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0.631.121.2

Convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale Conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 1952 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1952 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 1952

RU 195342; FF 1952 I 525 ediz. ted. 533 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 26 febbraio 2025)

I Governi firmatari della presente Convenzione,

considerando l’opportunità di assicurare ai loro regimi doganali la massima concordanza e uniformità e, sopra tutto di studiare i problemi inerenti allo sviluppo e al progresso della tecnica doganale, nonché la legislazione che vi si riferisce,

convinti che il promovimento tra i Governi della cooperazione in queste materie, tenuto conto dei fattori economici e della tecnica doganale che essa comporta, sarebbe vantaggioso per il commercio internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

È istituito un Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito chiamato «Consiglio».

Art. II

  1. – Sono Membri del Consiglio:(i)le Parti Contraenti della presente Convenzione;(ii)il Governo di qualsiasi territorio doganale autonomo per quanto concerne le sue relazioni commerciali estere, proposto dalla Parte Contraente che ha la responsabilità ufficiale dei suoi rapporti diplomatici, la cui ammissione come membro a sé sia accetta al Consiglio.
  2. – Il Governo di un territorio doganale autonomo, che sia Membro a sé del Consiglio in virtù del precedente paragrafo a (ii), cesserà di esserlo dal momento in cui la Parte Contraente che assume la responsabilità ufficiale delle sue relazioni diplomatiche ne avrà notificato il recesso.
  3. – Ogni Membro del Consiglio nomina uno o più delegati supplenti che ve lo rappresentino. Questi delegati possono essere assistiti da consiglieri.
  4. – Il Consiglio può ammettere nel suo seno, come osservatori, rappresentanti di paesi non membri o di organizzazioni internazionali.

Art. III

Il Consiglio è incaricato:

  1. – di studiare tutti i problemi relativi alla cooperazione doganale che le Parti Contraenti, conformemente agli scopi generali della presente Convenzione, hanno convenuto di promuovere;
  2. – di esaminare gli aspetti tecnici dei regimi doganali e i fattori economici che vi si connettono allo scopo di proporre ai suoi Membri i mezzi pratici per conseguire la maggior concordanza e uniformità possibile;
  3. – di elaborare progetti di convenzione e modificazioni di convenzioni, e di raccomandarne l’adozione ai Governi interessati;
  4. – di fare raccomandazioni per assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniforme delle convenzioni conchiuse in seguito ai suoi lavori, come pure della Convenzione concernente la Nomenclatura per la Classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali1 e della Convenzione sul Valore doganale delle Merci2, elaborate dal Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, e di esercitare a tale scopo le funzioni che gli fossero espressamente assegnate dalle disposizioni di dette Convenzioni;
  5. – di raccomandare, come organo di conciliazione, il componimento delle controversie che potessero sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione delle Convenzioni indicate nel precedente paragrafo d, conformemente alle disposizioni di dette Convenzioni; le Parti interessate potranno, di comune intesa, impegnarsi anticipatamente ad accettare le raccomandazioni del Consiglio;
  6. – di assicurare la diffusione delle informazioni concernenti la legislazione e la tecnica doganale;
  7. – di fornire ai Governi interessati, d’ufficio o a loro domanda, informazioni e pareri sulle questioni doganali che si riferiscono agli scopi generali della presente Convenzione e di fare raccomandazioni in proposito;
  8. – di cooperare con le altre organizzazioni intergovernative in questioni di sua competenza.

Art. IV

I Membri del Consiglio forniranno a quest’ultimo, quando ne sono richiesti, le informazioni e la documentazione necessarie all’adempimento della sua missione; tuttavia, nessun Membro del Consiglio sarà tenuto a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione ostacolasse l’applicazione della legge, fosse contraria all’interesse pubblico o pregiudicasse i legittimi interessi commerciali d’aziende pubbliche o private.

Art. V

Il Consiglio è assistito da un Comitato tecnico permanente e da un Segretario generale.

Art. VI

  1. – Il Consiglio elegge ogni anno tra i delegati il suo Presidente e almeno due Vicepresidenti;
  2. – adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri;
  3. – istituisce un Comitato per la Nomenclatura conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente la Nomenclatura per la classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali3 e un Comitato per il Valore conformemente alle disposizioni della Convenzione sul Valore doganale delle Merci4. Esso può inoltre istituire quegli altri comitati che stima necessari per l’esecuzione delle Convenzioni indicate nell’articolo III, lettera d, o per qualsiasi altro scopo che rientra nelle sue competenze;
  4. – delimita i compiti assegnati al Comitato tecnico permanente e i poteri che gli delega;
  5. – approva il bilancio annuale, controlla le spese e impartisce al Segretariato generale le necessarie direttive concernenti le sue finanze.

Art. VII

  1. – La sede del Consiglio è stabilita a Bruxelles;
  2. – il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati istituiti dal Consiglio, possono riunirsi altrove se il Consiglio lo decide;
  3. – il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno; esso terrà la sua prima riunione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. VIII

  1. – Ogni Membro del Consiglio dispone di un voto, tuttavia nessun Membro può partecipare alla votazione sulle questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle Convenzioni in vigore, indicate nell’articolo III, lettera d, che precede, se queste non gli sono applicabili, né sugli emendamenti a tali convenzioni;
  2. – con riserva dell’articolo VI, lettera b, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti che dispongono del voto deliberativo. Il Consiglio può validamente pronunciarsi su una questione soltanto se sono rappresentati più della metà dei membri con voto deliberativo in materia.

Art. IX

  1. – Il Consiglio allaccia con le Nazioni Unite, con i loro organi principali e sussidiari, con le loro istituzioni specializzate e con tutti gli altri organismi intergovernativi, le relazioni atte ad assicurare la collaborazione nel proseguimento delle loro rispettive missioni;
  2. – il Consiglio può conchiudere accordi che facilitino le consultazioni e la cooperazione con le organizzazioni non governative che hanno interesse alle questioni di sua competenza.

Art. X

  1. – Il Comitato tecnico permanente si compone dei rappresentanti dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio può designare un delegato e uno o più delegati supplenti che lo rappresentino nel Comitato.
  2. I rappresentanti sono funzionari specializzati in questioni di tecnica doganale. Essi possono essere assistiti da periti;
  3. – il Comitato tecnico permanente si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Art. XI

  1. – Il Consiglio nomina il Segretario generale e un Segretario generale aggiunto, e ne determina le loro attribuzioni, i loro obblighi, il loro ordinamento e la durata delle loro funzioni;
  2. – il segretario generale nomina il personale amministrativo del Segretariato generale. L’effettivo e l’ordinamento di questo personale devono essere approvati dal Consiglio.

Art. XII

  1. – Ciascun Membro del Consiglio assume le spese della sua delegazione al Consiglio, al Comitato tecnico permanente e ai comitati istituiti dal Consiglio;
  2. – le spese del Consiglio sono sostenute dai suoi Membri e ripartite secondo una tavola fissata dal Consiglio;
  3. – il Consiglio può sospendere il diritto di voto a ogni Membro che nel termine di tre mesi dalla notificazione dell’ammontare della sua contribuzione non abbia adempito i suoi obblighi pecuniari;
  4. – ogni Membro del Consiglio è tenuto a versare per intero la sua quota parte annua alle spese dell’esercizio durante il quale è divenuto Membro del Consiglio, come anche dell’esercizio durante il quale la sua disdetta è divenuta definitiva.

Art. XIII

  1. – Sul territorio di ciascun Membro il Consiglio gode della capacità giuridica necessaria all’esercizio delle sue funzioni come è definita nell’Allegato alla presente Convenzione;
  2. – il Consiglio, i rappresentanti dei suoi Membri, i consiglieri e i periti designati a coadiuvarli, e i funzionari del Consiglio godono dei privilegi e delle immunità contemplate in detto Allegato;
  3. – quest’ultimo costituisce parte integrante della presente Convenzione e qualsiasi riferimento alla Convenzione deve intendersi come riferito anche all’Allegato.

Art. XIV

Le Parti Contraenti accettano le disposizioni del Protocollo concernente il Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, aperto alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione. Nel fissare la tavola delle contribuzioni, prevista nell’articolo XII, lettera b, il Consiglio terrà conto della partecipazione dei suoi Membri al Gruppo di Studi.

Art. XV

La presente Convenzione rimane aperta alla firma fino al 31 marzo 1951.

Art. XVI

  1. – La presente Convenzione sarà ratificata;
  2. – gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale.

Art. XVII

  1. – La presente Convenzione entra in vigore non appena sette dei Governi firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione;
  2. – per i Governi firmatari che depositano ulteriormente i loro strumenti di ratificazione, la Convenzione entra in vigore il giorno stesso del deposito.

Art. XVIII

  1. – I Governi degli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione vi possono aderire a contare dal 1° aprile 1951;
  2. – gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale;
  3. – la presente Convenzione entra in vigore per ogni Governo che vi avrà aderito il giorno del deposito del loro strumento di adesione ma non prima della data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto dispone l’articolo XVII, lettera a.

Art. XIX

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo indeterminato ma ogni Parte Contraente può disdirla in ogni tempo cinque anni dopo la sua entrata in vigore fissata nell’articolo XVII, lettera a. La disdetta avrà effetto allo spirare del termine di un anno dalla data in cui il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne avrà ricevuto la notificazione; questo la comunicherà a tutti i Governi firmatari o aderenti, e al Segretario generale.

Art. XX

  1. – Il Consiglio può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione;
  2. – la Parte Contraente che accetta un emendamento notificherà l’accettazione al Ministero degli Affari Esteri del Belgio il quale informerà dell’avvenuta notificazione i Governi firmatari o aderenti, e il Segretario generale;
  3. – l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che il Ministro degli Affari Esteri del Belgio avrà ricevuto le notificazioni d’accettazione da tutte le Parti contraenti. Non appena tutte le Parti Contraenti avranno accettato un emendamento, il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne informerà i Governi firmatari e aderenti, come anche il Segretario generale, indicando loro il giorno della sua entrata in vigore;
  4. – entrato in vigore un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente Convenzione oppure aderirvi senza parimente accettare l’emendamento stesso.

In fede di che, i Sottoscritti , debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell’archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Capacità giuridica, privilegi e immunità del consiglio

Art. I Definizioni

Sezione 1

Per l’applicazione del presente Allegato:

  1. Agli effetti dell’articolo III le espressioni «patrimonio e averi» si riferiscono parimente al patrimonio e agli averi amministrati dal Consiglio nell’esercizio delle sue attribuzioni organiche;
  2. Agli effetti dell’articolo V, con l’espressione «rappresentanti dei Membri» si intendono tutti i rappresentanti, i rappresentanti supplenti, i periti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2

Nell’esercizio di dette facoltà il Segretariato generale rappresenta il Consiglio.

Il Consiglio ha la personalità giuridica. Esso può:

  1. conchiudere contratti,
  2. acquistare beni mobili e immobili e disporne,
  3. stare in giudizio.

Art. III Patrimonio

Sezione 3

Il Consiglio, come pure il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità giurisdizionale, salvo in casi particolari per i quali esso vi abbia espressamente rinunciato. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia non può estendersi a misure d’esecuzione.

Sezione 4

I locali del Consiglio sono inviolabili. Il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 5

Gli archivi del Consiglio e, in genere, tutti i documenti di sua proprietà o in suo possesso sono, ovunque si trovino, inviolabili.

Sezione 6

Senza essere soggetto a controllo, a regolamento o a moratoria il Consiglio può:

  1. possedere valori di qualsiasi natura e tenere conti in qualsiasi moneta;
  2. il Consiglio è libero di trasferire i suoi fondi da un paese a un altro oppure nell’interno di qualsiasi paese e di convertire in qualunque moneta tutti i valori in suo possesso.
Sezione 7

Nell’esercizio dei diritti che gli sono conferiti in virtù della precedente sezione il Consiglio accoglie tutte le rimostranze che gli fossero mosse da uno dei suoi Membri e ne tien conto nella misura che stima compatibile con i suoi propri interessi.

Sezione 8

Il Consiglio, i suoi averi, le sue rendite e gli altri suoi beni sono:

  1. esenti da ogni imposta diretta. Tuttavia, rimane inteso che il Consiglio non chiederà l’esonero dalle imposte che costituiscano esclusivamente la rimunerazione di pubblici servizi;
  2. esenti da qualsiasi dazio, divieto o restrizione d’importazione o di esportazione, sugli oggetti che il Consiglio importa o esporta per suo uso ufficiale. Tuttavia, rimane inteso che gli oggetti importati in virtù di questa franchigia non potranno essere venduti nel territorio del Paese nel quale sono stati introdotti se non alle condizioni ammesse dal Governo di detto paese;
  3. esenti da ogni dazio, divieto o restrizione, riguardo alle sue pubblicazioni.
Sezione 9

Sebbene il Consiglio non pretenda l’esenzione da tasse di consumo o di vendita, che incidano sul prezzo di beni mobili e immobili, tuttavia, se gli acquisti gravati da siffatte imposte sono rilevanti, i Membri del Consiglio, ogni qualvolta sarà loro possibile, prenderanno gli accordi amministrativi necessari per ottenerne la remissione oppure la restituzione.

Art. IV Facilitazioni in materia di comunicazioni

Sezione 10

Per le sue comunicazioni ufficiali il Consiglio gode, nel territorio di ciascun Membro, d’un trattamento non meno favorevole di quello concesso da questo Membro a qualsiasi altro Governo, compresa la sua missione diplomatica, in materia di priorità, tariffe e tasse della posta lettere, cablogrammi, telegrammi, radiotelegrammi, telefotografie, comunicazioni telefoniche e altre, come anche in materia di tariffe di stampa per le comunicazioni alla stampa e alla radio.

Sezione 11

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del consiglio non possono essere sottoposte a censura. La presente sezione non può in nessun modo essere interpretata come divieto di prendere adeguati provvedimenti di sicurezza, che saranno fissati di concerto tra il Consiglio e uno dei suoi Membri.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12

Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e gli altri Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri godono, nell’esercizio delle loro funzioni e nei viaggi di andata al luogo di riunione o di ritorno da esso, dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità dall’arresto o dalla detenzione, immunità dal sequestro per il loro bagaglio personale e immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti (parole e scritti compresi) che hanno compiuto in veste ufficiale;
  2. inviolabilità di ogni carta e documento;
  3. diritto di usare di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per mezzo di corrieri o di valigie sigillate;
  4. esenzione personale e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva concernente l’immigrazione e da qualsiasi altra formalità di controllo per gli stranieri, nei paesi da loro visitati o attraversati nell’esercizio delle loro funzioni;
  5. medesime facilitazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea, per quanto concerne le restrizioni di carattere monetario o di cambio;
  6. medesime immunità e facilitazioni di quelle concesse ai Membri dì missioni diplomatiche di grado corrispondente, per quanto concerne il loro bagaglio personale.
Sezione 13

Per garantire ai rappresentanti dei Membri del Consiglio, del Comitato tecnico e degli altri Comitati del Consiglio completa libertà di parola e completa indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, essi continueranno a fruire, anche dopo cessazione del loro mandato, dell’immunità giurisdizionale per quanto concerne le parole, gli scritti o gli atti emanati da essi nell’esercizio delle loro funzioni.

Sezione 14

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non per il loro personale profitto ma allo scopo di garantire l’esercizio, in completa indipendenza, delle loro funzioni relative al Consiglio. Ne consegue, che un Membro non ha solamente il diritto ma altresì il dovere di togliere l’immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l’immunità può essere tolta senza pregiudizio dello scopo per il quale è stata concessa.

Sezione 15

Le disposizioni delle Sezioni 12 e 13 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è attinente o del quale essa è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari del Consiglio

Sezione 16

Il Consiglio designa le categorie di funzionari ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Il Segretario generale comunica ai Membri del Consiglio i nomi dei funzionari che sono compresi in dette categorie.

Sezione 17

I funzionari del Consiglio:

  1. godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti (parole e scritti compresi) che compiono nell’esercizio delle loro funzioni e nel limite delle loro attribuzioni;
  2. sono esentati da qualsiasi imposta sullo stipendio e sugli emolumenti versati loro dal Consiglio;
  3. non sono sottoposti, e neppure il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, alle restrizioni relative all’immigrazione, né alle formalità di controllo degli stranieri;
  4. godono per quanto concerne le facilitazioni di cambio, dei medesimi privilegi che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
  5. fruiscono, in tempo di crisi internazionale, come anche il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, delle medesime facilitazioni di rimpatrio che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
  6. godono del diritto d’importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti allorchè per la prima volta assumono le funzioni nel paese interessato e di riesportarli parimente in franchigia nel paese di domicilio al cessare delle loro funzioni.
Sezione 18

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella Sezione 17, il Segretario del Consiglio, il suo coniuge e i figli minorenni godono dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai capi di missioni diplomatiche conformemente al diritto internazionale. Il Segretario generale aggiunto godrà dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai rappresentanti diplomatici di grado corrispondente.

Sezione 19

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell’interesse del Consiglio e non per il loro profitto personale. Il Segretario generale può e deve togliere l’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l’immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio. Solo il Consiglio ha il diritto di togliere l’immunità al Segretario generale.

Art. VII Peritiin missione per il Consiglio

Sezione 20

I periti (che non siano i funzionari previsti nell’articolo VI) in missione per il Consiglio e durante detta missione, compreso il viaggio, godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni necessari al libero esercizio delle loro funzioni; in particolare, essi godono:

  1. dell’immunità dall’arresto personale o dalla detenzione e dal sequestro sul loro bagaglio;
  2. dell’immunità giurisdizionale per gli atti, compresi le parole e gli scritti, che compiono nell’esercizio delle loro missioni e nei limiti delle loro attribuzioni;
  3. dell’inviolabilità di ogni carta e documento.
Sezione 21

I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono concesse ai periti nell’interesse del Consiglio e non a loro personale profitto. Il Segretario generale può e deve togliere l’immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l’immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio.

Art. VIII Abuso dei privilegi

Sezione 22

Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri e i funzionari previsti nelle Sezioni 16 e 20, durante l’esercizio delle loro funzioni e i viaggi di andata dal luogo di riunione o di ritorno da esso, non potranno essere costretti dalle autorità locali ad abbandonare il paese, nel quale esercitano le loro funzioni, a motivo di attività da loro ufficialmente svolte. Tuttavia, se una tale persona avrà abusato del privilegio della residenza, esercitandovi attività non connesse alle sue funzioni ufficiali, potrà essere forzata dal Governo ad abbandonare il paese, con riserva delle seguenti disposizioni:

  1. I rappresentanti dei Membri del Consiglio e le persone che conformemente alla Sezione 18 godono dell’immunità diplomatica non potranno essere costretti ad abbandonare il paese se non conformemente alla procedura diplomatica applicabile ai rappresentanti diplomatici accreditati in questo paese.
  2. Se si tratta di funzionario al quale non si applichino le disposizioni della Sezione 18, nessuna decisione d’espulsione potrà essere presa senza l’approvazione del Ministero degli Affari Esteri del paese di cui si tratta, il quale non potrà concederla prima d’aver udito il Segretario generale del Consiglio; quest’ultimo avrà inoltre il diritto d’intervenire a favore della persona contro la quale sia stata intentata una procedura d’espulsione.
Sezione 23

Il Segretario generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri del Consiglio nell’intento di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare qualsiasi abuso che potesse derivare dai privilegi, immunità e facilitazioni enumerati nel presente Allegato.

Art. IX Regolamento delle controversie

Sezione 24

Il Consiglio dovrà prevedere procedure appropriate per il componimento

  1. delle controversie di carattere contrattuale e, in genere, di diritto privato, nelle quali fosse parte;
  2. delle controversie in cui fosse coinvolto un funzionario del Consiglio, che in virtù della sua posizione ufficiale gode dell’immunità, allorché questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni delle Sezioni 19 e 21.

Art. X Accordi complementari

Sezione 25

Il Consiglio può conchiudere accordi complementari con una o più Parti contraenti per completare nei rapporti con le stesse le disposizioni del presente Allegato.

Protocollo
relativo al Gruppo di studi per l’Unione doganale europea

I Governi firmatari del presente Protocollo,

Considerati gli scopi del Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, come sono definiti nella dichiarazione fatta da alcuni Governi al Comitato di Cooperazione Economica Europea il 12 settembre 1947;

Animati dal desiderio di sgravare il Governo belga dalle spese relative al Gruppo di Studi;

Vista la Convenzione che istituisce un Consiglio di Cooperazione Doganale (chiamata qui di seguito «Convenzione»), aperta oggi alla firma;

Hanno convenuto quanto segue:

1. Con riserva delle disposizioni del seguente paragrafo 2, le spese del Gruppo di Studi a decorrere dal 1° gennaio 1951 saranno conteggiate a carico del Consiglio di Cooperazione Doganale istituito in virtù della Convenzione.

Il Consiglio prenderà le disposizioni necessarie affinché queste spese siano ripartite tra i suoi Membri e, qualora lo ritenga desiderabile, tra tutti gli altri Governi interessati.

2. Se la Convenzione non fosse ancora in vigore il 1° gennaio 1951 i Governi firmatari si impegnano a prendere immediatamente e insieme le necessarie disposizioni perchè sia provveduto alle spese del Gruppo di Studi a contare dal 1° gennaio 1951 fino al giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Segretariato generale e il Comitato tecnico permanente, istituiti in virtù dell’Articolo V della Convenzione, saranno messi a disposizione del Gruppo di Studi.

4. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma. Esso entra in vigore il giorno stesso della firma per i Governi che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione, ed entra in vigore il giorno del deposito degli strumenti di ratificazione presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio per i Governi che l’hanno firmato con riserva di ratificazione.

5. Il presente Protocollo diventa caduco se il Gruppo di Studi o il Consiglio di Cooperazione Doganale è sciolto oppure se la condizione giuridica del Gruppo di Studi, in seguito a fusione con altra organizzazione o per qualsiasi altra causa, mutasse.

In fede di che, i sottoscritti , debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell’archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che firmeranno la Convenzione oppure vi aderiranno.

(Seguono le firme)

0.631.121.2

Campo d’applicazione il 26 febbraio 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

10 agosto

2004 A

10 agosto

2004

Albania

31 agosto

1992 A

31 agosto

1992

Algeria

19 dicembre

1966 A

19 dicembre

1966

Andorra

3 settembre

1998 A

3 settembre

1998

Angola

26 settembre

1990 A

26 settembre

1990

Antigua e Barbuda

10 aprile

2017 A

10 aprile

2017

Arabia Saudita

8 maggio

1973 A

8 maggio

1973

Argentina

1° luglio

1968 A

1° luglio

1968

Armenia

30 giugno

1992 A

30 giugno

1992

Australia

5 gennaio

1961 A

5 gennaio

1961

Austria

21 gennaio

1953 A

21 gennaio

1953

Azerbaigian

17 giugno

1992 A

17 giugno

1992

Bahamas

16 agosto

1974 A

16 agosto

1974

Bahrein

18 aprile

2001 A

18 aprile

2001

Bangladesh

1° luglio

1978 A

1° luglio

1978

Barbados

7 gennaio

1999 A

7 gennaio

1999

Belarus

16 dicembre

1993 A

16 dicembre

1993

Belgio

11 dicembre

1952

11 dicembre

1952

Belize

22 aprile

2008 A

22 aprile

2008

Benin

9 novembre

1998 A

9 novembre

1998

Bermuda a

13 luglio

1990

13 luglio

1990

Bhutan

12 febbraio

2002 A

12 febbraio

2002

Bolivia

14 agosto

1997 A

14 agosto

1997

Bosnia e Erzegovina

4 luglio

2008 A

4 luglio

2008

Botswana

25 agosto

1978 A

25 agosto

1978

Brasile

19 gennaio

1981 A

19 gennaio

1981

Brunei

1° luglio

1996 A

1° luglio

1996

Bulgaria

1° agosto

1973 A

1° agosto

1973

Burkina Faso

16 settembre

1966 A

16 settembre

1966

Burundi

20 ottobre

1964 A

20 ottobre

1964

Cambogia

3 aprile

2001 A

3 aprile

2001

Camerun

9 aprile

1965 A

9 aprile

1965

Canada

12 ottobre

1971 A

12 ottobre

1971

Capo Verde

1° luglio

1992 A

1° luglio

1992

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 A

1° gennaio

1993

Ciad

16 febbraio

2005 A

16 febbraio

2005

Cile

1° luglio

1966 A

1° luglio

1966

Cina

18 luglio

1983 A

18 luglio

1983

Hong Kong a b

1° luglio

1987

1° luglio

1987

Macao a c

7 luglio

1993

7 luglio

1993

Cipro

31 agosto

1967 A

31 agosto

1967

Colombia

1° luglio

1993 A

1° luglio

1993

Comore

1° luglio

1993 A

1° luglio

1993

Congo (Brazzaville)

2 settembre

1975 A

2 settembre

1975

Congo (Kinshasa)

26 luglio

1972 A

26 luglio

1972

Corea (Sud)

2 luglio

1968 A

2 luglio

1968

Costa Rica

29 agosto

2001 A

29 agosto

2001

Côte d’Ivoire

2 settembre

1963 A

2 settembre

1963

Croazia

1° luglio

1993 A

1° luglio

1993

Cuba

11 luglio

1988 A

11 luglio

1988

Danimarca

19 ottobre

1951

4 novembre

1952

Dominicana, Repubblica

28 luglio

2004 A

28 luglio

2004

Ecuador

16 dicembre

1997 A

16 dicembre

1997

Egitto

26 ottobre

1956 A

26 ottobre

1956

El Salvador

7 luglio

2005 A

7 luglio

2005

Emirati Arabi Uniti

7 febbraio

1979 A

7 febbraio

1979

Eritrea

8 agosto

1995 A

8 agosto

1995

Estonia

18 giugno

1992 A

18 giugno

1992

Eswatini

15 maggio

1981 A

15 maggio

1981

Etiopia

6 agosto

1973 A

6 agosto

1973

Figi

1° luglio

1997 A

1° luglio

1997

Filippine

1° ottobre

1980 A

1° ottobre

1980

Finlandia

27 gennaio

1961 A

27 gennaio

1961

Francia

6 ottobre

1952

4 novembre

1952

Gabon

18 febbraio

1965 A

18 febbraio

1965

Gambia

14 ottobre

1987 A

14 ottobre

1987

Georgia

26 ottobre

1993 A

26 ottobre

1993

Germania

4 novembre

1952

4 novembre

1952

Ghana

1° agosto

1968 A

1° agosto

1968

Giamaica

29 marzo

1963 A

29 marzo

1963

Giappone

15 giugno

1964 A

15 giugno

1964

Gibuti

19 marzo

2008 A

19 marzo

2008

Giordania

1° gennaio

1964 A

1° gennaio

1964

Grecia

10 dicembre

1951

4 novembre

1952

Guatemala

22 febbraio

1985 A

22 febbraio

1985

Guinea

30 ottobre

1991 A

30 ottobre

1991

Guinea equatoriale

22 dicembre

2021 A

22 dicembre

2021

Guinea-Bissau

19 agosto

2010 A

19 agosto

2010

Guyana

29 luglio

1976 A

29 luglio

1976

Haiti

31 gennaio

1958 A

31 gennaio

1958

Honduras

8 dicembre

2005 A

8 dicembre

2005

India

15 febbraio

1971 A

15 febbraio

1971

Indonesia

30 aprile

1957 A

30 aprile

1957

Iran

16 ottobre

1959 A

16 ottobre

1959

Iraq

6 giugno

1990 A

6 giugno

1990

Irlanda

23 settembre

1952 A

4 novembre

1952

Islanda

15 febbraio

1971

15 febbraio

1971

Isole Salomone

26 gennaio

2023 A

26 gennaio

2023

Israele

23 maggio

1958 A

23 maggio

1958

Italia

20 novembre

1952

20 novembre

1952

Kazakstan

30 giugno

1992 A

30 giugno

1992

Kenya

24 maggio

1965 A

24 maggio

1965

Kirghizistan

10 febbraio

2000 A

10 febbraio

2000

Kosovo

25 gennaio

2017 A

25 gennaio

2017

Kuwait

4 ottobre

1993 A

4 ottobre

1993

Laos

16 gennaio

2007 A

16 gennaio

2007

Lesotho

2 agosto

1978 A

2 agosto

1978

Lettonia

22 giugno

1992 A

22 giugno

1992

Libano

20 maggio

1960 A

20 maggio

1960

Liberia

7 gennaio

1975 A

7 gennaio

1975

Libia

11 gennaio

1983 A

11 gennaio

1983

Lituania

18 giugno

1992 A

18 giugno

1992

Lussemburgo

23 gennaio

1953

23 gennaio

1953

Macedonia del Nord

1° luglio

1994 A

1° luglio

1994

Madagascar

18 febbraio

1964 A

18 febbraio

1964

Malawi

6 giugno

1966 A

6 giugno

1966

Malaysia

30 giugno

1964 A

30 giugno

1964

Maldive

8 settembre

1995 A

8 settembre

1995

Mali

7 agosto

1987 A

7 agosto

1987

Malta

6 luglio

1968 A

6 luglio

1968

Marocco

1° luglio

1968 A

1° luglio

1968

Mauritania

2 ottobre

1979 A

2 ottobre

1979

Maurizio

29 marzo

1973 A

29 marzo

1973

Messico

8 febbraio

1988 A

8 febbraio

1988

Moldova

28 ottobre

1994 A

28 ottobre

1994

Mongolia

17 settembre

1991 A

17 settembre

1991

Montenegro

24 ottobre

2006 A

24 ottobre

2006

Mozambico

1° luglio

1987 A

1° luglio

1987

Myanmar

25 marzo

1991 A

25 marzo

1991

Namibia

30 giugno

1992 A

30 giugno

1992

Nepal

22 luglio

1985 A

22 luglio

1985

Nicaragua

24 settembre

1998 A

24 settembre

1998

Niger

1° luglio

1981 A

1° luglio

1981

Nigeria

21 agosto

1963 A

21 agosto

1963

Norvegia

6 agosto

1951

4 novembre

1952

Nuova Zelanda

16 maggio

1963 A

16 maggio

1963

Oman

11 settembre

2000 A

11 settembre

2000

Paesi Bassi

23 gennaio

1953

23 gennaio

1953

Curaçao

1° luglio

2001

1° luglio

2001

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

1° luglio

2001

1° luglio

2001

Sint Maarten

1° luglio

2001

1° luglio

2001

Pakistan

16 novembre

1955 A

16 novembre

1955

Palau

2 febbraio

2024 A

2 febbraio

2024

Palestina

24 marzo

2015 A

24 marzo

2015

Panama

8 marzo

1996 A

8 marzo

1996

Papua Nuova Guinea

18 marzo

2002 A

18 marzo

2002

Paraguay

3 ottobre

1969 A

3 ottobre

1969

Perù

27 gennaio

1970 A

27 gennaio

1970

Polonia

17 luglio

1974 A

17 luglio

1974

Portogallo

26 gennaio

1953

26 gennaio

1953

Qatar

4 maggio

1992 A

4 maggio

1992

Regno Unito

12 settembre

1952

4 novembre

1952

Rep. Centrafricana

28 luglio

1986 A

28 luglio

1986

Romania

15 gennaio

1969 A

15 gennaio

1969

Ruanda

3 marzo

1964 A

3 marzo

1964

Russia

8 luglio

1991 A

8 luglio

1991

Saint Lucia

12 maggio

2005 A

12 maggio

2005

Samoa

1° ottobre

2001 A

1° ottobre

2001

São Tomé e Príncipe

23 settembre

2009 A

23 settembre

2009

Seicelle

25 luglio

2000 A

25 luglio

2000

Senegal

10 marzo

1976 A

10 marzo

1976

Serbia

27 marzo

2001 A

27 marzo

2001

Sierra Leone

6 novembre

1975 A

6 novembre

1975

Singapore

9 luglio

1975 A

9 luglio

1975

Siria

3 novembre

1959 A

3 novembre

1959

Slovacchia

1° gennaio

1993 A

1° gennaio

1993

Slovenia

7 settembre

1992 A

7 settembre

1992

Somalia

4 ottobre

2012 A

4 ottobre

2012

Spagna

13 luglio

1952 A

4 novembre

1952

Sri Lanka

29 maggio

1967 A

29 maggio

1967

Stati Uniti

5 novembre

1970 A

5 novembre

1970

Sudafrica

24 marzo

1964 A

24 marzo

1964

Sudan

8 giugno

1960 A

8 giugno

1960

Sudan del Sud

18 luglio

2012 A

18 luglio

2012

Suriname

26 novembre

2018 A

26 novembre

2018

Svezia

17 ottobre

1952

4 novembre

1952

Svizzera

19 dicembre

1952 A

19 dicembre

1952

Tagikistan

1° luglio

1997 A

1° luglio

1997

Tanzania

17 novembre

1964 A

17 novembre

1964

Thailandia

4 febbraio

1972 A

4 febbraio

1972

Timor-Leste

19 settembre

2003 A

19 settembre

2003

Togo

12 febbraio

1990 A

12 febbraio

1990

Tonga

1° luglio

2005 A

1° luglio

2005

Trinidad e Tobago

15 ottobre

1973 A

15 ottobre

1973

Tunisia

20 luglio

1966 A

20 luglio

1966

Turchia

6 giugno

1951 A

4 novembre

1952

Turkmenistan

17 maggio

1993 A

17 maggio

1993

Ucraina

26 giugno

1992 A

26 giugno

1992

Uganda

3 novembre

1964 A

3 novembre

1964

Ungheria

16 settembre

1968 A

16 settembre

1968

Uruguay

16 settembre

1977 A

16 settembre

1977

Uzbekistan

28 luglio

1992 A

28 luglio

1992

Vanuatu

17 novembre

2009 A

17 novembre

2009

Venezuela

1° luglio

1996 A

1° luglio

1996

Vietnam

1° luglio

1993 A

1° luglio

1993

Yemen

1° luglio

1993 A

1° luglio

1993

Zambia

27 settembre

1978 A

27 settembre

1978

Zimbabwe

19 marzo

1981 A

19 marzo

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  2. Ammissione giusta l’art. II a) ii) della Conv.
  3. Dal 13 lug. 1987 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
  4. Dal 7 lug. 1993 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.