Ai fini dell’applicazione della presente convenzione si intendono per:
- «ammissione temporanea»: il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all’importazione e senza proibizioni o restrizioni all’importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate a determinati fini e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subìto alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l’uso che ne è fatto;
- «dazi e tasse all’importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse o canoni e imposizioni varie, che vengono riscossi all’importazione o in occasione dell’importazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), eccettuati i canoni e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- «garanzia»: ciò che garantisce, a giudizio dell’amministrazione doganale, l’esecuzione di un obbligo nei confronti di questa. La garanzia è detta «globale» quando garantisce l’esecuzione degli obblighi risultanti da più operazioni;
- «titolo di ammissione temporanea»: il documento doganale internazionale, equivalente alla dichiarazione doganale, che permette d’identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all’importazione;
- «unione doganale o economica»: un’unione costituita e composta dai membri di cui all’articolo 24, paragrafo 1 della presente convenzione, competente ad adottare la propria legislazione che è vincolante per i suoi membri nelle materie contemplate dalla presente convenzione e a decidere, secondo le proprie procedure interne, di firmare, ratificare o aderire alla presente convenzione;
- «persona»: sia una persona fisica che una persona giuridica, a meno che il contesto non disponga diversamente;
- «Consiglio»:
l’organizzazione istituita dalla convenzione sull’istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, adottata a Bruxelles il 15 dicembre 19502; - «ratifica»:
la ratifica vera e propria, l’accettazione o l’approvazione.