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0.631.252.913.691.1

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso
di viaggio sui treni sui percorsi Basilea–Friburgo in Brisgovia,
Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel)

RU 2011 3191

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I controlli svizzeri e tedeschi possono essere effettuati sui treni in viaggio sui percorsi Basilea Badischer Bahnhof/Basilea FFS–Friburgo in Brisgovia, Basilea Badischer Bahnhof/Basilea FFS–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel).

Il controllo si estende a tutte le persone sui treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati e, in generale, anche i bagagli registrati. Esso può essere esteso ai colli espresso.

Art. 2

Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 costituiscono, sulla parte dei percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germania, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961.

Nelle stazioni terminali del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.

Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1.

Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

Al fine di effettuare i controlli sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti svizzeri possono raggiungere la stazione terminale di Weil am Rhein, menzionata all’articolo 1 paragrafo 1, anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, designano, d’intesa con le imprese ferroviarie competenti nonché secondo la necessità e l’opportunità, i treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e disciplinano i dettagli.

Gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 20 maggio 1965 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzero e tedesco nei treni in viaggio sui percorsi Friborgo in Brisgovia/Basilea e Singen (Hohentwiel)/Sciaffusa.

Art. 5

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr