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0.631.252.913.692.1

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Basel-Hiltalingerstrasse/
Weil am Rhein-Friedlingen

RU 2011 3197

Traduzione

Concluso il 15 giugno 2010
Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

  1. la parte di territorio delimitata:–a sud, dal confine comune,–a ovest, da una linea lungo la siepe dalla parte della strada a partire dal confine comune fino all’altezza dell’isola spartitraffico all’ingresso della località, compreso il marciapiede,–a nord, da una linea che divide l’isola spartitraffico e attraversa la strada e i marciapiedi fino alla siepe di delimitazione,–a est, da una linea lungo la strada, compreso il marciapiede, fino al confine comune;
  2. l’autorimessa di revisione situata nella parte orientale;
  3. la cabina di sdoganamento al centro della strada;
  4. i locali al pianterreno dell’ufficio doganale.

Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

  1. la parte di territorio delimitata:–a nord, dal confine comune,–a ovest, da una linea lungo la siepe fino all’edificio «Kuster» e, da lì, dall’allineamento della facciata dalla parte della strada di questo edificio nel prolungamento del muro del deposito cisterna fino alla cabina telefonica, compreso il marciapiede,–a sud, da una linea perpendicolare che attraversa la strada all’altezza della cabina telefonica,–a est, da una linea lungo la strada a partire dall’ingresso della stazione di rifornimento «AVIA» fino all’entrata dell’autorimessa dell’Amministrazione svizzera delle dogane2 e, da lì, lungo il muro fino al confine, compreso il marciapiede;
  2. il locale di riposo nell’edificio «Kuster»;
  3. i servizi igienici, il locale per le perquisizioni e quello di detenzione nell’edificio «Kuster», compreso l’accesso;
  4. la cabina di sdoganamento, compresa la parte riservata all’uso degli agenti tedeschi.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 25 aprile 1968 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Basilea-Hiltalingerstrasse/Weil-Friedlingen.

Art. 5

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Rudolf Dietrich

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Hans-Joachim Stähr