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0.631.20

Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali Conchiusa a Kyoto il 18 maggio 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1976 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 13 aprile 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1977

Traduzione1

(Stato 3 febbraio 2006)

Ingresso

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

accertato che le discrepanze fra i sistemi doganali dei Paesi possono intralciare gli scambi internazionali,

considerato che è nell’interesse di tutti i Paesi di favorire questi scambi e la cooperazione internazionale,

considerato che la semplificazione e l’armonizzazione dei loro sistemi doganali possono contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e d’altre forme di scambi internazionali,

convinte che uno strumento internazionale, contenente disposizioni che i Paesi si obbligano ad applicare non appena ne hanno la possibilità, consentirebbe di giungere progressivamente ad un alto grado di semplificazione e di armonizzazione dei sistemi doganali, ciò che costituisce uno degli obiettivi essenziali dei Consiglio di cooperazione doganale, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Definizioni

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione s’intende:

  1. per «Consiglio», l’organizzazione stabilita dalla Convenzione istitutiva di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 19502;
  2. per «Comitato tecnico permanente», il Comitato tecnico permanente del Consiglio;
  3. per «ratificazione», la ratificazione propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione.

Capitolo II Campo d’applicazione della Convenzione e struttura degli allegati

Art. 2

Ciascuna Parte contraente si obbliga a promuovere la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali e, a tale scopo, a conformarsi, alle condizioni previste nella presente Convenzione, alle norme ed alle prassi raccomandate, costituenti l’oggetto degli allegati alla presente Convenzione. Nondimeno, a ciascuna Parte contraente è conferita libertà d’accordare agevolazioni maggiori di quelle previste nella Convenzione ed è raccomandato di concedere siffatte agevolazioni in tutto il limite possibile.

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione di divieti e restrizioni procedenti dalla legislazione nazionale.

Art. 4

Ciascun allegato alla presente Convenzione è composto di norma:

  1. di una introduzione costituente la sintesi delle diverse questioni trattate nell’allegato;
  2. di definizioni dei principali termini doganali utilizzati nell’allegato;
  3. di norme rappresentanti disposizioni la cui applicazione generale è riconosciuta necessaria per giungere all’armonizzazione dei sistemi doganali e alla loro semplificazione;
  4. di prassi raccomandate, ossia di disposizioni delle quali è riconosciuto che costituiscono un progresso verso l’armonizzazione e la semplificazione dei sistemi doganali e la cui applicazione, per quanto possibile generalizzata, è giudicata auspicabile;
  5. di note destinate a indicare talune possibilità di cui tener conto per l’applicazione della norma o della prassi raccomandata corrispondente.

Art. 5

Ciascuna Parte contraente che accetta un allegato è considerata accettare tutte le norme e prassi raccomandate figuranti in questo allegato, a meno che essa notifica al Segretario generale del Consiglio, nel momento dell’accettazione del suddetto allegato o successivamente, la o le norme e le prassi raccomandate, per le quali essa esprime riserve, indicando le discrepanze esistenti fra le disposizioni della sua legislazione nazionale e quelle delle norme e delle prassi raccomandate in causa. Qualsiasi Parte contraente, che ha formulato riserve, può, in ogni momento, toglierle, in tutto o in parte, mediante notificazione al Segretario generale, indicando la data in cui dette riserve sono tolte.

Ciascuna Parte contraente vincolata da un allegato, esamina, almeno ogni triennio, le norme e le prassi raccomandate figuranti in questo allegato e riguardo alle quali essa ha espresso riserve, le compara alle disposizioni della sua legislazione nazionale e notifica al Segretario generale del Consiglio i risultati di questa disamina.

Capitolo III Compito del Consiglio e del Comitato tecnico permanente

Art. 6

Il Consiglio bada, nel quadro della presente Convenzione, alla gestione e allo sviluppo di quest’ultima. Esso risolve segnatamente d’incorporarvi nuovi allegati.

A tale scopo, il Comitato tecnico permanente esercita, sotto l’autorità del Consiglio e secondo le sue direttive, le funzioni seguenti:

  1. prepara nuovi allegati e propone al Consiglio di approvarli allo scopo di incorporarli nella Convenzione;
  2. propone al Consiglio i disegni d’emendamento della presente Convenzione o degli allegati, che giudica necessari e, segnatamente, i disegni intesi a modificare il testo delle norme e delle prassi raccomandate o a trasformare le prassi raccomandate in norme;
  3. fornisce pareri riguardo a qualsiasi problema concernente l’applicazione della Convenzione;
  4. adempie le mansioni che il Consiglio potrebbe affidargli per quanto concerne le disposizioni della Convenzione.

Art. 7

Per il voto in sede di Consiglio e di Comitato tecnico permanente, ciascun allegato è considerato costituente una convenzione distinta.

Capitolo IV Disposizioni diverse

Art. 8

Per l’applicazione della presente Convenzione, l’allegato o gli allegati vigenti rispetto a una Parte contraente costituiscono parte integrante della Convenzione; per quanto concerne detta Parte contraente, qualsiasi riferimento alla Convenzione s’applica pertanto pure a questo allegato o a questi allegati.

Art. 9

Le Parti contraenti, costituenti un’unione doganale o economica, possono notificare al Segretario generale del Consiglio che, per l’applicazione di un determinato allegato alla presente Convenzione, i loro territori devono essere considerati un unico territorio. In tutti i casi in cui, a cagione d’una siffatta notificazione, esisto no discrepanze fra le disposizioni di questo allegato e quelle della legislazione applicabile sui territori delle Parti contraenti, gli Stati interessati esprimono, in applicazione dell’articolo 5 della presente Convenzione, una riserva riguardo alla norma oppure alla prassi raccomandata in questione.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 10

Qualsiasi vertenza fra due o più Parti contraenti per quanto concerne l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti tra le Parti.

Le vertenze che non sono risolte mediante negoziati diretti sono presentate dalle Parti interessate al Comitato tecnico permanente, il quale le esamina e fa raccomandazioni per risolverle.

La vertenza, se non può essere risolta dal Comitato tecnico permanente, è proposta al Consiglio il quale fa raccomandazioni conformemente all’articolo III lettera e della convenzione istitutiva del Consiglio 3 .

Le Parti alla vertenza possono convenire d’accettare le raccomandazioni del Comitato tecnico permanente o del Consiglio.

Art. 11

Qualsiasi membro del Consiglio e qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire partecipe della presente Convenzione:

  1. firmandola senza riserva di ratificazione;
  2. depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; oppure
  3. aderendovi.

La presente Convenzione è aperta fino al 30 giugno 1974, alla sede del Consiglio a Bruxelles, alla firma degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo questa data, la Convenzione è aperta all’adesione.

Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cui il Segretario generale del Consiglio, a domanda del Consiglio, trasmette un invito a tale scopo, può divenire Parte contraente della presente Convenzione, aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

Ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo specifica, al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione o dell’adesione, l’allegato o gli allegati che accetta, restando inteso che deve accettare almeno un allegato. Esso può ulteriormente notificare al Segretario generale del Consiglio che accetta uno o più allegati.

Gli strumenti di ratificazione o d’adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio.

Qualsiasi nuovo allegato, che il Consiglio decide d’incorporare nella presente Convenzione, è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono partecipi della presente Convenzione e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le Parti contraenti che accettano questo nuovo allegato lo notificano al Segretario generale del Consiglio, conformemente al paragrafo 4 dei presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono parimente applicabili alle unioni doganali o economiche, di cui all’articolo 9 della presente Convenzione, nella misura in cui gli obblighi derivanti dagli strumenti istitutivi di queste unioni doganali o economiche impongono agli organi competenti delle medesime di stipulare in proprio nome. Questi organi non dispongono però del diritto di voto.

Art. 12

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque degli Stati indicati nel paragrafo 1 dell’articolo 11 precedente hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratificazione o hanno depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Rispetto a qualsiasi Stato che firma la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, che la ratifica o vi aderisce, dopo che 5 Stati hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratificazione oppure hanno depositato il rispettivo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo che detto Stato ha firmato senza riserva di ratificazione o depositato il suo strumento di ratificazione o d’adesione.

Qualsiasi allegato alla presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo che 5 Parti contraenti hanno accettato il suddetto allegato.

Rispetto a qualsiasi Stato, che accetta un allegato dopo che 5 Stati l’hanno accettato, l’allegato in questione entra in vigore 3 mesi dopo che questo Stato ha notificato la sua accettazione.

Art. 13

Qualsiasi Stato può, sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, o della ratificazione oppure dell’adesione, sia successivamente, notificare al Segretario generale del Consiglio che la presente Convenzione s’allarga all’insieme o a taluni dei territori, le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità. Questa notificazione ha effetto 3 mesi dopo la data in cui il Segretario generale la riceve. Nondimeno, la Convenzione non può divenire applicabile ai territori designati nella notificazione, prima che essa sia entrata in vigore rispetto allo Stato interessato.

Qualsiasi Stato che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione s’allarga a un territorio, le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità, può notificare al Segretario generale del Consiglio, nelle condizioni previste all’articolo 14 della presente Convenzione, che questo territorio cesserà d’applicare la Convenzione.

Art. 14

La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Nondimeno, qualsiasi Parte contraente può disdirla in ogni momento dopo la data dell’entrata in vigore, stabilita conformemente all’articolo 12 della presente Convenzione.

La disdetta è notificata per scritto al Segretario generale del Consiglio.

La disdetta ha effetto 6 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario generale del Consiglio.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono parimente applicabili per quanto concerne gli allegati della Convenzione, tenuto conto che qualsiasi Parte contraente può, in ogni momento dopo la data dell’entrata in vigore stabilita conformemente all’articolo 12, ritirare l’accettazione di uno o più allegati. La Parte contraente che ritira l’accettazione di tutti gli allegati è considerata come avente disdetto la Convenzione.

Art. 15

Il Consiglio può raccomandare modificazioni della presente Convenzione. Qualsiasi Parte contraente della presente Convenzione è invitata, dal Segretario generale del Consiglio, a partecipare alla discussione su qualsiasi proposta intesa a modificare la presente Convenzione.

Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri Stati firmatari e agli Stati membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Convenzione.

Entro un termine di 6 mesi a contare dalla data della comunicazione della modificazione raccomandata, qualsiasi Parte contraente oppure, ove trattisi di un emendamento concernente un allegato vigente, qualsiasi Parte contraente vincolata da questo allegato può comunicare al Segretario generale del Consiglio:

  1. sia che muove un’obiezione all’emendamento raccomandato;
  2. sia che, ancorché abbia l’intenzione di accettare l’emendamento raccomandato, le condizioni necessarie all’accettazione non sono ancora adempiute nel suo Paese.

Una Parte contraente, che ha trasmesso la comunicazione prevista nel paragrafo 3 b) del presente articolo, finché non abbia notificato la sua accettazione al Segretario generale del Consiglio può, durante un periodo di 9 mesi a contare dalla scadenza del termine di 6 mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, presentare un’obiezione all’emendamento raccomandato.

Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è espressa alle condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato come se non fosse stato accettato e permane senza effetti.

Se nessuna obiezione all’emendamento raccomandato è stata espressa secondo i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato alla data seguente:

  1. se nessuna Parte contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, alla scadenza del termine di sei mesi indicato nel paragrafo 3;
  2. se una o più Parti contraenti hanno inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:i)data in cui tutte le Parti contraenti, che hanno inviato una siffatta comunicazione, hanno notificato al Segretario generale del Consiglio la loro accettazione dell’emendamento raccomandato, tenuto però conto che questa data viene fissata alla scadenza del termine di 6 mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate anteriormente a questa scadenza;ii)data di scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Qualsiasi emendamento considerato accettato entra in vigore 6 mesi dopo la data in cui è stato considerato accettato oppure, se l’emendamento raccomandato è associato ad un termine d’entrata in vigore diverso, alla scadenza di questo termine, in base alla data in cui è considerato accettato.

Il Segretario generale del Consiglio notifica, il più presto possibile, alle Parti contraenti della presente Convenzione e agli Stati firmatari, qualsiasi obiezione all’emendamento raccomandato, espressa conformemente al paragrafo 3 a) del presente articolo, come anche qualsiasi comunicazione inviata conformemente al paragrafo 3 b). Esso comunica successivamente alle Parti contraenti e agli altri Stati firmatari se la o le Parti contraenti, che hanno inviato una siffatta comunicazione, muovono obiezioni all’emendamento raccomandato oppure l’accettano.

Art. 16

Indipendentemente dalla procedura d’emendamento previsto all’articolo 15 della presente Convenzione, qualsiasi allegato può, ad eccezione delle definizioni che contiene, essere modificato mediante decisione del Consiglio. Qualsiasi Parte contraente della presente Convenzione è invitata, dal Segretario generale del Consiglio, a partecipare alla discussione riguardante qualsiasi proposta intesa a emendare un allegato. Il testo di ogni emendamento così deciso è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti della presente Convenzione, agli altri Stati firmatari e agli Stati membri del Consiglio che non sono partecipi della presente Convenzione.

Gli emendamenti che costituiscono l’oggetto di una decisione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore 6 mesi dopo la comunicazione da parte del Segretario generale del Consiglio. Ciascuna Parte contraente, vincolata dall’allegato che costituisce l’oggetto di siffatti emendamenti, è considerata avente accettato questi emendamenti, salvo nel caso in cui essa esprime riserve alle condizioni previste nell’articolo 5 della presente Convenzione.

Art. 17

Qualsiasi Stato che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito è considerato accettante gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratificazione o d’adesione.

Uno Stato che accetta un allegato è considerato, salvo nel caso in cui esprime riserve conformemente alla disposizione dell’articolo 5 della presente Convenzione, come avente accettato gli emendamenti di questo allegato, che vigono alla data in cui esso notifica la sua accettazione al Segretario generale dei Consiglio.

Art. 18

Il Segretario generale del Consiglio notifica alle Parti contraenti della presente Convenzione, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono partecipi della presente Convenzione e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni, di cui l’articolo Il della presente Convenzione;
  2. la data in cui la presente Convenzione e ciascuno dei suoi allegati entrano in vigore conformemente all’articolo 12;
  3. le notificazioni ricevute conformemente agli articoli 9 e 13;
  4. le notificazioni e comunicazioni ricevute conformemente agli articoli 5, 16 e 17;
  5. le disdette ricevute conformemente all’articolo 14;
  6. gli emendamenti considerati accettati conformemente all’articolo 15 come anche la data della loro entrata in vigore;
  7. gli emendamenti agli allegati adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 16 come anche la data della loro entrata in vigore.

Art. 19

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 4 , la presente Convenzione è registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, a domanda del Segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Kyoto, il 18 maggio 1973, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso il Segretario generale del Consiglio, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nel paragrafo 1 dell’articolo 11 della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Elenco
degli allegati vincolanti la Svizzera5

Allegato A. 1

Allegato concernente le formalità doganali anteriori al deposito della dichiarazione delle merci

Allegato A. 2

Allegato concernente il deposito temporaneo delle merci

Allegato A. 3

Allegato concernente le formalità doganali applicabili ai mezzi di trasporto d’uso commerciale

Allegato B. 1

Smercio al consumo

Allegato B. 2

Allegato concernente l’ammissione in franchigia dei diritti e tasse all’importazione di merci dichiarate per il consumo

Allegato B. 3

Allegato concernente la reimportazione immutata

Allegato C. 1

Allegato concernente l’esportazione definitiva

Allegato D. 1

Allegato concernente le norme d’origine (FF 1975 II 769)

Allegato D. 2

Allegato concernente le prove documentarie dell’origine
(FF 1975 II 777)

Allegato D. 3

Allegato concernente il controllo delle prove documentarie dell’origine

Allegato E. 1

Allegato concernente il transito doganale

Allegato E. 3

Depositi doganali (FF 1975 II 730)

Allegato E. 4

Drawback (FF 1975 II 737)

Allegato E. 5

Ammissione temporanea con riesportazione immutata
(FF 1975 II 741)

Allegato E. 6

Allegato concernente l’ammissione temporanea per il
perfezionamento attivo (FF 1975 II 751)

Allegato E. 8

Allegato concernente l’esportazione temporanea per
perfezionamento passivo

Allegato F. 1

Allegato concernente le zone franche

Allegato F.6

Allegato concernente le facilitazioni doganali applicabili ai
viaggiatori

Allegato F. 47

Allegato concernente le formalità doganali applicabili al traffico postale

Allegato F. 5

Allegato concernente gli invii urgenti

Allegato F. 6

Allegato concernente il rimborso dei diritti e delle tasse all’importazione (FF 1975 II 790)

Allegato G. 1

Allegato concernente le informazioni delle autorità doganali

Allegato G. 2

Allegato concernente le relazioni tra le autorità doganali e i terzi

Allegato H. 1

Allegato concernente i ricorsi in materia doganale

Campo d’applicazione della convenzione il 26 aprile 2005

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Algeria

12 ottobre

1976 A

12 gennaio

1977

Arabia Saudita

18 marzo

1985 A

18 giugno

1985

Australia

3 dicembre

1974 A

3 marzo

1975

Austria*

11 giugno

1974 F

25 settembre

1974

Belgio

20 ottobre

1975

20 gennaio

1976

Botswana

5 luglio

1991 A

5 ottobre

1991

Bulgaria

20 aprile

1982 A

20 luglio

1982

Burundi

25 giugno

1974 F

25 settembre

1974

Camerun

12 gennaio

1977 A

12 aprile

1977

Canada

19 aprile

1974 F

25 settembre

1974

Cina

9 maggio

1988 A

9 agosto

1988

Cipro

25 ottobre

1976 A

25 gennaio

1977

Comunità europea (CE/UE/CEE)

26 giugno

1974 F

26 settembre

1974

Congo (Kinshasa)

24 ottobre

1977 A

24 gennaio

1978

Corea (Sud)

15 luglio

1983 A

15 ottobre

1983

Croazia

29 settembre

1994 A

29 dicembre

1994

Cuba

3 novembre

1995 A

3 febbraio

1996

Côte d’Ivoire

2 giugno

1978 A

2 settembre

1978

Danimarca

28 giugno

1974 F

28 settembre

1974

Finlandia*

23 novembre

1977

23 febbraio

1978

Francia

28 giugno

1974 F

28 settembre

1974

Gambia

16 gennaio

1974 F

25 settembre

1974

Germania

11 giugno

1974 F

25 settembre

1974

Giappone

10 giugno

1976

10 settembre

1976

Grecia

15 luglio

1988 A

15 ottobre

1988

India

18 ottobre

1976 A

18 gennaio

1977

Irlanda

27 giugno

1974 F

27 settembre

1974

Israele

31 marzo

1977 A

30 giugno

1977

Italia

28 giugno

1974 F

28 settembre

1974

Kenya

31 agosto

1983 A

1° dicembre

1983

Lesotho

14 maggio

1982 A

14 agosto

1982

Lettonia

10 dicembre

1998 A

10 marzo

1999

Liechtenstein

13 aprile

1977

13 luglio

1977

Lituania

14 febbraio

2003 A

15 maggio

2003

Lussemburgo

28 giugno

1974 F

28 settembre

1974

Malawi

29 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Malaysia

8 giugno

1983 A

8 settembre

1983

Marocco

2 giugno

1987

2 settembre

1987

Nigeria

6 luglio

1976 A

6 ottobre

1976

Norvegia

5 agosto

1975

5 novembre

1975

Nuova Zelanda*

20 agosto

1975

20 novembre

1975

Paesi Bassi

8 giugno

1977

8 settembre

1977

Pakistan

9 gennaio

1981 A

9 aprile

1981

Polonia

11 febbraio

1980 A

11 maggio

1980

Portogallo

2 febbraio

1982 A

2 maggio

1982

Regno Unito

27 giugno

1974 F

27 settembre

1974

  1. Isola di Man

14 maggio

1975 A

14 agosto

1975

  1. Isole del Canale

14 maggio

1975 A

14 agosto

1975

Repubblica Ceca

1° gennaio

1993 S

18 marzo

1991

Ruanda

22 aprile

1981 A

22 luglio

1981

Senegal

18 maggio

1983 A

18 agosto

1983

Serbia e Montenegro

21 ottobre

1993 A

12 febbraio

1983

Slovacchia

5 febbraio

1993 S

18 marzo

1991

Slovenia

23 novembre

1992 A

23 febbraio

1993

Spagna

4 dicembre

1979

4 marzo

1980

Sri Lanka

19 dicembre

1984 A

19 marzo

1985

Stati Uniti

28 ottobre

1983 A

28 gennaio

1984

Sudafrica

19 maggio

1981 A

19 agosto

1981

Svezia

31 agosto

1976

30 novembre

1976

Svizzera*

13 aprile

1977

13 luglio

1977

Turchia

15 maggio

1995 A

15 agosto

1995

Uganda

11 luglio

1989 A

11 ottobre

1989

Ungheria

18 dicembre

1981 A

18 marzo

1981

Vietnam

4 luglio

1997 A

4 ottobre

1997

Zambia

21 maggio

1984 A

21 agosto

1984

Zimbabwe

20 giugno

1988 A

20 settembre

1988

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito internet dell’Organizzazione mondiale delle
dogane http://www.wcoomd.org/ie/fr/Conventions/conventions.html oppure ottenuti
presso la Direzione generale delle dogane, Sezioni Affari internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La convenzione s’estende al Liechtenstein fintanto che resta vincolato alla Confederazione da un trattato d’unione doganale. 8

Campo d’applicazione degli allegati9 il 26 aprile 200510