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0.631.250.111

Convenzione doganale concernente le casse mobili Conchiusa a Ginevra il 18 maggio 1956 Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 1960 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960

(Stato 24 agosto 2004)0.631.250.111Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

(Stato 24 agosto 2004)

Preambolo

Le Parti contraenti,

Desiderose d’accrescere e facilitare l’impiego delle casse mobili nei trasporti internazionali,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati

  1. «diritti e tasse d’importazione»: non soltanto i dazi doganali, ma tutti i diritti esigibili a cagione dell’importazione;
  2. «cassa mobile» («Container»): un attrezzo di trasporto (cassa, cisterna amovibile o attrezzo analogo) (i)di natura permanente e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte,(ii)costruito in maniera, che sia agevolato il trasporto di merci per uno o vari mezzi di trasporto senza ricaricamento diretto delle medesime,(iii)provveduto di dispositivi che lo rendano maneggevole, segnatamente nel trasferimento delle merci da uno a un altro mezzo di trasporto,(iv)congegnato in maniera, da poter essere facilmente riempito e vuotato,(v)d’un volume interno di almeno un metro cubo;
  3. come anche gli accessori e l’equipaggiamento ordinari della cassa mobile, sempre che siano importati con questa; la locuzione «cassa mobile» non comprende gli imballaggi usuali, né i veicoli;
  4. «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche, eccetto che dal contesto non risulti il contrario.

Capo II Importazione temporanea in franchigia di diritti e tasse d’importazione
e senza divieti né restrizioni d’importazione

Art. 2

Ciascuna Parte contraente ammette temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti né restrizioni d’importazione, con l’onere della riesportazione e le altre condizioni previste negli articoli dal 3 al 6 seguenti, le casse mobili importate cariche per essere riesportate vuote, oppure importate vuote per essere riesportate cariche. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non applicare questo ordinamento all’importazione di casse mobili acquistate da una persona che abbia il domicilio o la residenza d’affari sul suo territorio, o delle quali tale persona abbia in altra maniera acquisito il possesso effettivo e la facoltà di disporne; la medesima riserva vale per le casse mobili importate da un paese che non applichi le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 3

La riesportazione delle casse mobili importate in franchigia di diritti e tasse d’importazione deve avvenire nel termine di tre mesi dal giorno dell’importazione. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tale termine secondo la legislazione in vigore sul territorio nel quale la cassa mobile è stata importata temporaneamente.

Art. 4

Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto nell’articolo 3, questa non sarà richiesta, se la cassa mobile abbia subìto danno per un sinistro debitamente accertato, purchè, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali:

  1. sia assoggettata ai diritti e tasse d’importazione pertinenti;
  2. sia abbandonata, franca da ogni spesa, al fisco del paese d’importazione temporanea, oppure
  3. sia distrutta sotto vigilanza ufficiale, a spese dell’interessato, con condizione che i residui e i pezzi ricuperati vengano assoggettati ai diritti e tasse d’importazione pertinenti.

L’obbligo della riesportazione, previsto nell’articolo 3, è sospeso durante lo spazio di tempo in cui la cassa mobile non possa essere esportata perché staggita, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.

Art. 5

I pezzi di ricambio importati per la riparazione di una cassa mobile determinata, importata temporaneamente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti né restrizioni d’importazione.

I pezzi cambiati, che non venissero riesportati, sono soggetti ai diritti e alle tasse d’importazione, eccetto che non siano abbandonati al fisco, franchi da ogni spesa, oppure non siano distrutti sotto la vigilanza ufficiale e a spese dell’interessato, secondo l’ordinamento del paese del quale si tratta.

Art. 6

La procedura, e le norme particolari d’applicazione, concernenti l’ammissione temporanea in franchigia di diritti e tasse delle casse mobili e dei pezzi di ricambio sono determinate secondo le prescrizioni in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Capo III Requisiti tecnici delle casse mobili che possono essere ammesse
al trasporto sotto chiusura doganale

Art. 7

Ciascuna Parte contraente che applichi un ordinamento di trasporto sotto chiusura doganale ammette secondo il medesimo le casse mobili conformi alle disposizioni del regolamento recato nell’allegato 1 e applica le procedure d’ammissione previste nell’allegato 2.

Capo IV Disposizioni varie

Art. 8

Le Parti contraenti si studieranno di non prescrivere delle forme doganali che possano intralciare il progredire dei trasporti internazionali con casse mobili.

Art. 9

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione implica la punibilità del contravventore, nel paese dove l’infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo paese.

Art. 10

Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare delle norme particolari, applicabili alle persone che abbiano il domicilio o la residenza d’affari sul territorio della medesima.

Art. 11

Ogni Parte Contraente può negare o revocare il permesso d’importazione temporanea in franchigia di diritti e tasse d’importazione, e senza divieti né restrizioni d’importazione, alle casse mobili adoperate, ancorché casualmente, per caricare merci, e scaricarle, nell’interno delle frontiere del paese nel quale tali casse sono importate.

Capo V Disposizioni finali

Art. 12

I paesi membri della Commissione economica per l’Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:

  1. firmandola;
  2. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
  3. aderendovi.

I Paesi autorizzati a partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa, conformemente al paragrafo II del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione, aderendovi dopo che sia entrata in vigore.

La Convenzione è aperta alla firma sino al 31 agosto 1956. A contare da tale giorno, essa è aperta all’adesione.

La ratificazione o adesione si opera mediante il deposito d’uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 13

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei paesi menzionati nel capoverso 1 dell’articolo 12 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. 14

Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta ha effetto quindici mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale.

Art. 15

La presente Convenzione cessa d’avere effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.

Art. 16

Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, a contare dal novantesimo giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, oppure, se la Convenzione non fosse entrata in vigore, a contare dalla sua entrata in vigore.

Ogni paese che, in conformità del capoverso 1, abbia fatta una dichiarazione intesa a estendere a un territorio che egli rappresenta nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, in conformità dell’articolo 14.

Art. 17

Ogni controversia, tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non si accordino sulla scelta dell’arbitro e degli arbitri nei tre mesi che seguono l’istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.

Art. 18

Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l’articolo 17 della medesima. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti.

Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Non è ammessa alcun’altra riserva circa alla presente Convenzione.

Art. 19

Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione d’una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.

Se vien convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della Conferenza.

Il Segretario generale invita a ogni conferenza secondo il presente articolo tutti i Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 12 e i Paesi divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 dell’articolo 12.

Art. 20

Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 12.

Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contestato da alcuna Parte contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

Il Segretario generale, come prima sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi previsto nel capoverso 2.

Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le parti contraenti. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.

Art. 21

Oltre le notificazioni considerate negli articoli 19 e 20, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 12 e a quelli divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 del medesimo articolo:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l’articolo 12;
  2. i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l’articolo 13;
  3. le disdette secondo l’articolo 14;
  4. l’abrogazione della presente Convenzione secondo l’articolo 15;
  5. le notificazioni ricevute secondo l’articolo 16;
  6. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 18, capoversi 1 e 2;
  7. l’entrata in vigore di ogni emendamento secondo l’articolo 20.

Art. 22

Il protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la Convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.

Art. 23

Dopo il 31 agosto 1956, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun paese indicato nell’articolo 12, capoversi 1 e 2.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasci, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Regolamento sui requisiti tecnici delle casse mobili che possono
essere ammesse al trasporto sotto chiusura doganale

Le casse mobili possono essere ammesse al trasporto sotto chiusura doganale, qualora abbiano i requisiti seguenti:

Art. 1 Norme generali

La cassa mobile deve recare, con mezzo durevole, il nome e l’indirizzo del proprietario e l’indicazione della tara e dei contrassegni e numeri di riconoscimento3). Essa dev’essere costruita ed equipaggiata in maniera, che:

  1. vi si possa apporre, con mezzo semplice ed efficace, una piombatura;
  2. nessuna merce possa essere tolta dalla parte piombata della cassa mobile, né esservi introdotta, senza che restino tracce visibili di scasso o venga rotta la piombatura;
  3. nessun spazio permetta di celare delle merci.

La cassa mobile dev’essere costruita in maniera, che tutti gli spazi, compartimenti, recipienti, o altri ricettacoli capaci di contenere merci, siano facilmente accessibili alle visite doganali.

Qualora fra i tramezzi che compongono le pareti, il pavimento e il tetto della cassa mobile vi siano degli interstizi, il rivestimento interno dev’essere fisso, completo, continuo e tale, da non poter essere smontato senza che non restino tracce visibili.

Ogni cassa mobile da ammettere secondo la procedura prevista nell’allegato 2 dev’essere provveduta, su una delle pareti esterne, d’un quadro destinato ad accogliere il certificato d’ammissione; tale certificato dev’essere rivestito, da entrambe le facce, di lastre trasparenti di materia plastica ermeticamente connesse. Il quadro dev’essere congegnato in maniera tale, che il certificato d’ammissione sia protetto e non possa esserne estratto, senza che venga rotta la piombatura; esso deve in oltre proteggere efficacemente quest’ultima.

Art. 2 Struttura della cassa mobile

Le pareti, il pavimento e il tetto della cassa mobile devono essere composti di piastre, assi o tavole abbastanza resistenti e di spessore adeguato, saldati, ribaditi, incastrati o commessi in maniera, che nessun interstizio consenta d’accedere al contenuto. Queste parti devono combaciare esattamente le une con le altre ed essere fissate in modo, che non sia possibile spostarle o levarle senza lasciare tracce visibili di scasso o danneggiare i piombi.

Le parti essenziali di commettitura, come bulloni, ribadini, ecc., devono essere poste dall’esterno, sporgere all’interno, ed essere inchiavardate, ribadite o saldate sufficientemente. Sempre che i bulloni fissanti le parti essenziali delle pareti, del pavimento, e del tetto, siano posti dall’esterno, gli altri bulloni possono essere posti dall’interno, qualora il dado sia bastevolmente saldato all’esterno e non ricoperto di pittura opaca. Per le casse mobili da trasportarsi soltanto per ferrovia si richiede nondimeno, per analogia con le disposizioni concernenti i carri, che le parti essenziali di commettitura, come bulloni, ribadini, ecc., siano posti possibilmente dall’esterno e inchiavardati, ribaditi o saldati sufficientemente. I bulloni che debbono di necessità essere posti dall’interno, con i dadi all’esterno, vanno ribaditi o saldati sopra di questi ultimi.

Le aperture di ventilazione sono permesse, con condizioni che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 400 mm. Se per esse è possibile accedere direttamente all’interno della cassa mobile, devono essere provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm, nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Se per esse non è possibile accedere direttamente all’interno della cassa mobile (p. e. a cagione d’un sistema a gomiti o a zig zag), saranno provviste dei medesimi dispositivi, ma con buchi e maglie fino a 10 mm e 20 mm, in luogo di 3 mm e 10 mm, rispettivamente. Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. Le tele metalliche saranno composte di fili di almeno 1 mm di diametro e conteste in maniera, che questi non possano venir accostati tra loro, né i buchi venir allargati, senza che ne rimangano delle tracce visibili.

Le aperture di scolo sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 35 mm. Esse devono venir provviste di una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm, nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili.

Art. 3 Sistemi di chiusura

Le porte e tutti gli altri mezzi di chiusura della cassa mobile devono essere provveduti d’un dispositivo che permetta una piombatura doganale semplice ed efficace. Il dispositivo va saldato alle pareti delle porte, se sono metalliche, oppure fissato con due bulloni, i cui dadi saranno ribaditi o saldati all’interno sopra di questi ultimi.

Le cerniere devono essere congegnate o applicate in modo, che le porte e gli altri mezzi di chiusura non possano, quando siano chiuse, essere tolte dai gangheri; le viti, i paletti, i perni e altri chiavistelli devono essere saldati nelle parti esterne delle cerniere. Simili cautele non occorrono, quando le porte e altri mezzi di chiusura abbiano un dispositivo di chiusura a chiavistello, non accessibile dall’esterno, il quale, se chiuso, impedisca lo sgangheramento delle porte.

Le porte devono essere costruite in maniera, che coprano tutti gli interstizi e assicurino una chiusura completa ed efficace.

La cassa mobile va provveduta d’un dispositivo che protegga adeguatamente la piombatura doganale, oppure va costruita in maniera, che questa sia sufficientemente protetta.

Art. 4 Casse mobili per usi speciali

Le prescrizioni che precedono si applicano parimente alle casse mobili isotermiche, refrigeranti e frigorifere, alle casse mobili cisterne, a quelle per traslochi e a quelle specialmente costruite per il trasporto aereo, in quanto siano compatibili con i requisiti tecnici necessari al loro impiego.

I tappi di chiusura, i rubinetti di condotta e i passi d’uomo delle casse mobili cisterne devono essere sistemati in maniera, da permettere una piombatura doganale semplice ed efficace.

Art. 5 Casse mobili pieghevoli o smontabili

Le casse mobili pieghevoli o smontabili devono essere conformi alle condizioni prescritte per quelle che non sono tali, sempre che i dispositivi di chiusura a chiavistello, i quali permettono di piegarle o di smontarle, possano essere piombati dalla dogana, e che nessuna parte di tali casse mobili possa essere asportata senza rottura dei piombi.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 1960, sono accordate le agevolezze seguenti:

  1. la protezione delle aperture di ventilazione, diverse da quelle provvedute d’un sistema a gomiti o a zig zag, e delle aperture di scolo, mediante un graticolato metallico (art. 2, cpv. 3 e 4) non è obbligatoria;
  2. il dispositivo di protezione della piombatura doganale (art. 3, cpv. 4) non è obbligatorio.

Allegato 2

Procedura d’ammissione e di riconoscimento delle casse mobili
conformi ai requisiti tecnici determinati nel regolamento
previsto nell’allegato 1

1 La procedura d’ammissione è stabilita come segue:

  1. Le casse mobili possono essere ammesse dalle autorità competenti del paese dove il proprietario ha il domicilio o la residenza d’affari, oppure da quelle del paese dove vengano adoperate la prima volta per un trasporto sotto chiusura doganale.
  2. La risoluzione d’ammissione deve recare la data e un numero d’ordine.
  3. Per ciascuna cassa mobile ammessa è concesso un certificato d’ammissione secondo il modulo qui appresso. Il certificato è stampato secondo la lingua del paese nel quale è emesso e la lingua francese; per agevolare l’intelligenza del testo in altre lingue, le varie menzioni sono numerate. Il certificato dev’essere rivestito, da entrambe le facce, di lastre trasparenti di materia plastica ermeticamente commesse.
  4. Il certificato accompagna la cassa mobile, è inserito nel quadro protettore menzionato nell’articolo 1, capoverso 4, dell’allegato 1, e ivi sigillato in maniera, che non si possa levare senza rompere la piombatura.
  5. Le casse mobili devono essere presentate, ogni due anni, per la verificazione, e, se occorre, il rinnovo dell’ammissione, alle autorità competenti.
  6. L’ammissione decade, qualora mutino le qualità essenziali della cassa mobile, oppure il proprietario.

2 Nonostante le disposizioni del capoverso 1, le casse mobili da trasportarsi esclusivamente per ferrovia e appartenenti a un’amministrazione ferroviaria associata all’Unione internazionale delle ferrovie (UIC) oppure immatricolate da tale amministrazione, possono essere ammesse e verificate dalla medesima, eccetto che non sia altrimenti disposto dalle autorità competenti del paese di detta amministrazione; il riscontro della conformità delle casse mobili ai requisiti tecnici previsti nel regolamento è accertato con l’apposizione del contrassegno [i] su una faccia esterna delle stesse. Nessun certificato d’ammissione può essere concesso per casse mobili che non rechino un tale contrassegno.

Convenzione doganale concernente le casse mobili

Conchiusa a Ginevra il 18 maggio 1956

Certificato d’ammissione

1.

Certificato n.

2.

Attestante che la cassa mobile designata appresso è conforme alle condizioni richieste per essere ammessa al trasporto sotto piombatura doganale4.

3.

Valido fino al

4.

Il presente certificato dev’essere restituito al servizio che l’ha emesso, qualora la cassa mobile sia tolta dalla circolazione, sia mutato il proprietario, sia decorsa la validità, oppure siano notevolmente mutate le qualità essenziali della cassa mobile.

5.

Genere della cassa mobile.

6.

Nome e residenza d’affari del proprietario.

7.

Contrassegni e numeri di riconoscimento.

8.

Tara.

9.

Dimensioni esterne in centimetri.

cm × cm × cm

10.

Qualità essenziali della costruzione (genere del materiale e della costruzione, parti rinforzate, bulloni ribaditi o saldati, ecc.).

11.

Compilato in (luogo) li (data) 19

12.

Firma e bollo del servizio che emette il certificato

Protocollo di firma

In procinto di firmare la Convenzione che porta la data di oggi, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:

Il principio dell’ammissione temporanea delle casse mobili in franchigia doganale non soffre che il peso o il valore d’una cassa mobile importata temporaneamente sia aggiunto, per il calcolo dei diritti e delle tasse, a quello delle merci. L’aumento del peso della merce secondo un coefficiente di tara, determinato legalmente per le merci trasportate nella cassa mobile, è permesso, qualora venga operato perché manchi l’imballaggio, oppure a cagione della natura di questo e non perché le merci siano trasportate in quella.

2 Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione di norme nazionali, o convenzionali, di natura non doganale, disciplinanti l’impiego delle casse mobili.

3 Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono delle agevolezze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolezze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare circa alle casse mobili. All’incontro, esse s’adopereranno per accordare le maggiori agevolezze possibili.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione della convenzione l’11 giugno 2004

In virtù dell’articolo 20 cifra 1 della Convenzione doganale del 2 dicembre 1972 concernente i contenitori (RS 0.631.250.112 ), la Svizzera resta legata alla presente Convenzione nelle relazioni verso gli Stati seguenti:

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Belgio

27 maggio

1960

25 agosto

1960

Bosnia e Erzegovina

12 gennaio

1994 S

6 marzo

1992

Cambogia

4 agosto

1959 A

2 novembre

1959

Camerun

24 settembre

1963 A

23 dicembre

1963

Croazia

31 agosto

1994 S

8 ottobre

1991

Danimarca*

3 settembre

1965 A

2 dicembre

1965

Francia

20 maggio

1959

18 agosto

1959

Giamaica

11 novembre

1963 S

6 agosto

1962

Giappone

14 maggio

1971 A

12 agosto

1971

Grecia

12 settembre

1961 A

11 dicembre

1961

Irlanda

7 luglio

1967 A

5 ottobre

1967

Israele

14 novembre

1967 A

12 febbraio

1968

Italia

29 marzo

1962

27 giugno

1962

Lussemburgo

25 ottobre

1960

23 gennaio

1961

Malawi

24 maggio

1969 A

22 agosto

1969

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Norvegia

22 novembre

1961 A

20 febbraio

1962

Paesi Bassi

27 luglio

1960

27 ottobre

1960

  1. Antille olandesi

27 luglio

1960 A

25 ottobre

1960

  1. Aruba

24 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Portogallo

1° maggio

1964 A

30 luglio

1964

Regno Unito

23 maggio

1958

4 agosto

1959

  1. Anguilla

19 ottobre

1959 A

17 gennaio

1960

  1. Bermuda

19 ottobre

1959 A

17 gennaio

1960

  1. Guernesey

23 maggio

1958 A

4 agosto

1959

  1. Isola di Man

23 maggio

1958 A

4 agosto

1959

  1. Isole Falkland

19 ottobre

1959 A

17 gennaio

1960

  1. Jersey

23 maggio

1958 A

4 agosto

1959

  1. Montserrat

19 ottobre

1959 A

17 gennaio

1960

Salomone, Isole

3 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Slovenia

3 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Svezia

11 agosto

1959

9 novembre

1959

*

Dichiarazioni, vedi qui appresso.

Le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono
consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.