Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
- 3 «diritti e tasse d’importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e imposte diverse esigibili in occasione o a cagione dell’importazione delle merci di cui nella presente Convenzione, escluse però le tasse e le imposte il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
- «veicoli»: tutti i veicoli stradali a motore e tutti i rimorchi attaccabili agli stessi e importati con o senza il veicolo rimorchiatore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali veicoli;
- «impiego commerciale»: l’impiego nel trasporto di persone, a prezzo, a premio, o per altro vantaggio materiale, oppure nel trasporto industriale o commerciale di merci, retribuito oppure gratuito;
- «documento d’importazione temporanea»: il documento doganale che permette di riconoscere il veicolo e d’accertare la prestazione della garanzia o il deposito dei diritti e tasse d’importazione;
- «imprese»: le imprese commerciali o industriali, qualunque ne sia la forma giuridica, comprese le persone fisiche che esercitano un commercio o un’industria;
- 4 «Persone»: le persone, sia fisiche sia giuridiche;
- 5 «associazione emittente», un’associazione autorizzata a emettere documenti d’importazione temporanea;
- 6 «associazione garante», un’associazione autorizzata dalle autorità doganali di una Parte contraente a fungere da fideiussore per le persone che utilizzano documenti d’importazione temporanea;
- 7 «organizzazione internazionale», un’organizzazione alla quale sono affiliate associazioni nazionali abilitate a emettere e a garantire documenti d’importazione temporanea;
- 8 «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che ha aderito alla presente Convenzione;
- 9 «Organizzazione regionale d’integrazione economica», un’organizzazione istituita e composta da Stati in cui all’articolo 33 capoverso 1 della presente Convenzione, abilitata ad adottare la propria legislazione, vincolante per gli Stati membri nei campi disciplinati dalla presente Convenzione, e a decidere, secondo gli ordinamenti di procedura interni, se aderire o meno alla presente Convenzione.