Lexipedia

0.631.252.913.693.92

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Wasterkingen/Günzgen

RU 20113221

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Wasterkingen/Günzgen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

  1. la strada da Rafz verso Günzgen dal confine comune fino a una distanza di 107 metri in direzione di Günzgen e fino alla fine della corsia di stazionamento, misurata dall’intersezione del confine con l’asse della strada, compreso il marciapiede;
  2. lo spiazzo antistante l’ufficio doganale;
  3. i due parcheggi asfaltati di fronte all’edificio doganale;
  4. la corsia di stazionamento corrispondente alla particella 1886/1 del catasto del Comune di Hohentengen.

Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

  1. i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tedeschi;
  2. il fondo numero 1133 del catasto del Comune di Wasterkingen, ad eccezione delle parti dell’edificio doganale non contemplate alla lettera a);
  3. la strada da Günzgen verso Rafz dal confine comune fino a una distanza di 100 metri in direzione di Rafz, misurata dall’intersezione del confine con l’asse della strada.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr