Ai fini della presente Convenzione s’intende:
- per «dogana»,i servizi amministrativi responsabili dell’applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all’importazione e all’esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l’altro, all’importazione, al transito e all’esportazione di merci;
- per «controllo doganale», l’insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare;
- per «ispezione medico‑sanitaria», un’ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell’ispezione veterinaria;
- per «ispezione veterinaria», l’ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l’ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;
- per «ispezione fitosanitaria», l’ispezione destinata ad impedire la diffusione e l’introduzione al di là delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- per «controllo di conformità alle norme tecniche», il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad esse relative;
- per «controllo di qualità», qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative;
- per «servizio di controllo», qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all’atto dell’importazione, dell’esportazione o del transito delle merci.