La Convenzione del 2 settembre 1963 1 , relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e ai controlli in corso di viaggio, conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, compreso il Protocollo finale, è applicabile al Principato del Liechtenstein riguardo agli uffici a controlli abbinati siti lungo le vie di comunicazione congiungenti i due Paesi contraenti attraverso il territorio del Principato del Liechtenstein, come anche riguardo ai percorsi di cui all’articolo 1, numero 3, lettere b, c e d della Convenzione, se attraversano tale territorio. In particolare, ai fini della presente Convenzione, il territorio, il diritto, le autorità, i cittadini e gli abitanti del Liechtenstein sono, per analogia, parificati a quelli della Svizzera, in quanto richiesto dal contenuto delle singole disposizioni. A tale riguardo, è determinante il diritto applicabile nel Liechtenstein.
0.631.252.916.320.1
Protocollo concernente l’applicazione al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro‑svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale Conchiuso il 2 settembre 1963 Approvato dall’Assemblea federale l’11 marzo 1964 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 dicembre 1964 Entrato in vigore il 14 gennaio 1965
RU1964 1194; FF 1963 1655
Traduzione
(Stato 14 gennaio 1965)
La Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica Austriaca hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Gli accordi, di cui all’articolo 1, numero 3, della Convenzione 2 , concernenti gli uffici a controlli abbinati o i controlli nei veicoli in corso di viaggio sul territorio del Liechtenstein, sono conchiusi tra i Governi della Confederazione Svizzera, del Principato del Liechtenstein e della Repubblica Austriaca. Qualora tali accordi prevedano dei percorsi conformemente all’articolo 1, numero 3, lettere c e d, della Convenzione, oppure vie di comunicazioni congiungenti, attraverso il territorio del Liechtenstein, gli uffici a controlli abbinati di una Parte contraente con l’altra, l’ordinamento relativo sarà stabilito da accordi particolari tra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica Austriaca.
Art. 3
Qualora i provvedimenti da prendere, per l’esecuzione della Convenzione 3 , giusta l’articolo 22 della stessa, richiedano la collaborazione dell’autorità del Liechtenstein, dovrà essere ottenuto l’accordo di quest’ultima.
Art. 4
Se la Commissione mista austro‑svizzera, formata conformemente all’articolo 23 della Convenzione 4 , tratta questioni relative all’applicazione della Convenzione al territorio del Liechtenstein, i rappresentanti di quest’ultimo Stato faranno parimente parte della Commissione.
Art. 5
Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero, il quale comunicherà l’avvenuto deposito ai Governi degli altri Paesi firmatari. Esso entrerà in vigore un mese dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione. Esso avrà effetto fino a quando il Principato del Liechtenstein continuerà nell’unione doganale con la Svizzera e fino a quando la Convenzione 5 permarrà in vigore.
In fede di che, i Plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, il 2 settembre 1963, in tre esemplari originali in lingua tedesca.
Per la Confederazione svizzera: Wahlen |
Per il Principato del Liechtenstein: Heinrich Prinz von Liechtenstein |
Per la Repubblica d’Austria: Tursky |