Il Consiglio può raccomandare modificazioni della presente Convenzione. Qualsiasi Parte contraente della presente Convenzione è invitata, dal Segretario generale del Consiglio, a partecipare alla discussione su qualsiasi proposta intesa a modificare la presente Convenzione.
Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri Stati firmatari e agli Stati membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Convenzione.
Entro un termine di 6 mesi a contare dalla data della comunicazione della modificazione raccomandata, qualsiasi Parte contraente oppure, ove trattisi di un emendamento concernente un allegato vigente, qualsiasi Parte contraente vincolata da questo allegato può comunicare al Segretario generale del Consiglio:
- sia che muove un’obiezione all’emendamento raccomandato;
- sia che, ancorché abbia l’intenzione di accettare l’emendamento raccomandato, le condizioni necessarie all’accettazione non sono ancora adempiute nel suo Paese.
Una Parte contraente, che ha trasmesso la comunicazione prevista nel paragrafo 3 b) del presente articolo, finché non abbia notificato la sua accettazione al Segretario generale del Consiglio può, durante un periodo di 9 mesi a contare dalla scadenza del termine di 6 mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, presentare un’obiezione all’emendamento raccomandato.
Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è espressa alle condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato come se non fosse stato accettato e permane senza effetti.
Se nessuna obiezione all’emendamento raccomandato è stata espressa secondo i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato alla data seguente:
- se nessuna Parte contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, alla scadenza del termine di sei mesi indicato nel paragrafo 3;
- se una o più Parti contraenti hanno inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:i)data in cui tutte le Parti contraenti, che hanno inviato una siffatta comunicazione, hanno notificato al Segretario generale del Consiglio la loro accettazione dell’emendamento raccomandato, tenuto però conto che questa data viene fissata alla scadenza del termine di 6 mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate anteriormente a questa scadenza;ii)data di scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Qualsiasi emendamento considerato accettato entra in vigore 6 mesi dopo la data in cui è stato considerato accettato oppure, se l’emendamento raccomandato è associato ad un termine d’entrata in vigore diverso, alla scadenza di questo termine, in base alla data in cui è considerato accettato.
Il Segretario generale del Consiglio notifica, il più presto possibile, alle Parti contraenti della presente Convenzione e agli Stati firmatari, qualsiasi obiezione all’emendamento raccomandato, espressa conformemente al paragrafo 3 a) del presente articolo, come anche qualsiasi comunicazione inviata conformemente al paragrafo 3 b). Esso comunica successivamente alle Parti contraenti e agli altri Stati firmatari se la o le Parti contraenti, che hanno inviato una siffatta comunicazione, muovono obiezioni all’emendamento raccomandato oppure l’accettano.