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Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 1960 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960

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Traduzione2

(Stato 28 settembre 2007)

Le Parti contraenti,

desiderose d’agevolare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,

hanno convenuto le disposizioni seguenti.

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

  1. «diritti e tasse d’importazione o d’esportazione»: non soltanto i dazi doganali, ma tutti i diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione o dell’esportazione;
  2. «veicolo stradale»: non soltanto gli autoveicoli stradali, ma tutti i rimorchi e semirimorchi congegnati per essere attaccati agli stessi;
  3. «cassa mobile» («Container»): un attrezzo di trasporto (cassa cisterna amovibile o attrezzo analogo) (i)di natura permanente e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte,(ii)costruito in maniera da agevolare il trasporto di merci su uno o vari mezzi di trasporto senza ricaricamento diretto delle medesime,(iii)provveduto di dispositivi che lo rendono maneggevole, segnatamente nel trasporto da uno a un altro mezzo di trasporto,(iv)congegnato in maniera da essere facilmente riempito e vuotato,(v)d’un volume interno di almeno un metro cubo;
  4. la locuzione «cassa mobile» non comprende gli imballaggi usuali, nè i veicoli;
  5. «ufficio doganale di partenza»: ogni ufficio doganale interno, o di confine, di una Parte contraente, dove ha principio, per tutto o una parte del carico, il trasporto internazionale con veicolo stradale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
  6. «ufficio doganale di destinazione»: ogni ufficio doganale interno o di confine, d’una Parte contraente, dove termina, per tutto o una parte del carico, il trasporto internazionale con veicolo stradale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
  7. «ufficio doganale di passaggio»: ogni ufficio doganale di confine di una Parte contraente, per il quale passa il veicolo stradale, nel corso d’un trasporto internazionale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
  8. «persona»: le persone, sia fisiche sia giuridiche;
  9. «merci grevi o voluminose»; ogni merce che, secondo l’avviso delle autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza, non può essere scomposta per il trasporto e (i)il cui peso sia maggiore di 7000 kg, o(ii)di cui una dimensione sia maggiore di 5 m, o(iii)di cui due dimensioni siano maggiori di 2 m, o(iv)debba essere caricata in maniera, che la sua altezza superi 2 m.

Capo II Campo d’applicazione

Art. 2

La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza ricaricamento delle medesime, per una o parecchie frontiere, da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente fino a un ufficio doganale di destinazione d’una Parte contraente, oppure della medesima Parte contraente, in veicoli stradali o in casse mobili caricate sui medesimi, ancorchè, su una parte del percorso tra gli uffici di partenza e di destinazione, tali veicoli siano trasportati con un altro mezzo.

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto, se:

  1. i trasporti vengano operati nelle condizioni previste nel capo III, mediante veicoli stradali o casse mobili ammesse anticipatamente; sul territorio di Parti contraenti che non abbiano stabilito delle riserve conformemente al capoverso 1 dell’articolo 45, i trasporti possono del pari essere operati, nelle condizioni previste nel capo IV, mediante altri veicoli stradali, eccetto che nei casi previsti nel capoverso 2 del medesimo articolo;
  2. i trasporti vengono operati sotto la garanzia di associazioni riconosciute secondo le disposizioni dell’articolo 5 e con un documento denominato libretto TIR (Carnet TIR).

Capo III Disposizioni concernenti i trasporti in veicoli stradali piombati
o in casse mobili piombate

Art. 4

Nondimeno, onde evitare ogni abuso, le autorità doganali possono per eccezione, e quando sospettino alcunchè d’irregolare, ordinare, in tali uffici, delle visite sommarie o minute delle merci.

Purchè siano osservate le prescrizioni del presente capo o del capo V, le merci trasportate in veicoli stradali piombati o in casse mobili piombate:

  1. non sono soggette, negli uffici doganali di passaggio, al pagamento nè al deposito di diritti o tasse d’importazione o d’esportazione;
  2. non sono ordinariamente soggette, in tali uffici, alla visita doganale.

Art. 5

Ogni Parte contraente può, con le condizioni e sicurezze da lei stabilite, permettere ad associazioni di concedere così direttamente, come per il tramite d’associazioni corrispondenti, dei libretti TIR e di prestare una fideiussione doganale.

Possono essere riconosciuti in un Paese soltanto quelle associazioni la cui fideiussione garantisca per gli obblighi derivanti nel medesimo da trasporti di merci con libretti TIR concessi da associazioni straniere che con quelle siano affiliate a un’organizzazione internazionale.

Art. 6

L’associazione garante si obbliga a pagare i diritti e le tasse d’importazione o d’esportazione divenuti esigibili, accresciuti, se occorre, degli interessi moratori e dell’ammontare delle pene pecuniarie nelle quali il titolare del libretto TIR, e le persone che partecipino all’esecuzione del trasporto, fossero incorsi per effetto di leggi e regolamenti doganali del Paese nel quale l’infrazione sia stata commessa. Al pagamento di tali somme l’associazione è tenuta congiuntamente e solidalmente con le persone che ne sono debitrici.

L’obbligo dell’associazione garante sussiste, ancorchè le autorità doganali abbiano permesso che le merci fossero esaminate in luoghi diversi da quelli in cui gli uffici doganali di partenza o di destinazione sono soliti operare.

L’associazione garante diviene obbligata con le autorità d’un Paese, a contare dal momento in cui il libretto TIR sia stato accettato da quelle autorità doganali.

L’obbligo dell’associazione garante concerne tanto le merci annoverate nel libretto TIR, quanto quelle che, pur non essendovi annoverate, si trovino nella parte piombata del veicolo stradale o nella cassa mobile piombata; esso non concerne alcun’altra merce.

I diritti, le tasse e le pene pecuniarie menzionate nel capoverso 1 sono determinate secondo le indicazioni recate circa alle merci nel libretto TIR, salvo prova contraria.

Le autorità doganali d’un Paese perdono la facoltà d’esigere, dalla associazione garante, il pagamento delle somme menzionate nel capoverso I, qualora abbiano scaricato senza riserva il libretto TIR e lo scarico sia stato conseguito senza abuso o frode.

Qualora un libretto TIR non venga scaricato, oppure venga scaricato con riserva, le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dalla associazione garante il pagamento delle somme menzionate nel capoverso 1, se, nel termine di un anno a contare dal giorno dell’accettazione del libretto, non l’abbiano avvisata del nondiscarico o dello scarico con riserva. Questa disposizione si applica anche se lo scarico sia stato ottenuto per abuso oppure con frode, ma in tale caso il termine d’avviso è di due anni.

La domanda di pagamento delle somme menzionate nel capoverso 1 è notificata, all’associazione garante, nel termine di tre anni a contare dal giorno in cui questa sia stata avvisata del nondiscarico, dello scarico con riserva, o dello scarico ottenuto per abuso o frode. Nondimeno, se, durante tale termine, il caso sia stato deferito all’autorità giudiziaria, la domanda di pagamento è notificata entro un anno dal giorno in cui la decisione giudiziaria sia passata in giudicato.

L’associazione garante deve pagare le somme richieste, entro tre mesi dalla data della domanda di pagamento. Tali somme le sono restituite, qualora, nello spazio di dodici mesi dalla data della domanda di pagamento, provi bastevolmente alle autorità doganali di non aver commesso alcunchè d’irregolare nel trasporto del quale si tratta.

Art. 7

Il libretto TIR dev’essere conforme al modulo riprodotto nell’allegato 1 della presente Convenzione.

Il libretto TIR dev’essere compilato per ogni veicolo stradale o cassa mobile. Esso è valido per un solo viaggio e contiene tanti tagliandi di accettazione e di scarico quanti occorrono per il trasporto considerato.

Art. 8

Il trasporto con libretto TIR può essere trattato da parecchi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, salvo un’autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate:

  1. gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un medesimo Paese;
  2. gli uffici doganali di destinazione devono essere situati soltanto in due Paesi;
  3. il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev’essere maggiore di quattro.

Art. 9

Le merci, il veicolo stradale e, se è il caso, la cassa mobile sono presentati all’ufficio doganale di partenza, insieme con il libretto TIR, per la verificazione e la piombatura.

Art. 10

Le autorità doganali possono stabilire, che il percorso sul territorio del loro paese avvenga entro un termine e secondo un itinerario da esse determinati.

Art. 11

Il veicolo stradale o la cassa mobile deve essere presentato, con il carico e il libretto TIR pertinente, a ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.

Art. 12

Le autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente devono rispettare i piombi apposti dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti, salvo il caso in cui stimassero di visitare le merci, in applicazione dell’ultimo periodo dell’articolo 4. Esse, tuttavia, possono aggiungervi la loro piombatura.

Art. 13

La visita del carico non sarà ordinata che per eccezione.

Onde evitare ogni abuso, le autorità doganali possono, quando stimino necessario:

  1. far scortare, in casi speciali, i veicoli stradali sul territorio del loro Paese, a spese dei vettori;
  2. far riscontrare, durante il percorso, i veicoli stradali o le casse mobili e ordinare la visita del carico.

Art. 14

Quando, durante il percorso o in un ufficio doganale di passaggio, venga operata la visita del carico di un veicolo stradale o d’una cassa mobile, le autorità doganali devono menzionare, sui tagliandi del libretto TIR adoperati nel loro Paese e sulle madri corrispondenti, l’apposizione dei nuovi piombi.

Art. 15

Il libretto TIR è scaricato subito dopo l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione. Se le merci non vengono assoggettate subito a un altro ordinamento doganale, le autorità doganali possono riservarsi il diritto di scaricare il libretto, con condizione che sia fornita un’altra garanzia in luogo di quella dell’associazione garante per il medesimo.

Art. 16

Quando alle autorità doganali risulti bastevolmente provato che le merci trasportate con libretto TIR siano perite per forza maggiore, i diritti e le tasse ordinariamente esigibili sono rilasciati.

Art. 17

Le agevolezze previste nel presente capo sono accordate per i veicoli stradali e le casse mobili costruiti e sistemati secondo le condizioni stabilite per i veicoli stradali nell’allegato 3 della presente Convenzione e per le casse mobili nell’allegato 6.

I veicoli stradali e le casse mobili sono ammessi secondo le procedure previste negli allegati 4 e 7 della presente Convenzione; i certificati d’ammissione devono essere conformi ai moduli riprodotti negli allegati 5 e 8.

Art. 18

Per la cassa mobile traportata con libretto TIR non occorre alcun documento speciale, quando le sue qualità particolari e il suo valore siano menzionati nel «Manifesto delle merci» del libretto.

Le disposizioni del capoverso 1 non vietano a una Parte contraente d’esigere che nell’ufficio doganale di destinazione siano adempiute le formalità previste nel suo ordinamento nazionale nè di provvedere affinchè la cassa mobile non venga adoperata per una nuova spedizione di merci da scaricarsi nell’interno del suo territorio.

Capo IV Disposizioni concernenti il trasporto di merci grevi o voluminose

Art. 19

Le disposizioni del presente capo sono applicabili soltanto al trasporto di merci grevi o voluminose, definite nella lettera h dell’articolo 1.

Le agevolezze previste nel presente capo sono concesse, qualora, secondo il parere delle autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza:

  1. sia possibile riconoscere, mediante la descrizione che ne è data, le merci grevi o voluminose trasportate, come anche gli accessori che fossero trasportati nel medesimo tempo, oppure di provvederle di contrassegni, o di piombarle, in maniera da impedire che a tali merci e accessori non possano essere sostituite altre, nè che alcuna possa essere sottratta;
  2. il veicolo stradale non contenga alcun compartimento nascosto, nel quale sia possibile occultare delle merci.

Art. 20

Purchè siano osservate le prescrizioni del presente capo e del capo V, le merci grevi o voluminose trasportate con libretto TIR non sono soggette, negli uffici doganali di passaggio, al pagamento o al deposito di diritti e tasse d’importazione o d’esportazione.

Art. 21

Le disposizioni degli articoli 5, 6 (eccettuato il capoverso 4), 9, 10, 11, 15 e 16 della presente Convenzione si applicano anche ai trasporti di merci grevi o voluminose con libretto TIR.

Sono parimente applicabili le disposizioni dell’articolo 7, con condizione che il libretto TIR rechi, sulla copertina e su tutti i tagliandi, la menzione «merci grevi o voluminose», in caratteri rossi ben leggibili e nella lingua adoperata nella stampa del libretto.

Art. 22

L’obbligo dell’associazione garante concerne tanto le merci annoverate nel libretto TIR, quanto le merci che, pur non essendovi annoverate, si trovino fra quelle oppure sul piano di carico.

Art. 23

L’ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati gli elenchi degli imballaggi, le fotografie, le cianografie, ecc., delle merci trasportate. In tal caso, esso appone un visto su questi documenti, ne fissa una copia di ciascuno sul verso della pagina di copertina del libretto TIR e li menziona in tutti i manifesti del medesimo.

Art. 24

I trasporti di merci grevi o voluminose con libretto TIR non sono trattati che da un solo ufficio doganale di partenza e di destinazione.

Art. 25

A richiesta degli uffici doganali di passaggio d’entrata, la persona che presenta il carico è tenuta a completare la descrizione delle merci nel manifesto del libretto TIR e a firmare questa menzione suppletiva.

Art. 26

Le autorità doganali possono, se stimino utile:

  1. ordinare la visita dei veicoli, e del loro carico, tanto negli uffici doganali di passaggio, come durante il percorso;
  2. far scortare i veicoli stradali sul territorio del loro Paese, a spese dei vettori.

Art. 27

Gli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente devono rispettare, per quanto possibile, i contrassegni e i piombi apposti dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti. Queste, tuttavia, vi possono aggiungere i loro contrassegni e piombi.

Art. 28

Quando, per operare la visita doganale durante il percorso, o in un ufficio doganale di passaggio, vengano tolti i contrassegni, oppure vengano rotti i piombi, le autorità doganali devono menzionare, sui tagliandi del libretto TIR, adoperati nel loro Paese, e sulle madri corrispondenti, l’apposizione dei nuovi contrassegni o dei nuovi piombi.

Capo V Disposizioni varie

Art. 29

Ogni Parte contraente ha il diritto d’escludere temporaneamente o definitivamente dalle agevolezze della presente Convenzione ogni persona colpevole di grave infrazione alle leggi e regolamenti doganali sui trasporti internazionali di merci con veicoli stradali.

Tale esclusione dev’essere immediatamente notificata alle autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio la persona, della quale si tratta, ha il domicilio o la residenza d’affari, e all’associazione garante del Paese nel quale sia stata commessa l’infrazione.

Art. 30

I moduli del libretto TIR, spediti alle associazioni garanti dalle associazioni corrispondenti straniere o dalle organizzazioni internazionali sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione.

Art. 31

I singoli veicoli stradali o i treni di veicoli stradali, che operano un trasporto internazionale di merci con libretto TIR, devono portare sulla parte anteriore, e su quella posteriore, una targa rettangolare con l’iscrizione «TIR», le cui qualità particolari sono stabilite nell’allegato 9. La targa è collocata in maniera che sia ben visibile, amovibile e possa essere piombata. 1 piombi sono apposti dalle autorità doganali del primo ufficio doganale di partenza e tolti dall’ultimo ufficio doganale di destinazione.

Art. 32

Se, durante il percorso, accade che la piombatura apposta dalle autorità doganali venga rotta in contingenze diverse da quelle previste negli articoli 14 o 28, oppure che le merci periscano o siano danneggiate senza che la piombatura venga rotta, si applica la procedura prevista nell’allegato 1 della presente Convenzione sull’impiego del libretto TIR, con riserva delle norme delle legislazioni nazionali, e viene compilato un processo verbale d’accertamento secondo il modulo riprodotto nell’allegato 2 della presente Convenzione.

Art. 33

Le Parti contraenti si comunicano i modelli delle piombature che adoperano.

Art. 34

Ogni Parte contraente comunica alle altre Parti contraenti l’elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, che designa per i trasporti con libretto TIR, specificando, se occorra, gli uffici che fossero aperti soltanto per i trasporti disciplinati dalle disposizioni del capo III. Le Parti contraenti limitrofe si consulteranno per determinare gli uffici doganali di frontiera da menzionare in tali elenchi.

Art. 35

Per le operazioni doganali menzionate nella presente Convenzione non è richiesta alcuna indennità, purchè non avvengano in giorni, ore e luoghi diversi da quelli in cui sono compiute ordinariamente.

Art. 36

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione implica la punibilità del contravventore nel Paese dove l’infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo Paese.

Art. 37

Le disposizioni della presente Convenzione non escludono l’applicazione di restrizioni e riscontri fondati sugli ordinamenti nazionali e su considerazioni di moralità, sicurezza e sanità pubblica oppure di polizia veterinaria o fitopatologica, nè la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.

Art. 38

Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare nomi particolari sui trasporti di merci che hanno principio, terminano o transitano sul loro territorio, in quanto non menomino le agevolezze prescritte nella presente Convenzione.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 39

I Paesi membri della Commissione economica per l’Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:

  1. firmandola;
  2. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
  3. aderendovi.

I Paesi autorizzati a partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa, conformemente al paragrafo 11 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione, aderendovi dopo che sia entrata in vigore.

La Convenzione è aperta alla firma fino al 15 aprile 1959. A contare da tale giorno essa è aperta all’adesione.

La ratificazione o l’adesione si opera mediante il deposito d’uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 40

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati nel capoverso 1 dell’articolo 39 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ciascun Paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque Paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.

Art. 41

Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La disdetta ha effetto quindici mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale.

La disdetta non menoma la validità dei libretti TIR emessi prima del giorno in cui abbia effetto, nè l’obbligo di garanzia delle associazioni.

Art. 42

La presente Convenzione cessa d’avere effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.

Art. 43

Ogni Parte contraente, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori che ella rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, a contare dal novantesimo giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, oppure, se la Convenzione non fosse ancora entrata in vigore, a contare dalla sua entrata in vigore.

Ogni Paese che, in conformità del capoverso 1, abbia fatto una dichiarazione intesa a estendere a un territorio che egli rappresenta nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, in conformità dell’articolo 41.

Art. 44

Ogni controversia tra due o parecchie Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

Ogni controversia, che non sia stata accomodata mediante negoziato, sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non si accordino sulla scelta dell’arbitro o degli arbitri nei tre mesi che seguono l’istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.

Art. 45

Ogni Paese può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare, oppure, se sia divenuto Parte contraente, notificare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che non si considera vincolato per il capo IV della Convenzione; le notificazioni al Segretario generale hanno effetto a contare dal novantesimo giorno dopo quello in cui gli siano state notificate.

Le altri Parti contraenti non sono tenute a concedere le agevolezze previste nel capo IV della presente Convenzione alle persone che abbiano il domicilio o la residenza d’affari sul territorio di qualsiasi Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso I.

Ogni Paese può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolato per i capoversi 2 e 3 dell’articolo 44 della Convenzione. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti.

Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1 o 3 può revocarla in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione, fuorchè quelle previste nei capoversi 1 e 3.

Art. 46

Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione d’una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.

Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.

Il Segretario generale invita a ogni conferenza secondo il presente articolo tutti i Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39, e i Paesi divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 del medesimo articolo.

Art. 47

Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39.

Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

Il Segretario generale, subito che sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, nove mesi dopo il decorso del termine di tre mesi previsto nel capoverso 2.

Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti; tale accordo può stabilire che i vecchi allegati rimangano in vigore, interamente o in parte, insieme con i nuovi allegati. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.

Art. 48

Oltre le notificazioni considerate negli articoli 46 e 47, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39 e a quelli divenuti Parti contraente secondo il capoverso 2 del medesimo articolo:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l’articolo 39;
  2. i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l’articolo 40;
  3. le disdette secondo l’articolo 41;
  4. l’abrogazione della presente Convenzione, secondo l’articolo 42;
  5. le notificazioni ricevute secondo l’articolo 43;
  6. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo i capoversi 1, 3 e 4 dell’articolo 45;
  7. l’entrata in vigore di ogni emendamento secondo l’articolo 47.

Art. 49

Non appena una Parte contraente dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’accordo, a disdirlo in quanto concerne il Disegno di Convenzione doganale sul trasporto internazionale delle merci su strada.

Art. 50

Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la Convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.

Art. 51

Dopo il 15 aprile 1959, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun Paese indicato nell’articolo 39, capoversi 1 e 2.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il quindici di gennaio millenovecentocinquantanove, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Modulo del libretto TIR

Il libretto TIR è stampato in lingua francese

(Pagina 1 della copertina)

(Indicazioni sulle organizzazioni internazionali cui è affiliata l’associazione emittente)

Libretto TIR

1.

N.

2.

Valido fino al

3.

Concesso da

(Nome dell’assicurazione emittente)

4.

Titolare

(Nome e indirizzo)

5.

Paese di partenza

6.

Paese o Paesi di destinazione

7.

Numero d’immatricolazione del veicolo stradale

8.

Certificato d’ammissione del veicolo
stradale/della cassa mobile* n.

9.

Data

10.

Peso lordo totale delle merci (come è dichiarato nel manifesto)

11.

Valore totale delle merci (come è dichiarato nel manifesto)

(da indicare nella moneta del Paese di partenza o in quella prescritta dalle autorità competenti di quel Paese)

12.

Firma del delegato dell’associazione emittente e bollo di questa associazione:

13.

Firma del segretario dell’organizzazione internazionale:

*

Cancellare la menzione che non serve.

(Pagina 2 della copertina)

Il sottoscritto

agendo in nome e per conto di*

.............................................................. (nome e indirizzo del possessore del libretto)

  1. dichiara che le merci specificate nel manifesto, qui accluso, sono state caricate sul veicolo stradale/nella cassa mobile* per la destinazione indicata nella pagina precedente;
  2. si obbliga, sotto le pene previste nelle leggi e nei regolamenti in vigore nei Paesi toccati, a presentare integralmente le merci e con i piombi, che fossero stati apposti, intatti, come anche il presente libretto, agli uffici doganali di passaggio e di destinazione, e a rispettare i termini e gli itinerari prefissi;
  3. si obbliga a osservare le leggi e i regolamenti doganali dei Paesi toccati.

.........................................., li .................. 19

(Firma del titolare del libretto o del suo rappresentante)

*

Cancellare la menzione che non serve.

Impegno da firmarsi, a richiesta delle autorità doganali,
dalla persona che presenta il carico all’ufficio doganale

Il sottoscritto

si obbliga a rispettare, nel trasporto con il presente libretto TIR, le leggi e i regolamenti applicabili, e, in particolare, a rispettare il termine e l’itinerario prefisso, e a ripresentare le merci, con i piombi doganali intatti, all’ufficio doganale di

Luogo: .........................................., li ......................... 19

(Firma)

(Pagina 3 della copertina)

Norme concernenti l’impiego del libretto TIR

1. Il libretto TIR è emesso nel Paese di partenza o nel Paese in cui il titolare ha il domicilio o la residenza d’affari.

2. Il libretto TIR è stampato in francese; possono nondimeno esservi aggiunte delle pagine recanti la traduzione del testo in una lingua del Paese d’emissione.

3. Il manifesto è compilato nella lingua del Paese di partenza. Le autorità doganali degli altri Paesi toccati si riservano il diritto di esigere una traduzione nella loro lingua. Per evitare le soste cagionate da una tale traduzione, si consiglia ai vettori di provvedere delle traduzioni necessarie il conduttore.

  1. a. Si raccomanda particolarmente di dattilografare o poligrafare il testo, affinchè tutti i fogli possano essere letti senza difficoltà.
  2. Quando lo spazio riservato per l’iscrizione, nel manifesto, di tutte le partite di merci trasportate non è sufficiente, possono essere aggiunti dei fogli conformi al manifesto, purchè tutti gli esemplari dello stesso rechino le indicazioni seguenti:(i)un riferimento ai fogli aggiuntivi,(ii)la quantità e il genere dei colli e delle partite sciolte annoverate su tali fogli,(iii)il valore totale e il peso lordo totale della merce menzionata negli stessi.
  3. Se, per la designazione esatta delle merci, le autorità doganali esigono che al libretto TIR siano allegati degli elenchi degli imballaggi, delle fotografie, delle cianografie, ecc., questi documenti devono essere vistati da quelle autorità; un esemplare dei medesimi sarà fissato alla pagina 2 della copertina del libretto TIR e tutti gli altri esemplari del manifesto li devono menzionare.

5. I pesi, il volume e altre misure sono recate in unità del sistema metrico decimale e i valori nella moneta del Paese di partenza o in quella prescritta dalle autorità di tale Paese.

6. Il libretto TIR non deve recare alcuna raschiatura, nè scrittura sovrapposta. Le correzioni vanno fatte cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se occorre, quelle esatte. Ogni correzione, aggiunta o modificazione dev’essere approvata da chi l’ha operata e vistata dalle autorità doganali.

7. La pagina 2 della copertina del libretto TIR e ogni esemplare del manifesto devono essere datati e firmati dal titolare del libretto o dal suo rappresentante. La persona che presenta il carico all’ufficio doganale deve firmare l’impegno sul rovescio dei tagliandi dispari, a richiesta delle autorità doganali.

8. I trasporti di merci grevi o voluminose con libretto TIR non possono essere trattati che da un solo ufficio doganale di partenza e di destinazione. Gli altri trasporti con libretto TIR possono essere trattati da parecchi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, salva un’autorizzazione speciale:

  1. gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un medesimo Paese;
  2. gli uffici doganali di destinazione devono essere situati soltanto in due Paesi;
  3. il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev’essere maggiore di quattro.

Se il trasporto è trattato da un solo ufficio doganale di partenza e un solo ufficio doganale di destinazione, il libretto deve contenere almeno 2 tagliandi per il Paese di partenza, 2 tagliandi per il Paese di destinazione e 2 tagliandi per ciascun altro Paese toccato dal trasporto. Per ciascun luogo di carico, o di scarico, suppletivo occorrono altri 2 tagliandi e altrettanti ne occorrono se i luoghi di scarico sono situati in due Paesi diversi.

9. Quando gli uffici doganali di partenza o di destinazione sono parecchi, le iscrizioni concernenti le merci accettate o destinate a ciascun ufficio devono essere separate sul manifesto.

10. Si raccomanda al conduttore del veicolo d’avvertire, affinchè in ciascun ufficio doganale di partenza, di passaggio o di destinazione sia staccato un tagliando del libretto TIR. I tagliandi dispari sono adoperati per le operazioni d’accettazione, quelli pari per le operazioni di scarico.

11. Se, durante il percorso, dovesse accadere, per un caso fortuito, che una piombatura doganale si rompa, che una merce perisca o sia danneggiata, le autorità del Paese in cui si trova il veicolo compilano, subito che sia possibile, a richiesta del vettore, un processo verbale d’accertamento. Il vettore farà capo alle autorità doganali, se in vicinanza ve ne siano, o, altrimenti, ad altre autorità competenti. A tale scopo, i vettori si provvederanno di moduli per processo verbale d’accertamento, conformi a quelli riprodotti nell’allegato 2 della convenzione TIR; per ogni Paese toccato; i moduli sono stampati in francese e nella lingua del Paese.

12. Se, per un sinistro, occorra ricaricare la merce su un altro veicolo o in un’altra cassa mobile, il ricaricamento dev’essere operato alla presenza di una delle autorità menzionate nel numero 11, la quale compilerà un processo verbale d’accertamento e attesterà nel medesimo la regolarità delle operazioni. Qualora il libretto TIR non rechi la menzione «merci grevi o voluminose», il veicolo, o la cassa mobile, sostituito dev’essere ammesso e piombato, e la piombatura adoperata sarà descritta nel processo verbale d’accertamento. Nondimeno, qualora non sia possibile valersi d’un veicolo, o d’una cassa mobile, ammesso, potrà essere autorizzato il ricaricamento su un veicolo, o cassa mobile, non ammesso, purchè offra una sicurezza bastevole; in questo caso, le autorità doganali dei Paesi successivi giudicheranno se possano parimente lasciar continuare in tale veicolo, o cassa mobile, il trasporto con libretto TIR.

13. Se, per un pericolo imminente, occorra scaricare subito la merce o parte di essa, il conduttore vi provvede direttamente senza chiedere o attendere l’intervento delle autorità menzionate nel numero 11. In questo caso, egli dovrà provare bastevolmente d’aver dovuto operare in tal modo nell’interesse del veicolo, della cassa mobile o del carico, e, subito dopo aver preso le cautele più urgenti, dovrà farne menzione nella pagina 4 della copertina del libretto TIR e avvertirne le autorità menzionate nel numero 11, affinchè accertino i fatti, riscontrino il carico, piombino il veicolo o la cassa mobile e compilino il processo verbale d’accertamento.

14. Nelle contingenze di cui ai numeri 11, 12 e 13, l’autorità che interviene menziona il processo verbale d’accertamento nella pagina 4 della copertina del libretto TIR. Il processo verbale d’accertamento sarà allegato a quest’ultimo e accompagnerà il carico fino all’ufficio doganale di destinazione.

Allegato 2

Trasporti internazionali di merci in veicoli stradali con libretto TIR

Processo verbale d’accertamento

I processi verbali d’accertamento sono compilati su moduli stampati in una delle lingue del paese in cui i fatti sono accaduti e in lingua francese

1.

Trasporto internazionale di merci in veicoli stradali con libretto TIR

2.

Processo verbale d’accertamento

3.

compilato in applicazione dei numeri dall’11 al 14 delle norme concernenti l’impiego del libretto TIR

4.

I sottoscritti*

5.

Certificano, che li .................................................. 19......., a ore

6.

sul territorio di ........................................, nel luogo detto:

7.

è stato loro presentato il veicolo stradale immatricolato in

8.

sotto il n.

9.

trasportante delle merci con libretto TIR,

10.

concesso il .........................................................., sotto il n.

11.

da**

12.

Essi hanno accertato quanto segue:

13.

le piombature seguenti dell’ufficio doganale di partenza di

...................................... e dell’ufficio doganale di

14.

sono rotte/mancano***;

15.

la parte del veicolo stradale riservata al carico/la cassa mobile*** non è più intatta;

16.

non manca alcuna merce***;

17.

le merci indicate qui appresso (nell’ordine della loro iscrizione nel libretto TIR)

mancano/sono perite***

*

Nome e grado degli agenti e indicazione dell’autorità dalla quale dipendono.

**

Nome e indirizzo dell’associazione emittente.

***

Cancellare la menzione che non serve.

18.

Contrassegni
e numeri
dei colli

Quantità
e genere
dei colli

Designazione delle merci

Osservazioni
(indicare segnatamente
le quantità mancanti)

19.

Il vettore ha fornito le spiegazioni seguenti (cause della rottura dei piombi, della perdita delle merci, misure prese per proteggerle, ecc.

20.

I sottoscritti certificato che

21.

sono stati presi i provvedimenti seguenti (apposizione di nuovi piombi, ricaricamento delle merci, ecc.)

22.

Quantità e qualità particolari delle nuove piombature

23.

Qualità particolari del veicolo stradale/della cassa mobile* in cui è stata ricaricata la merce

24.

Il veicolo stradale/la cassa mobile di cui sopra*

25.

– ha il certificato d’ammissione n.

26.

– non è provveduto di certificato d’ammissione*

27.

Firma e bollo degli agenti che hanno compilato il processo verbale d’accertamento:

28.

Visto dell’ufficio doganale confinario di uscita del Paese in cui è stato compilato il presente processo verbale:

*

Cancellare la menzione che non serve.

Allegato 3

Regolamento sui requisiti tecnici dei veicoli stradali
che possono essere ammessi al trasporto internazionale
di merci sotto chiusura doganale

Art. 1 Norme generali

Per il trasporto internazionale di merci su veicoli stradali sotto chiusura doganale possono essere ammessi soltanto i veicoli costruiti ed equipaggiati in maniera, che:

  1. vi si possa apporre, con mezzo semplice ed efficace, una piombatura;
  2. nessuna merce possa essere tolta dalla parte piombata dei veicoli, nè esservi introdotta, senza che restino tracce visibili di scasso o venga rotta la piombatura;
  3. nessuno spazio permetta di celare delle merci.

I veicoli devono essere costruiti in maniera, che tutti gli spazi, compartimenti, recipienti, o altri ricettacoli, capaci di contenere delle merci siano facilmente accessibili alla visita doganale.

Qualora, fra i tramezzi che compongono le pareti, il pavimento e il tetto del veicolo, vi siano degli interstizi, il rivestimento interno deve essere fisso, completo, continuo e tale, da non poter essere smontato senza che ne restino tracce visibili.

Art. 2 Struttura del compartimento riservato al carico

Le pareti, il pavimento e il tetto del compartimento riservato al carico devono essere composti di piastre, assi o tavole abbastanza resistenti e di spessore adeguato, saldati, ribaditi, incastrati o connessi in maniera, che nessun interstizio permetta d’accedere al contenuto. Queste parti devono combaciare esattamente le une con le altre ed essere fissate in modo, che non sia possibile spostarle o levarle senza lasciare tracce visibili di scasso o danneggiare i piombi.

Se la commettitura è assicurata con ribadini, questi possono essere posti dall’interno o dall’esterno; i ribadini adoperati per commettere le parti essenziali delle pareti, del pavimento e del tetto devono traversare i pezzi commessi. Se la commettitura non è assicurata mediante ribadini, i bulloni o gli altri congegni, adoperati per fissare le parti essenziali delle pareti, del pavimento e del tetto, devono essere collocati dall’esterno e inchiavardati, ribaditi o saldati sufficientemente. Gli altri bulloni e congegni di commettitura possono essere posti dall’interno, qualora il dado sia bastevolmente saldato all’esterno e non ricoperto di materia opaca. Le piastre o tavole di metallo possono parimente essere commesse piegando gli orli o curvandoli verso l’interno e

  1. sia commettendoli mediante ribadini, bulloni o altri congegni che traversano gli orli curvati o piegati e, all’occorrenza, i dispositivi, i quali servono a commettere detti orli,
  2. sia commettendoli mediante liste metalliche curvate, sotto pressione, in forma d’uncino, simultaneamente agli elementi da commettere, e assicuranti in questo modo una connessione durevole degli orli curvati (vedi schizzo n. 1).3

Le aperture di ventilazione sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 400 mm. Se per esse è possibile accedere direttamente all’interno del compartimento riservato al carico, devono essere provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Se per esse non è possibile accedere direttamente al compartimento riservato al carico (p. e. a cagione d’un sistema a gomiti o a zig zag), saranno provviste dei medesimi dispositivi, ma con buchi e maglie fino a 10 mm e 20 mm, in luogo di 3 mm e 10 mm, rispettivamente. Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. Le tele metalliche saranno composte di fili di almeno 1 mm di diametro e conteste in maniera, che questi non possano venir accostati tra loro, nè i buchi venir allargati, senza che non ne rimangano delle tracce visibili.

I lucernari sono permessi, con condizione che siano provveduti di vetro o di rete metallica fissi e inamovibili dall’esterno. La dimensione massima delle maglie della rete non deve superare 10 mm.

Le aperture del pavimento, per la lubrificazione, la manutenzione, per il riempimento della sabbiera e altri scopi tecnici, sono permesse soltanto, se siano provvedute d’un coperchio fissato in maniera che non sia possibile l’accesso al compartimento riservato al carico.

Art. 3 Sistemi di chiusura

Le porte e tutti gli altri mezzi di chiusura dei veicoli devono essere provveduti d’un dispositivo che permetta una piombatura doganale semplice ed efficace. Il dispositivo va saldato nelle pareti delle porte, se sono metalliche, oppure fissato con due bulloni i cui dadi saranno superiormente ribaditi o saldati all’interno.

Le cerniere devono essere congegnate e applicate in maniera che le porte e gli altri mezzi di chiusura non possano, quando siano chiuse, essere tolti dai gangheri. Le viti, i perni e altri chiavistelli devono essere saldati alle parti esterne delle cerniere. Simili cautele non sono necessarie, quando le porte e altri mezzi di chiusura abbiano un dispositivo di chiusura a chiavistello, non accessibile dall’esterno, il quale, se chiuso, impedisce lo sgangheramento delle porte.

Le porte devono essere costruite in maniera, che coprano tutti gli interstizi e assicurino una chiusura completa ed efficace.

Il veicolo va provveduto d’un dispositivo che protegga adeguatamente la piombatura doganale, oppure sarà costruito in maniera, che questa sia adeguatamente protetta.

Art. 4 Veicoli per usi speciali

Le prescrizioni che precedono si applicano parimente ai veicoli isotermici, refrigeranti e frigoriferi, ai veicoli cisterne e ai carri di trasloco, in quanto siano compatibili con i requisiti tecnici necessari al loro impiego.

I tappi di chiusura, i rubinetti di condotta e i passi d’uomo degli autocarri cisterna devono essere sistemati in maniera da permettere una piombatura doganale semplice ed efficace.

Art. 54 Veicoli provvisti di copertoni

I veicoli provvisti di copertoni devono soddisfare alle condizioni stabilite negli articoli dal 2 al 4, in quanto queste siano loro applicabili. Tuttavia il sistema di chiusura e protezione delle aperture di ventilazione (art. 2, cpv. 3) può essere costituito, all’esterno, da una piastra metallica perforata (dimensione massima dei fori: 10 mm) e, all’interno, da una tela metallica od altra tela molto forte (dimensione massima delle maglie: 3 mm, con fili che non si possano serrare insieme senza lasciar tracce visibili), piastra e tela fissate al copertone in modo che la commessura non possa venir modificata senza che ne rimangano tracce visibili. Detti veicoli devono soddisfare inoltre alle disposizioni del presente articolo.

Il copertone dev’essere di tela forte, oppure, a condizione che il colore non sia oscuro, di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev’essere d’un solo pezzo oppure composto di diverse strisce parimente d’un solo pezzo. Il copertone dev’essere in buono stato e confezionato in modo che, dopo il collocamento del dispositivo di chiusura, non sia possibile accedere al carico senza lasciare tracce visibili. 5

Se il copertone è composto di strisce, gli orli di queste devono essere ripiegati l’uno nell’altro e commessi con due cuciture distanti almeno 15 mm. Tali cuciture vanno fatte conformemente allo schizzo 2, qui allegato; se per talune parti del copertone (come nei risvolti della parte posteriore e negli angoli rinforzati) non è possibile di commettere gli orli in tale maniera, basterà ripiegare l’orlo della striscia sovrapposta e fare le cuciture secondo lo schizzo 3, qui allegato. 1 fili adoperati per ciascuna delle due cuciture devono essere di colore chiaramente diverso; una cucitura sarà visibile soltanto nell’interno e il colore del filo adoperato per la medesima dev’essere di colore chiaramente diverso da quello del copertone. Tutte le cuciture vanno fatte a macchina.

Se il copertone è in tessuto ricoperto di plastica e composto di strisce, queste possono venir commesse anche per saldatura, secondo lo schizzo 4, qui allegato. L’orlo d’una striscia deve sovrapporsi all’orlo dell’altra almeno 15 mm e la saldatura dev’essere assicurata per tutta questa larghezza. L’esterno della commessura va coperto d’un nastro in plastica, largo almeno 7 mm e ugualmente saldato. Sul nastro e, per una larghezza di 3 mm, su ambo i lati del medesimo, dev’essere impresso un rilievo uniforme, ben marcato. Le saldature devono essere eseguite in modo tale che le strisce non possano essere separate e poi ricommesse senza che ne rimangano tracce visibili.

Le rappezzature devono essere fatte nella maniera indicata nello schizzo 5, qui allegato; per queste rappezzature, gli orli devono essere ripiegati l’uno nell’altro e commessi con due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il colore del filo visibile nell’interno sarà diverso da quello visibile all’esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture devono essere fatte a macchina. Tuttavia, le rappezzature dei copertoni in tessuto coperto di plastica possono essere fatte secondo il procedimento indicato al capoverso 4.

Gli anelli d’allacciatura devono essere collocati in maniera che non possano essere tolti dall’esterno. Gli occhielli fissati al copertone vanno rinforzati con metallo oppure cuoio. Le distanze tra gli anelli e gli occhielli non devono essere maggiori di 200 mm. Le distanze possono però essere maggiori senza tuttavia superare 300 mm tra gli anelli e gli occhielli posti da una parte e dall’altra dei copertoni se gli anelli sono disposti fuori delle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e così piccoli da lasciare passare appena gli anelli. 6

Il copertone deve essere fissato alle pareti in maniera che non si possa accedere al carico. Esso sarà sostenuto con almeno tre traverse o panconcelli posati su degli archi o sulle pareti alle estremità del ponte; quando la lunghezza di quest’ultimo supera i 4 metri deve essere interposato almeno un arco. Gli archi vanno fissati in maniera che la loro postura non possa essere mutata dall’esterno.

I cavi d’acciaio non devono essere rivestiti; è nondimeno ammesso un rivestimento di materia plastica trasparente, non estensibile. Le traversine di ferro non devono essere rivestite di materia opaca.

Per l’allacciatura devono essere adoperati:

  1. dei cavi d’acciaio, d’un diametro non minore di 3 mm; o
  2. delle corde di canapa o di sisal, d’un diametro non minore di 8 mm, provvedute d’un rivestimento trasparente, non estensibile, di materia plastica; o
  3. delle sbarre metalliche d’allacciatura, d’un diametro di almento 8 mm.

Ogni cavo o corda deve essere d’un solo pezzo e provvisto, a ciascuna estremità, di terminali metallici. Il dispositivo di fissazione di ciascun terminale metallico deve contenere un ribadino cavo, traversante il cavo o la corda, il quale permetta il passaggio del filo della piombatura doganale. Il cavo o la corda deve rimanere visibile dall’una e dall’altra parte del ribadino cavo, affinchè sia possibile riscontrare che sia d’un solo pezzo (vedi schizzo 6, qui appresso).

Le sbarre metalliche d’allacciatura devono essere d’un solo pezzo. All’una estremità, esse saranno perforate, per ricevere il dispositivo di chiusura; dall’altra, recheranno una testa forgiata e costruita in maniera, che non sia possibile far rotare la sbarra sul suo asse.

Quando siano adoperati dei cavi o delle corde, le pareti del veicolo devono avere un’altezza minima di 350 mm ed essere rivestite dal copertone su un’altezza non minore di 300 mm.

Nelle aperture per il carico e lo scarico del veicolo, le due estremità del copertone saranno sovrapposte in maniera sufficiente. La loro chiusura sarà inoltre assicurata da un risvolto applicato all’esterno e cucito secondo il capoverso 3. I legami per l’allacciatura devono essere quelli previsti nel capoverso 8, oppure corregge, a condizione però che siano larghe almeno 20 mm e abbiano uno spessore di almeno 3 mm, o cinghie di tessuto gommato e inestensibile. 7 Queste devono essere fissate all’interno del copertone e provvedute d’occhielli per il passaggio del cavo, della corda o della sbarra di cui al capoverso 8.

Schizzo 18

Sezione trasversale

Schizzo 29

Sezione di copertone

Schizzo 310

Sezione di copertone

Commessura per saldatura

Schizzo 411

Rappezzatura del copertone

Schizzo 512

Schizzo 613

Sezione di copertone

Allegato 4

Procedura d’ammissione dei veicoli stradali conformi ai requisiti tecnici determinati nel regolamento previsto nell’allegato 3

La procedura d’ammissione è stabilita come segue:

  1. I veicoli sono ammessi dalle autorità competenti del Paese dove il proprietario o il vettore ha il domicilio o la residenza d’affari.
  2. La risoluzione d’ammissione deve recare la data e un numero di ordine.
  3. Per ciascun veicolo ammesso, è concesso un certificato d’ammissione secondo il modulo riprodotto nell’allegato 5. Il certificato è stampato nella lingua del Paese nel quale è emesso e nella lingua francese; per agevolare l’intelligenza del testo in altre lingue, le varie menzioni sono numerate.
  4. Il certificato deve trovarsi sul veicolo ed essere corredato, se occorre, di fotografie o di disegni, eseguiti secondo le norme stabilite dall’emittente e autenticati da questo.
  5. I veicoli devono essere presentati, ogni due anni, per la verificazione e, se occorre, per il rinnovo dell’ammissione, alle autorità competenti.
  6. L’ammissione decade, qualora mutino le qualità essenziali del veicolo, oppure il proprietario o il vettore.

Allegato 5

Certificato d’ammissione d’un veicolo stradale

1.

Certificato n.

2.

Attestante che il veicolo stradale designato appresso è conforme alle condizioni richieste per essere ammesso al trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale.

3.

Valido fino al

4.

Il presente certificato dev’essere restituito al servizio che l’ha emesso, qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, sia mutato il proprietario o il vettore, sia decorsa la validità, oppure siano notevolmente mutate le qualità essenziali del veicolo.

5.

Genere del veicolo

6.

Nome e residenza d’affari del titolare (proprietario o vettore)

7.

Nome o contrassegno del costruttore

8.

Numero del telaio

9.

Numero del motore

10.

Numero d’immatriculazione

11.

Altre qualità particolari

12.

Allegati* (indicare la quantità)

13.

Compilato in ................................... (luogo), li .......................... (data) 19

14.

Firma e bollo del servizio emittente

*

Il presente certificato dev’essere corredato di fotografie o di disegni, eseguiti secondo le norme stabilite dal servizio emittente e autenticati da questo.

Allegato 6

Regolamento sui requisiti tecnici delle casse mobili che possono
essere ammesse al trasporto internazionale di merci con veicoli stradali sotto chiusura doganale

Art. 1 Norme generali

Sono ammesse al trasporto internazionale di merci con veicoli stradali, sotto chiusura doganale, soltanto le casse mobili che rechino con mezzo durevole il nome e l’indirizzo del proprietario, l’indicazione della tara e dei contrassegni e numeri di riconoscimento, e siano costruite ed equipaggiate in maniera, che:

  1. vi si possa apporre, con un mezzo semplice ed efficace, una piombatura;
  2. nessuna merce possa essere tolta dalla parte piombata della cassa mobile, nè esservi introdotta, senza che ne restino tracce visibili di scasso o venga rotta la piombatura;
  3. nessuno spazio permetta di celare delle merci.

La cassa mobile dev’essere costruita in maniera, che tutti gli spazi, come compartimenti, recipienti e altri ricettacoli capaci di contenere merci siano facilmente accessibili alle visite doganali.

Qualora fra i tramezzi che compongono le pareti, il pavimento e il tetto del veicolo, vi siano degli interstizi, il rivestimento interno deve essere fitto, completo, continuo e tale, da non poter essere smontato senza che ne restino tracce visibili.

Ogni cassa mobile da ammettere secondo la procedura prevista nell’allegato 7 dev’essere provveduta, su una parete esterna, d’un quadro destinato ad accogliere il certificato d’ammissione; tale certificato dev’essere rivestito, da entrambe le facce, di lastre trasparenti di materia plastica ermeticamente commesse. Il quadro dev’essere congegnato in maniera, che il certificato d’ammissione sia protetto, e non possa esserne estratto senza che venga rotta la piombatura; esso deve in oltre proteggere efficacemente quest’ultima.

Art. 2 Struttura della cassa mobile

Le pareti, il pavimento e il tetto della cassa mobile devono essere composti di piastre, assi o tavole abbastanza resistenti e di spessore adeguato, saldati, ribaditi o commessi in maniera, che nessun interstizio consenta d’accedere al contenuto. Queste parti devono combaciare esattamente le une con le altre ed essere fissate in modo, che non sia possibile spostarle o levarle senza lasciare tracce visibili di scasso o danneggiare i piombi.

Le parti essenziali di commettitura, come bulloni, ribadini, ecc., devono essere poste dall’esterno, sporgere all’interno, ed essere inchiavardate, ribadite e saldate sufficientemente. Sempre che i bulloni fissanti le parti essenziali delle pareti, del pavimento, e del tetto, siano posti dall’esterno, gli altri bulloni possono essere posti dall’interno, qualora il dado sia bastevolmente saldato all’esterno nè ricoperto di pittura opaca.

Le aperture di ventilazione sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 400 mm. Se per esse è possibile accedere direttamente all’interno della cassa mobile, devono essere provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm, nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Se per esse non è possibile accedere direttamente all’interno della cassa mobile (p.e. a cagione d’un sistema a gomiti o a zig zag), saranno provviste dei medesimi dispositivi, ma con buchi e maglie fino a 10 mm e 20 mm, in luogo di 3 mm e 10 mm, rispettivamente. Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. Le tele metalliche saranno composte di fili di almeno 1 mm di diametro e conteste in maniera, che questi non possano venir accostati, nè i buchi venir allargati, senza che non ne rimangano delle tracce visibili.

Le aperture di scolo sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 35 mm. Esse devono venir provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm, nei due casi) e protette da una rete metallica (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Questi dispositivi non devono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili.

Art. 3 Sistemi di chiusura

Le porte e tutti gli altri mezzi di chiusura della cassa mobile devono essere provveduti d’un dispositivo che permetta una piombatura doganale semplice ed efficace. Il dispositivo va saldato alle pareti delle porte, se sono metalliche, oppure fissato con dei bulloni, i cui dadi saranno superiormente ribaditi o saldati all’interno.

Le cerniere devono essere congegnate e applicate in maniera, che le porte e gli altri mezzi di chiusura non possano, quando siano chiuse, essere tolti dai gangheri; le viti, i paletti, i perni e altri chiavistelli devono essere saldati alle parti esterne delle cerniere. Simili cautele non sono necessarie, quando le porte e altri mezzi di chiusura abbiano un dispositivo di chiusura non accessibile dall’esterno, il quale, se chiuso, impedisca lo sgangheramento delle porte.

Le porte devono essere costruite in maniera, che coprano tutti gli interstizi e assicurino una chiusura completa ed efficace.

La cassa mobile va provveduta d’un dispositivo che protegga adeguatamente la piombatura doganale, oppure va costruita in maniera, che questa sia adeguatamente protetta.

Art. 4 Casse mobili per usi speciali

Le prescrizioni che precedono si applicano parimente alle casse mobili isotermiche, refrigeranti e frigorifere, alle casse mobili cisterne, a quelle per traslochi e a quelle specialmente costruite per il trasporto aereo, in quanto siano compatibili con i requisiti tecnici necessari al loro impiego.

I tappi di chiusura, i rubinetti di condotta e i passi d’uomo delle casse mobili cisterna devono essere sistemati in maniera, da permettere una piombatura doganale semplice ed efficace.

Art. 5 Casse mobili pieghevoli o smontabili

Le casse mobili pieghevoli o smontabili devono essere conformi alle condizioni prescritte per quelle che non sono tali, sempre che i dispositivi di chiusura a chiavistello, i quali permettono di piegarle o di smontarle, possano essere piombati dalla dogana, e che nessuna parte di tali casse mobili possa essere spostata senza rottura dei piombi.

Art. 5 bis14Casse mobili con copertone, costituenti lo spazio di carico
di un veicolo stradale

La cassa mobile, destinata a costituire lo spazio di carico di un veicolo stradale, che non è chiusa come le altre casse menzionate nel presente allegato, bensì aperta e provvista di copertone, è ammessa al trasporto internazionale di merci con veicoli stradali sotto chiusura doganale, a condizione che essa sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 5, dell’allegato 3, e, nella misura in cui sono applicabili, alle disposizioni del presente allegato. Devono inoltre essere visibili, quando la cassa mobile posta su un veicolo stradale è munita di copertone, le indicazioni e i certificati d’ammissione prescritti nei capoversi 1 e 4, dell’articolo 1, del presente allegato.

Art. 6 Disposizioni transitorie

Le disposizioni dell’articolo 1, capoverso 4, e dell’articolo 3, capoverso 4, come anche quelle dell’articolo 2 capoversi 3 e 4 concernenti la protezione delle aperture di ventilazione con una rete metallica saldata, diversa da quelle provvedute d’un sistema a gomiti o a zig zag, e delle aperture di scolo, non sono obbligatorie avanti il 1° gennaio 1961; tuttavia, i certificati d’ammissione emessi prima di quel giorno per casse mobili che non soddisfacciano a tali disposizioni, sono valevoli soltanto sino al 31 dicembre 1960.

Allegato 7

Procedura d’ammissione e di riconoscimento delle casse mobili
conformi ai requisiti tecnici determinati nel regolamento previsto
nell’allegato 6

La procedura d’ammissione è stabilita come segue:

  1. Le casse mobili possono essere ammesse dalle autorità competenti del Paese dove il proprietario ha il domicilio o la residenza d’affari, oppure da quelle del Paese dove vengano adoperate la prima volta per un trasporto sotto piombatura doganale.
  2. La risoluzione d’ammissione deve recare la data e un numero di ordine.
  3. Per ciascuna cassa mobile ammessa è concesso un certificato d’ammissione secondo il modulo riprodotto nell’allegato 8. Il certificato è stampato nella lingua del Paese nel quale è emesso e nella lingua francese; per agevolare l’intelligenza del testo in altre lingue, le varie menzioni sono numerate. Il certificato dev’essere rivestito, da entrambe le facce, di lastre trasparenti di materia plastica ermeticamente commesse.
  4. Il certificato accompagna la cassa mobile, inserito nel quadro protettore menzionato nell’articolo 1 dell’allegato 6 e ivi sigillato in maniera che non si possa levare senza rompere la piombatura.
  5. Le casse mobili devono essere presentate, ogni due anni, per la verificazione, e, se occorre, il rinnuovo dell’ammissione, alle autorità competenti.
  6. L’ammissione decade, qualora mutino le qualità essenziali della cassa mobile, oppure il proprietario.

Allegato 8

Certificato d’ammissione d’una cassa mobile

1.

Certificato n.

2.

Attestante che la cassa mobile designata appresso è conforme alle condizioni richieste per essere ammessa al trasporto sotto piombatura doganale.

3.

Valido fino al

4.

Il presente certificato dev’essere restituito al servizio che l’ha emesso, qualora la cassa mobile sia tolta dalla circolazione, sia mutato il proprietario, sia decorsa la validità, oppure siano notevolmente mutate le qualità essenziali della cassa mobile.

5.

Genere della cassa mobile

6.

Nome e residenza d’affari del proprietario

7.

Contrassegni e numeri di riconoscimento

8.

Tara

9.

Dimensioni esterne in centimetri

.................................. cm × .................................. cm × cm

10.

Qualità essenziali della costruzione (genere dei materiali e della costruzione, parti rinforzate, bulloni ribaditi o saldati, ecc.)

11.

Compilato in ..................................... (luogo), li ................... (data) 19

12.

Firma e bollo del servizio che emette il certificato

Allegato 9

Targhe TIR

Le dimensioni delle targhe devono essere di 250 mm x 400 mm.

2 Le lettere TIR, in caratteri latini maiuscoli, devono essere alte 200 mm e la loro stanghetta d’uno spessore di almeno 20 mm. Esse saranno di colore bianco su fondo azzurro.

Protocollo di firma

In procinto di firmare la Convenzione che porta la data di oggi, i sottoscritti a ciò debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:

Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono delle agevolezze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolezze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare nel trasporto internazionale di merci su strada. Le Parti contraenti possono, in particolare, convenire d’ammettere, secondo l’ordinamento stabilito nel capo IV della Convenzione, delle merci che non fossero compiutamente conformi alla definizione recata nella lettera h dell’articolo 1 della medesima.

2 Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione di altre norme nazionali, o convenzionali, disciplinanti i trasporti.

3 Le Parti contraenti faranno estrema diligenza per facilitare

  1. agli uffici doganali le operazioni concernenti le merci soggette a rapido deperimento,
  2. agli uffici doganali di passaggio, le operazioni fuori dei giorni, e delle ore, ordinari d’apertura.

4 Le Parti contraenti riconoscono che una buona applicazione della presente Convenzione ricerca la concessione d’agevolezze alle associazioni interessate, per quanto concerne

  1. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione, e delle multe, chiesto dalle Parti contraenti, in virtù della presente convenzione, e
  2. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei moduli di libretto TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni straniere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.

5 Ad articoli 1, lettera a, 4 e 20

Le disposizioni degli articoli 4 e 20 non vietano la riscossione di somme modiche per tasse di statistica.

6 Ad articolo 37

Ciascuna Parte contraente esaminerà se non sia possibile revocare o attenuare talune restrizioni o certi riscontri, negli uffici doganali di passaggio, per i trasporti menzionati nel capo III della presente Convenzione, in considerazione delle sicurezze offerte a un tale rispetto dall’ordinamento previsto nella Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Ginevra, il quindici gennaio millenovecentocinquantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 18 settembre 2007

Giusta l’art. 56 cpv. 1 della Convenzione TIR 1975 (RS 0.631.252.512 ) la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Giappone

14 maggio

1971 A

12 agosto

1971

Svizzera*

7 luglio

1960

5 ottobre

1960

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein, fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale (RS 0.631.112.514 ).