Al valico di Ramsen/Rielasingen, gli agenti svizzeri possono controllare le merci commerciali sul piazzale d’attesa per autocarri in territorio germanico.
0.631.252.913.694.7
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo al controllo doganale svizzero in territorio germanico al valico di Ramsen/Rielasingen Conchiuso il 1° luglio 1981 Entrato in vigore con scambio di note il l° novembre 1981
RU 1981 1924
Traduzione
(Stato 1° novembre 1981)
In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato conchiuso il seguente accordo:
Art. 1
Art. 2
La zona comprende la particella n. 5710/13 del catasto comunale di Rielasingen, adibita a parcheggio, ad ovest della strada principale.
Art. 3
La Direzione delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia disciplinano, di comune intesa, le questioni particolari, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia competenti e la polizia confinaria di Costanza.
I capi degli uffici prendono, di comune intesa, le misure urgenti, segnatamente per appianare le difficoltà che sorgessero durante i controlli.
Art. 4
L’articolo 1 lettera m dell’Accordo germano‑svizzero del 6 ottobre 1966 2 concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali resta invariato.
Art. 5
Conformemente all’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 1961 3 , il presente accordo sarà confermato e messo in vigore con scambio di note diplomatiche.
Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi. Fatto a Berna, il 1° luglio 1981, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per le
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