianza impiegate nello spazio di frontiera comune, esistenti dall’entrata in vigore dell’Accordo SEE, o adotterà ulteriori misure tese a impedire il trasporto illecito di merci SEE con diversi stati tariffari in Svizzera e a limitare al territorio del Liechtenstein la circolazione parallela di merci SEE con diversi standard di prodotto.

Il campo d’applicazione del SSMC deve essere adattato periodicamente alla rispettiva evoluzione del diritto in Svizzera e nello SEE.

3 Misure

  1. Notifiche d’importazione
  2. Tutte le importazioni nel Liechtenstein vengono segnalate all’Ufficio per il commercio e il trasporto del Liechtenstein da parte dell’Amministrazione federale delle dogane4 (notifiche d’importazione).
  3. Merci con potenziale di rischio
  4. Per le merci SEE con un determinato potenziale di rischio vigono, in termini di salvaguardia della sicurezza pubblica e della protezione dei consumatori, premesse identiche a quelle che devono soddisfare le rispettive merci secondo il diritto svizzero.
  5. Sanzioni
  6. Nell’intento di perseguire gli obiettivi di cui al numero 1 e per impedire importazioni parallele abusive dal Liechtenstein verso la Svizzera, il Liechtenstein prevede sanzioni che sono per lo meno commisurate a quelle previste dalla legge per infrazioni analoghe commesse in Svizzera.

4 Categorie di merci

  1. Merci con differenze tariffarie
  2. Sotto questa voce devono essere sorvegliati i pesci nonché i prodotti e preparati a base di pesce e, a seconda dello sdoganamento avvenuto, sono da effettuarsi gli addebiti o i rimborsi doganali. È competente l’Ufficio per il commercio e il trasporto.
  3. Sale: prodotto di monopolio. È competente l’Ufficio per il commercio e il trasporto.
  4. Prodotti chimici
  5. I seguenti prodotti devono essere sorvegliati dall’Ufficio dell’ambiente: Sostanze vecchie e nuove, biocidi, verniciature, detersivi e sostanze a impatto climatico.
  6. Organismi transgenici
  7. Eccezioni: sementi, alimenti per animali, agenti terapeutici, concimi e merci fitosanitarie. È competente l’Ufficio dell’ambiente.
  8. Impianti di telecomunicazione e terminali
  9. Questi vengono sorvegliati dal sistema di sorveglianza del mercato dell’Ufficio federale delle comunicazioni. Le misure necessarie in Liechtenstein sono attuate in collaborazione con l’Ufficio della comunicazione.
  10. Medicinali
  11. La sorveglianza compete all’Ufficio della sanità.

Allegato II

(art. 5 dell’Accordo)

Comunicazione reciproca di dati

  1. La Svizzera si dichiara disposta a consentire agli uffici pubblici del Liechtenstein l’accesso a tutti i dati statistici nell’ambito della circolazione delle merci, i quali si riferiscono a persone o istituzioni nel Liechtenstein e disponibili in Svizzera sulla base del Trattato di unione doganale, sempre che siano necessari al Liechtenstein per adempiere i suoi obblighi o per far valere i suoi diritti nei confronti dei partner dello SEE.
  2. L’accordo dato nel numero (1) riguarda in particolare la comunicazione di dati necessari all’Ufficio delle dogane del Liechtenstein per adempiere i suoi obblighi conformemente ai protocolli 4 (norme d’origine), 10 (semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto merci) e 11 (assistenza reciproca in materia doganale) dell’Accordo SEE.
  3. All’occorrenza e sempre che siano date le condizioni tecniche, la Svizzera è disposta ad includere in futuro nelle sue statistiche correnti nell’ambito della circolazione delle merci ulteriori dati statistici specifici del Liechtenstein, in modo da rendere possibili particolari valutazioni in relazione con lo SEE.
  4. Gli Stati contraenti si dichiarano disposti a comunicarsi reciprocamente tutti i dati sulla circolazione delle merci che vengono rilevati sul loro territorio nazionale o che li riguardano, sempre che ciò sia necessario per il buon funzionamento del presente Accordo, segnatamente allo scopo di impedire un illecito traffico di aggiramento attraverso la frontiera aperta.

Allegato III

(art. 7 dell’Accordo)

Misure amministrative eseguite dalla Confederazione Svizzera per conto del Principato del Liechtenstein

1 In generale

11 Circolazione delle merci

Il mandato riguarda l’importazione di merci SEE per destinatari nel Liechtenstein e l’esportazione da parte di speditori del Liechtenstein di merci SEE verso lo SEE. Per merci SEE si intendono merci di origine SEE nonché merci di altra origine conformi al diritto dello SEE, sempre che siano considerate nel campo d’applicazione dell’Accordo SEE per il Liechtenstein.

12 Trasporti

Il mandato riguarda trasporti di merci e persone che hanno il Liechtenstein quale luogo di partenza o di destinazione.

2 Procedura doganale all’importazione

Gli uffici doganali di Schaanwald e Buchs svolgono le formalità doganali per merci SEE, su richiesta dell’assoggettato, secondo le disposizioni del diritto dello SEE.

3 Norme d’origine (protocollo 4 dell’Accordo SEE)

31 Importazione

Gli uffici doganali riconoscono un diritto preferenziale alle merci di origine SEE considerate nel campo d’applicazione materiale dell’Accordo di libero scambio Svizzera‑CEE o Svizzera‑CECA (ALS 72) e della Convenzione AELS.

Gli uffici doganali di Schaanwald e Buchs riconoscono un diritto preferenziale alle merci di origine SEE considerate nel campo d’applicazione dell’Accordo SEE, valido per il Liechtenstein.

32 Esportazione

Gli uffici doganali esaminano, timbrano e vistano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 per quanto riguarda il campo d’applicazione dell’Accordo SEE valido per il Liechtenstein.

33 Verifiche, rilascio successivo di certificati di circolazione
delle merci EUR.1, rilascio di duplicati, inchieste

Questi compiti sono eseguiti dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) 5 all’indirizzo dell’Ufficio delle dogane del Liechtenstein (AZW).

4 Procedura di autorizzazione

Le autorità competenti svizzere rilasciano automaticamente agli operatori del Liechtenstein le autorizzazioni d’importazione e d’esportazione per merci SEE, nel caso in cui la Svizzera debba applicare nei confronti di detti operatori prescrizioni in materia di autorizzazione in contrasto con l’Accordo SEE.

5 Assistenza amministrativa reciproca in materie di dogane (protocollo 11 dell’Accordo SEE)

L’AFD6 sostiene l’AZW nei seguenti ambiti:

  1. assistenza amministrativa su richiesta di uno Stato SEE;
  2. assistenza amministrativa senza richiesta di uno Stato SEE;
  3. specialisti e testimoni.

6 Sistema di comunicazione

L’AFD 7 comunica all’AZW gli invii importati da destinatari del Liechtenstein e che sottostanno all’obbligo della notifica.

7 Trasporti di merci e di persone

L’AFD8 si adopera affinché le formalità doganali in materia di:

  1. circolazione delle merci (riguarda il cabotaggio secondo il diritto dello SEE nonché i disciplinamenti speciali nell’ambito di accordi bilaterali sul traffico stipulati dalla Svizzera con Stati SEE e altri Stati terzi) e
  2. circolazione delle persone (riguarda il cabotaggio secondo il diritto dello SEE nonché la prassi da adottare in materia di autorizzazioni, conformemente allo SEE)

siano sbrigate in modo conforme alle disposizioni dello SEE.

8 Servizi competenti

  1. da parte della Svizzera: Direzione generale delle dogane (DGD)
  2. da parte del Liechtenstein: Ufficio delle dogane (AZW).

9 Accordo amministrativo

La DGD e l’AZW sono autorizzate a disciplinare in un accordo amministrativo i dettagli risultanti dal presente allegato.