I controlli, svizzero e tedeschi, possono essere effettuati sui battelli delle aziende pubbliche di navigazione, in viaggio tra Kreuzlingen /Costanza e Stein am Rhein, o nelle varie stazioni toccate dai battelli durante detto percorso. I controlli sono effettuati per quelle persone che, per passare la frontiera sui battelli designati giusta l’articolo 3 paragrafo 2 salgono o scendono nelle stazioni scaglionate nel percorso; vanno pure estesi ai loro bagagli e, in generale, a tutti i bagagli registrati.
0.631.252.913.697.1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il controllo dei battelli appartenenti ad aziende pubbliche di navigazione sul percorso Kreuzlingen/Costanza‑Stein am Rhein Conchiuso il 9 ottobre 1968 Entrato in vigore con scambio di note il 1° aprile 1969
RU 1969366
Traduzione
(Stato 1° aprile 1969)
Art. 1
Art. 2
I battelli designati giusta l’articolo 3 paragrafo 2 formano, sulle parti del percorso situate in territorio svizzero, la zona destinata agli agenti tedeschi e, sulle parti del percorso situate in territorio tedesco, la zona destinata agli agenti svizzeri.
Nelle stazioni, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere sul debarcadero, sulla parte adiacente della riva, nei locali messi a loro disposizione e nelle vie che danno accesso a questi locali, le persone arrestate e le mercanzie o i mezzi di prova sequestrati sul battello. Durante l’effettuazione degli atti ufficiali necessari a questo fine, detti luoghi sono considerati come «zona».
Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire nel loro Stato, a mezzo di un successivo battello, le persone arrestate e le mercanzie o i mezzi di prova sequestrati; nel caso in cui l’utilizzazione di un battello risultasse inopportuna, possono trasferirli adoperando il raccordo stradale più breve.
Art. 3
La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze con sede a Friborgo in Brisgovia regolano le questioni di minor importanza, di comune accordo e d’intesa con le aziende pubbliche di navigazione, se necessario, con la collaborazione delle autorità di polizia svizzere competenti e del competente ufficio tedesco di polizia frontaliera.
Esse designano pure, secondo i bisogni e l’opportunità, i battelli sui quali viene effettuato il controllo giusta l’articolo 1.
Gli agenti col grado maggiore, dei due Stati, in servizio, decidono di comune accordo le misure a breve scadenza.
Art. 4
Conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 della convenzione del 1° giugno 1961 1 , il presente accordo verrà confermato e messo in vigore per mezzo di uno scambio di note diplomatiche.
L’accordo può essere denunciato per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.