Le pareti, il pavimento e il tetto della cassa mobile devono essere composti di piastre, assi o tavole abbastanza resistenti e di spessore adeguato, saldati, ribaditi, incastrati o commessi in maniera, che nessun interstizio consenta d’accedere al contenuto. Queste parti devono combaciare esattamente le une con le altre ed essere fissate in modo, che non sia possibile spostarle o levarle senza lasciare tracce visibili di scasso o danneggiare i piombi.
Le parti essenziali di commettitura, come bulloni, ribadini, ecc., devono essere poste dall’esterno, sporgere all’interno, ed essere inchiavardate, ribadite o saldate sufficientemente. Sempre che i bulloni fissanti le parti essenziali delle pareti, del pavimento, e del tetto, siano posti dall’esterno, gli altri bulloni possono essere posti dall’interno, qualora il dado sia bastevolmente saldato all’esterno e non ricoperto di pittura opaca. Per le casse mobili da trasportarsi soltanto per ferrovia si richiede nondimeno, per analogia con le disposizioni concernenti i carri, che le parti essenziali di commettitura, come bulloni, ribadini, ecc., siano posti possibilmente dall’esterno e inchiavardati, ribaditi o saldati sufficientemente. I bulloni che debbono di necessità essere posti dall’interno, con i dadi all’esterno, vanno ribaditi o saldati sopra di questi ultimi.
Le aperture di ventilazione sono permesse, con condizioni che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 400 mm. Se per esse è possibile accedere direttamente all’interno della cassa mobile, devono essere provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm, nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Se per esse non è possibile accedere direttamente all’interno della cassa mobile (p. e. a cagione d’un sistema a gomiti o a zig zag), saranno provviste dei medesimi dispositivi, ma con buchi e maglie fino a 10 mm e 20 mm, in luogo di 3 mm e 10 mm, rispettivamente. Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. Le tele metalliche saranno composte di fili di almeno 1 mm di diametro e conteste in maniera, che questi non possano venir accostati tra loro, né i buchi venir allargati, senza che ne rimangano delle tracce visibili.
Le aperture di scolo sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 35 mm. Esse devono venir provviste di una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm, nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili.