Le riserve alla presente Convenzione, fatte prima della firma dell’Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell’atto finale.
Le riserve alla presente Convenzione, presentate dopo la firma dell’Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.
Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all’articolo 19, sarà
comunicato, dal Segretario generale, a tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito. La riserva non sarà accettata se un terzo di detti Stati vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutti quegli Stati di ogni opposizione, come pure dell’accettazione o del rigetto della riserva.
Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato la Convenzione, ma non l’abbia ratificata, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a contare dalla sua opposizione. Se il fatto che un’opposizione cessa di avere effetto implica l’accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà gli Stati colà indicati.
Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato la Convenzione entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.
Lo Stato che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all’articolo 19, avrà allora effetto per questo Stato a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.
Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.
Gli Stati contraenti non sono tenuti a accordare allo Stato autore di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni della Convenzione contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Stato che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il
Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e contraenti.