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0.631.145.273

Convenzione doganale relativa al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare Conchiusa a Bruxelles il 1° dicembre 1964 Approvata dall’Assemblea federale il 4 dicembre 1967 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 agosto 1968 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 novembre 1968

RU 19681435; FF 1967 I 583

Traduzione

(Stato 26 febbraio 2020)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale, per iniziativa e con il concorso dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

auspicando un miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale, e

consapevoli che l’adozione di uniformi disposizioni doganali facilitanti il trasferimento del materiale in questione ed il suo uso da parte della gente di mare, possa contribuire al miglioramento delle condizioni di vita,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Definizione e campo d’applicazione

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione, s’intende:

  1. per «materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita», il materiale utile alle attività culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, esercitate dalla gente di mare e, segnatamente, i libri e gli stampati, il materiale audio‑visivo, gli attrezzi sportivi, il materiale per la pratica di giochi o passatempi, gli oggetti di culto e le vesti sacerdotali, la cui lista, non limitativa, è annessa alla presente Convenzione;
  2. per «gente di mare», tutte le persone trasportate dalla nave ed incaricate del funzionamento della medesima o dell’espletamento di servizi di bordo;
  3. per «stabili a carattere culturale o sociale», gli ostelli, i ritrovi, i circoli ed i locali di ricreazione per gente di mare, gestiti sia da organi ufficiali, sia da organizzazioni religiose od altre non aventi scopi lucrativi, come pure i luoghi di culto dove vengono regolarmente celebrate delle funzioni all’intenzione della gente di mare;
  4. per «diritti e tasse d’importazione», i diritti doganali od ogni altra forma di diritti, tasse e oneri od altre imposizioni riscosse all’importazione o in connessione con la medesima, eccettuati gli oneri e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
  5. per «ratificazione», la ratifica propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione;
  6. per «Consiglio», l’organizzazione creata dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di Cooperazione Doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 19501.

Art. 2

La presente Convenzione ha quale oggetto l’importazione, nel territorio d’una Parte Contraente, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale.

Capitolo II Facilitazioni a favore del materiale, destinato al miglioramento delle condizioni di vita, utilizzato o destinato ad esserlo a bordo delle navi

Art. 3

Le Parti Contraenti s’impegnano ad accordare, al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita nei casi enumerati all’articolo 4 e con riserva di riesportazione, la sospensione:

  1. dei diritti e delle tasse all’importazione;
  2. di ogni misura concernente le proibizioni o le restrizioni che esulino dai provvedimenti derivanti dall’applicazione degli ordinamenti relativi alla morale ed alla sicurezza pubblica, all’igiene od alla salute pubblica o fondate su considerazioni d’ordine veterinario o fitopatologico.

Per la concessione di queste facilitazioni, le Parti Contraenti applicheranno una procedura avente un minimo di termini e di formalità.

L’applicazione delle disposizioni relative alle proibizioni od alle restrizioni, imposte nell’interesse della morale pubblica, non deve ostacolare la rapidità dei trasferimenti del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita nei casi previsti ai capoversi a, b e c dell’Articolo 4.

Art. 4

Le facilitazioni previste all’Articolo 3 sono applicabili al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita:

  1. importato nel territorio di una Parte Contraente per essere imbarcato, allo scopo di essere poi utilizzato a bordo, su una nave straniera adibita al traffico marittimo internazionale che si trova in un porto di questo territorio;
  2. sbarcato da una nave e trasferito, allo scopo di essere poi utilizzato a bordo, su una nave straniera, adibita al traffico marittimo internazionale, che si trova nello stesso porto o in altro del medesimo territorio;
  3. sbarcato da una nave per essere riesportato;
  4. che necessiti di riparazioni;
  5. che debba ulteriormente ricevere una delle destinazioni previste ai capoversi a, b o c del presente Articolo;
  6. sbarcato da una nave allo scopo di essere temporaneamente utilizzato a terra, dall’equipaggio, per una durata non superiore a quella dello scalo.

Capitolo III Facilitazioni a favore del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita, adibito all’impiego negli stabili a carattere culturale o sociale

Art. 5

Le facilitazioni previste all’Articolo 3 vengono estese, riservato il minimo di formalità indispensabile al controllo, al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita temporaneamente importato per un periodo non superiore ai 6 mesi ed adibito all’impiego negli stabili a carattere culturale o sociale.

Capitolo IV Diversi

Art. 6

Le disposizioni contenute nella presente Convenzione costituiscono le facilitazioni minime. Esse non pongono ostacolo alcuno all’applicazione di più estese facilitazioni che sono o saranno accordate dalle Parti Contraenti sia con disposizione a carattere unilaterale sia in virtù d’accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 7

Per l’applicazione della presente Convenzione, i territori delle Parti Contraenti, che formano un’unione doganale od economica, possono essere considerati come un solo territorio.

Art. 8

Ogni forma di sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell’intento di far indebitamente beneficiare, una persona od una cosa, delle facilitazioni contemplate nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti di quel paese e, all’occorrenza, al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all’importazione.

Art. 9

L’Annesso, alla presente Convenzione, è da considerarsi quale parte integrante ad essa.

Capitolo V Clausole finali

Art. 10

Le Parti Contraenti si riuniscono, quando è necessario, per esaminare le condizioni in cui vien applicata le presente Convenzione allo scopo di ricercare, segnatamente, le misure idonee ad assicurare un’interpretazione ed un’applicazione uniformi.

Queste riunioni sono convocate, su richiesta di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio e, salvo decisione contraria delle Parti Contraenti, esse avranno luogo alla sede del Consiglio.

Le Parti Contraenti stabiliscono il regolamento interno per le loro riunioni. Le decisioni delle Parti Contraenti sono prese alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e che prendono parte al voto.

Le Parti Contraenti possono validamente pronunciarsi su una questione solo con un «quorum» di presenza superiore alla metà di esse.

Art. 11

Ogni litigio fra Parti Contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione dev’essere, per quanto possibile, regolato per via di negoziazioni dirette fra le Parti in causa.

Ogni litigio non regolato per via di negoziazioni dirette è portato, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 10 della presente Convenzione, che esaminano il litigio e forniscono raccomandazioni attinenti al suo regolamento.

Le Parti litigiose possono anticipatamente convenire d’accettare le raccomandazioni espresse dalla riunione delle Parti Contraenti.

Art. 12

Ogni Stato membro del Consiglio ed ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare Parte alla presente Convenzione;

  1. sottoscrivendola, senza riserva di ratificazione;
  2. depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato, con riserva di ratificazione; oppure
  3. aderendovi.

Le sottoscrizioni, alla presente Convenzione, rimangono aperte fino al 30 settembre 1965, alla sede del Consiglio a Bruxelles, per gli Stati adempienti le condizioni del paragrafo 1 del presente Articolo. Dopo questa data essa sarà aperta alle adesioni.

Ogni Stato non membro delle organizzazioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, al quale un invito a questo scopo vien indirizzato dal Segretario Generale del Consiglio su richiesta delle Parti Contraenti, può diventare Parte Contraente alla presente Convenzione aderendovi dopo l’entrata in vigore.

Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

Art. 13

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque, degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 12 di questa Convenzione, l’hanno sottoscritta senza riserve di ratificazione oppure hanno depositato i loro strumenti di ratificazione o d’adesione.

Per quanto riguarda lo Stato che sottoscriva la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca, dopo che cinque Stati abbiano sottoscritto la Convenzione senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato gli strumenti di ratifica o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che il detto Stato ha sottoscritto senza riserva di ratificazione oppure abbia depositato i suoi strumenti di ratifica o d’adesione.

Art. 14

La presente Convenzione è conclusa per un tempo illimitato. Rimane tuttavia riservato, ad ogni Parte Contraente, il diritto di disdetta in ogni momento dopo la data d’entrata in vigore stabilita secondo le norme dell’articolo 13 della presente Convenzione.

La disdetta è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio.

La disdetta è operante sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, di cui al capoverso precedente, da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Art. 15

Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 10, hanno la facoltà di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ogni emendamento proposto è comunicato, dal Segretario Generale del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari come pure al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT).

Nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione dell’emendamento proposto, ogni Parte Contraente può portare a conoscenza del Segretario Generale del Consiglio:

  1. sia le obiezioni che essa eventualmente muove all’emendamento proposto;
  2. sia che, nonostante l’intenzione d’accettare l’emendamento proposto, le condizioni necessarie a questa accettazione non sono, nel suo paese, ancora soddisfatte.

Fin tanto che una Parte Contraente, che abbia trasmesso la comunicazione prevista al paragrafo b del presente Articolo, non notifichi, al Segretario Generale del Consiglio, l’avvenuta accettazione, essa può, durante un periodo di nove mesi a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, presentare un’obiezione all’emendamento proposto.

Se un’obiezione all’emendamento proposto è formulata ossequiando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l’emendamento è considerato come non accettato e il suo effetto è nullo.

Se nessuna obiezione all’emendamento proposto è stata formulata rispettando le condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, l’emendamento si reputa accettato alla seguente data:

  1. se nessuna Parte Contraente ha trasmesso comunicazioni giusta il paragrafo 3 b del presente Articolo, alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 3;
  2. se una o più Parti Contraenti hanno trasmesso una comunicazione ai sensi del paragrafo 3 b del presente Articolo, alla data la più vicina fra le due seguenti:(i)data alla quale tutte le Parti Contraenti, che hanno trasmesso la comunicazione, hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l’avvenuta accettazione dell’emendamento proposto; tuttavia se le avvenute accettazioni sono state notificate prima della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo 3 del presente Articolo, la data in questione è differita alla scadenza di tale termine;(ii)data alla quale scade il termine di nove mesi previsto al paragrafo 4 del presente Articolo.

Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data alla quale è stato reputato accettato.

Il Segretario Generale del Consiglio notifica, nel più breve tempo possibile, a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata in conformità al paragrafo 3 a del presente Articolo, come pure ogni comunicazione trasmessa conformemente al paragrafo 3 b. Egli comunica ulteriormente alle Parti Contraenti e a altri Stati firmatari se la o le Parti Contraenti che hanno trasmesso una tale comunicazione sollevano obiezioni all’emendamento proposto o lo accettano.

Ogni Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca è reputato aver accettato gli emendamenti entrati in vigore fino alla data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o d’adesione.

Art. 16

Ogni Stato ha la facoltà, sia al momento della sottoscrizione, senza riserva di ratificazione, sia a quello della ratifica o dell’adesione, come pure ulteriormente, di notificare al Segretario Generale del Consiglio che la presente Convenzione venga estesa all’insieme od a parte dei territori delle cui relazioni internazionali esso è il responsabile. Questa notifica diventa operante dopo tre mesi dalla data dell’avvenuto ricevimento da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione non può divenire operante per i territori menzionati nella notifica prima della sua entrata in vigore per lo Stato interessato.

Ogni Stato che abbia notificato, conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, che la presente Convenzione si estende ad un territorio delle cui relazioni internazionali esso è il responsabile, può parimenti notificare al Segretario Generale del Consiglio, in conformità delle disposizioni contenute nell’Articolo 14 della presente Convenzione, che quel territorio cesserà d’applicare la Convenzione.

Art. 17

Ogni Stato ha la facoltà di dichiarare, all’atto di sottoscrizione, di ratifica o d’adesione alla presente Convenzione oppure dopo esser divenuto Parte Contraente, al Segretario Generale del Consiglio di non considerarsi legato dalle disposizioni contemplate all’Articolo 5. Questa notifica diventa operante dopo tre mesi dalla data del ricevimento della medesima da parte del Segretario Generale.

Ogni Parte Contraente che abbia formulato una riserva, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, ha la facoltà di togliere, ad ogni momento, detta riserva mediante notifica della decisione al Segretario Generale del Consiglio.

Non è ammessa nessun’altra riserva alla presente Convenzione.

Art. 18

Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come pure agli Stati firmatari, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT):

  1. le sottoscrizioni, ratifiche e adesioni previste all’articolo 12 della presente Convenzione;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’Articolo 13;
  3. le disdette ricevute in conformità all’Articolo 14;
  4. gli emendamenti reputati come accettati ai sensi dell’Articolo 15 e la data della loro entrata in vigore;
  5. le notifiche ricevute conformemente all’Articolo 16;
  6. le dichiarazioni e le notifiche ricevute secondo le disposizioni dell’Articolo 17, come pure la data alla quale le riserve diventano operanti oppure quella in cui esse vengono tolte.

Art. 19

In conformità dell’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il primo dicembre millenovecentosessantaquattro in lingua francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmetterà copie, certificate conformi, a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 12 della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato

Elenco, non limitativo, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita

a.

Libri e stampati, quali:

libri di ogni genere;

corsi per corrispondenza;

giornali e pubblicazioni periodiche;

stampati informativi sui servizi per la gente di mare esistenti nei porti.

b.

Materiale audio‑visivo, come:

apparecchi per la riproduzione del suono;

registratori a nastro magnetico;

apparecchi radio riceventi e televisori;

apparecchi di proiezione;

registrazioni su dischi o nastri magnetici (corsi di lingue, emissioni radiodiffuse, auguri, musica e divertimenti);

pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate;

diapositive.

c.

Articoli sportivi, quali:

abbigliamenti sportivi;

palle e palloni;

racchette e reti;

giochi da ponte;

materiale per l’atletica;

materiale per la ginnastica.

d.

Materiale per la pratica di giochi o passatempi, ad esempio:

giochi di società;

strumenti musicali;

materiale e accessori per rappresentazioni filodrammatiche;

materiale per la pittura artistica;

la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, ecc.;

la confezione di tappeti.

e.

Oggetti di culto e vesti sacerdotali.

f.

Parti, elementi e accessori del materiale suddetto.

0.631.145.273

Campo d’applicazione il 26 febbraio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Algeria

5 marzo

1969 A

5 giugno

1969

Arabia Saudita

20 ottobre

1967 A

20 gennaio

1968

Australia

9 gennaio

1967

9 aprile

1967

Belgio

20 giugno

1966 A

20 settembre

1966

Cina

  1. Macao a

7 marzo

2000

20 dicembre

1999

Corea (Sud)

21 ottobre

1975 A

21 gennaio

1976

Côte d’Ivoire

26 settembre

1978

26 dicembre

1978

Croazia

29 settembre

1994 A

29 dicembre

1994

Danimarca

16 maggio

1966

16 agosto

1966

  1. Isole Faeröer

2 agosto

1967

2 novembre

1967

Egitto

20 ottobre

1967 A

20 gennaio

1968

Finlandia

17 maggio

1968 A

17 agosto

1968

Francia*

6 luglio

1966 A

6 ottobre

1966

Germania

11 luglio

1969

11 ottobre

1969

Giappone

15 giugno

1968

15 settembre

1968

Grecia

18 gennaio

1971 A

18 aprile

1971

Iran

21 gennaio

1970 A

21 aprile

1970

Irlanda*

27 febbraio

1967 A

27 maggio

1967

Israele

13 settembre

1971 A

13 dicembre

1971

Italia*

26 marzo

1968 A

26 giugno

1968

Kenya*

6 marzo

1967 A

6 giugno

1967

Libano

31 agosto

1965 F

11 dicembre

1965

Liechtenstein

13 giugno

1975

13 settembre

1975

Lussemburgo

27 febbraio

1975 A

27 maggio

1975

Madagascar

30 settembre

1966 A

30 dicembre

1966

Malta

1° luglio

1966 A

1° ottobre

1966

Niger

8 luglio

1965 F

11 dicembre

1965

Norvegia

10 settembre

1965 F

11 dicembre

1965

Nuova Zelanda

3 giugno

1965 F

11 dicembre

1965

Isole Cook

3 giugno

1965

11 dicembre

1965

Niue

3 giugno

1965

11 dicembre

1965

Tokelau

3 giugno

1965

11 dicembre

1965

Paesi Bassi

9 novembre

1966 A

9 febbraio

1967

Aruba

9 novembre

1966

9 febbraio

1967

Curaçao

9 novembre

1966

9 febbraio

1967

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

9 novembre

1966

9 febbraio

1967

Sint Maarten

9 novembre

1966

9 febbraio

1967

Pakistan

27 settembre

1966 A

27 dicembre

1966

Portogallo*

10 novembre

1967 A

10 febbraio

1968

Regno Unito

25 maggio

1966

25 agosto

1966

  1. Gibilterra

26 agosto

1966

26 novembre

1966

  1. Guernesey

25 maggio

1966

25 agosto

1966

  1. Isola di Man

25 maggio

1966

25 agosto

1966

  1. Isole Caimane

26 agosto

1966

26 novembre

1966

  1. Isole Vergini britanniche

1° dicembre

1967

1° marzo

1968

  1. Jersey

25 maggio

1966

25 agosto

1966

  1. Montserrat

26 agosto

1966

26 novembre

1966

  1. Sant’Elena

1° dicembre

1967

1° marzo

1968

Romania

7 marzo

1967

7 giugno

1967

Serbia

27 dicembre

2001 S

15 luglio

1966

Sierra Leone

7 settembre

1966 A

7 dicembre

1966

Siria

30 aprile

1975 A

30 luglio

1975

Slovenia

23 novembre

1992 A

23 febbraio

1993

Spagna*

7 ottobre

1966

7 gennaio

1967

Sudafrica

27 settembre

1965 F

27 dicembre

1965

Svezia

15 febbraio

1966

15 maggio

1966

Svizzera

22 agosto

1968

22 novembre

1968

Tanzania

8 dicembre

1975 A

8 marzo

1976

Tunisia

14 luglio

1965 F

11 dicembre

1965

Turchia

17 maggio

1991 A

17 agosto

1991

Uganda*

19 giugno

1967 A

19 settembre

1967

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuto presso la Direzione generale delle dogane, Sezione affari internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 10 feb. 1968 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2000, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.