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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germaniarelativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatial passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R. Conchiuso il 2 dicembre 1977 Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978

RU 1978 1375

Traduzione

(Stato 1° giugno 1978)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.

Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.

Art. 2

La zona del controllo comprende:

  1. i locali riservati, nell’edificio doganale, al solo uso degli agenti germanici;
  2. un tratto della strada Schlatt a. R.‑Thayngen, delimitato in un senso dal confine (linea passante tra i cippi 846 e 847) e nell’altro senso, da una linea retta, prolungante il limite sud della proprietà delle dogane n. 397 e attraversante la strada;
  3. l’area di manovra e quella di parcheggio siti davanti all’edificio doganale e in prossimità di quest’ultimo.

Art. 3

La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio di concerto con le altre amministrazioni interessate.

Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato, dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.

Art. 4

Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 , il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.

L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi. Fatto a Berna, il 2 dicembre 1977, in due originali in lingua tedesca.


Per le autorità superiori
svizzere competenti:

Lenz

Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:

Hutter